Articolo 9 della Legge 6 marzo 1998, n. 40
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 marzo 1998
Art. 9. Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera 1. Il ministro dell'Interno e il ministro degli Affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal ministro dell'Interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le autorita' marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il ministero degli Affari esteri e il ministero dell'Interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili e apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie definite dal ministro dell'Interno, di concerto con il ministro del Tesoro.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
Entrata in vigore il 27 marzo 1998
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