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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/09/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6467 Vg. per l'anno 2022, promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 1 residente in [...]
Enrico Lai n. 2, 09128 Cagliari (CA), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Monica Lai, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ricorrente contro nata a Quartu Sant'Elena il 5 aprile 1957 (C.F. NTroparte_1
), residente in [...], Quartu Sant'Elena (CA), elettivamente C.F. 2
domiciliata in Cagliari, Via San Lucifero n. 90, presso lo studio dell'Avv. Marco Marchese, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e NTroparte_2 C.F.: P.IVA 1
,
NTroparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Viale Regina Margherita n. 1, 09125 Cagliari
Resistente
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale:
a) determinare in favore della ricorrente Parte_1 nata a [...] il [...], la misura della quota della pensione di reversibilità erogata dall' CP_2 ex CP_4 nonché la quota del vitalizio
che attualmente percepisce in luogo del defunto la Sig.ra CP_1 nata a [...] il
5 aprile 1957, C.F. C.F. 2 , nonché del c.d. contributo di solidarietà riconosciuto dal NTroparte_5
,spettanti all'odierna ricorrente in conseguenza della morte in data
26.07.2022 dell'ex coniuge Persona_1 nato a [...] 1'8/02/1940; b) per l'effetto,
nella loro rispettiva qualitàordinare all' CP_2 ex CP_4 e al NTroparte_6
di Ente erogatore del trattamento di reversibilità e di Ente erogatore del vitalizio e dell'assegno di fine mandato e del il c.d. contributo di solidarietà dovuti agli ex Consiglieri regionali, di
Parte_1 la quota che verrà corrispondere mensilmente in favore della stessa Signora
determinata di sua spettanza del trattamento di reversibilità, e del vitalizio, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge Persona_1 disponendo che il relativo importo sia rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, ove applicabile;
c) con vittoria, di spese e compensi del giudizio."
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'ill.mo Tribunale:
- rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente nei propri confronti in quanto infondate o in subordine riconoscere alla ricorrente una quota della pensione INPS nella misura ritenuta dovuta;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio o quantomeno con compensazione delle stesse."
****
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2022, la sig.ra Parte_1 ha adito questo Tribunale
chiedendo la determinazione della quota della pensione di reversibilità erogata dall' CP_2 e del vitalizio erogato dal NTroparte_5 della CP_6 entrambi a seguito del decesso del suo ex coniuge, sig. Persona_1 e attualmente percepiti dalla sig.ra CP_1 coniuge superstite.
La ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio con il sig. Per_1 in data 1° ottobre 1970,
matrimonio poi sciolto con sentenza di divorzio del 15 ottobre 2002, dopo una separazione personale intervenuta nel 1998. In costanza di separazione, le era stata assegnata la casa coniugale e riconosciuto un contributo mensile;
con la successiva sentenza di divorzio le era stato attribuito un assegno divorzile di € 2.500,00, poi ridotto ad € 1.800,00.
Il sig. Per 1 è deceduto a Cagliari il 26 luglio 2022; al momento del decesso era titolare di trattamento pensionistico CP_2 ex CP_4 e di assegno vitalizio regionale. Successivamente alle nozze con la ricorrente, egli aveva contratto nuovo matrimonio, nel gennaio 2003, con la sig.ra
CP_1
La ricorrente ha rappresentato di percepire una pensione di euro 1.722,67 mensili e di essere proprietaria iure hereditatis dell'abitazione di residenza in Cagliari. Ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute per la perdita dell'assegno divorzile. Ha inoltre
NT evidenziato la più favorevole condizione economica e patrimoniale della sig.ra
Si è costituito l'CP_2, dichiarando di dover attendere le determinazioni del Tribunale prima di procedere alla ripartizione, escludendo la debenza di arretrati.
Si è costituita in giudizio anche la sig.ra CP_1 la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda relativa al vitalizio, osservando che tale prestazione non sarebbe in alcun modo riconducibile alla disciplina prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970. Con
riguardo, invece, alla pensione di reversibilità, la resistente ha sottolineato come il proprio matrimonio con il sig. Persona_1 fosse stato preceduto da una stabile convivenza ultradecennale,
cosicché la durata complessiva del rapporto di vita comune coniugale e para-coniugale risultava pari a circa trent'anni, quindi superiore a quella del precedente matrimonio intercorso tra il de cuius e la ricorrente Pt_1
La resistente ha inoltre evidenziato che l'assegno divorzile era stato riconosciuto alla ricorrente in un periodo in cui la stessa era priva di redditi, mentre allo stato attuale la medesima percepisce una
NT pensione autonoma. Quanto alla propria condizione patrimoniale e reddituale, la sig.ra ha
dichiarato di essere proprietaria di un appartamento in Quartu Sant'Elena con le relative pertinenze,
nonché di alcune quote ereditarie di immobili e di un piccolo fabbricato rurale sito in Palau,
acquistato mediante finanziamento personale, precisando che la sua situazione reddituale è destinata a modificarsi con il prossimo collocamento in pensione.
****
La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
Sulla pensione di reversibilità
L'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 stabilisce che, in caso di concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato, la pensione di reversibilità è ripartita tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni. Tuttavia, la giurisprudenza (Corte cost. n. 419/1999; Cass. civ., sez. I, n. 10391/2012;
Cass. civ., sez. I, n. 17636/2012) ha chiarito che tale criterio, pur essendo primario, non è esclusivo e deve essere integrato da valutazioni equitative relative all'entità dell'assegno divorzile, alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, alla durata ed effettività delle convivenze prematrimoniali.
Il meccanismo divisionale non ha natura perequativa generale, ma è destinato a garantire continuità
al sostegno economico assicurato dal de cuius sia all'ex coniuge mediante l'assegno divorzile, sia al coniuge superstite mediante la condivisione dei mezzi economici.
Nel caso concreto il matrimonio Parte_2 è durato 31 anni (1970-2002), mentre quello Pt_3
[...] 19 anni (2003–2022), preceduti da 10 anni di convivenza stabile;
sotto il profilo temporale, i due rapporti risultano complessivamente omogenei se si computa la convivenza prematrimoniale della resistente.
Le condizioni economiche mostrano invece una significativa disparità: la ricorrente percepisce una pensione di euro 1.722,67 e possiede la sola abitazione di residenza, mentre la resistente gode di un reddito elevato (oltre € 100.000 annui) e di una situazione patrimoniale più solida, pur destinata a ridimensionarsi con il pensionamento.
Rileva altresì la protratta corresponsione dell'assegno divorzile, indice del perdurante obbligo di sostegno economico a favore della ricorrente.
In tale quadro, pur riconoscendo la sostanziale parità dei periodi di vita in comune, le condizioni economiche comparate impongono di attribuire all'ex coniuge divorziata una quota prevalente della pensione di reversibilità, per garantire continuità al sostegno economico di cui godeva in vita.
Pertanto, deve essere riconosciuto il 60% della pensione di reversibilità alla sig.ra Parte_1 e il
40% alla sig.ra CP_1 Il diritto decorre per entrambe dal 1° agosto 2022, primo giorno del mese successivo al decesso. Gli
arretrati spettanti alla ricorrente sono a carico dell' CP_2, senza oneri restitutori a carico della sig.ra
NT
Osserva difatti il collegio che, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto dell'ex coniuge divorziato alla quota della pensione di reversibilità sorge ex lege al momento del decesso del dante causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'evento.
Ne consegue che la spettanza della quota in favore della ricorrente Pt 1 non costituisce un diritto
di nuova formazione riconducibile alla presente decisione, bensì un diritto originario, che trova solo nella pronuncia giudiziale il suo accertamento e la sua quantificazione.
Per tale ragione, gli arretrati maturati a decorrere dal mese di agosto 2022 devono essere corrisposti dall' CP_2, quale ente previdenziale erogatore del trattamento, non potendo in alcun modo gravare
NT sul coniuge superstite che ha percepito l'intero importo della pensione in buona fede e sulla base di un titolo provvisorio.
La corresponsione degli arretrati, dunque, spetta alla ricorrente direttamente da parte dell' CP_2, con riliquidazione del trattamento secondo le quote stabilite in questa sede.
Sul vitalizio del Consiglio Regionale
Diverso è il discorso relativo alla richiesta di attribuzione di una quota del vitalizio regionale. Tale
domanda deve essere rigettata.
Il vitalizio dei consiglieri regionali è regolato dal Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura, che all'art. 9 prevede espressamente la possibilità per il consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva e mediante espressa manifestazione di volontà, di destinare una quota del vitalizio, dopo la propria morte, al coniuge o ai figli. L'ex coniuge non è contemplato tra i beneficiari.
Il successivo art.
9-bis conferma tale esclusione, limitando la reversibilità al coniuge superstite e ai figli. La ratio della norma risiede nella natura stessa dell'istituto, che non costituisce un trattamento pensionistico ordinario, ma un emolumento di natura speciale, assimilabile ad una forma di assicurazione privata, connotata da volontarietà e facoltatività.
Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 9, comma 3, 1. n. 898/1970, che regola esclusivamente la pensione di reversibilità derivante da rapporto di lavoro.
La stessa vicenda amministrativa conferma tale impostazione. Con determinazione n. 63 del 31
gennaio 2023, il ha respinto la richiesta della sig.ra Pt_1 diNTroparte_6
NT qualeottenere la corresponsione pro quota del vitalizio, attribuendolo integralmente alla sig.ra coniuge superstite. Tale provvedimento, non impugnato dalla ricorrente, è divenuto definitivo,
sicché non spetta a questo Tribunale sindacarne la legittimità né sostituirsi all'autorità
amministrativa nelle sue determinazioni.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve ritenersi che il vitalizio in oggetto sia estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 3, 1. n. 898/1970 e che, in ragione della disciplina speciale che lo governa, la ricorrente non possa vantare alcun diritto alla percezione di una quota.
La domanda, sotto tale profilo, deve dunque essere dichiarata infondata e, conseguentemente,
rigettata.
*****
In considerazione della particolare natura delle questioni trattate, nonché del parziale accoglimento della domanda (limitato alla pensione di reversibilità e non esteso al vitalizio), il Collegio ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
la pensione di reversibilità Dichiara che, in conseguenza del decesso del sig. Persona_1
dall' CP_2 spetta: erogata
- nella misura del 60% alla sig.ra Parte_1 quale ex coniuge divorziato titolare di divorzile;
assegno
- nella misura del 40% alla sig.ra CP_1 quale coniuge superstite;
dichiara che il diritto della sig.ra Parte_1 alla suddetta quota decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del sig. Persona_1 (26 luglio 2022), con conseguente riliquidazione da parte dell'ente previdenziale competente;
rigetta la domanda proposta dalla sig.ra Parte_1 volta ad ottenere la corresponsione di una quota del vitalizio erogato dal NTroparte_5 della CP_6
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, in ragione della natura delle questioni trattate e dell'esito complessivo della controversia.
Così deciso in Cagliari in data 5.9.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Mario Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6467 Vg. per l'anno 2022, promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 1 residente in [...]
Enrico Lai n. 2, 09128 Cagliari (CA), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Monica Lai, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ricorrente contro nata a Quartu Sant'Elena il 5 aprile 1957 (C.F. NTroparte_1
), residente in [...], Quartu Sant'Elena (CA), elettivamente C.F. 2
domiciliata in Cagliari, Via San Lucifero n. 90, presso lo studio dell'Avv. Marco Marchese, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e NTroparte_2 C.F.: P.IVA 1
,
NTroparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Viale Regina Margherita n. 1, 09125 Cagliari
Resistente
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale:
a) determinare in favore della ricorrente Parte_1 nata a [...] il [...], la misura della quota della pensione di reversibilità erogata dall' CP_2 ex CP_4 nonché la quota del vitalizio
che attualmente percepisce in luogo del defunto la Sig.ra CP_1 nata a [...] il
5 aprile 1957, C.F. C.F. 2 , nonché del c.d. contributo di solidarietà riconosciuto dal NTroparte_5
,spettanti all'odierna ricorrente in conseguenza della morte in data
26.07.2022 dell'ex coniuge Persona_1 nato a [...] 1'8/02/1940; b) per l'effetto,
nella loro rispettiva qualitàordinare all' CP_2 ex CP_4 e al NTroparte_6
di Ente erogatore del trattamento di reversibilità e di Ente erogatore del vitalizio e dell'assegno di fine mandato e del il c.d. contributo di solidarietà dovuti agli ex Consiglieri regionali, di
Parte_1 la quota che verrà corrispondere mensilmente in favore della stessa Signora
determinata di sua spettanza del trattamento di reversibilità, e del vitalizio, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge Persona_1 disponendo che il relativo importo sia rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, ove applicabile;
c) con vittoria, di spese e compensi del giudizio."
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'ill.mo Tribunale:
- rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente nei propri confronti in quanto infondate o in subordine riconoscere alla ricorrente una quota della pensione INPS nella misura ritenuta dovuta;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio o quantomeno con compensazione delle stesse."
****
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2022, la sig.ra Parte_1 ha adito questo Tribunale
chiedendo la determinazione della quota della pensione di reversibilità erogata dall' CP_2 e del vitalizio erogato dal NTroparte_5 della CP_6 entrambi a seguito del decesso del suo ex coniuge, sig. Persona_1 e attualmente percepiti dalla sig.ra CP_1 coniuge superstite.
La ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio con il sig. Per_1 in data 1° ottobre 1970,
matrimonio poi sciolto con sentenza di divorzio del 15 ottobre 2002, dopo una separazione personale intervenuta nel 1998. In costanza di separazione, le era stata assegnata la casa coniugale e riconosciuto un contributo mensile;
con la successiva sentenza di divorzio le era stato attribuito un assegno divorzile di € 2.500,00, poi ridotto ad € 1.800,00.
Il sig. Per 1 è deceduto a Cagliari il 26 luglio 2022; al momento del decesso era titolare di trattamento pensionistico CP_2 ex CP_4 e di assegno vitalizio regionale. Successivamente alle nozze con la ricorrente, egli aveva contratto nuovo matrimonio, nel gennaio 2003, con la sig.ra
CP_1
La ricorrente ha rappresentato di percepire una pensione di euro 1.722,67 mensili e di essere proprietaria iure hereditatis dell'abitazione di residenza in Cagliari. Ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute per la perdita dell'assegno divorzile. Ha inoltre
NT evidenziato la più favorevole condizione economica e patrimoniale della sig.ra
Si è costituito l'CP_2, dichiarando di dover attendere le determinazioni del Tribunale prima di procedere alla ripartizione, escludendo la debenza di arretrati.
Si è costituita in giudizio anche la sig.ra CP_1 la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda relativa al vitalizio, osservando che tale prestazione non sarebbe in alcun modo riconducibile alla disciplina prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970. Con
riguardo, invece, alla pensione di reversibilità, la resistente ha sottolineato come il proprio matrimonio con il sig. Persona_1 fosse stato preceduto da una stabile convivenza ultradecennale,
cosicché la durata complessiva del rapporto di vita comune coniugale e para-coniugale risultava pari a circa trent'anni, quindi superiore a quella del precedente matrimonio intercorso tra il de cuius e la ricorrente Pt_1
La resistente ha inoltre evidenziato che l'assegno divorzile era stato riconosciuto alla ricorrente in un periodo in cui la stessa era priva di redditi, mentre allo stato attuale la medesima percepisce una
NT pensione autonoma. Quanto alla propria condizione patrimoniale e reddituale, la sig.ra ha
dichiarato di essere proprietaria di un appartamento in Quartu Sant'Elena con le relative pertinenze,
nonché di alcune quote ereditarie di immobili e di un piccolo fabbricato rurale sito in Palau,
acquistato mediante finanziamento personale, precisando che la sua situazione reddituale è destinata a modificarsi con il prossimo collocamento in pensione.
****
La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
Sulla pensione di reversibilità
L'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 stabilisce che, in caso di concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato, la pensione di reversibilità è ripartita tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni. Tuttavia, la giurisprudenza (Corte cost. n. 419/1999; Cass. civ., sez. I, n. 10391/2012;
Cass. civ., sez. I, n. 17636/2012) ha chiarito che tale criterio, pur essendo primario, non è esclusivo e deve essere integrato da valutazioni equitative relative all'entità dell'assegno divorzile, alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, alla durata ed effettività delle convivenze prematrimoniali.
Il meccanismo divisionale non ha natura perequativa generale, ma è destinato a garantire continuità
al sostegno economico assicurato dal de cuius sia all'ex coniuge mediante l'assegno divorzile, sia al coniuge superstite mediante la condivisione dei mezzi economici.
Nel caso concreto il matrimonio Parte_2 è durato 31 anni (1970-2002), mentre quello Pt_3
[...] 19 anni (2003–2022), preceduti da 10 anni di convivenza stabile;
sotto il profilo temporale, i due rapporti risultano complessivamente omogenei se si computa la convivenza prematrimoniale della resistente.
Le condizioni economiche mostrano invece una significativa disparità: la ricorrente percepisce una pensione di euro 1.722,67 e possiede la sola abitazione di residenza, mentre la resistente gode di un reddito elevato (oltre € 100.000 annui) e di una situazione patrimoniale più solida, pur destinata a ridimensionarsi con il pensionamento.
Rileva altresì la protratta corresponsione dell'assegno divorzile, indice del perdurante obbligo di sostegno economico a favore della ricorrente.
In tale quadro, pur riconoscendo la sostanziale parità dei periodi di vita in comune, le condizioni economiche comparate impongono di attribuire all'ex coniuge divorziata una quota prevalente della pensione di reversibilità, per garantire continuità al sostegno economico di cui godeva in vita.
Pertanto, deve essere riconosciuto il 60% della pensione di reversibilità alla sig.ra Parte_1 e il
40% alla sig.ra CP_1 Il diritto decorre per entrambe dal 1° agosto 2022, primo giorno del mese successivo al decesso. Gli
arretrati spettanti alla ricorrente sono a carico dell' CP_2, senza oneri restitutori a carico della sig.ra
NT
Osserva difatti il collegio che, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto dell'ex coniuge divorziato alla quota della pensione di reversibilità sorge ex lege al momento del decesso del dante causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'evento.
Ne consegue che la spettanza della quota in favore della ricorrente Pt 1 non costituisce un diritto
di nuova formazione riconducibile alla presente decisione, bensì un diritto originario, che trova solo nella pronuncia giudiziale il suo accertamento e la sua quantificazione.
Per tale ragione, gli arretrati maturati a decorrere dal mese di agosto 2022 devono essere corrisposti dall' CP_2, quale ente previdenziale erogatore del trattamento, non potendo in alcun modo gravare
NT sul coniuge superstite che ha percepito l'intero importo della pensione in buona fede e sulla base di un titolo provvisorio.
La corresponsione degli arretrati, dunque, spetta alla ricorrente direttamente da parte dell' CP_2, con riliquidazione del trattamento secondo le quote stabilite in questa sede.
Sul vitalizio del Consiglio Regionale
Diverso è il discorso relativo alla richiesta di attribuzione di una quota del vitalizio regionale. Tale
domanda deve essere rigettata.
Il vitalizio dei consiglieri regionali è regolato dal Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV legislatura, che all'art. 9 prevede espressamente la possibilità per il consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva e mediante espressa manifestazione di volontà, di destinare una quota del vitalizio, dopo la propria morte, al coniuge o ai figli. L'ex coniuge non è contemplato tra i beneficiari.
Il successivo art.
9-bis conferma tale esclusione, limitando la reversibilità al coniuge superstite e ai figli. La ratio della norma risiede nella natura stessa dell'istituto, che non costituisce un trattamento pensionistico ordinario, ma un emolumento di natura speciale, assimilabile ad una forma di assicurazione privata, connotata da volontarietà e facoltatività.
Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 9, comma 3, 1. n. 898/1970, che regola esclusivamente la pensione di reversibilità derivante da rapporto di lavoro.
La stessa vicenda amministrativa conferma tale impostazione. Con determinazione n. 63 del 31
gennaio 2023, il ha respinto la richiesta della sig.ra Pt_1 diNTroparte_6
NT qualeottenere la corresponsione pro quota del vitalizio, attribuendolo integralmente alla sig.ra coniuge superstite. Tale provvedimento, non impugnato dalla ricorrente, è divenuto definitivo,
sicché non spetta a questo Tribunale sindacarne la legittimità né sostituirsi all'autorità
amministrativa nelle sue determinazioni.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve ritenersi che il vitalizio in oggetto sia estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 3, 1. n. 898/1970 e che, in ragione della disciplina speciale che lo governa, la ricorrente non possa vantare alcun diritto alla percezione di una quota.
La domanda, sotto tale profilo, deve dunque essere dichiarata infondata e, conseguentemente,
rigettata.
*****
In considerazione della particolare natura delle questioni trattate, nonché del parziale accoglimento della domanda (limitato alla pensione di reversibilità e non esteso al vitalizio), il Collegio ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
la pensione di reversibilità Dichiara che, in conseguenza del decesso del sig. Persona_1
dall' CP_2 spetta: erogata
- nella misura del 60% alla sig.ra Parte_1 quale ex coniuge divorziato titolare di divorzile;
assegno
- nella misura del 40% alla sig.ra CP_1 quale coniuge superstite;
dichiara che il diritto della sig.ra Parte_1 alla suddetta quota decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del sig. Persona_1 (26 luglio 2022), con conseguente riliquidazione da parte dell'ente previdenziale competente;
rigetta la domanda proposta dalla sig.ra Parte_1 volta ad ottenere la corresponsione di una quota del vitalizio erogato dal NTroparte_5 della CP_6
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, in ragione della natura delle questioni trattate e dell'esito complessivo della controversia.
Così deciso in Cagliari in data 5.9.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Mario Farina