TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 545 2025 R.G. promossa da ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Rita Parte_1 C.F._1
Sofia Tiengo con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
( ; Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
In punto: adozione di maggiorenne
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato l'11-2-2025 nata a [...] il [...], Parte_1 ha chiesto che sia pronunciata l'adozione di nato a [...] il 5- Controparte_1
6-1974.
La ricorrente ha esposto di non avere figli e di essere rimasta vedova a seguito della morte del coniuge, e di voler adottare NI Persona_1 Controparte_1 della stessa stante il forte legame affettivo che li lega da molti anni. La CP_1 ha dedotto altresì che l'adottando ha viventi la madre, la quale ha CP_1 prestato il proprio assenso all'adozione del figlio, e che quest'ultimo non è coniugato, sicché sussistono le condizioni stabilite dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Con decreto del 13-2-2025 il Presidente ha fissato l'udienza del 9-4-2025 per la comparizione dell'adottante e dell'adottando, nonché dei soggetti indicati all'art. 297 c.c., assegnando a parte ricorrente termine sino al 10-3-2025, per la notifica del ricorso e del decreto.
1 All'udienza sopra indicata sono comparsi la ricorrente e l'adottando, nonché l'avv. Alessia Panella per , madre di munita di Controparte_2 Controparte_1 procura speciale rilasciata da quest'ultima per la prestazione dell'assenso all'adozione.
All'esito dell'udienza il Presidente ha rimesso la causa al collegio.
In diritto – Preliminare è l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, posto che l'art. 291 c.c. permette l'adozione alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, in quanto è Parte_1 nata il [...] e l'adottando il 5-6-1974, cosicché sussiste tra loro una differenza di età di oltre diciotto anni.
Va riconosciuta la pienezza e la validità del consenso all'adozione espresso all'udienza del 9-4-2025 dall'adottante e dall'adottando, e dell'assenso della madre di quest'ultimo ex art. 297 c.c., posto che ha espresso il Controparte_2 proprio assenso per mezzo dell'avv. Panella, munita di procura speciale e comparsa all'udienza sopra indicata per esprimere detto assenso all'adozione.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'adottante e l'adottando, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 c.c., hanno fatto riferimento al rapporto che li lega e rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso affettivo e di vicinanza che perdura fra gli stessi da tempo, dato che è stato Controparte_1 accolto sin dalla tenera età in casa di e (“Ho un Parte_1 Persona_1 legame affettivo molto importante con mio NI, che ho visto nascere. L'adozione di mio NI era anche un desiderio di mio marito;
tuttora CP_1 mantengo con mio NI un rapporto di affetto e di vicinanza.”).
Sussiste indubbiamente, quindi, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., che ricorre quando l'interesse di questo trova un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006).
Essendo state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 312, n. 1), c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., e non avendo il Pubblico Ministero formulato alcuna opposizione, può farsi luogo all'adozione.
Nulla sulle spese.
2
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 545/2025 R.V.G., promossa da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara l'adozione da parte di nata a [...] il [...], di Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
- dispone che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda ad ogni conseguente adempimento;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Rovigo, l'11 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
nella causa civile 545 2025 R.G. promossa da ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Rita Parte_1 C.F._1
Sofia Tiengo con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
( ; Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
In punto: adozione di maggiorenne
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato l'11-2-2025 nata a [...] il [...], Parte_1 ha chiesto che sia pronunciata l'adozione di nato a [...] il 5- Controparte_1
6-1974.
La ricorrente ha esposto di non avere figli e di essere rimasta vedova a seguito della morte del coniuge, e di voler adottare NI Persona_1 Controparte_1 della stessa stante il forte legame affettivo che li lega da molti anni. La CP_1 ha dedotto altresì che l'adottando ha viventi la madre, la quale ha CP_1 prestato il proprio assenso all'adozione del figlio, e che quest'ultimo non è coniugato, sicché sussistono le condizioni stabilite dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Con decreto del 13-2-2025 il Presidente ha fissato l'udienza del 9-4-2025 per la comparizione dell'adottante e dell'adottando, nonché dei soggetti indicati all'art. 297 c.c., assegnando a parte ricorrente termine sino al 10-3-2025, per la notifica del ricorso e del decreto.
1 All'udienza sopra indicata sono comparsi la ricorrente e l'adottando, nonché l'avv. Alessia Panella per , madre di munita di Controparte_2 Controparte_1 procura speciale rilasciata da quest'ultima per la prestazione dell'assenso all'adozione.
All'esito dell'udienza il Presidente ha rimesso la causa al collegio.
In diritto – Preliminare è l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, posto che l'art. 291 c.c. permette l'adozione alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, in quanto è Parte_1 nata il [...] e l'adottando il 5-6-1974, cosicché sussiste tra loro una differenza di età di oltre diciotto anni.
Va riconosciuta la pienezza e la validità del consenso all'adozione espresso all'udienza del 9-4-2025 dall'adottante e dall'adottando, e dell'assenso della madre di quest'ultimo ex art. 297 c.c., posto che ha espresso il Controparte_2 proprio assenso per mezzo dell'avv. Panella, munita di procura speciale e comparsa all'udienza sopra indicata per esprimere detto assenso all'adozione.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'adottante e l'adottando, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 c.c., hanno fatto riferimento al rapporto che li lega e rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso affettivo e di vicinanza che perdura fra gli stessi da tempo, dato che è stato Controparte_1 accolto sin dalla tenera età in casa di e (“Ho un Parte_1 Persona_1 legame affettivo molto importante con mio NI, che ho visto nascere. L'adozione di mio NI era anche un desiderio di mio marito;
tuttora CP_1 mantengo con mio NI un rapporto di affetto e di vicinanza.”).
Sussiste indubbiamente, quindi, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., che ricorre quando l'interesse di questo trova un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006).
Essendo state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 312, n. 1), c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., e non avendo il Pubblico Ministero formulato alcuna opposizione, può farsi luogo all'adozione.
Nulla sulle spese.
2
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 545/2025 R.V.G., promossa da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara l'adozione da parte di nata a [...] il [...], di Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
- dispone che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda ad ogni conseguente adempimento;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Rovigo, l'11 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3