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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/10/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2496/2025 promossa da:
, (C.F. , nata ad [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 Damiano d'TI (AT)
e
, (C.F. , nato ad [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
Damiano d'TI (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BOMBACI ROBERTA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ASTI il 23/08/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 22/02/2001, , il 22/08/2002, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 31/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
La casa coniugale, con i suoi arredi, rimarrà assegnata al signor . La signora ha già Pt_2 Pt_1 ritirato da essa i propri beni con riserva di valutare concordemente la consegna a quest'ultima di alcune suppellettili;
La signora si è già trasferita presso altra unità abitativa in TI, Piazzale Manina n. 3; Pt_1
I coniugi ed i figli – ormai maggiorenni – sono tutti economicamente autosufficienti e dunque non è necessaria la previsione di contribuzioni al mantenimento;
A definizione dei rapporti economico/patrimoniali intercorsi fra i coniugi, gli stessi pattuiscono inoltre quanto segue:
a) la signora si impegna ed obbliga a cedere e trasferire: Pt_1
aI) al signor il diritto di piena proprietà sulla propria quota pari ad ¼ dell'immobile Parte_2 sito nel Comune di Argentera (CN), Frazione Bersezio, Via del Funs, nonché del diritto di usufrutto per la propria quota pari ad ½ dell'immobile sito in San Damiano d'TI (AT), Borgata Torrazzo n. 44/G;
aII) al figlio il diritto di nuda proprietà per la quota di ½ sull'immobile sito in San Damiano Per_1 d'TI (AT);
b) il signor si impegna ed obbliga a cedere e trasferire al figlio il diritto di Parte_2 Per_1 nuda proprietà per la quota di ½ sull'immobile sito in San Damiano d'TI (AT), di cui sopra, rinuncia alla ripetizione delle rate del mutuo anticipate anche per conto della moglie e si obbliga a farsi carico delle spese per la cancellazione della formalità relativa alla iscrizione del mutuo ipotecario acceso con la Banca d'Alba, e si obbliga a versare alla la somma di € 6.000,00; Pt_1
c) il signor , all'atto dei trasferimenti di cui sopra, corrisponderà alla signora la Parte_3 Pt_1 somma di € 110.000,00 e provvederà alla estinzione del residuo mutuo acceso con Banca d'Alba;
d) il conto corrente in appoggio al rapporto di mutuo entro la data dell'atto di trasferimento verrà estinto con liquidazione del saldo a favore del signor;
Parte_2
Il figlio risiederà con il padre presso la casa di San Damiano d'TI (AT), mentre la figlia Per_1 risiederà con la madre presso la casa in TI, Piazzale Manina n. 3. Per_2
2 Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, intendono altresì richiedere di avvalersi dell'applicazione in loro favore dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche ai sensi della circolare n. 27E del 21/6/2012 dell'Agenzia delle Entrate;
Gli atti notarili di formalizzazione dei trasferimenti/cessioni dei beni tutti di cui al punto 4 saranno stipulati entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione coniugi “in adempimento delle condizioni pattuite tra i coniugi” e quindi in regime fiscale agevolato, entro venti giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito dell'omologa di separazione, con spese a carico delle parti in misura uguale;
In caso di mancato adempimento della formalizzazione del trasferimento dei beni nei termini sopra indicati da parte di uno dei coniugi, resta fermo il diritto dell'altro di ottenere l'adempimento, espressamente richiamandosi gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., oltre al risarcimento del danno;
I coniugi, con l'esatto adempimento di quanto sopra, si danno vicendevolmente atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/10/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TT AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TT AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2496/2025 promossa da:
, (C.F. , nata ad [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 Damiano d'TI (AT)
e
, (C.F. , nato ad [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
Damiano d'TI (AT) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BOMBACI ROBERTA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ASTI il 23/08/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 22/02/2001, , il 22/08/2002, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 31/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
La casa coniugale, con i suoi arredi, rimarrà assegnata al signor . La signora ha già Pt_2 Pt_1 ritirato da essa i propri beni con riserva di valutare concordemente la consegna a quest'ultima di alcune suppellettili;
La signora si è già trasferita presso altra unità abitativa in TI, Piazzale Manina n. 3; Pt_1
I coniugi ed i figli – ormai maggiorenni – sono tutti economicamente autosufficienti e dunque non è necessaria la previsione di contribuzioni al mantenimento;
A definizione dei rapporti economico/patrimoniali intercorsi fra i coniugi, gli stessi pattuiscono inoltre quanto segue:
a) la signora si impegna ed obbliga a cedere e trasferire: Pt_1
aI) al signor il diritto di piena proprietà sulla propria quota pari ad ¼ dell'immobile Parte_2 sito nel Comune di Argentera (CN), Frazione Bersezio, Via del Funs, nonché del diritto di usufrutto per la propria quota pari ad ½ dell'immobile sito in San Damiano d'TI (AT), Borgata Torrazzo n. 44/G;
aII) al figlio il diritto di nuda proprietà per la quota di ½ sull'immobile sito in San Damiano Per_1 d'TI (AT);
b) il signor si impegna ed obbliga a cedere e trasferire al figlio il diritto di Parte_2 Per_1 nuda proprietà per la quota di ½ sull'immobile sito in San Damiano d'TI (AT), di cui sopra, rinuncia alla ripetizione delle rate del mutuo anticipate anche per conto della moglie e si obbliga a farsi carico delle spese per la cancellazione della formalità relativa alla iscrizione del mutuo ipotecario acceso con la Banca d'Alba, e si obbliga a versare alla la somma di € 6.000,00; Pt_1
c) il signor , all'atto dei trasferimenti di cui sopra, corrisponderà alla signora la Parte_3 Pt_1 somma di € 110.000,00 e provvederà alla estinzione del residuo mutuo acceso con Banca d'Alba;
d) il conto corrente in appoggio al rapporto di mutuo entro la data dell'atto di trasferimento verrà estinto con liquidazione del saldo a favore del signor;
Parte_2
Il figlio risiederà con il padre presso la casa di San Damiano d'TI (AT), mentre la figlia Per_1 risiederà con la madre presso la casa in TI, Piazzale Manina n. 3. Per_2
2 Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, intendono altresì richiedere di avvalersi dell'applicazione in loro favore dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche ai sensi della circolare n. 27E del 21/6/2012 dell'Agenzia delle Entrate;
Gli atti notarili di formalizzazione dei trasferimenti/cessioni dei beni tutti di cui al punto 4 saranno stipulati entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione coniugi “in adempimento delle condizioni pattuite tra i coniugi” e quindi in regime fiscale agevolato, entro venti giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito dell'omologa di separazione, con spese a carico delle parti in misura uguale;
In caso di mancato adempimento della formalizzazione del trasferimento dei beni nei termini sopra indicati da parte di uno dei coniugi, resta fermo il diritto dell'altro di ottenere l'adempimento, espressamente richiamandosi gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., oltre al risarcimento del danno;
I coniugi, con l'esatto adempimento di quanto sopra, si danno vicendevolmente atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/10/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TT AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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