Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02275/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, -OMISSIS- luglio 2023, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. RE RL e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, con la sentenza 4 luglio 2023 n. -OMISSIS- pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. -OMISSIS- ivi proposto, tra gli altri, dai docenti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: “[…] il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Condanna il Ministero resistente a costituire in favore dei ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (-OMISSIS- del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta delle seguenti somme, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, 1) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 3.500,00 2) -OMISSIS-, C.F -OMISSIS- € 2.000,00 3) -OMISSIS-, -OMISSIS- € 2.000,00 4) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 3.500,00 5) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 3.500,00 6) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 2.000,00 7) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 1.500,00 8) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 1.500,00 9) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 3.500,00 10) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 2.000,00 12) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 3.500,00 13) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 2.000,00 14) -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 3.500,00 condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.800,00, oltre ad € 259,00 per spese, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
- è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 24 luglio 2023 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (-OMISSIS-, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 13 giugno 2025 e in pari data depositato i deducenti sopra nominati hanno introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “1. […] ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, previa adozione dei relativi provvedimenti amministrativi a ciò finalizzati, di dare piena e completa esecuzione alla Sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS- (pubblicata il 04/07/2023, R.G. n. -OMISSIS-) di costituire in favore dei Ricorrenti, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado prevista dall’art. 1, comma 121° della L. n. 107/2015, con accredito/assegnazione delle somme - da spendersi entro e non oltre il 24° mese dalla data di costituzione della Carta stessa - come di seguito riportate: • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 3.500,00; 5 • -OMISSIS-, C.F -OMISSIS-: € 2.000,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 2.000,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 3.500,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 3.500,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 2.000,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 1.500,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 1.500,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS- € 3.500,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 2.000,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 3.500,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 2.000,00; • -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-: € 3.500,00; il tutto nei termini di 60 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di accoglimento, e anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione. 2. Nominare, sin d'ora, un Commissario ad acta, affinché provveda all'esecuzione della già menzionata sentenza in caso di ulteriore persistente inadempimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con ogni più ampio potere sostitutivo. 3. Salvo che non sia manifestamente iniquo, fissare la somma di denaro dovuta dal Resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. 4. Condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di ottemperanza”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 27 novembre 2025 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 21 maggio 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” dei ricorrenti, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, secondo i seguenti importi: a favore di -OMISSIS-, Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di -OMISSIS- Euro 2.000,00# (duemila/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 2.000,00# (duemila/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di -OMISSIS- Euro 2.000,00# (duemila/00); a favore di -OMISSIS- Euro 1.500,00# (millecinquecento/00); a favore di -OMISSIS- Euro 1.500,00# (millecinquecento/00); a favore di -OMISSIS- Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 2.000,00# (duemila/00); a favore di -OMISSIS- Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di -OMISSIS- Euro 2.000,00# (duemila/00); a favore di -OMISSIS- Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00.)
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente”, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, delle seguenti somme: a favore di -OMISSIS-, Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di -OMISSIS- Euro 2.000,00# (duemila/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 2.000,00# (duemila/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 2.000,00# (duemila/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 1.500,00# (millecinquecento/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 1.500,00# (millecinquecento/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 2.000,00# (duemila/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 2.000,00# (duemila/00); a favore di -OMISSIS-, Euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00);
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare a -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in solido tra loro, e per essi al procuratore dichiaratosi antistatario, Avvocato Francesco Poli, la somma complessiva di Euro 1.500,00# (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
RE RL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE RL | Ida IO |
IL SEGRETARIO