Art. 1. Articolo unico.
Fra gli assegni il cui godimento comporta, ai sensi dell' art. 9, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , la sospensione del trattamento economico nei confronti degli assistenti a cattedre universitarie collocati in congedo per ragioni di studio o scientifiche, noti sono compresi quelli inerenti a borse di studio per l'estero.
Fra gli assegni il cui godimento comporta, ai sensi dell' art. 9, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , la sospensione del trattamento economico nei confronti degli assistenti a cattedre universitarie collocati in congedo per ragioni di studio o scientifiche, noti sono compresi quelli inerenti a borse di studio per l'estero.