Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2005, n. 15215
CASS
Sentenza 19 luglio 2005

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Massime1

I gravi motivi in presenza dei quali l'art. 27, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione (da comunicare con preavviso, contenente la specificazione dei motivi, di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata od altra modalità equipollente), devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo. Pertanto, essi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine all'opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobile locato. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che - oltre a rilevare, con motivazione congrua, il difetto di prova circa la sussistenza di fattori oggettivi e sopraggiunti - aveva escluso che si potessero ravvisare i gravi motivi nell'intervenuta risoluzione anticipata di un contratto intercorso tra la conduttrice ed una società terza committente, poiché il recesso esercitato dalla stessa conduttrice aveva costituito una sua scelta volontaria di politica aziendale, tanto che il personale assunto era stato progressivamente ridotto già prima della stipulazione di un precedente accordo tra le parti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2005, n. 15215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15215
Data del deposito : 19 luglio 2005

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