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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 303/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Settore lavoro
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice del Lavoro Dott. Lucio ARDIGO'
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ) ; Pt_1 P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile in quanto da accertamenti svolti dall'Istituto è emerso che ha percepito somme relative Parte_2 alla prestazione cat. AS 0461396 non dovute nel periodo 1.1.2017 - 31.3.2023 (indebito 17554442) per i seguenti motivi:- rinuncia ai redditi dal 2017 al 2023 come da ricostituzione reddituale presentata;
è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Visti gli artt. 633 cpc e ss
INGIUNGE A
) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al Parte_2 C.F._1 ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto la somma di Euro 35073,56 , oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalla maturazione al saldo oltre alle spese di questa procedura di ingiunzione consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in Euro 1501,00 oltre a Euro 21,50 per esborsi e I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Deciso in Rimini il 27 marzo 2025
Il giudice del lavoro
DOTT. Lucio Ardigò
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Settore lavoro
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice del Lavoro Dott. Lucio ARDIGO'
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ) ; Pt_1 P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile in quanto da accertamenti svolti dall'Istituto è emerso che ha percepito somme relative Parte_2 alla prestazione cat. AS 0461396 non dovute nel periodo 1.1.2017 - 31.3.2023 (indebito 17554442) per i seguenti motivi:- rinuncia ai redditi dal 2017 al 2023 come da ricostituzione reddituale presentata;
è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Visti gli artt. 633 cpc e ss
INGIUNGE A
) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al Parte_2 C.F._1 ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto la somma di Euro 35073,56 , oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalla maturazione al saldo oltre alle spese di questa procedura di ingiunzione consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in Euro 1501,00 oltre a Euro 21,50 per esborsi e I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Deciso in Rimini il 27 marzo 2025
Il giudice del lavoro
DOTT. Lucio Ardigò