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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13057.2022 R.A.C.L., promossa da:
quale genitore esercente la potestà sul figlio Parte_1 Persona_1 nato il [...]
con il proc. avv. De Donno dom.
CONTRO
[...]
CP_1
Con tempestivo ricorso parte ricorrente, nella qualità, ha adito ex art.445 bis cpc questo Giudice chiedendo dichiararsi che il figlio ha diritto all'indennità mensile di frequenza ex Per_1 CP_ l.289.90, con conseguente condanna di al relativo pagamento e vittoria di spese, da distrarsi.
All'uopo espone di aver invano presentato apposita domanda in sede amministrativa.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Ebbene, l'art.17 l.30.3.71 n.118 prevedeva, come è noto, un assegno di accompagnamento in favore dei minori aventi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e che fossero impossibilitati a deambulare.
La giurisprudenza, chiamata a confrontarsi con l'applicazione di siffatta norma, ne affermò l'operatività anche in assenza di una inabilità totale, apparendo sufficiente l'emergenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dei minori, interpretando del resto il requisito dell'impossibilità a deambulare come impossibilità a muoversi da soli, condizione sussistente anche in ipotesi in cui, pur riscontrandosi la capacità di compiere la funzione neuromotoria della deambulazione, il soggetto non fosse in grado di percepire le coordinate geografiche della sua azione e gli ostacoli riscontrabili in occasione degli spostamenti.
Siffatta previsione legislativa fu abrogata dall'art.6 dlgs 21.11.88 n.508, pur facendosi salve le domande già presentate alla data della sua abrogazione.
In materia è successivamente intervenuto il legislatore del 1990 (l.11.10.90, n.289, dettata in tema di modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla l. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.) il cui art.1, piuttosto che l'assegno di accompagnamento, ha previsto, per i minori degli anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ovvero ipoacusici che versino nelle condizioni previste, una indennità mensile di frequenza funzionale a consentire agli stessi minori il ricorso continuo anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici resi necessari dalla minorazione, senza alcuna necessità di una impossibilità nella deambulazione.
In particolare l'art.1 di detta normativa recita quanto segue:
“Art.1 Beneficiari
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”. Il successivo articolo 2 (modalità di concessione) prevede che “.
1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1° agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza”.
Ai fini del conseguimento dell'indennità di frequenza, pertanto, è necessaria la frequenza dei centri terapeutici o di riabilitazione o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale che rappresenta, al pari del requisito fisiopsichico, un elemento costitutivo per l'insorgenza del diritto a tale prestazione [Cass. civ., Sez.lav., 13/03/2001, n.3629; cfr. Cass. civ., Sez.lav., 17/08/2001, n.11159].
La frequentazione dei corsi suddetti si propone, pertanto, quale condizione del diritto a siffatta prestazione, tant'è che tale indennità non può essere corrisposta a chi abbia eseguito a domicilio trattamenti terapeutici e riabilitativi anche se controllati periodicamente da centri di strutture pubbliche o convenzionate [Cons. Stato, Sez.I, 21/10/1992, n.2587]. Frequentazione che assume un rilievo formativo e terapeutico che l'ordinamento vuole garantire e supportare sia pure indirettamente. Tant'è che si è ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 1 comma 3 l. 11 ottobre 1990 n. 289, nella parte in cui non prevede la concessione di un'indennità di frequenza anche per i minori invalidi che frequentino gli asili nido (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero o di formazione e di addestramento professionale). Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce, infatti, ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino di età inferiore ai tre anni. La frequenza dell'asilo nido, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, costituisce, pertanto, un essenziale fattore per il "recupero" del bambino disabile nonchè - come già affermato nella sentenza n. 215 del 1987 - per il "superamento della sua emarginazione": ciò proprio in funzione di un suo pieno e proficuo inserimento nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata, e dunque con ingiustificata esclusione delle medesime per l'ipotesi dei bambini handicappati di età inferiore ai tre anni, in contrasto con i principi di cui agli art. 2, 3 e 38 cost. [Corte cost., 22/11/2002, n.467].
Detto anche di ciò, non resta che osservare quanto segue.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio è emersa la sussistenza sin dal gennaio 2021 delle condizioni sanitare per potersi ritenere il diritto del minore al conseguimento della prestazione per cui è causa. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Ebbene, dalle emergenze processuali è emerso per un verso come il minore abbia frequentato nell'a.s. 2020\21 e 2021\22 l'istituto scolastico e, per l'altro, la sussistenza del requisito reddituale nel 2021.
Segue la soccombenza la definizione delle spese siccome liquidate in dispositivo.
Pqm
Il Tribunale,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara che soffre di difficoltà a svolgere compiti e funzioni della Persona_1 sua età dal gennaio 2021 e quindi il relativo diritto all'indennità mensile di frequenza ex l.289.90 CP_ e condanna di al relativo pagamento, con decorrenza ex lege, oltre accessori, salvo il superamento del requisito reddituale o la cessazione della frequentazione di centri terapeutici o di riabilitazione o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale.
CP_ Condanna a tenere indenne parte avversa per le spese legali sostenute e che liquida in misura di euro 950,00 ed euro 1775,00 rispettivamente per la fase di Atp e quella di opposizione per competenze, oltre iva e cpa da distrarsi alla difesa antistataria.
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte resistente.
Lecce, 01/07/2025
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13057.2022 R.A.C.L., promossa da:
quale genitore esercente la potestà sul figlio Parte_1 Persona_1 nato il [...]
con il proc. avv. De Donno dom.
CONTRO
[...]
CP_1
Con tempestivo ricorso parte ricorrente, nella qualità, ha adito ex art.445 bis cpc questo Giudice chiedendo dichiararsi che il figlio ha diritto all'indennità mensile di frequenza ex Per_1 CP_ l.289.90, con conseguente condanna di al relativo pagamento e vittoria di spese, da distrarsi.
All'uopo espone di aver invano presentato apposita domanda in sede amministrativa.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Ebbene, l'art.17 l.30.3.71 n.118 prevedeva, come è noto, un assegno di accompagnamento in favore dei minori aventi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e che fossero impossibilitati a deambulare.
La giurisprudenza, chiamata a confrontarsi con l'applicazione di siffatta norma, ne affermò l'operatività anche in assenza di una inabilità totale, apparendo sufficiente l'emergenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dei minori, interpretando del resto il requisito dell'impossibilità a deambulare come impossibilità a muoversi da soli, condizione sussistente anche in ipotesi in cui, pur riscontrandosi la capacità di compiere la funzione neuromotoria della deambulazione, il soggetto non fosse in grado di percepire le coordinate geografiche della sua azione e gli ostacoli riscontrabili in occasione degli spostamenti.
Siffatta previsione legislativa fu abrogata dall'art.6 dlgs 21.11.88 n.508, pur facendosi salve le domande già presentate alla data della sua abrogazione.
In materia è successivamente intervenuto il legislatore del 1990 (l.11.10.90, n.289, dettata in tema di modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla l. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.) il cui art.1, piuttosto che l'assegno di accompagnamento, ha previsto, per i minori degli anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ovvero ipoacusici che versino nelle condizioni previste, una indennità mensile di frequenza funzionale a consentire agli stessi minori il ricorso continuo anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici resi necessari dalla minorazione, senza alcuna necessità di una impossibilità nella deambulazione.
In particolare l'art.1 di detta normativa recita quanto segue:
“Art.1 Beneficiari
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”. Il successivo articolo 2 (modalità di concessione) prevede che “.
1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1° agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza”.
Ai fini del conseguimento dell'indennità di frequenza, pertanto, è necessaria la frequenza dei centri terapeutici o di riabilitazione o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale che rappresenta, al pari del requisito fisiopsichico, un elemento costitutivo per l'insorgenza del diritto a tale prestazione [Cass. civ., Sez.lav., 13/03/2001, n.3629; cfr. Cass. civ., Sez.lav., 17/08/2001, n.11159].
La frequentazione dei corsi suddetti si propone, pertanto, quale condizione del diritto a siffatta prestazione, tant'è che tale indennità non può essere corrisposta a chi abbia eseguito a domicilio trattamenti terapeutici e riabilitativi anche se controllati periodicamente da centri di strutture pubbliche o convenzionate [Cons. Stato, Sez.I, 21/10/1992, n.2587]. Frequentazione che assume un rilievo formativo e terapeutico che l'ordinamento vuole garantire e supportare sia pure indirettamente. Tant'è che si è ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 1 comma 3 l. 11 ottobre 1990 n. 289, nella parte in cui non prevede la concessione di un'indennità di frequenza anche per i minori invalidi che frequentino gli asili nido (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero o di formazione e di addestramento professionale). Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce, infatti, ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino di età inferiore ai tre anni. La frequenza dell'asilo nido, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, costituisce, pertanto, un essenziale fattore per il "recupero" del bambino disabile nonchè - come già affermato nella sentenza n. 215 del 1987 - per il "superamento della sua emarginazione": ciò proprio in funzione di un suo pieno e proficuo inserimento nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata, e dunque con ingiustificata esclusione delle medesime per l'ipotesi dei bambini handicappati di età inferiore ai tre anni, in contrasto con i principi di cui agli art. 2, 3 e 38 cost. [Corte cost., 22/11/2002, n.467].
Detto anche di ciò, non resta che osservare quanto segue.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio è emersa la sussistenza sin dal gennaio 2021 delle condizioni sanitare per potersi ritenere il diritto del minore al conseguimento della prestazione per cui è causa. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Ebbene, dalle emergenze processuali è emerso per un verso come il minore abbia frequentato nell'a.s. 2020\21 e 2021\22 l'istituto scolastico e, per l'altro, la sussistenza del requisito reddituale nel 2021.
Segue la soccombenza la definizione delle spese siccome liquidate in dispositivo.
Pqm
Il Tribunale,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara che soffre di difficoltà a svolgere compiti e funzioni della Persona_1 sua età dal gennaio 2021 e quindi il relativo diritto all'indennità mensile di frequenza ex l.289.90 CP_ e condanna di al relativo pagamento, con decorrenza ex lege, oltre accessori, salvo il superamento del requisito reddituale o la cessazione della frequentazione di centri terapeutici o di riabilitazione o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale.
CP_ Condanna a tenere indenne parte avversa per le spese legali sostenute e che liquida in misura di euro 950,00 ed euro 1775,00 rispettivamente per la fase di Atp e quella di opposizione per competenze, oltre iva e cpa da distrarsi alla difesa antistataria.
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte resistente.
Lecce, 01/07/2025
Lorenzo Bellanova