Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 272
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa al difetto di motivazione. La cartella, non preceduta da un avviso di liquidazione, deve contenere una motivazione specifica ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990. La motivazione deve indicare gli elementi essenziali del credito per consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa. La cartella impugnata, pur riportando dati catastali, anno di riferimento, tipologia di tributo e base di calcolo, è carente nell'indicazione del metodo di calcolo adottato e del richiamo al Piano di classifica e al Perimetro di contribuenza. La motivazione per relationem è ammissibile solo se l'atto richiamato è specificamente indicato, cosa non avvenuta. La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione costituisce un vizio grave dell'atto impositivo.

  • Accolto
    Mancanza di prova dei presupposti del potere impositivo e degli interventi svolti

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento del ricorso per difetto di motivazione.

  • Accolto
    Erronea determinazione delle somme dovute

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento del ricorso per difetto di motivazione.

  • Accolto
    Difetto e/o inesistenza di notifica dell'atto prodromico

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento del ricorso per difetto di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 272
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 272
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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