Articolo 3 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
Articolo 2Articolo 4
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1 febbraio 2013
Art. 3.


Liberta' religiosa

1. La Repubblica riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. E' riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013