Articolo 1 della Legge 9 aprile 1956, n. 306
Versione
18 maggio 1956
Art. 1. Articolo unico.

Fra gli assegni il cui godimento comporta, ai sensi dell' art. 9, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , la sospensione del trattamento economico nei confronti degli assistenti a cattedre universitarie collocati in congedo per ragioni di studio o scientifiche, noti sono compresi quelli inerenti a borse di studio per l'estero.

Entrata in vigore il 18 maggio 1956