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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 02/05/2024, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
n. 818/2021 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 818/2021 RG
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Todi in via Tiberina Parte_1 C.F._1
62/A presso lo studio dell'Avv. Gabriele Antonini che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di costituzione nella fase di merito;
RICORRENTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
B (C.F. , entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv.Maurizio
[...] C.F._3
Simoni e Dr. Alessandro Simoni che li rappresentano ed assistono in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
RESISTENTI
OGGETTO: Possesso e servitù
Parte attrice: “L'Avv Gabriele Antonini per il ricorrente nel merito si riporta integralmente al ricorso Parte_1
possessorio ed alla memoria di costituzione nel reclamo, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate e facendo presente al Giudice pagina 1 di 12 che i resistenti, ad oggi, non hanno dato bonaria esecuzione, nonostante le reiterate richieste, al provvedimento del Magistrato, rendendo in pratica impraticabile il passo carrabile al fondo intercluso del poiché ostruito da massi e detriti. Pt_1
In via subordinata, nella denegata e non sperata ipotesi di mancata conferma del provvedimento cautelare, convalidato dal riesame, si anticipa la richiesta di CTU, volta ad accertare la completa interclusione del fondo del mediante accesso Pt_1
carrabile, se non da quello dei convenuti resistenti, in seguito alla chiusura dell'originario accesso carrabile ed apertura del secondo ad opera dei resistenti, con richiesta di costituzione di servitù coattiva di passo carrabile ex art 1051 ss”.
Parte convenuta: “Piaccia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
Nel merito: accertare, anche in via riconvenzionale, la insussistenza del diritto azionato dal ricorrente attore ex art. 949 c.c. e per gli effetti, previa revoca del provvedimento interdittale del 8.10.21, rigettare la domanda proposta da l ricorrente attore, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione nella fase cautelare ed in accoglimento della proposta negato ria servitutis, ordinando al ricorrente attore la cessazione delle turbative e molestie, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite della fase cautelare e di merito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22/04/2021 ha esposto di essere proprietario del terreno sito Todi, loc. Parte_1
CA (C.T. foglio 38 part. 615) e di esercitare, dall'epoca di acquisto, in modo pacifico, continuato e non controverso, una servitù di passaggio carrabile attraverso una porzione del terreno posto tra quello del ricorrente e la strada comunale, di proprietà dei resistenti (C.T. foglio 38 part. 150).
Ha dedotto che nel mese di agosto 2020 i resistenti apponevano su tale porzione di terreno (ed in particolare al confine con la particella del resistente) una rete metallica e cancellate da cantiere, impedendo il passaggio al ricorrente per giungere al proprio terreno con mezzi agricoli;
terreno che risulta accessibile dalla pubblica via da altro appezzamento dello stesso ricorrente solo pedonalmente.
pagina 2 di 12 Si sono costituiti in giudizio e B, evidenziando Controparte_1 Controparte_2
l'insussistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo in favore del terreno del sig. (ma solo Pt_1
in favore del terreno di cui alla particella 223, di proprietà di un terzo), l'assenza di elementi che potessero dimostrare il presunto transito carrabile del ricorrente, in ogni caso non qualificabile come possesso,
l'assenza della presunta interclusione del fondo del ricorrente.
A seguito dell'audizione dei sommari informatori indicati dalle parti, con ordinanza del 09/10/2021, il
Tribunale ha concesso l'interdetto possessorio, ritenendone sussistenti i presupposti.
Tale provvedimento è stato oggetto di reclamo da parte dei resistenti, conclusosi con ordinanza di rigetto.
Nel corso del successivo giudizio di merito, richiesto dai resistenti, si è costituito il ricorrente, il quale ha eccepito la decadenza del resistente dal diritto di chiedere la prosecuzione del giudizio nel merito. Per il resto, entrambe le parti si sono riportate alle rispettive difese già proposte nella precedente fase processuale, ma parte attrice ha chiesto disporsi la costituzione in via coattiva della servitù di passaggio, mentre la convenuta ha chiesto l'accertamento negativo del diritto di servitù suddetta.
Ammesse le prove orali richieste dalle parti ed escussi i testi, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in data 25/01/2024 nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre ribadire quale sia l'oggetto del presente giudizio, già definito con l'ordinanza interdittale, ma non chiaro alla luce delle ulteriori domande proposte nella presente fase di merito.
Come già detto, la questione relativa all'esistenza di un diritto di servitù di passaggio in quanto tale è questione che potrà essere oggetto di un futuro giudizio petitorio, ma non interessa il giudizio possessorio, che si basa sull'esercizio di fatto del passaggio. Il presente giudizio, sia nella sua fase interdittale che nella sua fase a cognizione piena, ha comunque solo ad oggetto lo ius possessionis e non lo ius possidendi, non acquistando, dunque, neppure nella presente fase, natura petitoria. Alla luce di ciò, e come anticipato con l'ordinanza del 13/05/2023, appaiono in questa sede inammissibili le domande di costituzione coattiva pagina 3 di 12 della servitù d passaggio, ex art. 1051 c.c., proposta da parte attrice, e la domanda di accertamento negativo del diritto di servitù di passaggio in capo al proposta da parte convenuta. Pt_1
2. Passando, dunque, al merito della domanda proposta, occorre evidenziare come le considerazioni svolte con l'ordinanza interdittale meritino conferma anche all'esito della più approfondita istruttoria svolta nella presente fase processuale.
2.1 In primo luogo, quanto al presupposto dell'esercizio del possesso come allegato dall'attore, risulta provato in giudizio che il terreno oggi di proprietà dei convenuti sia stato utilizzato nel tempo (e anche in prossimità dell'avvenuta chiusura) quale passaggio con mezzi agricoli per giungere dalla strada pubblica al fondo dell'attore.
In effetti, dalle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle assunte nella fase interdittale nella quale i soggetti sentiti hanno reso le loro dichiarazioni sotto il vincolo del prestato giuramento, è emersa la sussistenza di tale possesso.
Ebbene, quanto all'istruttoria già svolta, l'informatore che è stato diverse volte sia Testimone_1
nell'abitazione e nel terreno (l'ultima volta a inizio estate del 2020), ha riferito che “Altre volte siamo passati dalla strada comunale attraversando un campo, mi sembra fosse quello della particella n. 150, vi era una stradina percorribile anche con l'auto, si passava in mezzo gli olivi e si arrivava al campo di mio cugino. All'epoca non c'era la staccionata tra il terreno che si attraversava e quello di mio cugino, così come rappresentata nelle foto che mi vengono mostrate (n. 2 di parte ricorrente e n. 9b di parte resistente)”. Richiesto al medesimo il punto esatto del passaggio utilizzato, questi lo ha identificato mediante segni tracciati su una copia della planimetria, poi sottoscritta dal medesimo e in atti, come segue “il passaggio che ho sempre utilizzato in precedenza aveva inizio più o meno dopo ho segnato con la penna rossa sulla planimetria che mi si mostra. L'estate scorsa invece preciso che quando ho riferito che l'accesso era stato chiuso facevo riferimento ad un nuovo accesso che non avevo mai visto prima e che si trovava dove ho segnato con la penna nera. Non ho verificato se il precedente acceso che avevo sempre utilizzato fosse ancora praticabile. Credo che il nuovo accesso di cui ho parlato è quello cerchiato in rosso nella foto che mi si mostra (all. 6 di parte resistente)”. A ben vedere, sia l'accesso pagina 4 di 12 segnato in rosso che quello in nero (ossia il nuovo accesso realizzato con muratura e rappresentato anche dalle foto di parte resistente) insistono sulla particella dei resistenti.
Parimenti, l'informatore che ha dichiarato di aver “effettuato lavorazioni di sfalcio dell'erba e Testimone_2
piante nel campo di proprietà dello stesso [ in loc. CA” ha riferito, seppur più genericamente, “Io sono Pt_1
stato per la prima volta presso tali luoghi nell'estate del 2017 o del 2018 non ricordo con esattezza;
sono andato là perché mi aveva chiamato il per fare i suddetti lavori di taglio dell'erba. Dopo la prima volta sono tronato due settimane dopo. Pt_1
Poi mi ha richiamato durante il lockdown, o meglio inizio estate 2020, con il furgone per caricare la legna”; “ricordo solamente che io tutte le volte che sono stato la dalla strada pubblica girava a sinistra su un terreno, e passavo a fianco a un pozzo che lasciavo sulla destra. Non ricordo se vi era un oliveto in questo terreno”.
Ancora, , precedente proprietario della particella n. 150 attualmente dei convenuti, ha Testimone_3
riferito “ricordo che il quando doveva andare sul suo terreno passava attraverso il mio” pur precisando “si Pt_1
trattava di passaggi saltuari;
non vi era una strada ma un passo che cambiava a seconda della coltura”. In ogni caso, per quanto rileva, il passaggio con mezzi agricoli per conto del avveniva;
infatti, ha proseguito Pt_1
affermando che “se ne occupavano dei terzi dei lavori sul terreno del a volte anche con trattore a cingoli, anche Pt_1
quando c'erano mezzi per fare lavorazioni profonde” e che “il mio terreno è stato prima sempre coltivato, poi sono stati messi gli olivi a inizio anni '90. Poi solitamente chi doveva entrare nel terreno utilizzava il passaggio dalla strada comunale che ho segnato con un punto rosso nella planimetria che mmi è stata mostrata. Poi non so il percorso preciso che facevano, c'erano delle file di olivi”. Trattasi del medesimo accesso utilizzato in precedenza dal e già individuato dal primo Pt_1
informatore sempre con il colore rosso. Ha poi proseguito l'informatore: “L'accesso in muratura che mi mostra nella foto n. 5 è stato realizzato credo, circa 4 anni dopo che ho venduto il mio terreno. Questo accesso lo ha realizzato
della società ; questo, invece, è l'accesso realizzato in un secondo momento, CP_3 Organizzazione_1
individuato con la penna nera dal primo informatore, ed utilizzato dal sino all'estate del 2020. Pt_1
Peraltro, dell'asserita incapacità del detto informatore, allegata dai convenuti, non vi è traccia documentale
(e probatoria in generale) alcuna.
pagina 5 di 12 Infine, proprietario di altro terreno confinante con quello del ricorrente ha riferito che Testimone_4
“Negli ultimi due anni mi sarà capitato un paio di volte di vedere il o una persona che lo aiutava nei lavori con la Pt_1
macchina presso il suo terreno. Credo che siano passati per l'accesso in muratura cerchiato di rosso nella foto n. 6 di parte resistente [ripetesi, quello segnato con la penna nera da parte del primo informatore]. Preciso che c'è anche un altro passo più avanti. L'accesso in muratura esiste da circa 8 anni, dovrebbe averlo fatto . Ebbene, l'altro CP_3
accesso più avanti cui fa riferimento il sembra appunto corrispondere con le indicazioni degli altri Tes_4
informatori di cui prima si è parlato. Ed infatti, l'informatore posi specifica che “prima della realizzazione del passo carrabile di 8 anni fa, si poteva accedere al terreno di cui alla particella n. 150 e poi a quello del costeggiando Pt_1
la particella 150 sul lato strada e poi andando su verso il terreno del Non c'era una strada né un passaggio preciso Pt_1
era tutto campo di terra. Più o meno il percorso era quello che ho tracciato in rosso sulla planimetria”.
Come già evidenziato in sede di ordinanza interdittale, tale ricostruzione risulta in parte confermata anche dallo stesso informatore di parte resistente;
, incaricato di seguire i lavori di Testimone_5
realizzazione di un'abitazione su tale terreno per conto dei resistenti, ha riferito “Oltre all'acceso in muratura, vi era solo un altro piccolo acceso pedonale di due metri/un metro e mezzo, che si trovava più avanti lungo la curva (esattamente sul confine tra la particella 150 e 148) e consentiva l'accesso alla particella n. 150 che è stato riutilizzato per la gru necessaria a posizionare l'abitazione dei ricorrenti”. Con specifico riferimento al passaggio indicato dal ricorrente ha affermato che “non ci sono strade o tracciati che conducano al terreno n. 150. Comunque, è possibile fisicamente il passaggio tra gli olivi con mezzi agricoli, anche se è difficoltoso. Con particolare riferimento al percorso rappresentato dalla foto
di cui all'all. 9b di parte resistente, vi era il problema del pozzo che era pericolante e quindi il passaggio con mezzi agricoli sarebbe stato pericoloso per la sua stabilità. Dopo la riqualificazione (sia per la stabilità che per la sicurezza dei bambini) del pozzo non so se permane questo rischio”.
Gli esiti della prima, sommaria, istruttoria, non sono cambiati nell'ambito della presente fase processuale.
Invero, i testi escussi, in verità, non sono stati decisivi come quelli già sentiti nella precedente fase, in quanto scarsamente a conoscenza della situazione fattuale.
pagina 6 di 12 Il teste non ha saputo dire molto con riferimento al terreno, essendo stato presso i luoghi Tes_6
l'ultima volta nel 2007/2008; egli ha solo potuto riferire che “quando ho portato i materiali edili sono passato per
l'abitazione, quando ho portato i non sono sicuro. Ricordo un pozzo e che si passava male ma non riconosco i luoghi Per_1
di cui alla foto che mi si mostra (9 b di parte convenuta)”.
Parimenti, il teste , il quale non è stato in grado di riconoscere i luoghi dalle foto Testimone_7
mostrate, ha solo potuto “riferire che nel 2019 io e mio fratello siamo andati a tagliare l'erba, per Parte_2
tre o quattro volte, su un terreno del che si trova a CA su richiesta di quest'ultimo. Non saprei dire se il Pt_1
terreno in questione è rappresentato nella foto che mi mostra. Posso dire che in quell'occasione abbiamo parcheggiato lungo la strada pubblica con l'auto di mio fratello e siamo andati a piedi al campo. Abbiamo dovuto camminare un po'. Non so riconoscere neppure i luoghi di cui alla foto n. 9 che mi si mostra”.
Maggiore rilevanza ha assunto la deposizione della teste a conoscenza dei luoghi Testimone_8
perché ha avuto una relazione con il Sig. iniziata nel 2014, e attualmente amica dello stesso, la Pt_1
quale ha dichiarato “in alcune occasioni andavamo anche nel terreno del perché aveva un oliveto non coltivato che Pt_1
mi mostrava. L'oliveto di cui parlo è una porzione di quello che mi si mostra. Ricordo che gli olivi di cui parlo erano posti dietro l'abitazione ed era una porzione longitudinale degli stessi, come ho cerchiato nella foto che mi mostra;
i rimanenti olivi fino alla strada non so di chi fossero. Quelli posti a sinistra del passo, invece, erano tenuti bene ed erano di un'altra persona.
Se non erro il aveva anche un terreno incolto non coltivato ad oliveto. Ricordo che le prime volte che sono andata, nel Pt_1
2015, passavamo nel passo che ho segnato con la penna nella foto che mi si mostra, le prime volte avevamo difficoltà perché
c'era un tombino rialzato. Poi è stato appianato. Parcheggiavamo poi subito dopo, dove c'era ancora la breccia a andavamo su
a piedi. Guardando la foto n. 90 confermo che passava a piede a fianco al pozzo che ricordo, non ricordo invece se ci fosse una recinzione in legno, come rappresentata nella foto. Si trattava di un campo non c'era una strada”. Pertanto, la teste ha confermato (anche alla luce della planimetria sulla quale ha tracciato la localizzazione del percorso)
l'ingresso costruito in epoca successiva da pur riferendo di percorrere il medesimo con un veicolo CP_3
sino a un certo punto per poi proseguire a piedi. Ha altresì riferito dell'esistenza di un tombino
(presumibilmente il famoso pozzo di cui le parti hanno lungamente dibattuto) inizialmente rialzato e poi pagina 7 di 12 appianato che rendeva il passaggio solo più difficoltoso, pur confermando che tale accesso risultava utilizzato dal In particolare, dato che il pozzo costituiva un ingombro per il passaggio, significava Pt_1
che con il veicolo (non ha riferito di quale natura) si percorreva la strada, o meglio l'area fra le due file di ulivi, sino al punto in cui poi fu messa la recinzione, poco distante dal suddetto pozzo, per poi parcheggiare.
Ancora, il teste , ha saputo confermare come dal punto in cui poi egli ha realizzato Testimone_9
l'accesso in muratura, prima “non si poteva entrare nel terreno neppure con dei mezzi agricoli, perché c'era una scappata, con un dislivello di circa 2 metri”; quanto alle modalità di accesso al fondo dei convenuti prima di allora ha dichiarato “io prima di realizzare l'acceso di cui ho detto ero andato sul terreno per conto della e Organizzazione_2
in quelle occasioni, forse due volte, sono passato per un accesso che si trovava alla fine della curva più avanti, dal quale si poteva entrare a piedi oppure, al massimo, con un trattore per[chè] c'era una contropendenza. Più o meno è dove ho messo i due segni nella planimetria che mi si mostra” e che “nella parte successiva all'accesso che ho realizzato io e in direzione del terreno del non c'era una strada ma solo un campo, ossia lo spazio fra due file di ulivi”. Pt_1
Circostanze, queste, che corrispondono a quanto risultante dall'istruttoria già svolta e con quanto dichiarato dall'ulteriore teste che ha collaborato con il come progettista dell'accesso Testimone_10 CP_3
carrabile, il quale ha confermato “c'era una scarpata ripida di circa due metri o due metri e mezzo, non si poteva entrare neppure con mezzi agricoli”, nonché “io prima di realizzare l'acceso di cui ho detto ero andato sul terreno per conto della
e in quelle occasioni, forse due volte, ho scalato la scarpata in questione. Ricordo però che c'era un Organizzazione_2
accesso più avanti dopo la curva, ma non lo utilizzavo perché facevo prima a passare per la scarpata” e “nella parte successiva all'accesso che abbiamo realizzato io e in direzione del terreno soprastante ricordo solo che c'erano degli olivi lasciati abbastanza all'abbandono con una chioma molto estesa”,
Infine, apparentemente contrastanti con tutte le dichiarazioni assunte, quelle del teste;
Testimone_11
questi, oltre a confermare che sul punto in cui poi è stato realizzato dal l'accesso carrabile “c'era una CP_3
scarpata ripida di circa due metri o due metri e mezzo, non si poteva entrare neppure con mezzi agricoli”, ha dichiarato “io posso solo riferire che il terreno che oggi è di negli fino a fine anni '90 era di proprietà di che lo Pt_1 Testimone_12
pagina 8 di 12 coltivava e delle lavorazioni del campo si occupava mio padre ed entrava dal piazzale di nostra proprietà posto nella parte alta della foto n 6. Ricordo che c'era un altro accesso lungo la curva della strada pubblica, ma era molto scomodo ci si entrava al massimo con piccoli mezzi agricoli: peraltro veniva utilizzato solo dai proprietari dei terreni dove ora sono gli oliveti. Anche perché tra tali terreni e quelle attualmente del c'era una forma, ossia un fosso, e non si poteva accedere al suo terreno Pt_1
da sotto. Quindi noi con il mezzo pesante per la lavorazione entravamo necessariamente da sopra. Il piccolo accesso che ho detto si trova più o meno dove ho segnato con la penna nella planimetria che mi si mostra”. Ebbene, tale dichiarazione, come detto, risulta essere solo apparentemente in contrasto con le altre;
ciò in considerazione delle premesse effettuate dal teste. Egli, infatti, non ha potuto riferire nulla in merito al possesso esercitato dall'attore, che ha acquistato l'immobile nel 2007, ma solamente con riferimento a quello esercitato molti anni prima (fino agli anni '90) dal precedente proprietario. Pertanto, la sua deposizione, anche con riferimento alla conformazione dei luoghi (presenza del fosso fra i terreni delle odierne parti) appare poco rilevante nella presente sede.
Dunque, dalla lettura complessiva delle deposizioni assunte in entrambe le fasi di giudizio, emerge come, per giungere al terreno di parte ricorrente con mezzi agricoli, in passato veniva utilizzato anche dall'attore un accesso posto sulla particella n. 150 (segnato in rosso da alcuni informatori e in nero da altri testi nella presente fase), che ancora oggi è visibile (come riferito dall'informatore dei resistenti); più di recente, invece, l'accesso carrabile costruito circa 10 anni fa in muratura e ben evidenziato dalle produzioni documentali in atti.
Ciò che rileva, in ogni caso, è che il o altri soggetti che svolgevano lavori agricoli per lui ovvero Pt_1
venivano a trovarlo presso il terreno, utilizzavano tali accessi;
e ciò a prescindere dall'esistenza di una strada visibile sul fondo dei resistenti. Infatti, l'esistenza di segni visibili e di opere poste ad esercizio della servitù
(cd apparenza della servitù) è requisito indispensabile per l'acquisto per usucapione del relativo diritto ma non per l'esercizio del possesso tutelabile in questa sede.
pagina 9 di 12 Peraltro, dalla comparazione delle foto del ricorrente e dei resistenti, ben si coglie come nella corsia tra gli olivi che è stata individuata come luogo di passaggio, vi era prima un pozzo che non impediva il passaggio;
solo con il rifacimento dello stesso ora il passaggio appare più difficoltoso, ma non impedito.
Ulteriore elemento valorizzabile in tale direzione è costituito dalla DIA depositata presso gli uffici competenti dal nel lontano 2009, per la realizzazione formale di un passo carrabile, da esercitarsi Pt_1
sulla particella degli odierni convenuti (n. 150) con il benestare formale del precedente proprietario, TE
; ebbene, seppur tale atto non possa in alcun modo considerarsi fonte di un diritto di servitù
[...]
(sussistenza del diritto sostanziale che, comunque, nella presente sede non rileva), lo stesso può ritenersi rilevante al fine di considerare presuntivamente esercitato un corrispondente possesso da parte del Pt_1
sin da tale momento.
Si ritiene, dunque, che sia provato l'esercizio del suddetto diritto di servitù di passaggio da parte del ricorrente. Peraltro, non vi sono dubbi in merito al percorso in questione al momento dello spoglio, come evidenziato dai convenuti;
infatti, appare chiaro che da anni ormai il utilizzava il nuovo accesso in Pt_1
muratura realizzato dal per poi proseguire senza operare svolte e passando nell'area fra le due file CP_3
di ulivi ove insiste il pozzo (e ben indicato nelle fotografie agli atti) sino ad arrivare alla staccionata di legno e, quindi, alla proprietà attorea. Tale è il luogo in cui il possesso era esercitato al momento dello spoglio
(ben rappresentato nelle foto di cui all'all. 1 di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice).
Peraltro, per le modalità con cui è stato realizzato tale passaggio, non può dirsi che lo stesso sia avvenuto per mera tolleranza del proprietario e, di conseguenza, non costituirebbe possesso tutelabile.
2.2 Quanto alla connotazione soggettiva di tale rapporto di fatto dell'attore con il bene, non potendosi provare l'animus possidendi in via diretta, o quantomeno materiale, è naturale che la sussistenza dello stesso può ben desumersi per presunzione sulla base di circostanze di fatto che secondo l'id quod plerumque accidit sono sintomatiche di una relazione possessoria con il bene. Non può sottacersi che il rilevante arco temporale in questione – almeno dal 2007, quando il ha acquistato il terreno - unitamente agli altri Pt_1
pagina 10 di 12 elementi indiziari esposti, ben possono essere valorizzati in termini presuntivi al fine di qualificare la relazione materiale del soggetto istante con il bene.
3. Quanto all'esercitato spoglio vale immediatamente evidenziare che la condotta in sé (ossia la apposizione della recinzione metallica a chiusura del passaggio esistente fra la staccionata in legno) è circostanza pacifica tra le parti e riferita dallo stesso resistente in sede di interrogatorio formale (nonché dagli informatori escussi).
3.1 Infine, quanto all'animus spoliandi, potendosi lo stesso provarsi per presunzioni trattandosi di circostanza inerente a stati d'animo, lo stesso emerge chiaramente dalla apposizione della suddetta recinzione;
circostanza, documentalmente provata e non contestata, che rende cristallina la volontà di escludere gli altri
(tra cui anche il ricorrente) dall'utilizzo di tale area. Vale peraltro evidenziare come la giurisprudenza di merito abbia affermato che “In tema di azione di reintegrazione, il solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore, contro la sua volontà anche tacita, determina una presunzione in ordine alla sussistenza dell'animus spoliandi, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto e tale presunzione può essere vinta solo se l'autore dello spoglio dimostri il ragionevole convincimento di avere ottenuto il consenso del possessore alla privazione del possesso;
peraltro, occorre, in tale ultima ipotesi, una manifestazione univoca di consenso, non integrata dal semplice silenzio che non può essere interpretato senz'altro come manifestazione di consenso o di acquiescenza” (Corte d'Appello Napoli Sez. II,
15/03/2006).
La domanda proposta, dunque, merita integrale accoglimento e l'ordinanza interdittale integrale conferma.
4. Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza e il principio della causalità, considerato anche che la medesima è stata richiesta dai convenuti, e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo di valori inferiori ai parametri medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pagina 11 di 12 definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- accoglie l'azione possessoria e per l'effetto conferma il provvedimento del 16/10/2015 con il quale
è stato ordinato “a e B di reintegrare Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
nell'esercizio, del passaggio a piedi e con veicoli anche agricoli, sulla porzione di terreno oggi in
[...]
contestazione (che passa attraverso la particella n. 150, foglio 38 C.T. del Comune di Todi, dall'accesso in muratura rappresentato nella foto di cui alla foto all. 9a di parte resistente sino all'accesso fra la staccionata di legno di cui alla foto all. 9b di parte resistente), mediante rimozione della recinzione metallica ivi apposta”,
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali della fase di merito in favore delle ricorrenti, che si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m.
147/2022, in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Spoleto, 29/04/2024
Il giudice
Federico Falfari
pagina 12 di 12
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 818/2021 RG
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Todi in via Tiberina Parte_1 C.F._1
62/A presso lo studio dell'Avv. Gabriele Antonini che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di costituzione nella fase di merito;
RICORRENTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
B (C.F. , entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv.Maurizio
[...] C.F._3
Simoni e Dr. Alessandro Simoni che li rappresentano ed assistono in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
RESISTENTI
OGGETTO: Possesso e servitù
Parte attrice: “L'Avv Gabriele Antonini per il ricorrente nel merito si riporta integralmente al ricorso Parte_1
possessorio ed alla memoria di costituzione nel reclamo, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate e facendo presente al Giudice pagina 1 di 12 che i resistenti, ad oggi, non hanno dato bonaria esecuzione, nonostante le reiterate richieste, al provvedimento del Magistrato, rendendo in pratica impraticabile il passo carrabile al fondo intercluso del poiché ostruito da massi e detriti. Pt_1
In via subordinata, nella denegata e non sperata ipotesi di mancata conferma del provvedimento cautelare, convalidato dal riesame, si anticipa la richiesta di CTU, volta ad accertare la completa interclusione del fondo del mediante accesso Pt_1
carrabile, se non da quello dei convenuti resistenti, in seguito alla chiusura dell'originario accesso carrabile ed apertura del secondo ad opera dei resistenti, con richiesta di costituzione di servitù coattiva di passo carrabile ex art 1051 ss”.
Parte convenuta: “Piaccia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
Nel merito: accertare, anche in via riconvenzionale, la insussistenza del diritto azionato dal ricorrente attore ex art. 949 c.c. e per gli effetti, previa revoca del provvedimento interdittale del 8.10.21, rigettare la domanda proposta da l ricorrente attore, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione nella fase cautelare ed in accoglimento della proposta negato ria servitutis, ordinando al ricorrente attore la cessazione delle turbative e molestie, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite della fase cautelare e di merito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22/04/2021 ha esposto di essere proprietario del terreno sito Todi, loc. Parte_1
CA (C.T. foglio 38 part. 615) e di esercitare, dall'epoca di acquisto, in modo pacifico, continuato e non controverso, una servitù di passaggio carrabile attraverso una porzione del terreno posto tra quello del ricorrente e la strada comunale, di proprietà dei resistenti (C.T. foglio 38 part. 150).
Ha dedotto che nel mese di agosto 2020 i resistenti apponevano su tale porzione di terreno (ed in particolare al confine con la particella del resistente) una rete metallica e cancellate da cantiere, impedendo il passaggio al ricorrente per giungere al proprio terreno con mezzi agricoli;
terreno che risulta accessibile dalla pubblica via da altro appezzamento dello stesso ricorrente solo pedonalmente.
pagina 2 di 12 Si sono costituiti in giudizio e B, evidenziando Controparte_1 Controparte_2
l'insussistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo in favore del terreno del sig. (ma solo Pt_1
in favore del terreno di cui alla particella 223, di proprietà di un terzo), l'assenza di elementi che potessero dimostrare il presunto transito carrabile del ricorrente, in ogni caso non qualificabile come possesso,
l'assenza della presunta interclusione del fondo del ricorrente.
A seguito dell'audizione dei sommari informatori indicati dalle parti, con ordinanza del 09/10/2021, il
Tribunale ha concesso l'interdetto possessorio, ritenendone sussistenti i presupposti.
Tale provvedimento è stato oggetto di reclamo da parte dei resistenti, conclusosi con ordinanza di rigetto.
Nel corso del successivo giudizio di merito, richiesto dai resistenti, si è costituito il ricorrente, il quale ha eccepito la decadenza del resistente dal diritto di chiedere la prosecuzione del giudizio nel merito. Per il resto, entrambe le parti si sono riportate alle rispettive difese già proposte nella precedente fase processuale, ma parte attrice ha chiesto disporsi la costituzione in via coattiva della servitù di passaggio, mentre la convenuta ha chiesto l'accertamento negativo del diritto di servitù suddetta.
Ammesse le prove orali richieste dalle parti ed escussi i testi, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in data 25/01/2024 nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre ribadire quale sia l'oggetto del presente giudizio, già definito con l'ordinanza interdittale, ma non chiaro alla luce delle ulteriori domande proposte nella presente fase di merito.
Come già detto, la questione relativa all'esistenza di un diritto di servitù di passaggio in quanto tale è questione che potrà essere oggetto di un futuro giudizio petitorio, ma non interessa il giudizio possessorio, che si basa sull'esercizio di fatto del passaggio. Il presente giudizio, sia nella sua fase interdittale che nella sua fase a cognizione piena, ha comunque solo ad oggetto lo ius possessionis e non lo ius possidendi, non acquistando, dunque, neppure nella presente fase, natura petitoria. Alla luce di ciò, e come anticipato con l'ordinanza del 13/05/2023, appaiono in questa sede inammissibili le domande di costituzione coattiva pagina 3 di 12 della servitù d passaggio, ex art. 1051 c.c., proposta da parte attrice, e la domanda di accertamento negativo del diritto di servitù di passaggio in capo al proposta da parte convenuta. Pt_1
2. Passando, dunque, al merito della domanda proposta, occorre evidenziare come le considerazioni svolte con l'ordinanza interdittale meritino conferma anche all'esito della più approfondita istruttoria svolta nella presente fase processuale.
2.1 In primo luogo, quanto al presupposto dell'esercizio del possesso come allegato dall'attore, risulta provato in giudizio che il terreno oggi di proprietà dei convenuti sia stato utilizzato nel tempo (e anche in prossimità dell'avvenuta chiusura) quale passaggio con mezzi agricoli per giungere dalla strada pubblica al fondo dell'attore.
In effetti, dalle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle assunte nella fase interdittale nella quale i soggetti sentiti hanno reso le loro dichiarazioni sotto il vincolo del prestato giuramento, è emersa la sussistenza di tale possesso.
Ebbene, quanto all'istruttoria già svolta, l'informatore che è stato diverse volte sia Testimone_1
nell'abitazione e nel terreno (l'ultima volta a inizio estate del 2020), ha riferito che “Altre volte siamo passati dalla strada comunale attraversando un campo, mi sembra fosse quello della particella n. 150, vi era una stradina percorribile anche con l'auto, si passava in mezzo gli olivi e si arrivava al campo di mio cugino. All'epoca non c'era la staccionata tra il terreno che si attraversava e quello di mio cugino, così come rappresentata nelle foto che mi vengono mostrate (n. 2 di parte ricorrente e n. 9b di parte resistente)”. Richiesto al medesimo il punto esatto del passaggio utilizzato, questi lo ha identificato mediante segni tracciati su una copia della planimetria, poi sottoscritta dal medesimo e in atti, come segue “il passaggio che ho sempre utilizzato in precedenza aveva inizio più o meno dopo ho segnato con la penna rossa sulla planimetria che mi si mostra. L'estate scorsa invece preciso che quando ho riferito che l'accesso era stato chiuso facevo riferimento ad un nuovo accesso che non avevo mai visto prima e che si trovava dove ho segnato con la penna nera. Non ho verificato se il precedente acceso che avevo sempre utilizzato fosse ancora praticabile. Credo che il nuovo accesso di cui ho parlato è quello cerchiato in rosso nella foto che mi si mostra (all. 6 di parte resistente)”. A ben vedere, sia l'accesso pagina 4 di 12 segnato in rosso che quello in nero (ossia il nuovo accesso realizzato con muratura e rappresentato anche dalle foto di parte resistente) insistono sulla particella dei resistenti.
Parimenti, l'informatore che ha dichiarato di aver “effettuato lavorazioni di sfalcio dell'erba e Testimone_2
piante nel campo di proprietà dello stesso [ in loc. CA” ha riferito, seppur più genericamente, “Io sono Pt_1
stato per la prima volta presso tali luoghi nell'estate del 2017 o del 2018 non ricordo con esattezza;
sono andato là perché mi aveva chiamato il per fare i suddetti lavori di taglio dell'erba. Dopo la prima volta sono tronato due settimane dopo. Pt_1
Poi mi ha richiamato durante il lockdown, o meglio inizio estate 2020, con il furgone per caricare la legna”; “ricordo solamente che io tutte le volte che sono stato la dalla strada pubblica girava a sinistra su un terreno, e passavo a fianco a un pozzo che lasciavo sulla destra. Non ricordo se vi era un oliveto in questo terreno”.
Ancora, , precedente proprietario della particella n. 150 attualmente dei convenuti, ha Testimone_3
riferito “ricordo che il quando doveva andare sul suo terreno passava attraverso il mio” pur precisando “si Pt_1
trattava di passaggi saltuari;
non vi era una strada ma un passo che cambiava a seconda della coltura”. In ogni caso, per quanto rileva, il passaggio con mezzi agricoli per conto del avveniva;
infatti, ha proseguito Pt_1
affermando che “se ne occupavano dei terzi dei lavori sul terreno del a volte anche con trattore a cingoli, anche Pt_1
quando c'erano mezzi per fare lavorazioni profonde” e che “il mio terreno è stato prima sempre coltivato, poi sono stati messi gli olivi a inizio anni '90. Poi solitamente chi doveva entrare nel terreno utilizzava il passaggio dalla strada comunale che ho segnato con un punto rosso nella planimetria che mmi è stata mostrata. Poi non so il percorso preciso che facevano, c'erano delle file di olivi”. Trattasi del medesimo accesso utilizzato in precedenza dal e già individuato dal primo Pt_1
informatore sempre con il colore rosso. Ha poi proseguito l'informatore: “L'accesso in muratura che mi mostra nella foto n. 5 è stato realizzato credo, circa 4 anni dopo che ho venduto il mio terreno. Questo accesso lo ha realizzato
della società ; questo, invece, è l'accesso realizzato in un secondo momento, CP_3 Organizzazione_1
individuato con la penna nera dal primo informatore, ed utilizzato dal sino all'estate del 2020. Pt_1
Peraltro, dell'asserita incapacità del detto informatore, allegata dai convenuti, non vi è traccia documentale
(e probatoria in generale) alcuna.
pagina 5 di 12 Infine, proprietario di altro terreno confinante con quello del ricorrente ha riferito che Testimone_4
“Negli ultimi due anni mi sarà capitato un paio di volte di vedere il o una persona che lo aiutava nei lavori con la Pt_1
macchina presso il suo terreno. Credo che siano passati per l'accesso in muratura cerchiato di rosso nella foto n. 6 di parte resistente [ripetesi, quello segnato con la penna nera da parte del primo informatore]. Preciso che c'è anche un altro passo più avanti. L'accesso in muratura esiste da circa 8 anni, dovrebbe averlo fatto . Ebbene, l'altro CP_3
accesso più avanti cui fa riferimento il sembra appunto corrispondere con le indicazioni degli altri Tes_4
informatori di cui prima si è parlato. Ed infatti, l'informatore posi specifica che “prima della realizzazione del passo carrabile di 8 anni fa, si poteva accedere al terreno di cui alla particella n. 150 e poi a quello del costeggiando Pt_1
la particella 150 sul lato strada e poi andando su verso il terreno del Non c'era una strada né un passaggio preciso Pt_1
era tutto campo di terra. Più o meno il percorso era quello che ho tracciato in rosso sulla planimetria”.
Come già evidenziato in sede di ordinanza interdittale, tale ricostruzione risulta in parte confermata anche dallo stesso informatore di parte resistente;
, incaricato di seguire i lavori di Testimone_5
realizzazione di un'abitazione su tale terreno per conto dei resistenti, ha riferito “Oltre all'acceso in muratura, vi era solo un altro piccolo acceso pedonale di due metri/un metro e mezzo, che si trovava più avanti lungo la curva (esattamente sul confine tra la particella 150 e 148) e consentiva l'accesso alla particella n. 150 che è stato riutilizzato per la gru necessaria a posizionare l'abitazione dei ricorrenti”. Con specifico riferimento al passaggio indicato dal ricorrente ha affermato che “non ci sono strade o tracciati che conducano al terreno n. 150. Comunque, è possibile fisicamente il passaggio tra gli olivi con mezzi agricoli, anche se è difficoltoso. Con particolare riferimento al percorso rappresentato dalla foto
di cui all'all. 9b di parte resistente, vi era il problema del pozzo che era pericolante e quindi il passaggio con mezzi agricoli sarebbe stato pericoloso per la sua stabilità. Dopo la riqualificazione (sia per la stabilità che per la sicurezza dei bambini) del pozzo non so se permane questo rischio”.
Gli esiti della prima, sommaria, istruttoria, non sono cambiati nell'ambito della presente fase processuale.
Invero, i testi escussi, in verità, non sono stati decisivi come quelli già sentiti nella precedente fase, in quanto scarsamente a conoscenza della situazione fattuale.
pagina 6 di 12 Il teste non ha saputo dire molto con riferimento al terreno, essendo stato presso i luoghi Tes_6
l'ultima volta nel 2007/2008; egli ha solo potuto riferire che “quando ho portato i materiali edili sono passato per
l'abitazione, quando ho portato i non sono sicuro. Ricordo un pozzo e che si passava male ma non riconosco i luoghi Per_1
di cui alla foto che mi si mostra (9 b di parte convenuta)”.
Parimenti, il teste , il quale non è stato in grado di riconoscere i luoghi dalle foto Testimone_7
mostrate, ha solo potuto “riferire che nel 2019 io e mio fratello siamo andati a tagliare l'erba, per Parte_2
tre o quattro volte, su un terreno del che si trova a CA su richiesta di quest'ultimo. Non saprei dire se il Pt_1
terreno in questione è rappresentato nella foto che mi mostra. Posso dire che in quell'occasione abbiamo parcheggiato lungo la strada pubblica con l'auto di mio fratello e siamo andati a piedi al campo. Abbiamo dovuto camminare un po'. Non so riconoscere neppure i luoghi di cui alla foto n. 9 che mi si mostra”.
Maggiore rilevanza ha assunto la deposizione della teste a conoscenza dei luoghi Testimone_8
perché ha avuto una relazione con il Sig. iniziata nel 2014, e attualmente amica dello stesso, la Pt_1
quale ha dichiarato “in alcune occasioni andavamo anche nel terreno del perché aveva un oliveto non coltivato che Pt_1
mi mostrava. L'oliveto di cui parlo è una porzione di quello che mi si mostra. Ricordo che gli olivi di cui parlo erano posti dietro l'abitazione ed era una porzione longitudinale degli stessi, come ho cerchiato nella foto che mi mostra;
i rimanenti olivi fino alla strada non so di chi fossero. Quelli posti a sinistra del passo, invece, erano tenuti bene ed erano di un'altra persona.
Se non erro il aveva anche un terreno incolto non coltivato ad oliveto. Ricordo che le prime volte che sono andata, nel Pt_1
2015, passavamo nel passo che ho segnato con la penna nella foto che mi si mostra, le prime volte avevamo difficoltà perché
c'era un tombino rialzato. Poi è stato appianato. Parcheggiavamo poi subito dopo, dove c'era ancora la breccia a andavamo su
a piedi. Guardando la foto n. 90 confermo che passava a piede a fianco al pozzo che ricordo, non ricordo invece se ci fosse una recinzione in legno, come rappresentata nella foto. Si trattava di un campo non c'era una strada”. Pertanto, la teste ha confermato (anche alla luce della planimetria sulla quale ha tracciato la localizzazione del percorso)
l'ingresso costruito in epoca successiva da pur riferendo di percorrere il medesimo con un veicolo CP_3
sino a un certo punto per poi proseguire a piedi. Ha altresì riferito dell'esistenza di un tombino
(presumibilmente il famoso pozzo di cui le parti hanno lungamente dibattuto) inizialmente rialzato e poi pagina 7 di 12 appianato che rendeva il passaggio solo più difficoltoso, pur confermando che tale accesso risultava utilizzato dal In particolare, dato che il pozzo costituiva un ingombro per il passaggio, significava Pt_1
che con il veicolo (non ha riferito di quale natura) si percorreva la strada, o meglio l'area fra le due file di ulivi, sino al punto in cui poi fu messa la recinzione, poco distante dal suddetto pozzo, per poi parcheggiare.
Ancora, il teste , ha saputo confermare come dal punto in cui poi egli ha realizzato Testimone_9
l'accesso in muratura, prima “non si poteva entrare nel terreno neppure con dei mezzi agricoli, perché c'era una scappata, con un dislivello di circa 2 metri”; quanto alle modalità di accesso al fondo dei convenuti prima di allora ha dichiarato “io prima di realizzare l'acceso di cui ho detto ero andato sul terreno per conto della e Organizzazione_2
in quelle occasioni, forse due volte, sono passato per un accesso che si trovava alla fine della curva più avanti, dal quale si poteva entrare a piedi oppure, al massimo, con un trattore per[chè] c'era una contropendenza. Più o meno è dove ho messo i due segni nella planimetria che mi si mostra” e che “nella parte successiva all'accesso che ho realizzato io e in direzione del terreno del non c'era una strada ma solo un campo, ossia lo spazio fra due file di ulivi”. Pt_1
Circostanze, queste, che corrispondono a quanto risultante dall'istruttoria già svolta e con quanto dichiarato dall'ulteriore teste che ha collaborato con il come progettista dell'accesso Testimone_10 CP_3
carrabile, il quale ha confermato “c'era una scarpata ripida di circa due metri o due metri e mezzo, non si poteva entrare neppure con mezzi agricoli”, nonché “io prima di realizzare l'acceso di cui ho detto ero andato sul terreno per conto della
e in quelle occasioni, forse due volte, ho scalato la scarpata in questione. Ricordo però che c'era un Organizzazione_2
accesso più avanti dopo la curva, ma non lo utilizzavo perché facevo prima a passare per la scarpata” e “nella parte successiva all'accesso che abbiamo realizzato io e in direzione del terreno soprastante ricordo solo che c'erano degli olivi lasciati abbastanza all'abbandono con una chioma molto estesa”,
Infine, apparentemente contrastanti con tutte le dichiarazioni assunte, quelle del teste;
Testimone_11
questi, oltre a confermare che sul punto in cui poi è stato realizzato dal l'accesso carrabile “c'era una CP_3
scarpata ripida di circa due metri o due metri e mezzo, non si poteva entrare neppure con mezzi agricoli”, ha dichiarato “io posso solo riferire che il terreno che oggi è di negli fino a fine anni '90 era di proprietà di che lo Pt_1 Testimone_12
pagina 8 di 12 coltivava e delle lavorazioni del campo si occupava mio padre ed entrava dal piazzale di nostra proprietà posto nella parte alta della foto n 6. Ricordo che c'era un altro accesso lungo la curva della strada pubblica, ma era molto scomodo ci si entrava al massimo con piccoli mezzi agricoli: peraltro veniva utilizzato solo dai proprietari dei terreni dove ora sono gli oliveti. Anche perché tra tali terreni e quelle attualmente del c'era una forma, ossia un fosso, e non si poteva accedere al suo terreno Pt_1
da sotto. Quindi noi con il mezzo pesante per la lavorazione entravamo necessariamente da sopra. Il piccolo accesso che ho detto si trova più o meno dove ho segnato con la penna nella planimetria che mi si mostra”. Ebbene, tale dichiarazione, come detto, risulta essere solo apparentemente in contrasto con le altre;
ciò in considerazione delle premesse effettuate dal teste. Egli, infatti, non ha potuto riferire nulla in merito al possesso esercitato dall'attore, che ha acquistato l'immobile nel 2007, ma solamente con riferimento a quello esercitato molti anni prima (fino agli anni '90) dal precedente proprietario. Pertanto, la sua deposizione, anche con riferimento alla conformazione dei luoghi (presenza del fosso fra i terreni delle odierne parti) appare poco rilevante nella presente sede.
Dunque, dalla lettura complessiva delle deposizioni assunte in entrambe le fasi di giudizio, emerge come, per giungere al terreno di parte ricorrente con mezzi agricoli, in passato veniva utilizzato anche dall'attore un accesso posto sulla particella n. 150 (segnato in rosso da alcuni informatori e in nero da altri testi nella presente fase), che ancora oggi è visibile (come riferito dall'informatore dei resistenti); più di recente, invece, l'accesso carrabile costruito circa 10 anni fa in muratura e ben evidenziato dalle produzioni documentali in atti.
Ciò che rileva, in ogni caso, è che il o altri soggetti che svolgevano lavori agricoli per lui ovvero Pt_1
venivano a trovarlo presso il terreno, utilizzavano tali accessi;
e ciò a prescindere dall'esistenza di una strada visibile sul fondo dei resistenti. Infatti, l'esistenza di segni visibili e di opere poste ad esercizio della servitù
(cd apparenza della servitù) è requisito indispensabile per l'acquisto per usucapione del relativo diritto ma non per l'esercizio del possesso tutelabile in questa sede.
pagina 9 di 12 Peraltro, dalla comparazione delle foto del ricorrente e dei resistenti, ben si coglie come nella corsia tra gli olivi che è stata individuata come luogo di passaggio, vi era prima un pozzo che non impediva il passaggio;
solo con il rifacimento dello stesso ora il passaggio appare più difficoltoso, ma non impedito.
Ulteriore elemento valorizzabile in tale direzione è costituito dalla DIA depositata presso gli uffici competenti dal nel lontano 2009, per la realizzazione formale di un passo carrabile, da esercitarsi Pt_1
sulla particella degli odierni convenuti (n. 150) con il benestare formale del precedente proprietario, TE
; ebbene, seppur tale atto non possa in alcun modo considerarsi fonte di un diritto di servitù
[...]
(sussistenza del diritto sostanziale che, comunque, nella presente sede non rileva), lo stesso può ritenersi rilevante al fine di considerare presuntivamente esercitato un corrispondente possesso da parte del Pt_1
sin da tale momento.
Si ritiene, dunque, che sia provato l'esercizio del suddetto diritto di servitù di passaggio da parte del ricorrente. Peraltro, non vi sono dubbi in merito al percorso in questione al momento dello spoglio, come evidenziato dai convenuti;
infatti, appare chiaro che da anni ormai il utilizzava il nuovo accesso in Pt_1
muratura realizzato dal per poi proseguire senza operare svolte e passando nell'area fra le due file CP_3
di ulivi ove insiste il pozzo (e ben indicato nelle fotografie agli atti) sino ad arrivare alla staccionata di legno e, quindi, alla proprietà attorea. Tale è il luogo in cui il possesso era esercitato al momento dello spoglio
(ben rappresentato nelle foto di cui all'all. 1 di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice).
Peraltro, per le modalità con cui è stato realizzato tale passaggio, non può dirsi che lo stesso sia avvenuto per mera tolleranza del proprietario e, di conseguenza, non costituirebbe possesso tutelabile.
2.2 Quanto alla connotazione soggettiva di tale rapporto di fatto dell'attore con il bene, non potendosi provare l'animus possidendi in via diretta, o quantomeno materiale, è naturale che la sussistenza dello stesso può ben desumersi per presunzione sulla base di circostanze di fatto che secondo l'id quod plerumque accidit sono sintomatiche di una relazione possessoria con il bene. Non può sottacersi che il rilevante arco temporale in questione – almeno dal 2007, quando il ha acquistato il terreno - unitamente agli altri Pt_1
pagina 10 di 12 elementi indiziari esposti, ben possono essere valorizzati in termini presuntivi al fine di qualificare la relazione materiale del soggetto istante con il bene.
3. Quanto all'esercitato spoglio vale immediatamente evidenziare che la condotta in sé (ossia la apposizione della recinzione metallica a chiusura del passaggio esistente fra la staccionata in legno) è circostanza pacifica tra le parti e riferita dallo stesso resistente in sede di interrogatorio formale (nonché dagli informatori escussi).
3.1 Infine, quanto all'animus spoliandi, potendosi lo stesso provarsi per presunzioni trattandosi di circostanza inerente a stati d'animo, lo stesso emerge chiaramente dalla apposizione della suddetta recinzione;
circostanza, documentalmente provata e non contestata, che rende cristallina la volontà di escludere gli altri
(tra cui anche il ricorrente) dall'utilizzo di tale area. Vale peraltro evidenziare come la giurisprudenza di merito abbia affermato che “In tema di azione di reintegrazione, il solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore, contro la sua volontà anche tacita, determina una presunzione in ordine alla sussistenza dell'animus spoliandi, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto e tale presunzione può essere vinta solo se l'autore dello spoglio dimostri il ragionevole convincimento di avere ottenuto il consenso del possessore alla privazione del possesso;
peraltro, occorre, in tale ultima ipotesi, una manifestazione univoca di consenso, non integrata dal semplice silenzio che non può essere interpretato senz'altro come manifestazione di consenso o di acquiescenza” (Corte d'Appello Napoli Sez. II,
15/03/2006).
La domanda proposta, dunque, merita integrale accoglimento e l'ordinanza interdittale integrale conferma.
4. Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza e il principio della causalità, considerato anche che la medesima è stata richiesta dai convenuti, e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo di valori inferiori ai parametri medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pagina 11 di 12 definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- accoglie l'azione possessoria e per l'effetto conferma il provvedimento del 16/10/2015 con il quale
è stato ordinato “a e B di reintegrare Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
nell'esercizio, del passaggio a piedi e con veicoli anche agricoli, sulla porzione di terreno oggi in
[...]
contestazione (che passa attraverso la particella n. 150, foglio 38 C.T. del Comune di Todi, dall'accesso in muratura rappresentato nella foto di cui alla foto all. 9a di parte resistente sino all'accesso fra la staccionata di legno di cui alla foto all. 9b di parte resistente), mediante rimozione della recinzione metallica ivi apposta”,
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali della fase di merito in favore delle ricorrenti, che si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m.
147/2022, in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Spoleto, 29/04/2024
Il giudice
Federico Falfari
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