Art. 3.
Sono convalidate nella somma di lire tremilioni dodicimila ottocentoventidue e cent. settantaquattro (L. 3,012,822 74) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1888-89, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Sono convalidate nella somma di lire tremilioni dodicimila ottocentoventidue e cent. settantaquattro (L. 3,012,822 74) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1888-89, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.