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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa LA IA Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3542/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Stefania Mannino, rappresentante e difensore
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni Battista Scalia, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 13/10/2025 per l'udienza del 16/10/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/7/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile il 24/6/2013 a Palermo, e di essere separati in forza di decreto di omologa del 30/10-
2/11/2018 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di essi concordate.
1 All'udienza del 16/10/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 24/6/2013 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 30/10-
2/11/2018.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, consistenti nella parziale conferma delle condizioni di separazione, come di seguito integralmente trasposte:
“ART.1) I ricorrenti vivranno separati secondo legge e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno.
ART.2) I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno divorzile.
ART. 3) I ricorrenti dichiarano di avere definito tra di loro ogni tipo di pendenza e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
ART. 4) Le parti prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti e la presente dovrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/6/2013 a Palermo da
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Pt_1 Controparte_1
24/7/1969, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2013 al n.
13, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia
2 autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
LA IA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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