Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7619/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 7619/2023 R.G.,
e vertente
tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.02.1946 e (C.F.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 20.10.1945, entrambi residenti in [...], elett.te dom.ti in Napoli, alla Via Vico Belledonne a Chiaia n. 25, presso lo studio dell'Avv.to Carlo CARBONE (C.F. ) che li rappresenta e C.F._3
difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione;
- Opponenti
contro
(P. Iva ) con sede in Milano, alla Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Della Trivulziana n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale procuratrice rappresentata e difesa, con- Controparte_2 giuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.to Raffaele ZURLO (C.F.
) e dall'Avv.to Andrea ORNATI (C.F. C.F._4
, elett.te dom.ta in La Spezia, alla Via Fontevivo n. 21/N, C.F._5
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta
1
Conclusioni:
Per parte opposta:
Nell'interesse della societá convenuta opposta, gli scriventi Controparte_3
danno atto che la Società opposta accetta la proposta conciliativa dell'Ill.mo
Giudicante, consistente nel pagamento a saldo e stralcio a favore di KRUK IN-
VESTIMENTI S.r.l. pari ad € 45.000,00 da corrispondersi in n. 3 rate trimestrali
e spese integralmente compensate.
L'accordo ove raggiunto non produrrà effetto novativo e si avrà decadenza al mancato/ritardato/parziale pagamento anche di una sola rata con facoltà del creditore di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo per l'importo in- giunto oltre interessi e spese, al netto degli eventuali accrediti ricevuti.
In subordine, questa difesa, nel riportarsi integralmente ai propri atti, chiede fis- sarsi udienza per le precisazioni delle conclusioni.
Per parte opponente:
In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, l'avv Carlo Carbone nella qua- lità di procuratore di parte opponente, si riporta integralmente a tutti i propri at- ti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Ci oppone fermamente a tutto quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Chiede all'On. Giudicante che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Veniva opposto il decreto ingiuntivo n. 1204/2023 emesso dal Tribunale di Na- poli, in data 6.02.2023, e notificato in data 16.02.2023, su ricorso di
[...]
(nel prosieguo ”), e per essa quale procuratore Parte_3 CP_1 Parte_4
con il quale veniva ingiunto a di pagare entro 40
[...] Parte_1
giorni dalla notifica la somma di € 74.133,69, oltre interessi legali sino al soddi-
2
sfo, spese della procedura liquidate in € 406,50, ed € 1.850,00 per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, in ordine al rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000082466994.
Per esattezza, la società ricorrente precisava di essere cessionaria del credito ori- ginariamente in titolarità di UniCredit S.p.a. discendente da un prestito personale;
agiva, quindi, in giudizio formulando istanza monitoria in atteso il mancato ri- pianamento della suddetta esposizione debitoria di . Parte_1
Nell'opporsi all'ingiunzione, in via preliminare, e Parte_1 Pt_2
eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del-
[...]
la , atteso che nessuna ingiunzione veniva emessa dal Tribunale nei con- Pt_2
fronti della stessa;
sempre preliminarmente, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta.
Nel merito, e impugnavano e contestavano Parte_1 Parte_2
la documentazione prodotta in sede monitoria, asserendo l'inadeguato criterio di calcolo circa il quantum del credito azionato in monitorio e l'insufficienza della esibizione degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB su cui fondare la pretesa creditoria, aggiungendo di non aver mai ricevuto la loro trasmissione.
In particolare, gli opponenti eccepivano la nullità dei contratti posti a fondamento della pretesa spiegata in monitorio ai sensi dell'art. 117 TUB, insistevano sull'omessa trasmissione periodica degli estratti conto, rappresentavano l'applicazione di interessi usurari, con anatocismo trimestrale, oltre accessori, commissioni di massimo scoperto e altri oneri del tutto illegittimi e non dovuti.
Spiegavano, quindi, domanda riconvenzionale in considerazione della nullità e dell'illegittimità di cui sopra, chiedendo la ripetizione di tutte le somme indebi- tamente versate in favore della banca.
Concludevano, dunque, chiedendo di dichiarare che nulla deve Parte_2
alla in quanto non esiste alcun titolo emesso nei suoi confronti e, in ogni CP_1
caso, dichiarare il decreto ingiuntivo improcedibile vista l'errata, irregolare e mendace dichiarazione di conformità resa dal legale di parte opposta;
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della . Chiedevano, altresì, di accogliere CP_1
l'opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1204/2023 per cui è causa e, in via riconvenzionale, di ac-
3
certare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi usurari e comunque nella misura ultralegale in riferimento al rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 82466994, de- terminati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmen- te, e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alle parti opponen- ti senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva, legittima ed idonea comunicazione. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al rapporto contrattuale contraddistinto da NDG
82466994 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli agli opponenti;
in alternativa, a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta dei contratti, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese in quanto mai pattuite ed accettate dai correntisti anche ai sensi dell'art.120 T.U.B. Accertare e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate sul conto corrente in aggiunta agli interessi passivi per commissione di massimo scoperto e di disponibilità su accordato, calcolata ine- quivocabilmente a prescindere dall'utilizzo e di tutte le altre spese ed accessori non dovuti. Rideterminare, altresì, il saldo effettivo del conto corrente di cui al rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 82466994 dalla data di apertura sino alla data di chiusura, con l'eliminazione di tutti gli interessi usurari, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi pas- sivi, commissioni di affidamento e CMS e tutte le altre spese ed accessori non dovuti, eliminando le somme addebitate e non dovute.
Il tutto, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della opposta e con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvi- soria esecutività del d.i. per cui è causa.
4
Preliminarmente, rappresentava di aver fornito adeguata prova della cessione che interessavano il credito oggetto dell'istanza monitoria, contestando l'eccezione relativa alla legittimazione promossa da parte opponente. In più, rappresentava la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, chie- dendo la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso la strumentale e temeraria istanza di opposizione.
Orbene, in conclusione, chiedeva di concedere la provvisoria esecutività del de- creto stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; nel merito, di rigettare l'opposizione perché inammissibile, improponibile ma soprattutto in- fondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare nella sua interezza il de- creto ingiuntivo opposto. Chiedeva, infine, di dichiarare la carenza di legittima- zione passiva in ordine alla domanda riconvenzionale o, in via subordinata, con- dannare la società al minor importo ritenuto di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo a seguito di richiesta formulata da parte opposta (v. verbale ud. del 10.10.2023).
In data 15.5.2024, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e, a seguito del mancato accordo tra le parti, in data 20.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, sebbene con esito negativo (v. doc. verbale procedi- mento di mediazione n. 5438/2023 agli atti).
Ancora preliminarmente, quanto alla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , l'ingiunzione veniva emessa unicamente nei Parte_2 confronti di , risultando l'altra opponente , Parte_1 Parte_2
a cui invero non è stato notificato il decreto opposto, comunque legittimata per far valere il suo difetto di legittimazione.
Se è vero, secondo insegnamento condiviso dalla Suprema Corte, che “quando un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questo è legittimato a proporre opposizione avverso
5
l'ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identifica- zione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall'ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell'intimato” (Cass. sent. nn. 21213/2022, 11040/2015), va ravvisa- to che nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 1204/2023 opposto esprime l'effetto ingiuntivo nei confronti esclusivamente di . Parte_1
Va, dunque, dichiarato il difetto di legittimazione di , sicché nul- Parte_2
la da lei è dovuto.
Va rilevato, ancora preliminarmente, che gli opponenti impropriamente conte- stano la legittimazione attiva della , la quale a ben vedere attenendo alla CP_1
prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che essi in realtà eccepiscono è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria e questo perché non sia provata la cessione in blocco dei crediti.
In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto so- stanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che pro- muove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizio- ne giuridica soggettiva che la rende parte (Cass., S.U. 2951/2016).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un pro- blema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così Cass., sent. nn.
24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
6
Va rilevato che nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte op- ponente ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
Invero, sebbene parte opposta abbia precisato che il contratto di cessione pro- dotto non debba fare esplicito riferimento al credito controverso, non è possibile evincere tra i crediti oggetto della cessione quello vantato nei confronti dell'odierno opponente.
Lo stesso estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U. n. 118 del 5.10.2021 doc. n. 02 fascicolo monitorio) contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa.
Infatti, il suddetto estratto identifica i contratti oggetto di cessione attraverso specifici requisiti: tra tali criteri, da rispettarsi congiuntamente, emerge
l'inclusione del credito ceduto nella lista depositata presso il notaio Dott.
[...]
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Persona_1
Spezia e Massa, con studio in La Spezia, piazza Chiodo n. 14, Repertorio nume- ro 12.097 – Raccolta numero 5.571, e ivi consultabile (vd. pag. 2 G.U. cit.).
Orbene, l'odierna opposta non ha provato che la posizione debitoria di Parte_1
rivestisse ciascuno dei requisiti indicati in Gazzetta, e che dunque il credito ri- cadesse in quelli effettivamente oggetto di cessione, atteso che dalla certifica- zione notarile depositata in formato estratto (doc. n. 04 fascicolo monitorio) non
è possibile evincere con esattezza le pretese creditorie oggetto di cessione in quanto non vengono prodotti gli allegati che ne realizzavano l'elenco. Infatti la certificazione notarile fa riferimento ad un allegato contenente i crediti ceduti per n. 194 fogli per n. 383 facciate scritte mentre l'allegato della consta CP_1
di una sola pagina con alcuni codici non identificabili e non corrispondenti al numero di contratto/i stipulati dal debitore non immediatamente riconducibili ad uno specifico documento.
Nessun ulteriore criterio di individuazione dei crediti è fornito dalla , CP_1 pertanto, l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata dall'opponente non
è stata superata, neanche a seguito della produzione della visura camerale, la
7
quale non sortisce l'effetto probatorio sperato dalla opposta.
Si ritiene, dunque, che l'onere sussistente in capo alla consistente nella CP_1
prova della comprensione del credito posto a fondamento della richiesta monito- ria con riferimento alla posizione oggetto del presente giudizio non sia stato soddisfatto, e ciò non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto delle cessioni (cfr. Cass., sent. n. 21821/2023).
L'accertamento della mancanza di titolarità, implica la revoca del decreto oppo- sto, azionato sulla base di un capitale ed interessi moratori, in assenza di clauso- le abusive sia in ordine all'eccessivo importo (art. 33 CDC lettera f) in quanto la maggiorazione del tasso moratorio è solo dell'1% rispetto il tasso corrispettivo, sia in ordine alla decadenza dal beneficio del termine art. 33 lettera o) atteso che risulta in ogni caso azionata la clausola dall'originario contraente, dopo il mancato pagamento di numerose rate ovvero 12).
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di ca- renza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 1204/2023. CP_1
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla . CP_1
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni opponenti volta ad ottenere la ripetizione di tutte le somme indebitamente versate in rela- zione al contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, va rilevato quanto segue.
Atteso che l'azione di ripetizione dell'indebito, stante la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, sia circoscritta ai rapporti fra il solvens e il destina- tario del pagamento, di talché legittimato passivo dell'azione suddetta sarebbe solo colui che verserebbe nella posizione di titolare del credito, la carenza di ti- tolarità in capo alla relativamente al credito portato ad ingiunzione in- CP_1
volve nel rigetto della domanda riconvenzionale.
Non sussistono i presupposti per condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca e sono compensate tra le parti.
8
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
-dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
Parte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1204/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 16.02.2023 nei confronti di
; Parte_1
-rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti;
-compensa le spese di lite tra e gli opponenti. Controparte_1
Napoli 19.3.25.
Il Giudice
Diego Ragozini
9