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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario- Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1964/2022 promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo De Nardis Parte_1
-appellante-
contro
Controparte_1
-appellata contumace-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 707/2022 del Tribunale di Ferrara del 27/10/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 707/2022 Sent. – n. 1007/2022 R.G., emessa dal Tribunale Ordinario di Ferrara, Giudice Dott. Mauro Martinelli, in data 27.10.2022 e pubblicata in pari pagina 1 di 4 data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare, dichiarare inefficace, inesistente, nullo, e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 218/2022 del 9/03/2022 (R.G. n. 539/2022) con il quale il Tribunale di Ferrara aveva ingiunto in favore di il pagamento della somma di € Controparte_1
65.520,43, oltre interessi e spese, sulla base di fatture per prestazioni.
Sosteneva l'opponente l'insussistenza del credito azionato in monitorio, essendo il decreto opposto emesso sulla base di due fatture commerciali, documenti non idonei, nel giudizio di opposizione a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito e, di conseguenza, ad assolvere l'onere probatorio a carico del creditore opposto;
negava comunque di aver ricevuto la merce indicata nelle fatture azionate, rilevando inoltre la mancata produzione in giudizio dei documenti di trasporto.
Si costituiva tardivamente la convenuta Driver s.r.l.s. rilevando che nel 2018 aveva Parte_1 acquistato da Driver una fornitura di pneumatici da consegnare presso la logistica G.D.A. soc. coop. a r.l. sita in Pianura di Notaresco (Te) S.S. 553 per e che le partite erano state Parte_2 consegnate il 7/11/2018 e il 10/12/2018 alla logistica come da documenti di trasporto datati, timbrati e sottoscritti da G.D.A., con conseguente emissione di fattura da parte di Driver;
che infine né la merce e né le fatture erano mai state oggetto di contestazione da parte dell'acquirente e/o della logistica G.D.A. Richiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione in quanto generica ed infondata, essendo i DDT prodotti e le fatture pienamente probatorie del credito azionato, con richiesta di definitiva esecutorietà dell'opposto decreto.
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n.707/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 1007/2022, rigettava l'opposizione, dichiarava definitivamente esecutivo l'opposto decreto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale evidenziava che le generiche contestazioni dell'opponente erano state smentite dalla produzione documentale;
in particolare, l'opposta aveva prodotto i DDT, sottoscritti dal destinatario che dimostravano la consegna della merce alla società opponente presso i locali della logistica indicata, come risultante dalla visura camerale prodotta.
Ne conseguiva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di controparte.
***
La sentenza del Tribunale di Ferrara che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
[...]
che ha richiesto l'integrale riforma della gravata sentenza, reiterando Parte_1 le richieste già formulate in primo grado.
Non si è costituita l'appellata Driver s.r.l.s. che è stata dichiarata contumace all'udienza del 9/05/2023
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalla sola parte appellante all'udienza del 7/01/2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Violazione/falsa applicazione art. 2697 c.c. - erronea valutazione del materiale probatorio - illogicità della motivazione”, l'appellante lamenta pagina 2 di 4 l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha correttamente valutato le contestazioni della società opposta/appellante in ordine all'effettiva consegna delle forniture di pneumatici e quindi la insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in monitorio.
Sostiene l'appellante che dalla lettura dei documenti di trasporto (DDT) depositati dalla società opposta solo in sede di costituzione in giudizio nella fase di opposizione, “emergono molteplici e circostanziati elementi che, al contrario di quanto statuito dal Tribunale ferrarese, escludono l'adempimento delle suddette prestazioni”.
In relazione ai prodotti DDT, l'appellante sostiene la loro inidoneità probatoria emergente: a) dalle disposizioni di consegna e dell'assenza di alcuna prova in ordine ai ritenuti (presunti) accordi intercorsi inter partes ed aventi ad oggetto la designazione di un destinatario diverso dalla cliente;
b) dalla mancanza dei dati identificativi del vettore e/o del conducente/corriere e della sua sottoscrizione quale prova della presa in carico della merce;
c) dalla violazione delle disposizioni contrattuali relative alle modalità di pagamento della merce asseritamente consegnata;
d) dalla inverosimiglianza dell'accettazione di una seconda fornitura di pneumatici a seguito del primo ritenuto inadempimento.
La doglianza è fondata.
Secondo un consolidato e condiviso giurisprudenziale sia di legittimità e sia di merito, le fatture sono documenti contabili sufficienti a determinare l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non lo sono al fine di provare la pretesa creditoria, nell'eventuale fase dell'opposizione all'ingiunzione.
Infatti, la S.C. ha rilevato che "un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesta il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato" (Cass. n. 9685/2000; Cass. n. 5573/97).
Pertanto, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto/attore in senso sostanziale che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. (Cass. n. 13240/2019).
Inoltre, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio ( Cass. n. 949/2024; Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010); tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Cass. n. 6502/1998).
In relazione poi all'efficacia probatoria dei documenti di trasporto, la S.C. (cfr. Cass. n. 31974/2019) ha confermato il principio secondo cui i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a fondare il convincimento del giudice solo se assistiti da altre risultanze probatorie (Cass. n. 11105/2001), quali possono essere dichiarazioni testimoniali ovvero presunzioni semplici. Ne consegue che qualora il documento di trasporto sia firmato dal solo vettore, tale documento, provenendo da un soggetto terzo alla causa, è destinato ad assumere valore meramente indiziario e sarà inidoneo a soddisfare l'onere posto in capo al mittente di provare l'avvenuta consegna della merce al destinatario. pagina 3 di 4 Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo, ed in particolare dalla lettura dei Documenti di trasporto prodotti da , emerge che le forniture di pneumatici Parte_1 di cui alle fatture azionate risultano essere state eseguite non già alla bensì ad un Parte_1 diverso soggetto, vale a dire a Driver nei suoi scritti difensivi (cfr. Controparte_2 comparsa di costituzione in primo grado) ha sostenuto che tale consegna era stata eseguita sulla base di
“accordi intercorsi” con la controparte di cui però non fornisce alcuna prova né documentale né orale.
Rileva inoltre la Corte che i richiamati DDT non riportano né l'indicazione del vettore né la data e la sottoscrizione della presa in carico della merce (cfr. DDT n. 79/2018 relativo alla fattura n. 82/2018 e
DDT n. 882018 relativo alla fattura n. 88/2018), secondo quanto richiesto dal DPR n. 472/1996.
Tali elementi probatori sono del tutto inconferenti a sostenere le ragioni dell'attrice/appellante e cioè di una consegna comunque eseguita, non potendo i richiamati DDT essere valutati neppure in via di prova presuntiva, stante le evidenziate irregolarità.
Alla insussistenza della prova in ordine alla esecuzione degli ordini, ne consegue, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda di pagamento formulata da Driver nei confronti di
[...]
. Parte_1
***
Il secondo motivo di impugnazione relativo al carico delle spese del primo grado di giudizio è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
***
In conclusione, l'appello è fondato, con conseguente condanna di Driver s.r.l.s. alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate al minimo dello scaglione di valore della causa di riferimento (da € 52.001 ad € 260.000,00) in considerazione del valore effettivo della causa (€ 65.520,43)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Driver s.r.l.s. ed in riforma della sentenza n. Parte_1
707/2022 del Tribunale di Ferrara, così decide:
-Rigetta la domanda formulata da Driver s.r.l.s. nei confronti di . Parte_1
-Condanna l'appellata Driver s.r.l.s. al pagamento in favore dell'appellante in Parte_3 liquidazione delle spese del doppio grado, di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi
€ 7.052,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 4.997,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Bologna il 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario- Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1964/2022 promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo De Nardis Parte_1
-appellante-
contro
Controparte_1
-appellata contumace-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 707/2022 del Tribunale di Ferrara del 27/10/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 707/2022 Sent. – n. 1007/2022 R.G., emessa dal Tribunale Ordinario di Ferrara, Giudice Dott. Mauro Martinelli, in data 27.10.2022 e pubblicata in pari pagina 1 di 4 data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare, dichiarare inefficace, inesistente, nullo, e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 218/2022 del 9/03/2022 (R.G. n. 539/2022) con il quale il Tribunale di Ferrara aveva ingiunto in favore di il pagamento della somma di € Controparte_1
65.520,43, oltre interessi e spese, sulla base di fatture per prestazioni.
Sosteneva l'opponente l'insussistenza del credito azionato in monitorio, essendo il decreto opposto emesso sulla base di due fatture commerciali, documenti non idonei, nel giudizio di opposizione a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito e, di conseguenza, ad assolvere l'onere probatorio a carico del creditore opposto;
negava comunque di aver ricevuto la merce indicata nelle fatture azionate, rilevando inoltre la mancata produzione in giudizio dei documenti di trasporto.
Si costituiva tardivamente la convenuta Driver s.r.l.s. rilevando che nel 2018 aveva Parte_1 acquistato da Driver una fornitura di pneumatici da consegnare presso la logistica G.D.A. soc. coop. a r.l. sita in Pianura di Notaresco (Te) S.S. 553 per e che le partite erano state Parte_2 consegnate il 7/11/2018 e il 10/12/2018 alla logistica come da documenti di trasporto datati, timbrati e sottoscritti da G.D.A., con conseguente emissione di fattura da parte di Driver;
che infine né la merce e né le fatture erano mai state oggetto di contestazione da parte dell'acquirente e/o della logistica G.D.A. Richiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione in quanto generica ed infondata, essendo i DDT prodotti e le fatture pienamente probatorie del credito azionato, con richiesta di definitiva esecutorietà dell'opposto decreto.
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n.707/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 1007/2022, rigettava l'opposizione, dichiarava definitivamente esecutivo l'opposto decreto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale evidenziava che le generiche contestazioni dell'opponente erano state smentite dalla produzione documentale;
in particolare, l'opposta aveva prodotto i DDT, sottoscritti dal destinatario che dimostravano la consegna della merce alla società opponente presso i locali della logistica indicata, come risultante dalla visura camerale prodotta.
Ne conseguiva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di controparte.
***
La sentenza del Tribunale di Ferrara che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
[...]
che ha richiesto l'integrale riforma della gravata sentenza, reiterando Parte_1 le richieste già formulate in primo grado.
Non si è costituita l'appellata Driver s.r.l.s. che è stata dichiarata contumace all'udienza del 9/05/2023
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalla sola parte appellante all'udienza del 7/01/2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Violazione/falsa applicazione art. 2697 c.c. - erronea valutazione del materiale probatorio - illogicità della motivazione”, l'appellante lamenta pagina 2 di 4 l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha correttamente valutato le contestazioni della società opposta/appellante in ordine all'effettiva consegna delle forniture di pneumatici e quindi la insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in monitorio.
Sostiene l'appellante che dalla lettura dei documenti di trasporto (DDT) depositati dalla società opposta solo in sede di costituzione in giudizio nella fase di opposizione, “emergono molteplici e circostanziati elementi che, al contrario di quanto statuito dal Tribunale ferrarese, escludono l'adempimento delle suddette prestazioni”.
In relazione ai prodotti DDT, l'appellante sostiene la loro inidoneità probatoria emergente: a) dalle disposizioni di consegna e dell'assenza di alcuna prova in ordine ai ritenuti (presunti) accordi intercorsi inter partes ed aventi ad oggetto la designazione di un destinatario diverso dalla cliente;
b) dalla mancanza dei dati identificativi del vettore e/o del conducente/corriere e della sua sottoscrizione quale prova della presa in carico della merce;
c) dalla violazione delle disposizioni contrattuali relative alle modalità di pagamento della merce asseritamente consegnata;
d) dalla inverosimiglianza dell'accettazione di una seconda fornitura di pneumatici a seguito del primo ritenuto inadempimento.
La doglianza è fondata.
Secondo un consolidato e condiviso giurisprudenziale sia di legittimità e sia di merito, le fatture sono documenti contabili sufficienti a determinare l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non lo sono al fine di provare la pretesa creditoria, nell'eventuale fase dell'opposizione all'ingiunzione.
Infatti, la S.C. ha rilevato che "un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesta il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato" (Cass. n. 9685/2000; Cass. n. 5573/97).
Pertanto, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto/attore in senso sostanziale che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. (Cass. n. 13240/2019).
Inoltre, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio ( Cass. n. 949/2024; Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010); tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Cass. n. 6502/1998).
In relazione poi all'efficacia probatoria dei documenti di trasporto, la S.C. (cfr. Cass. n. 31974/2019) ha confermato il principio secondo cui i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a fondare il convincimento del giudice solo se assistiti da altre risultanze probatorie (Cass. n. 11105/2001), quali possono essere dichiarazioni testimoniali ovvero presunzioni semplici. Ne consegue che qualora il documento di trasporto sia firmato dal solo vettore, tale documento, provenendo da un soggetto terzo alla causa, è destinato ad assumere valore meramente indiziario e sarà inidoneo a soddisfare l'onere posto in capo al mittente di provare l'avvenuta consegna della merce al destinatario. pagina 3 di 4 Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo, ed in particolare dalla lettura dei Documenti di trasporto prodotti da , emerge che le forniture di pneumatici Parte_1 di cui alle fatture azionate risultano essere state eseguite non già alla bensì ad un Parte_1 diverso soggetto, vale a dire a Driver nei suoi scritti difensivi (cfr. Controparte_2 comparsa di costituzione in primo grado) ha sostenuto che tale consegna era stata eseguita sulla base di
“accordi intercorsi” con la controparte di cui però non fornisce alcuna prova né documentale né orale.
Rileva inoltre la Corte che i richiamati DDT non riportano né l'indicazione del vettore né la data e la sottoscrizione della presa in carico della merce (cfr. DDT n. 79/2018 relativo alla fattura n. 82/2018 e
DDT n. 882018 relativo alla fattura n. 88/2018), secondo quanto richiesto dal DPR n. 472/1996.
Tali elementi probatori sono del tutto inconferenti a sostenere le ragioni dell'attrice/appellante e cioè di una consegna comunque eseguita, non potendo i richiamati DDT essere valutati neppure in via di prova presuntiva, stante le evidenziate irregolarità.
Alla insussistenza della prova in ordine alla esecuzione degli ordini, ne consegue, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda di pagamento formulata da Driver nei confronti di
[...]
. Parte_1
***
Il secondo motivo di impugnazione relativo al carico delle spese del primo grado di giudizio è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
***
In conclusione, l'appello è fondato, con conseguente condanna di Driver s.r.l.s. alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate al minimo dello scaglione di valore della causa di riferimento (da € 52.001 ad € 260.000,00) in considerazione del valore effettivo della causa (€ 65.520,43)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Driver s.r.l.s. ed in riforma della sentenza n. Parte_1
707/2022 del Tribunale di Ferrara, così decide:
-Rigetta la domanda formulata da Driver s.r.l.s. nei confronti di . Parte_1
-Condanna l'appellata Driver s.r.l.s. al pagamento in favore dell'appellante in Parte_3 liquidazione delle spese del doppio grado, di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi
€ 7.052,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 4.997,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Bologna il 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 4 di 4