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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1094/2022 depositato il 04/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 RIT.ALLA FONTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 IVA-ALIQUOTE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1094/22
La sig.ra Ricorrente_1 , a mezzo del dott. Difensore_1, impugnava intimazione di pagamento n.043 2022 90035504 87 000 notificata in data 19/05/2022 da AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE per debiti erariali riferiti a svariate cartelle di pagamento non soddisfatte.
Motivo ricorso Premesso, che l'atto d'intimazione, risulta notificato a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri, rappresenta l'omessa notifica delle cartelle presupposte;
la carenza di motivazione e la mancata indicazione del tasso e del calcolo degli interessi richiesti.
Chiede quindi, l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese da liquidare nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario. AGENZIA ENTRATE - Riscossione costituita a mezzo dell'Nominativo_1, dipendente dell'Ente, in via preliminare osserva, il difetto di giurisdizione per i ruoli iscritti dalla Prefettura di Foggia e dall'INPS, oltre che riferite a contravvenzioni comunali;
altresì rileva il difetto di competenza territoriale per i ruoli emessi dalla Regione Puglia per bolli auto.
Nel merito rappresenta la legittima notifica di tutti gli atti presupposti.
Chiede, pertanto il rigetto del ricorso per i motivi esposti, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Parte ricorrente, con successiva nota depositata sul PTT, rappresenta e deposita istanza di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Il Collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.47-ter D.Lgs. n.546/92, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
La Corte, in ragione dell'espressa rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, ritiene, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di rinuncia al ricorso;
le spese sono da compensare a termini delle leggi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1094/2022 depositato il 04/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 RIT.ALLA FONTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 IVA-ALIQUOTE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003550487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1094/22
La sig.ra Ricorrente_1 , a mezzo del dott. Difensore_1, impugnava intimazione di pagamento n.043 2022 90035504 87 000 notificata in data 19/05/2022 da AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE per debiti erariali riferiti a svariate cartelle di pagamento non soddisfatte.
Motivo ricorso Premesso, che l'atto d'intimazione, risulta notificato a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri, rappresenta l'omessa notifica delle cartelle presupposte;
la carenza di motivazione e la mancata indicazione del tasso e del calcolo degli interessi richiesti.
Chiede quindi, l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese da liquidare nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario. AGENZIA ENTRATE - Riscossione costituita a mezzo dell'Nominativo_1, dipendente dell'Ente, in via preliminare osserva, il difetto di giurisdizione per i ruoli iscritti dalla Prefettura di Foggia e dall'INPS, oltre che riferite a contravvenzioni comunali;
altresì rileva il difetto di competenza territoriale per i ruoli emessi dalla Regione Puglia per bolli auto.
Nel merito rappresenta la legittima notifica di tutti gli atti presupposti.
Chiede, pertanto il rigetto del ricorso per i motivi esposti, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Parte ricorrente, con successiva nota depositata sul PTT, rappresenta e deposita istanza di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Il Collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.47-ter D.Lgs. n.546/92, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
La Corte, in ragione dell'espressa rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, ritiene, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di rinuncia al ricorso;
le spese sono da compensare a termini delle leggi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate