Articolo 3 della Legge 11 maggio 1890, n. 6847
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3 giugno 1890
Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire tremilioni dodicimila ottocentoventidue e cent. settantaquattro (L. 3,012,822 74) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1888-89, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Entrata in vigore il 3 giugno 1890