Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 20.02.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12790/23 del ruolo generale
Vertente tra
elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Giancarlo Parte_1
Madonna che lo rappresenta e difende ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Concetta Della Corte, presso il cui studio elettivamente domicilia resistente
NONCHE'
CP_2
contumace
Con ricorso depositato in data 04.07.2023, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120239008123261000 con il quale l' richiedeva il pagamento della somma di Controparte_3
€ 7.594,84 a titolo di mancato pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2015 e
2016 afferente l'avviso di addebito n. 37120170008129840000 e la somma di €
3.798,48 a titolo di mancato pagamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2019 afferente l'avviso di addebito n. 37120210007703277000.
Ciò premesso, il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, stante la fondatezza dei motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120239008123261000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui all'avviso di addebito n. 37120170008129840000 e di cui all'avviso di addebito n. 37120210007703277000, nonché di questi ultimi.
2. Alla luce di quanto esposto sopra, dichiarare nulli e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficaci l'intimazione di pagamento n. 07120239008123261000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui all'avviso di addebito n. 37120170008129840000 e di cui all'avviso di addebito n.
37120210007703277000, nonché i predetti avvisi di addebito.
3. In via subordinata dichiarare nulli e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficaci l'intimazione di pagamento n. 07120239008123261000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui all'avviso di addebito n. 37120170008129840000 e/o di cui all'avviso di addebito n. 37120210007703277000, e/o l'avviso di addebito n.
37120170008129840000 e/o l'avviso di addebito n. 37120210007703277000. 4.
Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario”.
Si costituiva tardivamente in giudizio la convenuta Controparte_4
chiedendo: “in via preliminare, accertare la regolarità dell'avvenuta
[...] notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239008123261000 notificata in data 29/05/2023 di € 19.649,89 e degli avvisi di addebito in essa contenuta e, per effetto, dichiarare il ricorso improponibile ed inammissibile, per le ragioni innanzi indicate;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.”
Non si costituiva in giudizio l' e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia CP_2 con ordinanza del 06.06.2024.
In via preliminare si rileva l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120239008123261000 notificato dall' il 29/05/2023 con il quale Controparte_5 richiedeva il pagamento della somma di euro € 7.594,84 a titolo di mancato pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2015 e 2016 afferente l'avviso di addebito n. 37120170008129840000 e la somma di € 3.798,48 a titolo di mancato pagamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2019 afferente l'avviso di addebito n.
37120210007703277000. Sussiste certamente l'interesse ad agire della parte attrice vista la notifica dell'intimazione stessa ed il ricorso avverso la stessa veniva depositato entro i termini di decadenza previsti dalla legge per il tipo di opposizione proposta.
L'opposizione è fondata e come tale va accolta.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata perché non preceduta dalla notifica degli avvisi di addebito in essa richiamati.
In base a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5791 del 2008
l'omessa notificazione dell'atto presupposto non può che comportare la nullità dell'atto consequenziale collegato. Una mancata notifica dell'atto prodromico non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa. Infatti, sostiene la
Suprema Corte, affinchè un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nel caso de quo l' , non costituendosi, non ha dato prova della notifica degli CP_2 avvisi di addebito, atti presupposto della contestata intimazione di pagamento. Nè può prendersi in considerazione la documentazione depositata dall' CP_6 considerato che la sua costituzione è tardiva.
Pertanto, la nullità della notifica degli atti precedenti travolgendo tutti gli atti successivi comporta l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
07120239008123261000.
Sul punto la Corte si è espressa anche con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021 statuendo che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di
[...]
e Controparte_5 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, nella causa di cui in epigrafe, così provvede: A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
07120239008123261000;
B) Condanna e , in solido, al pagamento Controparte_5 CP_2 delle spese di lite che si liquidano in € 1.032,00 oltre Iva e Cpa, e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, in data 27/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo