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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8328/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DALSASSO NICOLETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. PEZZOTTA GABRIELLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) addebitare la separazione personale dei coniugi al signor per violazione degli obblighi di CP_1 coabitazione e/o di feELtà cui all'art. 143, comma 2 C.C.;
2) disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori EL figlio con residenza e collocazione Persona_1 abitativa EL minore presso la casa familiare di Lonato EL Garda sita in via Albertano da Brescia n. 30, ove il minore vivrà con la madre ed il fratello maggiorenne non autosufficiente, altresì confermando, Persona_2 quindi, l'assegnazione in uso di tale immobile con ogni arredo e pertinenza alla NO;
Parte_1
pagina 1 di 7 3) disporsi che il padre possa visitare il figlio previo accordo con il minore, qualora lo Per_1 Per_1 desiderasse e lo richiedesse, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
4) disporsi a carico EL padre un contributo per il mantenimento dei figli e con decorrenza dalla Per_2 Per_1 domanda, da corrispondersi alla madre, nella misura di € 550,00 mensili per ciascun figlio o ELla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese alla NO
, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
5) porre a carico EL padre il 100% ELle spese di assicurazione, revisione e manutenzione relative alla motocicletta tg. ES00893 in uso a regalatagli dal signor oltre al 70% ELle altre spese straordinarie Per_2 CP_1 riguardanti i figli e (quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo - le spese mediche, Per_2 Per_1 dentistiche, scolastiche, sportivo-ricreative, ecc.), con il residuo 30% a carico ELla madre;
6) disporsi un assegno di mantenimento in favore ELla NO a carico EL coniuge Parte_1 CP_1 con decorrenza dalla domanda, di € 150,00 mensili o ELla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
[...] da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
7) disporsi che l'assegno unico universale e ogni altro emolumento pubblico erogato per i figli spetti integralmente alla madre presso cui sono collocati i figli. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese EL giudizio, oltre al rimborso ELle spese forfetarie ex art. 13, comma 10 ELla L. n. 247/2012 nella misura EL 15% ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014, CNPA ed IVA come per legge.
[omissis]
Per parte resistente:
1) dichiarare la separazione giudiziale EL SI. e ELla SI.ra relativamente al CP_1 Parte_1 matrimonio concordatario contratto in data 15.03.2005, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con conseguente scioglimento ELla comunione dei beni;
2) disporre l'assegnazione ELla casa coniugale sita a Lonato EL Garda (BS) in via Albertano da Brescia n. 30 unitamente all'arredo alla SI.ra , che la abiterà unitamente ai figli fino alla loro maggiore età e Parte_1 alla loro indipendenza economica;
3) disporre l'affido condiviso EL figlio minore con collocamento presso la madre, con diritto di visita Per_1 previo accordo diretto con il medesimo;
4) in considerazione ELle spese indicate in narrativa, nonchè ELla corresponsione ELl'importo mensile di €
174,00 quale assegno unico da parte ELla SI.ra nonchè dall'avvenuta assunzione ad agosto Parte_1
2024 ELla SI.ra a tempo indeterminato full time, disporre dal mese di novembre 2024 a carico EL SI. Pt_1 il pagamento mensile ELla somma di € 250,00 a ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT e 50% CP_1 ELle spese straordinarie come da Protocollo in uso, da versarsi entro il giorno 20 EL mese a carico EL SI.
oltre il 100% le spese relative alla motocicletta in uso al figlio;
rigettare la domanda di CP_1 Per_2
pagina 2 di 7 mantenimento in favore ELla SI.ra e revocare l'assegno di mantenimento separativo disposto Parte_1 in via provvisoria a far data dal mese di novembre 2024;
5) rigettare la domanda di addebito ELla separazione per violazione degli obblighi di coabitazione e/o di feELtà in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze EL giudizio.
[omissis]
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con ricorso depositato il 29.6.2023, , premesso che in data 15/03/2005 contraeva Parte_1 matrimonio concordatario in Agrigento (Ag) con , dalla cui unione erano nati i figli CP_1
(21.8.2005) e (6.5.2008), domandava pronuncia ELla separazione giudiziale alle Per_2 Per_1 condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità EL rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza EL 9.1.2024 ed all'esito negativo EL tentativo di conciliazione, con ordinanza EL 15.1.2024 il Giudice autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione il 22.1.2024, spedita inizialmente la causa in decisione il 9.7.2024, rimessa in istruttoria tramite assunzione di testimoni alle udienze EL 10.12.2024
e EL 30.1.2025, con ordinanza EL 13.6.2025 la causa rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
***
Preliminarmente si prende atto in dispositivo ELla pronuncia ELla sentenza non definitiva di separazione personale.
La ricorrente domanda l'addebito la separazione al resistente per abbandono ingiustificato ELla casa familiare, avvenuto il 28.4.2022 senza alcun motivo né preavviso alla moglie, con la quale sino a poco tempo prima intratteneva regolarmente rapporti intimi;
dopo l'abbandono la ricorrente scopriva, tramite il figlio , che il resistente avrebbe intrattenuto, sin dal 2020, una relazione extraconiugale con Per_2
Kamski Agentina, madre di un compagno di scuola di , il quale riferiva alla madre di avere Per_2 trovato cosmetici e intimo femminile nell'autovettura EL padre, utilizzatore diversi telefoni cellulari.
Il resistente contesta la relazione extraconiugale ed ascrive la crisi familiare ad una prolungata gelosia ELla moglie ed incompatibilità caratteriale che, sin dal 2019, provocavano frequenti litigi, aumentati dalla fine EL 2021, in concomitanza ed a causa ELl'introduzione permanente dei genitori ELla pagina 3 di 7 ricorrente nella casa familiare, portando il resistente al definitivo abbandono ELla casa familiare il
28.4.2022.
La domanda di addebito va respinta per insufficienza di prova:
- quanto alla relazione extraconiugale EL resistente, i testi escussi nulla hanno riferito al riguardo;
il figlio , già di per sé poco attendibile avendo interesse in causa -seppur Persona_2 non in relazione al profilo ELl'addebito- quale percettore indiretto EL mantenimento ordinario e straordinario posto a carico EL resistente, non è stato in ogni caso sentito per espressa rinuncia ELla ricorrente a verbale di udienza EL 30.1.2025, così come è stata rinunciata l'altra teste amica ELla presunta amante;
Tes_1
- quanto all'ingiustificato abbandono ELla casa familiare, occorre richiamare consolidato principio di legittimità per cui “l'abbandono ELla casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito ELla separazione, in quanto porta alla impossibilità ELla convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento ELl'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità ELla prosecuzione ELla convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (ex multis, Cass. n. 12373 EL 10/06/2005 Rv.
581668).
Nel caso di specie, le deposizioni dei testi escussi a sostegno ELl'esistenza o meno di una pregressa intollerabilità ELla convivenza recano contenuti diametralmente opposti: deposizioni che, tuttavia, appaiono all'evidenza prive ELla necessaria attendibilità, in quanto provenienti da persone tutte legate da rapporti di stretta parentela o amicizia con ciascuna ELle parti1.
Va, per contro, rimarcata la deposizione ELla madre ELla ricorrente da ritenersi Parte_2 essa rilevante in quanto di contenuto contrario alla tesi ELla ricorrente ELl'inesistenza di una crisi antecedente all'abbandono EL 28 aprile 2022: invero, dalla dichiarazione per cui “fino al
2021 era una persona tranquilla, ma negli ultimi tempi faceva una vita a sé, era spesso CP_1 nervoso con la famiglia e si chiudeva in camera”, emerge un'incrinatura dei rapporti tra la fine EL 2021 e l'inizio EL 2022, epoca vieppiù coincidente con l'incontestata introduzione dei genitori ELla ricorrente nella casa familiare. Ne si desume, ragionevolmente, l'esistenza di una crisi familiare conclamata già plurimi mesi antecedenti l'abbandono EL tetto familiare, le cui possibili cause sono da ricondursi nel progressivo peggioramento dei rapporti tra il resistente e tutta la famiglia ELla ricorrente introdotta, in via stabile e permanente, nella casa familiare, le cui utenze erano all'epoca integralmente intestate al resistente in quanto proprietario. Dalla medesima dichiarazione, appare altresì poco credibile l'intrattenimento di rapporti sessuali tra i coniugi sino a poco prima ELl'abbandono ELla casa familiare, essendo il resistente stato descritto da mesi nervoso, solitario ed isolato in camera.
Quanto alle restanti questioni, vigono i provvedimenti temporanei e urgenti EL 15.1.2024, che prevedono l'affidamento condiviso di collocamento presso la madre assegnataria ELla casa Per_1 familiare di proprietà EL padre, frequentazioni libere padre-figlio, mantenimento a carico EL padre nella misura di € 350,00 mensili per ciascun figlio oltre all'80% ELle spese straordinarie, mantenimento separativo nella misura di € 150,00 in favore ELla moglie, accordo per l'intestazione ELla Fiat 500 alla madre con spese a carico padre, assegno unico a metà tra le parti.
Le parti convergono su affido, collocamento EL figlio minorenne e assegnazione alla madre ELla casa familiare, nonché sull'accollo al padre ELle spese per la moto di , condizioni per cui nulla osta in Per_2 difformità.
Per il resto, la ricorrente domanda l'aumento EL contributo ad € 550,00 mensili per ciascun figlio, la diminuzione ELle spese straordinarie al 70%, la conferma EL mantenimento separativo e l'integrale spettanza ELl'assegno unico (ad oggi, € 300,00 complessivi mensili); il resistente domanda € 300,00 a suo carico per il mantenimento di ciascun figlio, la diminuzione al 50% ELle spese straordinarie, la revoca EL mantenimento separativo e l'assegno unico a metà.
Premesso che l'ordinanza temporanea non risulta oggetto di reclamo, formandosi pertanto il giudicato cautelare, occorre muovere dalle motivazioni EL menzionato provvedimento, qui richiamate2, verificando quindi l'esistenza di sopravvenienze idonee a un'eventuale modifica. Le condizioni EL resistente paiono sostanzialmente immutate (docc. 23-25 resistente), dovendosi escludere la rilevanza EL lavoro occasionale EL resistente presso la pizzeria Linus, cessato già nel
2023 da quanto appreso in sede testimoniale (teste , ); continua Persona_3 Persona_4 altresì a non essere gravato da spese di locazione, dimorando presso la caserma.
Le condizioni ELla ricorrente paiono all'evidenza migliorate, in quanto all'epoca ELl'ordinanza era disoccupata ed in procinto di frequentare un corso professionalizzante per ASA;
da agosto 2024 risulta assunta a tempo indeterminato presso Fondazione Madonna EL Corlo Onlus, per circa € 1.400,00 mensili (docc. 67-76 ricorrente).
Reputa pertanto il Collegio equo revocare l'assegno di mantenimento separativo, unitamente alla riduzione EL contributo alle spese straordinarie nella misura EL 60%, il tutto con decorrenza da agosto
2024. Resta invece fermo il già stabilito contributo ordinario a carico EL padre per i figli, a fronte ELle non esigue esigenze correlate all'età (anni venti e diciassette), ELl'incontestato maggior carico diretto ELla madre, unitamente all'impossibilità di pernottamento dei figli presso la caserma ove il padre dimora.
Va confermata, infine, la pari suddivisione ELl'assegno unico, a fronte EL descritto miglioramento economico in capo alla madre e ELl'incontestata attuazione ELle frequentazioni padre-figli.
In ragione ELla materia EL presente giudizio e considerata la soccombenza parziale reciproca, le spese di lite si intendono parzialmente compensate per 2/3.
Le restanti spese di lite sono poste a carico ELla ricorrente, prevalentemente soccombente in punto di addebito, e si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 2.700,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.500,00 per fase di studio, € 1.100,00 per fase introduttiva, € 2.000,00 per fase istruttoria e € 3.500,00 per doppia fase decisionale, dedotti 2/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto ELla pronuncia ELla sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi n. 198/2024 depositata il 22.1.2024,
1) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
tenuto conto ELle esigenze legate all'età dei figli, rispettivamente di anni diciotto e quindici, entrambi studenti presso le scuole superiori (ord. 15.1.2024). pagina 6 di 7 2) affida il figlio in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, assegnataria ELla casa familiare sita in Lonato EL Garda, via Albertano da Brescia n.
30;
3) salvo migliori accordi tra i genitori, il padre ha la facoltà di vedere tenerle con sé il figlio minorenne liberamente, sentito il figlio e nel rispetto dei suoi impegni, esigenze e bisogni;
4) dà atto ELl'accordo tra i genitori per l'intestazione ELl'autoveicolo Fiat 500 alla ricorrente, con spese per il passaggio di proprietà a carico EL resistente, nonché ELle spese per la motocicletta intestata a ad integrale carico EL padre;
Per_2
5) a decorrere da agosto 2024, pone a carico EL padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e col versamento di un assegno a titolo di mantenimento ordinario Per_2 Per_1 ELl'importo di € 350,00 mensili ciascuno, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre all'60% ELle spese straordinarie;
6) a decorrere da agosto 2024, revoca l'assegno di mantenimento separativo in favore ELla moglie;
7) assegno unico a metà tra i genitori;
8) compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3;
9) condanna parte ricorrente al pagamento ELle restanti spese EL giudizio in favore di parte resistente, liquidate in motivazione in complessivi € 2.700,00 per compenso professionale, oltre
15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio EL 26.6.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi ELl'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la ricorrente: , madre, fratello, , padre, , zia, Parte_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
primo cugino.
[...] Per il resistente: madre, , ex collega e amico di lunga data. Controparte_2 Persona_7 pagina 4 di 7 2 rilevata, in tema di statuizioni economiche, una disparità reddituale in favore EL marito, brigadiere-carabiniere percettore di € 2.600,00 mensili netti, oltre a ulteriori introiti da lavoro -peraltro occasionale- presso la Pizzeria Linus, gravato da spese mensili di € 432,00 per il mutuo ELl'ex casa familiare, € 264,00 per il finanziamento ELl'autovettura intestata alla moglie,
€ 600,00 versati spontaneamente per il mantenimento dei figli, 300,00 per le spese straordinarie, € 300,00 per le proprie esigenze quotidiane, allo stato privo di spese di locazione (Vanno escluse le ulteriori spese conteggiate dal resistente, posto che: - le utenze e le spese condominiali ELl'ex casa familiare sono a carico ELla ricorrente, così come le spese per l'uso ELl'auto fiat 500, a decorrere dalla concordata assegnazione ELl'immobile e ELl'autovettura; - il resistente non è tenuto alla corresponsione di mance in favore dei figli, da ritenersi comprese nel contributo al mantenimento ordinario); rispetto alla madre, durante la vita matrimoniale dedita alla cura dei figli e ELla casa, inoccupata dalla separazione di fatto (aprile 2022), sebbene in piena età lavorativa (anni trentanove) ed in assenza di particolari preclusioni alla relativa capacità; pagina 5 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8328/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DALSASSO NICOLETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. PEZZOTTA GABRIELLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) addebitare la separazione personale dei coniugi al signor per violazione degli obblighi di CP_1 coabitazione e/o di feELtà cui all'art. 143, comma 2 C.C.;
2) disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori EL figlio con residenza e collocazione Persona_1 abitativa EL minore presso la casa familiare di Lonato EL Garda sita in via Albertano da Brescia n. 30, ove il minore vivrà con la madre ed il fratello maggiorenne non autosufficiente, altresì confermando, Persona_2 quindi, l'assegnazione in uso di tale immobile con ogni arredo e pertinenza alla NO;
Parte_1
pagina 1 di 7 3) disporsi che il padre possa visitare il figlio previo accordo con il minore, qualora lo Per_1 Per_1 desiderasse e lo richiedesse, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
4) disporsi a carico EL padre un contributo per il mantenimento dei figli e con decorrenza dalla Per_2 Per_1 domanda, da corrispondersi alla madre, nella misura di € 550,00 mensili per ciascun figlio o ELla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese alla NO
, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
5) porre a carico EL padre il 100% ELle spese di assicurazione, revisione e manutenzione relative alla motocicletta tg. ES00893 in uso a regalatagli dal signor oltre al 70% ELle altre spese straordinarie Per_2 CP_1 riguardanti i figli e (quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo - le spese mediche, Per_2 Per_1 dentistiche, scolastiche, sportivo-ricreative, ecc.), con il residuo 30% a carico ELla madre;
6) disporsi un assegno di mantenimento in favore ELla NO a carico EL coniuge Parte_1 CP_1 con decorrenza dalla domanda, di € 150,00 mensili o ELla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
[...] da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
7) disporsi che l'assegno unico universale e ogni altro emolumento pubblico erogato per i figli spetti integralmente alla madre presso cui sono collocati i figli. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese EL giudizio, oltre al rimborso ELle spese forfetarie ex art. 13, comma 10 ELla L. n. 247/2012 nella misura EL 15% ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014, CNPA ed IVA come per legge.
[omissis]
Per parte resistente:
1) dichiarare la separazione giudiziale EL SI. e ELla SI.ra relativamente al CP_1 Parte_1 matrimonio concordatario contratto in data 15.03.2005, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con conseguente scioglimento ELla comunione dei beni;
2) disporre l'assegnazione ELla casa coniugale sita a Lonato EL Garda (BS) in via Albertano da Brescia n. 30 unitamente all'arredo alla SI.ra , che la abiterà unitamente ai figli fino alla loro maggiore età e Parte_1 alla loro indipendenza economica;
3) disporre l'affido condiviso EL figlio minore con collocamento presso la madre, con diritto di visita Per_1 previo accordo diretto con il medesimo;
4) in considerazione ELle spese indicate in narrativa, nonchè ELla corresponsione ELl'importo mensile di €
174,00 quale assegno unico da parte ELla SI.ra nonchè dall'avvenuta assunzione ad agosto Parte_1
2024 ELla SI.ra a tempo indeterminato full time, disporre dal mese di novembre 2024 a carico EL SI. Pt_1 il pagamento mensile ELla somma di € 250,00 a ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT e 50% CP_1 ELle spese straordinarie come da Protocollo in uso, da versarsi entro il giorno 20 EL mese a carico EL SI.
oltre il 100% le spese relative alla motocicletta in uso al figlio;
rigettare la domanda di CP_1 Per_2
pagina 2 di 7 mantenimento in favore ELla SI.ra e revocare l'assegno di mantenimento separativo disposto Parte_1 in via provvisoria a far data dal mese di novembre 2024;
5) rigettare la domanda di addebito ELla separazione per violazione degli obblighi di coabitazione e/o di feELtà in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze EL giudizio.
[omissis]
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con ricorso depositato il 29.6.2023, , premesso che in data 15/03/2005 contraeva Parte_1 matrimonio concordatario in Agrigento (Ag) con , dalla cui unione erano nati i figli CP_1
(21.8.2005) e (6.5.2008), domandava pronuncia ELla separazione giudiziale alle Per_2 Per_1 condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità EL rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza EL 9.1.2024 ed all'esito negativo EL tentativo di conciliazione, con ordinanza EL 15.1.2024 il Giudice autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione il 22.1.2024, spedita inizialmente la causa in decisione il 9.7.2024, rimessa in istruttoria tramite assunzione di testimoni alle udienze EL 10.12.2024
e EL 30.1.2025, con ordinanza EL 13.6.2025 la causa rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
***
Preliminarmente si prende atto in dispositivo ELla pronuncia ELla sentenza non definitiva di separazione personale.
La ricorrente domanda l'addebito la separazione al resistente per abbandono ingiustificato ELla casa familiare, avvenuto il 28.4.2022 senza alcun motivo né preavviso alla moglie, con la quale sino a poco tempo prima intratteneva regolarmente rapporti intimi;
dopo l'abbandono la ricorrente scopriva, tramite il figlio , che il resistente avrebbe intrattenuto, sin dal 2020, una relazione extraconiugale con Per_2
Kamski Agentina, madre di un compagno di scuola di , il quale riferiva alla madre di avere Per_2 trovato cosmetici e intimo femminile nell'autovettura EL padre, utilizzatore diversi telefoni cellulari.
Il resistente contesta la relazione extraconiugale ed ascrive la crisi familiare ad una prolungata gelosia ELla moglie ed incompatibilità caratteriale che, sin dal 2019, provocavano frequenti litigi, aumentati dalla fine EL 2021, in concomitanza ed a causa ELl'introduzione permanente dei genitori ELla pagina 3 di 7 ricorrente nella casa familiare, portando il resistente al definitivo abbandono ELla casa familiare il
28.4.2022.
La domanda di addebito va respinta per insufficienza di prova:
- quanto alla relazione extraconiugale EL resistente, i testi escussi nulla hanno riferito al riguardo;
il figlio , già di per sé poco attendibile avendo interesse in causa -seppur Persona_2 non in relazione al profilo ELl'addebito- quale percettore indiretto EL mantenimento ordinario e straordinario posto a carico EL resistente, non è stato in ogni caso sentito per espressa rinuncia ELla ricorrente a verbale di udienza EL 30.1.2025, così come è stata rinunciata l'altra teste amica ELla presunta amante;
Tes_1
- quanto all'ingiustificato abbandono ELla casa familiare, occorre richiamare consolidato principio di legittimità per cui “l'abbandono ELla casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito ELla separazione, in quanto porta alla impossibilità ELla convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento ELl'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità ELla prosecuzione ELla convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (ex multis, Cass. n. 12373 EL 10/06/2005 Rv.
581668).
Nel caso di specie, le deposizioni dei testi escussi a sostegno ELl'esistenza o meno di una pregressa intollerabilità ELla convivenza recano contenuti diametralmente opposti: deposizioni che, tuttavia, appaiono all'evidenza prive ELla necessaria attendibilità, in quanto provenienti da persone tutte legate da rapporti di stretta parentela o amicizia con ciascuna ELle parti1.
Va, per contro, rimarcata la deposizione ELla madre ELla ricorrente da ritenersi Parte_2 essa rilevante in quanto di contenuto contrario alla tesi ELla ricorrente ELl'inesistenza di una crisi antecedente all'abbandono EL 28 aprile 2022: invero, dalla dichiarazione per cui “fino al
2021 era una persona tranquilla, ma negli ultimi tempi faceva una vita a sé, era spesso CP_1 nervoso con la famiglia e si chiudeva in camera”, emerge un'incrinatura dei rapporti tra la fine EL 2021 e l'inizio EL 2022, epoca vieppiù coincidente con l'incontestata introduzione dei genitori ELla ricorrente nella casa familiare. Ne si desume, ragionevolmente, l'esistenza di una crisi familiare conclamata già plurimi mesi antecedenti l'abbandono EL tetto familiare, le cui possibili cause sono da ricondursi nel progressivo peggioramento dei rapporti tra il resistente e tutta la famiglia ELla ricorrente introdotta, in via stabile e permanente, nella casa familiare, le cui utenze erano all'epoca integralmente intestate al resistente in quanto proprietario. Dalla medesima dichiarazione, appare altresì poco credibile l'intrattenimento di rapporti sessuali tra i coniugi sino a poco prima ELl'abbandono ELla casa familiare, essendo il resistente stato descritto da mesi nervoso, solitario ed isolato in camera.
Quanto alle restanti questioni, vigono i provvedimenti temporanei e urgenti EL 15.1.2024, che prevedono l'affidamento condiviso di collocamento presso la madre assegnataria ELla casa Per_1 familiare di proprietà EL padre, frequentazioni libere padre-figlio, mantenimento a carico EL padre nella misura di € 350,00 mensili per ciascun figlio oltre all'80% ELle spese straordinarie, mantenimento separativo nella misura di € 150,00 in favore ELla moglie, accordo per l'intestazione ELla Fiat 500 alla madre con spese a carico padre, assegno unico a metà tra le parti.
Le parti convergono su affido, collocamento EL figlio minorenne e assegnazione alla madre ELla casa familiare, nonché sull'accollo al padre ELle spese per la moto di , condizioni per cui nulla osta in Per_2 difformità.
Per il resto, la ricorrente domanda l'aumento EL contributo ad € 550,00 mensili per ciascun figlio, la diminuzione ELle spese straordinarie al 70%, la conferma EL mantenimento separativo e l'integrale spettanza ELl'assegno unico (ad oggi, € 300,00 complessivi mensili); il resistente domanda € 300,00 a suo carico per il mantenimento di ciascun figlio, la diminuzione al 50% ELle spese straordinarie, la revoca EL mantenimento separativo e l'assegno unico a metà.
Premesso che l'ordinanza temporanea non risulta oggetto di reclamo, formandosi pertanto il giudicato cautelare, occorre muovere dalle motivazioni EL menzionato provvedimento, qui richiamate2, verificando quindi l'esistenza di sopravvenienze idonee a un'eventuale modifica. Le condizioni EL resistente paiono sostanzialmente immutate (docc. 23-25 resistente), dovendosi escludere la rilevanza EL lavoro occasionale EL resistente presso la pizzeria Linus, cessato già nel
2023 da quanto appreso in sede testimoniale (teste , ); continua Persona_3 Persona_4 altresì a non essere gravato da spese di locazione, dimorando presso la caserma.
Le condizioni ELla ricorrente paiono all'evidenza migliorate, in quanto all'epoca ELl'ordinanza era disoccupata ed in procinto di frequentare un corso professionalizzante per ASA;
da agosto 2024 risulta assunta a tempo indeterminato presso Fondazione Madonna EL Corlo Onlus, per circa € 1.400,00 mensili (docc. 67-76 ricorrente).
Reputa pertanto il Collegio equo revocare l'assegno di mantenimento separativo, unitamente alla riduzione EL contributo alle spese straordinarie nella misura EL 60%, il tutto con decorrenza da agosto
2024. Resta invece fermo il già stabilito contributo ordinario a carico EL padre per i figli, a fronte ELle non esigue esigenze correlate all'età (anni venti e diciassette), ELl'incontestato maggior carico diretto ELla madre, unitamente all'impossibilità di pernottamento dei figli presso la caserma ove il padre dimora.
Va confermata, infine, la pari suddivisione ELl'assegno unico, a fronte EL descritto miglioramento economico in capo alla madre e ELl'incontestata attuazione ELle frequentazioni padre-figli.
In ragione ELla materia EL presente giudizio e considerata la soccombenza parziale reciproca, le spese di lite si intendono parzialmente compensate per 2/3.
Le restanti spese di lite sono poste a carico ELla ricorrente, prevalentemente soccombente in punto di addebito, e si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 2.700,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.500,00 per fase di studio, € 1.100,00 per fase introduttiva, € 2.000,00 per fase istruttoria e € 3.500,00 per doppia fase decisionale, dedotti 2/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto ELla pronuncia ELla sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi n. 198/2024 depositata il 22.1.2024,
1) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
tenuto conto ELle esigenze legate all'età dei figli, rispettivamente di anni diciotto e quindici, entrambi studenti presso le scuole superiori (ord. 15.1.2024). pagina 6 di 7 2) affida il figlio in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, assegnataria ELla casa familiare sita in Lonato EL Garda, via Albertano da Brescia n.
30;
3) salvo migliori accordi tra i genitori, il padre ha la facoltà di vedere tenerle con sé il figlio minorenne liberamente, sentito il figlio e nel rispetto dei suoi impegni, esigenze e bisogni;
4) dà atto ELl'accordo tra i genitori per l'intestazione ELl'autoveicolo Fiat 500 alla ricorrente, con spese per il passaggio di proprietà a carico EL resistente, nonché ELle spese per la motocicletta intestata a ad integrale carico EL padre;
Per_2
5) a decorrere da agosto 2024, pone a carico EL padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e col versamento di un assegno a titolo di mantenimento ordinario Per_2 Per_1 ELl'importo di € 350,00 mensili ciascuno, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre all'60% ELle spese straordinarie;
6) a decorrere da agosto 2024, revoca l'assegno di mantenimento separativo in favore ELla moglie;
7) assegno unico a metà tra i genitori;
8) compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3;
9) condanna parte ricorrente al pagamento ELle restanti spese EL giudizio in favore di parte resistente, liquidate in motivazione in complessivi € 2.700,00 per compenso professionale, oltre
15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio EL 26.6.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi ELl'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la ricorrente: , madre, fratello, , padre, , zia, Parte_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
primo cugino.
[...] Per il resistente: madre, , ex collega e amico di lunga data. Controparte_2 Persona_7 pagina 4 di 7 2 rilevata, in tema di statuizioni economiche, una disparità reddituale in favore EL marito, brigadiere-carabiniere percettore di € 2.600,00 mensili netti, oltre a ulteriori introiti da lavoro -peraltro occasionale- presso la Pizzeria Linus, gravato da spese mensili di € 432,00 per il mutuo ELl'ex casa familiare, € 264,00 per il finanziamento ELl'autovettura intestata alla moglie,
€ 600,00 versati spontaneamente per il mantenimento dei figli, 300,00 per le spese straordinarie, € 300,00 per le proprie esigenze quotidiane, allo stato privo di spese di locazione (Vanno escluse le ulteriori spese conteggiate dal resistente, posto che: - le utenze e le spese condominiali ELl'ex casa familiare sono a carico ELla ricorrente, così come le spese per l'uso ELl'auto fiat 500, a decorrere dalla concordata assegnazione ELl'immobile e ELl'autovettura; - il resistente non è tenuto alla corresponsione di mance in favore dei figli, da ritenersi comprese nel contributo al mantenimento ordinario); rispetto alla madre, durante la vita matrimoniale dedita alla cura dei figli e ELla casa, inoccupata dalla separazione di fatto (aprile 2022), sebbene in piena età lavorativa (anni trentanove) ed in assenza di particolari preclusioni alla relativa capacità; pagina 5 di 7