Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1456 del Ruolo Generale degli Affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a TERLIZZI (BA), in [...] Parte_1
13/7/1997, elettivamente domiciliato in Bitonto (BA), presso lo studio dell'Avv. LOVERRO ANNA MARIA, che lo rappresenta e difende per man-
dato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], eletti- Controparte_1
vamente domiciliata in Castellamare del Golfo (TP), presso lo studio dell'Avv. MANCINO GIUSEPPE CAMILLO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Trapani Sezione Civile
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale e cessazione effetti civili del matri-
monio.
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da ricorso con-
giunto depositato in data 28/10/2024 e note di trattazione scritta in so-
stituzione dell'udienza alle quali si rinvia.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2024 i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio, in data 16/9/2021, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc.
Le parti hanno, infine, chiesto di sostituire l'udienza di comparizio-
ne personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono con-
trari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e che costituiscono chiari indicatori del disfacimento del ménage il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato con le note di udienza.
Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla luce del recente pronunciamento della Corte di Cassa-
Tribunale di Trapani
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zione (Sez. I civile, sent. n. 28727 del 16/10/2023), la stessa deve rite-
nersi ammissibile anche nell'ipotesi di “ricorso con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, rimanendo, tuttavia, improcedibile fino al compimento del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, della L. n. 898/1070.
Conseguentemente, la causa va rimessa dinnanzi al giudice re-
latore con separata ordinanza, affinché questi, decorso il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle stesse in relazione allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente pro-
nunciando;
dichiara la separazione personale tra , Parte_1
nato a [...], in data [...], e , nata Controparte_1
a ALCAMO (TP), in data 5/8/1995, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP), in data
16/9/2021, trascritto al n.68, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
nulla per le spese;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al
Tribunale di Trapani
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competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Trapani, in data 3.1.25
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di Trapani
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