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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di GI IA
Sezione civile
N. 369/2024 R.G.
La Corte d'Appello di GI IA, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369/2024 R. G., vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
residente in [...] Pellaro di GI IA, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Tavella, c.f. , con studio in GI C.F._2
IA, via D. Muratori n°2/b, il quale ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. 0965/899072 oppure all'indirizzo di posta elettronica:
propone Email_1
Appellante
E
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Condemi, c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in GI C.F._4
IA, via P. Andiloro Svinc. Aut. n. 11 (cap 89128), il quale ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo
Email_2
Appellata Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di GI IA (v. passaggio atti al P.G. in data 16.9.2024 e in data 21.1.2925).
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di GI IA, Prima Sezione civile, n. 584/2024, pubblicata in data 30/04/2024, nella causa civile iscritta al n°
3559/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di GI IA, depositato il 18.10.2018, Parte_1
chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con in data 4.9.1991. A tal fine deduceva che Controparte_1
dal matrimonio era nata una figlia, il 2.10.1993; che i coniugi si erano separati con sentenza n. 1456/2013 emessa il 19.7.2013 dal Tribunale di GI IA;
che la pronuncia di separazione aveva disposto a carico del ed a favore della Pt_1 CP_1
un assegno mensile pari ad euro 500,00, prevendo altresì, a carico della stessa CP_1
un contributo di euro 150,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie per mantenimento della figlia, poiché collocata presso il padre;
che la resistente ha il titolo di biologa ed ha svolto per anni le stesse funzioni del ricorrente potendo continuare a svolgere la libera professione, non aveva dunque diritto ad alcun assegno divorzile. Il ricorrente concludeva chiedendo che non fosse riconosciuto alla alcun assegno, CP_1
con vittoria di spese di lite.
, costituitasi in giudizio, pur concordando sulla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava nel resto le domande attoree. In particolare, sosteneva che le condizioni di salute avevano limitato fortemente la capacità lavorativa della stessa, la quale versava in stato di bisogno economico;
contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la madre aveva sempre contribuito al mantenimento della figlia anche oltre al 30 % delle spese straordinarie per come previsto;
la CP_1 era stata estromessa sia dall'abitazione che dal laboratorio del del quale Pt_1
avviamento Ella avrebbe contribuito;
la figlia maggiorenne collabora nel laboratorio di analisi (Greenlab) di proprietà del padre- ricorrente. Concludeva chiedendo un assegno divorzile di euro 2000 e formulava ulteriori domande di carattere patrimoniale come in atti.
pag. 2/8 Il Tribunale di GI IA, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha così disposto: risarcitorie, come in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
- onera al pagamento dell'assegno divorzile a favore di Parte_1
per la somma pari ad euro 750,00 mensili rivalutabili Controparte_1
annualmente secondo gli indici Istat;
- rigetta la domanda di attribuzione della quota di
TFR; - revoca il contributo di mantenimento a favore della figlia maggiorenne a carico della - spese compensate >> CP_1
ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo i motivi di gravame che Parte_1 saranno di seguito meglio illustrati e chiedendo di revocare l'assegno divorzile in favore della di o, in subordine, di ridurne l'ammontare, con Controparte_1
vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. si è costituita anche nel presente grado di giudizio Controparte_1
contestando quanto dedotto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 16.5.2025 ed assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. In particolare, ha insistito sul superamento del parametro del “tenore di vita matrimoniale”, in favore del criterio della
“autosufficienza economica” e richiamato al riguardo i principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18287/2018.
Nel merito, ha dedotto che controparte non avrebbe assolto all'onere di provare il proprio stato di incapacità economica, non risultando che la stessa abbia provveduto a ricercare un'attività lavorativa e che le patologie da essa allegate, oltre a non inficiare la capacità lavorativa, sarebbero risalenti al 2019 e quindi non giustificherebbero comunque l'inerzia per gli anni precedenti, durante i quali, per un certo periodo, la stessa avrebbe svolto attività lavorativa presso il laboratorio Greenlab. CP_1
L'appellante ha poi contestato l'asserto del tribunale, secondo cui < dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare >> varrebbe ad integrare il requisito c.d.
pag. 3/8 composito enucleato da SS.UU. 2018 ai fini della concessione dell'assegno divorzile, in quanto non risulta dagli atti che la resistente appellata abbia sacrificato aspirazioni personali e si sia dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro.
Parte appellata ha controdedotto che, contrariamente a quanto lamentato dall'odierno ricorrente, il primo giudice, nel caso di specie, lungi dal limitarsi a considerare la notevole disparità economica e reddituale tra i coniugi, ne ha indagato le origini e l'evoluzione proprio sulla scorta delle emergenze istruttorie, dalle quali sarebbe emerso il notevole contribuito personale e professionale profuso dalla dottoressa
[...]
nel consorzio matrimoniale, durato dal 1991 al 2009. Ha poi ribadito Controparte_1
che la signora oltre ad essere quasi settantenne, è affetta da patologie che ne CP_1
limitano la capacità lavorativa.
§
Col secondo motivo di impugnazione, in via subordinata, il ricorrente ha censurato altresì la determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile (nella misura di €
750,00 mensili). In particolare, ha dedotto che la sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che il reddito del risultante dalla dichiarazione de 2018, Pt_1 fosse pari a € 168.000, mentre tale somma si riferisce al volume d'affare e non al reddito, invece pari a € 62.825,00. Ha poi rilevato di essere gravato di debiti nei confronti dell'Erario (per € 439.000 circa) e nei confronti di privati e lamentato che il tribunale abbia ritenuto che la messa in quiescenza del non gli impedirebbe Pt_1 comunque di svolgere l'attività di libero professionista e di proseguire l'impegno presso il proprio laboratorio, mentre non abbia preteso “uguale sforzo di volontà” a carico della
CP_1
§
I motivi di gravame vengono trattati congiuntamente stanti i profili di reciproca connessione. Il primo motivo di impugnazione è infondato e deve essere respinto, mentre il secondo, parzialmente fondato, deve essere accolto per quanto di ragione.
Con riferimento al primo motivo, preliminarmente, meritano di essere condivise le controdeduzioni di parte appellata, sopra riassunte.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la sentenza di primo grado ha fatto giusta applicazione dei principi di diritto affermati dalla nota sentenza delle
Sezioni unite n. 18287/2018, ivi espressamente richiamata. Al riguardo, è utile pag. 4/8 rammentare che le stesse Sezioni unite, hanno spiegato che la determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno divorzile, si impone dunque una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Le stesse
Sezioni unite hanno evidenziato che il giudizio di adeguatezza ha anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso e che, sotto questo profilo, “il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie risulta evidente che il coniuge in condizioni di maggiore debolezza sia proprio la signora deponendo univocamente in tal CP_1
senso una pluralità di elementi, desumibili dagli atti di causa e correttamente valutati dalla sentenza impugnata, la quale ha condivisibilmente osservato che dall'esame della documentazione in atti è chiara la difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro da parte della resistente a fronte della propria età e delle condizioni di salute della stessa, la quale non ha neppure goduto della casa coniugale ed attualmente affronta anche la spesa della locazione di un immobile.
In particolare, questa Corte ritiene di evidenziare che il dato anagrafico della CP_1
(nata il [...]), risulta oggettivamente impeditivo di un suo concreto inserimento nel contesto lavorativo, anche a prescindere dalle allegate patologie, a loro volata compatibili con il dato anagrafico e anch'esse indicative di una condizione di maggior debolezza della stessa Tali dati assumono rilievo dirimente nel ritenere che CP_1
parte appellata non sia oggettivamente nelle condizioni di rendersi economicamente autosufficiente e giustificano pienamente l'imposizione dell'assegno divorzile a carico del il quale, ad onta del dato anagrafico, possiede ancora adeguata capacità Pt_1
reddituale, essendo peraltro, come da egli stesso rappresentato, beneficiario di trattamento pensionistico cumulabile con i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero professionale.
pag. 5/8 A ciò si aggiunga che deve essere adeguatamente considerato il contributo fornito dalla dottoressa al menage familiare e all'accrescimento professionale e patrimoniale CP_1 dell'atro coniuge, anche in considerazione della collaborazione da essa prestata nell'ambito del laboratorio di analisi “Greenlab” gestito dal marito. Al riguardo, oltre a quanto emerso nel giudizio di primo grado, merita di essere sottolineato che lo stesso nell'atto di appello, ha sostenuto che le patologie allegate dalla Pt_1 CP_1 sarebbero risalenti al 2019 e quindi non giustificherebbero l'inerzia per gli anni precedenti, durante i quali, per espressa ammissione del la stessa per Pt_1 CP_1 un certo periodo, ha svolto attività lavorativa presso il laboratorio “Greenlab”. Tale affermazione, lungi dall'affievolire le ragioni della conferma ulteriormente il CP_1
contributo da essa prestato, anche in ragione dei propri titoli e competenze professionali, nell'ambito del laboratorio di analisi rimasto nella disponibilità del Pt_1
La sentenza di primo grado, quindi, deve essere confermata nella parte in cui ha motivatamente disposto la corresponsione dell'assegno divorzile a carico del e Pt_1
in favore della mentre deve essere riformata, per quanto di ragione, in parziale CP_1
accoglimento del secondo motivo di appello, con riferimento alla misura di detto assegno, determinata dalla sentenza appellata in € 750.00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
Sul punto giova rilevare che la pronuncia di separazione aveva disposto a carico del un assegno mensile di € 500,00 in favore della aveva poi posto a carico Pt_1 CP_1
della stessa il contributo al mantenimento della figlia, collocata presso il padre, CP_1 dell'importo di euro 150,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie. Ciò posto, in primo luogo, si osserva che dagli atti di causa non emergono elementi idonei né apprezzabili motivi per la determinazione dell'assegno divorzile in misura diversa da quella stabilita in sede di separazione. A ciò si aggiunga che, ad avviso di questa Corte, la somma di € 500,00 mensili appare congrua avuto riguardo ai presupposti dell'assegno divorzile e alle rispettive condizioni reddituali delle parti. Invero, i redditi dichiarati dal sebbene inferiori ai ricavi, sono comunque ben superiori a quelli della Pt_1 CP_1
peraltro ammessa al patrocinio a spese dello Stato, né possono rilevare i debiti dallo stesso allegati, non risultando peraltro che gli stessi siano stati contratti in costanza di matrimonio e per i bisogni della famiglia ed apparendo gli stessi ingiustificati anche alla luce dei redditi dichiarati dal Pt_1
§
pag. 6/8 Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021,
Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
Tenuto conto del valore, determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c. e compreso nello scaglione tra da € 5.201 a € 26.000, e della modesta complessità della causa, appare congruo liquidare le competenze facendo riferimento ai valori minimi previsti dai rispettivi parametri, in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio.
Alla luce di detti criteri, i compensi sono liquidati in complessivi euro € 2.540,00 per il giudizio di primo grado e in complessivi € 2.906,00 per il grado di appello, per un totale di € 5.446,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Visti gli artt. 91 e 92 c.p.c., considerato il complessivo esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, vi è motivo di procedere alla compensazione delle spese, come sopra liquidate, nella misura di un terzo, ponendo i rimanenti due terzi – definitivamente liquidati in complessivi € 3.630,66 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute e come per legge - a carico del ricorrente , con condanna dello stesso al Parte_1 pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione di al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di GI IA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di GI IA, Prima Sezione civile, n. 584/2024 e, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- onera al pagamento dell'assegno divorzile a favore di Parte_1 CP_1
per l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo
[...]
gli indici I.S.T.A.T.;
- condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1
definitivamente liquidate, previa parziale compensazione nella misura di un terzo, in pag. 7/8 complessivi € € 3.630,66 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute e come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.5.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di GI IA
Sezione civile
N. 369/2024 R.G.
La Corte d'Appello di GI IA, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369/2024 R. G., vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
residente in [...] Pellaro di GI IA, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Tavella, c.f. , con studio in GI C.F._2
IA, via D. Muratori n°2/b, il quale ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. 0965/899072 oppure all'indirizzo di posta elettronica:
propone Email_1
Appellante
E
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Condemi, c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in GI C.F._4
IA, via P. Andiloro Svinc. Aut. n. 11 (cap 89128), il quale ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo
Email_2
Appellata Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di GI IA (v. passaggio atti al P.G. in data 16.9.2024 e in data 21.1.2925).
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di GI IA, Prima Sezione civile, n. 584/2024, pubblicata in data 30/04/2024, nella causa civile iscritta al n°
3559/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di GI IA, depositato il 18.10.2018, Parte_1
chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con in data 4.9.1991. A tal fine deduceva che Controparte_1
dal matrimonio era nata una figlia, il 2.10.1993; che i coniugi si erano separati con sentenza n. 1456/2013 emessa il 19.7.2013 dal Tribunale di GI IA;
che la pronuncia di separazione aveva disposto a carico del ed a favore della Pt_1 CP_1
un assegno mensile pari ad euro 500,00, prevendo altresì, a carico della stessa CP_1
un contributo di euro 150,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie per mantenimento della figlia, poiché collocata presso il padre;
che la resistente ha il titolo di biologa ed ha svolto per anni le stesse funzioni del ricorrente potendo continuare a svolgere la libera professione, non aveva dunque diritto ad alcun assegno divorzile. Il ricorrente concludeva chiedendo che non fosse riconosciuto alla alcun assegno, CP_1
con vittoria di spese di lite.
, costituitasi in giudizio, pur concordando sulla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava nel resto le domande attoree. In particolare, sosteneva che le condizioni di salute avevano limitato fortemente la capacità lavorativa della stessa, la quale versava in stato di bisogno economico;
contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la madre aveva sempre contribuito al mantenimento della figlia anche oltre al 30 % delle spese straordinarie per come previsto;
la CP_1 era stata estromessa sia dall'abitazione che dal laboratorio del del quale Pt_1
avviamento Ella avrebbe contribuito;
la figlia maggiorenne collabora nel laboratorio di analisi (Greenlab) di proprietà del padre- ricorrente. Concludeva chiedendo un assegno divorzile di euro 2000 e formulava ulteriori domande di carattere patrimoniale come in atti.
pag. 2/8 Il Tribunale di GI IA, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha così disposto: risarcitorie, come in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
- onera al pagamento dell'assegno divorzile a favore di Parte_1
per la somma pari ad euro 750,00 mensili rivalutabili Controparte_1
annualmente secondo gli indici Istat;
- rigetta la domanda di attribuzione della quota di
TFR; - revoca il contributo di mantenimento a favore della figlia maggiorenne a carico della - spese compensate >> CP_1
ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo i motivi di gravame che Parte_1 saranno di seguito meglio illustrati e chiedendo di revocare l'assegno divorzile in favore della di o, in subordine, di ridurne l'ammontare, con Controparte_1
vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. si è costituita anche nel presente grado di giudizio Controparte_1
contestando quanto dedotto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 16.5.2025 ed assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. In particolare, ha insistito sul superamento del parametro del “tenore di vita matrimoniale”, in favore del criterio della
“autosufficienza economica” e richiamato al riguardo i principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18287/2018.
Nel merito, ha dedotto che controparte non avrebbe assolto all'onere di provare il proprio stato di incapacità economica, non risultando che la stessa abbia provveduto a ricercare un'attività lavorativa e che le patologie da essa allegate, oltre a non inficiare la capacità lavorativa, sarebbero risalenti al 2019 e quindi non giustificherebbero comunque l'inerzia per gli anni precedenti, durante i quali, per un certo periodo, la stessa avrebbe svolto attività lavorativa presso il laboratorio Greenlab. CP_1
L'appellante ha poi contestato l'asserto del tribunale, secondo cui < dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare >> varrebbe ad integrare il requisito c.d.
pag. 3/8 composito enucleato da SS.UU. 2018 ai fini della concessione dell'assegno divorzile, in quanto non risulta dagli atti che la resistente appellata abbia sacrificato aspirazioni personali e si sia dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro.
Parte appellata ha controdedotto che, contrariamente a quanto lamentato dall'odierno ricorrente, il primo giudice, nel caso di specie, lungi dal limitarsi a considerare la notevole disparità economica e reddituale tra i coniugi, ne ha indagato le origini e l'evoluzione proprio sulla scorta delle emergenze istruttorie, dalle quali sarebbe emerso il notevole contribuito personale e professionale profuso dalla dottoressa
[...]
nel consorzio matrimoniale, durato dal 1991 al 2009. Ha poi ribadito Controparte_1
che la signora oltre ad essere quasi settantenne, è affetta da patologie che ne CP_1
limitano la capacità lavorativa.
§
Col secondo motivo di impugnazione, in via subordinata, il ricorrente ha censurato altresì la determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile (nella misura di €
750,00 mensili). In particolare, ha dedotto che la sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che il reddito del risultante dalla dichiarazione de 2018, Pt_1 fosse pari a € 168.000, mentre tale somma si riferisce al volume d'affare e non al reddito, invece pari a € 62.825,00. Ha poi rilevato di essere gravato di debiti nei confronti dell'Erario (per € 439.000 circa) e nei confronti di privati e lamentato che il tribunale abbia ritenuto che la messa in quiescenza del non gli impedirebbe Pt_1 comunque di svolgere l'attività di libero professionista e di proseguire l'impegno presso il proprio laboratorio, mentre non abbia preteso “uguale sforzo di volontà” a carico della
CP_1
§
I motivi di gravame vengono trattati congiuntamente stanti i profili di reciproca connessione. Il primo motivo di impugnazione è infondato e deve essere respinto, mentre il secondo, parzialmente fondato, deve essere accolto per quanto di ragione.
Con riferimento al primo motivo, preliminarmente, meritano di essere condivise le controdeduzioni di parte appellata, sopra riassunte.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la sentenza di primo grado ha fatto giusta applicazione dei principi di diritto affermati dalla nota sentenza delle
Sezioni unite n. 18287/2018, ivi espressamente richiamata. Al riguardo, è utile pag. 4/8 rammentare che le stesse Sezioni unite, hanno spiegato che la determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno divorzile, si impone dunque una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Le stesse
Sezioni unite hanno evidenziato che il giudizio di adeguatezza ha anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso e che, sotto questo profilo, “il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie risulta evidente che il coniuge in condizioni di maggiore debolezza sia proprio la signora deponendo univocamente in tal CP_1
senso una pluralità di elementi, desumibili dagli atti di causa e correttamente valutati dalla sentenza impugnata, la quale ha condivisibilmente osservato che dall'esame della documentazione in atti è chiara la difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro da parte della resistente a fronte della propria età e delle condizioni di salute della stessa, la quale non ha neppure goduto della casa coniugale ed attualmente affronta anche la spesa della locazione di un immobile.
In particolare, questa Corte ritiene di evidenziare che il dato anagrafico della CP_1
(nata il [...]), risulta oggettivamente impeditivo di un suo concreto inserimento nel contesto lavorativo, anche a prescindere dalle allegate patologie, a loro volata compatibili con il dato anagrafico e anch'esse indicative di una condizione di maggior debolezza della stessa Tali dati assumono rilievo dirimente nel ritenere che CP_1
parte appellata non sia oggettivamente nelle condizioni di rendersi economicamente autosufficiente e giustificano pienamente l'imposizione dell'assegno divorzile a carico del il quale, ad onta del dato anagrafico, possiede ancora adeguata capacità Pt_1
reddituale, essendo peraltro, come da egli stesso rappresentato, beneficiario di trattamento pensionistico cumulabile con i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero professionale.
pag. 5/8 A ciò si aggiunga che deve essere adeguatamente considerato il contributo fornito dalla dottoressa al menage familiare e all'accrescimento professionale e patrimoniale CP_1 dell'atro coniuge, anche in considerazione della collaborazione da essa prestata nell'ambito del laboratorio di analisi “Greenlab” gestito dal marito. Al riguardo, oltre a quanto emerso nel giudizio di primo grado, merita di essere sottolineato che lo stesso nell'atto di appello, ha sostenuto che le patologie allegate dalla Pt_1 CP_1 sarebbero risalenti al 2019 e quindi non giustificherebbero l'inerzia per gli anni precedenti, durante i quali, per espressa ammissione del la stessa per Pt_1 CP_1 un certo periodo, ha svolto attività lavorativa presso il laboratorio “Greenlab”. Tale affermazione, lungi dall'affievolire le ragioni della conferma ulteriormente il CP_1
contributo da essa prestato, anche in ragione dei propri titoli e competenze professionali, nell'ambito del laboratorio di analisi rimasto nella disponibilità del Pt_1
La sentenza di primo grado, quindi, deve essere confermata nella parte in cui ha motivatamente disposto la corresponsione dell'assegno divorzile a carico del e Pt_1
in favore della mentre deve essere riformata, per quanto di ragione, in parziale CP_1
accoglimento del secondo motivo di appello, con riferimento alla misura di detto assegno, determinata dalla sentenza appellata in € 750.00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
Sul punto giova rilevare che la pronuncia di separazione aveva disposto a carico del un assegno mensile di € 500,00 in favore della aveva poi posto a carico Pt_1 CP_1
della stessa il contributo al mantenimento della figlia, collocata presso il padre, CP_1 dell'importo di euro 150,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie. Ciò posto, in primo luogo, si osserva che dagli atti di causa non emergono elementi idonei né apprezzabili motivi per la determinazione dell'assegno divorzile in misura diversa da quella stabilita in sede di separazione. A ciò si aggiunga che, ad avviso di questa Corte, la somma di € 500,00 mensili appare congrua avuto riguardo ai presupposti dell'assegno divorzile e alle rispettive condizioni reddituali delle parti. Invero, i redditi dichiarati dal sebbene inferiori ai ricavi, sono comunque ben superiori a quelli della Pt_1 CP_1
peraltro ammessa al patrocinio a spese dello Stato, né possono rilevare i debiti dallo stesso allegati, non risultando peraltro che gli stessi siano stati contratti in costanza di matrimonio e per i bisogni della famiglia ed apparendo gli stessi ingiustificati anche alla luce dei redditi dichiarati dal Pt_1
§
pag. 6/8 Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021,
Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
Tenuto conto del valore, determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c. e compreso nello scaglione tra da € 5.201 a € 26.000, e della modesta complessità della causa, appare congruo liquidare le competenze facendo riferimento ai valori minimi previsti dai rispettivi parametri, in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio.
Alla luce di detti criteri, i compensi sono liquidati in complessivi euro € 2.540,00 per il giudizio di primo grado e in complessivi € 2.906,00 per il grado di appello, per un totale di € 5.446,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Visti gli artt. 91 e 92 c.p.c., considerato il complessivo esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, vi è motivo di procedere alla compensazione delle spese, come sopra liquidate, nella misura di un terzo, ponendo i rimanenti due terzi – definitivamente liquidati in complessivi € 3.630,66 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute e come per legge - a carico del ricorrente , con condanna dello stesso al Parte_1 pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione di al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di GI IA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di GI IA, Prima Sezione civile, n. 584/2024 e, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- onera al pagamento dell'assegno divorzile a favore di Parte_1 CP_1
per l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo
[...]
gli indici I.S.T.A.T.;
- condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1
definitivamente liquidate, previa parziale compensazione nella misura di un terzo, in pag. 7/8 complessivi € € 3.630,66 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute e come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.5.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott. ssa Patrizia Morabito
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