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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena
Giudice del Lavoro
Il giudice designato dottor Alessandro Maria Solivetti Flacchi all'udienza del 13/1/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2024: tra
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 ed E mente domiciliato presso e nel loro studio posto in Firenze, Viale Don G. Minzoni n. 54
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
P. IVA ) in persona del Dirigente Nazionale e Direttore P.IVA_1 P.IVA_2
-tempore, r difeso dall'avv. Nicola Baronti, iscritto all'Ordine CP_2 cati Albo Speciale di Firenze ed elettivamente domiciliato, nel Circondario del Foro di Siena, ivi in Via Federigo Tozzi n. 7
Parte resistente
Ha pronunciato la seguente sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento parziale del ricorso presentato, accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio lavorativo del 7/10/2022 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 15% e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità aggiornata sotto forma di rendita e/o capitale, con decorrenza dalla data del citato infortunio. Per l'effetto, condanna l' , CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle somme dovute, sia in termini di rendita, che in termini di indennizzo per il danno biologico permanente nella misura del 15%, nonché di aggiornamento e ricalcolo della indennità temporanea assoluta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Compensa le spese di lite tra le parti e pone le spese di CTU in solido tra le parti.
Visto l'art. 429 c.p.c. viene indicato in giorni 60 il maggior termine per il deposito della motivazione.
Siena, 13/1/2025
Il giudice
Alessandro Maria Solivetti Flacchi