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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/09/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. 3181/2023 R.G.A.C., ritenuta in decisione all'udienza del 25.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e n.q. di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristian Aragona, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore;
e
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Rocco Mollace, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.ta Anna
Curatolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuto;
e
(P. IVA ), in persona del procuratore dott. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Chiodo, dal quale Controparte_3
è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-terza chiamata-
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 25.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7.12.2023, ritualmente notificato, citava in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentirne dichiarare la Parte_2 responsabilità in relazione all'operato dei propri sanitari, per avere questi omesso la diagnosi del processo morboso da cui era affetto il proprio padre, , cagionandone così il decesso. Persona_1
1 A sostegno della propria domanda, rappresentava che con ricorso ex art. 696bis c.p.c., promosso da quando ancora era in vita, era stato esperito il procedimento di a.t.p., iscritto al n. Persona_1
4518/2018 RG, definito mediante il deposito, in data 22.11.2021, della relazione di CTU redatta dai dottori e Nel corso del predetto procedimento, precisamente in Persona_2 Persona_3 data 13.12.2018, il sig. era deceduto a causa dell'ingravescenza della patologia che lo Persona_1 affliggeva e il giudizio veniva proseguito dal figlio, odierno attore.
Questi i fatti di causa. Dal 22.11.2017 al 13.12.2017, veniva ricoverato presso la Persona_1 struttura ASST Sette Laghi, ove gli veniva diagnosticato un “adenocarcinoma stenosante del sigma”.
Già in precedenza, nel mese di agosto 2015, si era recato presso il GOM di , dove Controparte_1 veniva ricoverato e sottoposto ad accertamenti. Ciononostante, la sintomatologia riferita (anemia, astenia, debolezza, vomito) non aveva presentato alcun miglioramento e si protraeva fino al 2017, allorquando, al peggiorare della situazione, il aveva deciso di sottoporsi a nuovi accertamenti Per_1 presso la struttura lombarda.
Qui, i sanitari avevano rilevato che, in data 19.8.2015, si era sottoposto ad un esame di Per_1 colonscopia presso il nosocomio reggino, ma non risultava in atti il relativo esame istologico, che pertanto veniva richiesto ed acquisito dalla struttura lombarda in data 7.7.2017.
La mancata acquisizione tempestiva di tale referto da parte dei sanitari calabresi aveva determinato la formulazione di una diagnosi non esatta, in quanto non corrispondente alla gravità della situazione, portando alla successiva insorgenza dello stato morboso terminale da cui era affetto il paziente.
Peraltro, le sue condizioni cliniche erano talmente gravi al punto da essere riconosciuto invalido al
100% con diritto all'assistenza continuativa.
Anche i consulenti del Tribunale, nominati nel corso del ricorso in ATP, accertavano l'eziologia della patologia così ricostruita e la conseguente quantificazione del danno da ciò derivante.
In punto di diritto, l'attore invocava la responsabilità contrattuale della struttura citata, in forza del rapporto di spedalità nascente tra le parti a seguito dell'effettuazione del citato esame istologico, la cui tempestiva acquisizione avrebbe comportato la formulazione della diagnosi corretta.
In ordine alla domanda risarcitoria, precisava di agire sia iure proprio che iure haereditatis. Invero,
a seguito della condotta dei sanitari, il sig. aveva vissuto un lungo periodo di malattia che Per_1 culminava nell'exitus dello stesso, così di fatto maturando il diritto al risarcimento dal danno biologico e del danno catastrofale. In particolare, proprio in relazione a tale ultima voce di danno, evidenziava che la stessa è risarcibile ove il paziente sopravviva alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo, nel corso del quale sperimenti, in maniera cosciente e consapevole, la sofferenza cagionata dal danneggiante.
2 Quanto alla quantificazione del danno, si riportava al calcolo operato dai CTU, i quali avevano riconosciuto un importo complessivo pari ad € 573.199,00 (danno biologico temporaneo assoluto per
109 giorni;
danno biologico temporaneo parziale al 75% per 92 giorni e uno al 50% per 357 giorni;
percentuale di invalidità permanente al 70%; danno non patrimoniale). A ciò era da aggiungersi la liquidazione in via equitativa del danno catastrofale, parametrato all'entità della sofferenza patita e alla sua durata.
In relazione al danno iure proprio, questo era da individuarsi nel danno da perdita del rapporto parentale, complessivamente pari ad € 296.120,00.
Pertanto, la domanda risarcitoria, comprensiva di tutte le voci di danno indicate, ammontava ad €
869.319,00, oltre il danno catastrofale, da liquidarsi equitativamente.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'11.3.2024, si costituiva in giudizio il
[...]
, opponendosi alle domande di controparte. Parte_2
Preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 8, comma 3 della legge n. 24/2017, a mente del quale, esperito il tentativo di conciliazione, la successiva fase del giudizio di cognizione debba essere introdotta con le forme del rito semplificato ex art. 281undecies c.p.c., essendo già risolte le questioni di natura tecnica. Tuttavia, parte attrice incardinava il giudizio de quo avvalendosi delle forme ordinarie, quindi con atto di citazione e non anche con il ricorso di cui all'art. 281undecies c.p.c. Da ciò scaturiva, quindi, l'improcedibilità della domanda attorea.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda avanzata, in quanto non era dimostrata la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari calabresi. Segnatamente, proprio nell'ambito della CTU, si rilevava come questi avessero rispettato le regole dell'arte medica, attenendosi alle linee guida e ai protocolli in uso all'epoca dei fatti. Ciononostante, era ravvisabile una colpevole omissione, rappresentata dal non aver riportato, in tutte le diagnosi formulate, la presenza del polipo ed il suo rilievo istologico di “displasia severa”. Da ciò derivava la violazione delle linee guida in tema di sorveglianza endoscopica, in quanto una volta asportato il polipo ed effettuato il relativo istologico, i successivi controlli sarebbero dovuti avvenire ad intervalli di tempo più ravvicinati. Tale omissione, quindi, avrebbe favorito l'evoluzione in senso neoplastico della lesione polipoide, atteso che ove i follow up fossero stati prescritti conformemente alle linee guida, si sarebbe potuta prevenire l'insorgenza della formazione tumorale.
Nel riferire della condotta omissiva dei sanitari, i consulenti si erano riportati ad una bibliografia che non indicava la necessità di follow up a sei mesi. Inoltre, alla stessa erano allegate delle tabelle dal cui esame si evinceva come un caso clinico come quello di avrebbe dovuto essere monitorato Per_1
a distanza di tre anni, mentre alcuna prescrizione era indicata in ordine alla necessità di una
3 colonscopia a sei mesi. In forza di ciò, era dunque corretto l'agire dei sanitari, non sussistendo un'indicazione per un più precoce follow up endoscopico.
Diversamente, i consulenti avevano operato una diversa classificazione della lesione, ritenendola
“advanced” o “grave”, soltanto in ragione della sua dimensione, sebbene avessero affermato come, secondo le linee guida, i fattori di valutazione possono essere molteplici, rappresentando la dimensione soltanto uno di essi.
Alla luce di tali argomentazioni, contestava quindi le conclusioni rassegnate nella CTU, poiché non vi è prova che l'esecuzione di una colonscopia a sei mesi avrebbe consentito una più precoce diagnosi del tumore e, a fortiori, il peggioramento delle condizioni di salute del paziente.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 22.5.2024, parte attrice chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice già parte del procedimento in ATP, mentre parte convenuta CP_2 insisteva nell'eccezione di inammissibilità avanzata con i propri scritti difensivi;
in subordine, chiedeva l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie. Il Giudice, rilevato che la domanda attorea si fondava sul precedente procedimento di ATP, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 24/2017 e autorizzava la chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.6.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
insistendo preliminarmente nella inammissibilità della domanda, essendo stata Controparte_2 proposta oltre il termine di novanta giorni previsto dalla normativa di cui all'art. 8, legge n. 24/2017, atteso che l'atto di citazione veniva notificato soltanto in data 1.12.2023, e la conseguente assenza di valenza probatoria delle risultanze del procedimento di ATP.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non sarebbero sussistenti le condizioni per la proponibilità dell'azione diretta nei propri confronti. Invero, al momento della proposizione dell'attuale giudizio, l'ordinamento non contemplava alcuna disposizione disciplinante l'azione diretta della danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice e né vale a sopperire tale lacuna la successiva introduzione del D.M. n. 232/2023, il quale invece differisce l'esperibilità di tale azione all'avvenuto adeguamento dei contratti di assicurazione entro il termine ivi stabilito.
Nel merito, contestava l'attribuzione di qualsiasi forma di responsabilità nei confronti dei sanitari del Parte
, avendo questi rispettato le linee guida in materia di cancro al colon-retto, da cui si evince che i successivi controlli sarebbero dovuti avvenire non ogni sei mesi, bensì ogni tre anni in relazione ai pazienti che presentavano polipi villosi o con displasia di alto grado, come nel caso del . Per_1
Pertanto, quest'ultimo avrebbe dovuto ripetere la colonscopia soltanto nell'agosto del 2018, salvo l'ingravescenza della sintomatologia, che avrebbe a quel punto imposto l'anticipazione del follow up.
4 Peraltro, la stessa evoluzione del carcinoma da cui era affetto il presentava un iter anomalo, Per_1 in quanto a distanza di ventidue mesi dall'asportazione del polipo a rischio, era seguita la formazione di metastasi sparse. Di norma, invece, proprio tale pratica interventistica è utile alla prevenzione di un'evoluzione carcinomatosa.
In punto di diritto, aderiva alle richieste già avanzate dalla convenuta. CP_4
All'udienza del 2.10.2024, parte attrice rilevava l'inapplicabilità del termine previsto dalla legge
Gelli-Bianco in ordine alla proponibilità del ricorso in seguito al procedimento diATP, in quanto non collegato a questo, essendo stata esperita la mediazione.
Alla successiva udienza del 27.11.2024, il Giudice riservava la propria decisione in ordine alle richieste di parte attrice e con ordinanza del 24.1.2025 rigettava tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Infine, all'udienza del 25.6.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e il Giudice riservava la propria decisione.
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari del Parte
in ordine al danno cagionato al sig. in conseguenza della omessa indicazione, nella Per_1 scheda di dimissione, del referto dell'esame istologico attestante la presenza di un “polipo del sigma resecato”, dal quale è conseguita l'insorgenza di un carcinoma al colon-retto, che ha determinato la morte del paziente.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, devono essere valutate le eccezioni di rito sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata in ordine all'improcedibilità della domanda per la mancata proposizione del giudizio nei termini di cui all'art. 8, comma 3 l. n. 24/2017, all'inutilizzabilità, in questa sede, delle risultanze della CTU espletata nell'ambito del giudizio in ATP e al difetto di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione.
Quanto alla prima, logicamente antecedente rispetto alla seconda, entrambe le parti hanno evidenziato che il giudizio de quo è stato introdotto oltre i termini indicati dalla normativa citata e con un atto introduttivo diverso da quello richiesto, ossia l'atto di citazione in luogo del ricorso ex art. 281sexies
c.p.c.
L'eccezione è infondata. Invero, l'art. 8 l. n. 24/2017 subordina la proponibilità dell'azione risarcitoria del danno derivante da responsabilità medica al previo esperimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. ovvero, in alternativa, al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 d.lgs. 28/2010. In caso di insuccesso della procedura
5 conciliativa ovvero di mancata conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo entro sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda si considera procedibile soltanto “se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 281-undecies del codice di procedura civile”.
Nel caso di specie, parte attrice, pur avendo preventivamente attivato la procedura di cui all'art. 696bis c.p.c., conclusasi con il deposito, in data 22.11.2021, dell'elaborato peritale a firma dei dott.
e ha in ogni caso esperito, sia pure inutilmente, anche la procedura di mediazione, Per_2 Per_3 come attestato dal verbale del 2.10.2023 versato in atti. Da ciò deriva che l'odierna azione poteva essere introitata non nelle forme prescritte dall'art. 281 undecies c.p.c., dunque con il ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, bensì con l'atto di citazione, in quanto discendente dalla procedura di mediazione e non anche da quella di accertamento tecnico preventivo.
In forza di ciò, quindi, deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità richiesta dalla normativa illustrata.
Quanto, invece, all'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio elaborata nel giudizio di ATP, la stessa deve ritenersi infondata. È, infatti, orientamento consolidato in giurisprudenza quello per cui “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo. Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico” (Cass. civ., n. 8496/2023; n. 18567/2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. n. 13229/2015 ).
Quanto, infine, all'eccepita carenza di legittimazione passiva in capo ad la stessa è fondata. CP_2
Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato più volte che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso
6 che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5259 del
25.02.2021, conf. Cass. civ. n. 9516/2007).
Ora, nella fattispecie, si è in presenza di uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge, in quanto l'art. 12 della legge n. 40/2017 prevede, nell'ambito delle sole azioni di merito ordinarie che facciano seguito alla procedura di mediazione, introdotte quindi con atto di citazione, l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, subordinandola però alla previa adozione del decreto attuativo di cui al comma 6, cui è condizionata la sua entrata in vigore. Tale decreto è stato introdotto con D.M. 232/2023 ed entrato in vigore soltanto il 16.3.2024, con la conseguenza che prima di tale ultima data, il danneggiato non avrebbe potuto incardinare l'azione nei confronti dell'assicuratore. Né a una diversa soluzione può giungersi operando un'irretroattiva applicazione del citato articolo 12, atteso che la natura processuale della norma implica, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di applicare il disposto in esame ai fatti lesivi già realizzatesi al 16 marzo
2024, ma, comunque, a condizione che l'azione sia proposta successivamente a tale data (così
Tribunale di Locri, sentenza del 18 aprile 2024).
Deve quindi concludersi che la domanda nei confronti dell'assicurazione è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Tutto ciò posto, è possibile passare alla disamina del merito della domanda.
Deve innanzitutto rilevarsi che la responsabilità invocata ha natura contrattuale in virtù del contratto di spedalità sorto tra le parti, alla cui stipulazione queste di norma addivengono nel momento in cui il paziente decide di rivolgersi ai servizi offerti dalla struttura sanitaria. Quest'ultima, come noto, risponde anche per il fatto doloso o colposo commesso dagli ausiliari di cui si avvale per l'adempimento della prestazione contrattuale, in conformità al precetto di cui all'art. 1228 c.c. (così,
Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a garantire allo stesso un Controparte_5 sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e
7 degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata)
e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che
è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Da ultimo la recente riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità, secondo cui la struttura è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nel fornire le cure mediche e chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente alberghiere di vitto e alloggio nei confronti del paziente in cura, ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Grava sul paziente danneggiato l'onere di fornire la prova dell'insorgenza o dell'aggravamento della malattia ed il nesso di causalità materiale tra quest'ultima e la condotta del sanitario, nonché il nesso di causalità giuridica tra le lesioni riportate e la patologia, mentre spetta al danneggiante dimostrare di aver agito nel rispetto delle leges artis ovvero che sia intervenuta una concausa idonea ad interrompere il nesso causale.
Sul punto, si rammenta che: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo
l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass.
20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione
8 dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975;
Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute
(interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Con particolare riferimento al nesso di causalità, deve inoltre rammentarsi che la prova dello stesso deve avvenire alla stregua del canone del “più probabile che non”, sicché può ritenersi provato tutte le volte in cui vi sia la ragionevole probabilità che, se eseguita con diligenza, la prestazione professionale avrebbe prodotto un utile risultato, rappresentato, nella specie, nella corretta e tempestiva formulazione della diagnosi, con conseguente somministrazione dell'idoneo trattamento terapeutico.
Pertanto, al fine di verificare la sussistenza di tale elemento, occorre ripercorrere, sia pure per sommi capi, la vicenda sanitaria che ha condotto all'odierno giudizio.
In data 21.8.2015, veniva ricoverato presso l'U.O. Medicina Interna dell'Azienda Persona_1
Parte Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” (oggi ) di con la diagnosi di Controparte_1
“gastrite cronica, micropolipo gastrico, anemia macrocitica, ipertensione arteriosa, diabete mellito, cisti epatica”. Pochi giorni prima si era sottoposto ad una colonscopia con “asportazione di un polipo displastico ad alto grado” e resezione di un polipo peduncolato sito a 20 cm dall'ano, sul quale veniva condotto, in data 3.9.2015, un esame istologico. Quest'ultimo rilevava la presenza di una displasia severa, ma ciononostante dello stesso non veniva fatta menzione alcuna né nella diagnosi di uscita né nella scheda di dimissioni.
9 Successivamente, la sintomatologia riferita dal non presentava alcun miglioramento, ma, al Per_1 contrario, peggiorava repentinamente, al punto che nel luglio 2017, lo stesso si sottoponeva a nuovi accertamenti, dai quali si riscontrava la presenza di una formazione neoplastica al sigma, plurime linfoadenopatie e una formazione eteroplastica ulcerata a circa 21-25 cm dall'ano.
Pertanto, dall'agosto al novembre 2017, al paziente veniva somministrato il trattamento chemioterapico.
Il 22.11.2017, veniva ricoverato presso l'ASST Sette Laghi di Varese, dove, in seguito Persona_1 ad ulteriori accertamenti, veniva riscontrata la presenza di metastasi che aggravavano il suo quadro clinico. Per tale ragione, questi veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico di resezione del sigma e al posizionamento di endoprotesi colica, ma ciononostante in data 13.12.2018 decedeva.
Orbene, tutto ciò premesso, la produzione in giudizio della CTU predisposta nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. consente al Tribunale di ritenere comprovata la responsabilità dei Parte sanitari del , perlomeno in merito alla omessa indicazione, nei documenti clinici, del referto dell'esame istologico.
Ed invero, i consulenti hanno evidenziato come, sul piano diagnostico, la condotta dei sanitari sia stata conforme alle regole dell'ars medica, essendosi questi attenuti alle linee guida e ai protocolli in uso all'epoca dei fatti, inerenti all'iter diagnostico da seguire a fronte di un quadro anamnestico quale quello riferito dal paziente. Corrette, infatti, sono state le sedi e i singoli accertamenti eseguiti nonché la diagnosi da ultimo formulata. Parte L'unico vero inadempimento addebitabile al è il mancato inserimento, nei documenti clinici, dell'esito dell'esame istologico del 3.9.2015, attestante la “displasia severa”, in quanto da tale referto scaturiva la corretta indicazione dei tempi di follow up. Sul punto, infatti, i consulenti, con argomentazioni esaustive e esplicative dello stato dell'arte medica, hanno chiarito come le linee guida vigenti al momento della diagnosi richiedevano che, in seguito all'asportazione di un polipo del colon, il paziente fosse periodicamente sottoposto ad una sorveglianza endoscopica, con tempistiche differenti a seconda del numero di polipi asportati, del tipo istologico e delle dimensioni della lesione.
Ciò anche al fine di gestire il rischio, personalizzandolo in considerazione del quadro clinico del paziente e classificandolo in alto e basso.
Ora, nel caso di , i consulenti hanno ritenuto che questi, proprio in forza del referto Persona_1 dell'esame istologico, presentava un grado di rischio alto, implicante una sorveglianza endoscopica da eseguirsi ad intervalli più ravvicinati rispetto a quanto raccomandato e, precisamente, dai sei ai trentasei mesi, atteso che la letteratura scientifica ha dimostrato che l'evoluzione in senso neoplastico degli adenomi può essere riscontrata anche a distanza di poco tempo dalla precedente asportazione.
10 Per tale ragione, quindi, questi avrebbe dovuto eseguire i nuovi controlli ad una distanza temporale compresa tra i sei e i trentasei mesi. Ciò che, tuttavia, non è mai accaduto, in quanto l'omessa indicazione del referto dell'esame istologico non ha consentito ai sanitari che avevano in cura il di programmare adeguatamente e tempestivamente i controlli. Per_1
Non colgono nel segno le contestazioni della convenuta avanzate con il proprio scritto difensivo, in quanto reiterative delle osservazioni già sollevate dal c.t.p. nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo e già chiarite dai consulenti del Tribunale. Se, da un lato, la struttura ribadisce la non necessità, secondo le linee guida pacificamente osservate dai sanitari, di un follow up a sei mesi, i consulenti del Tribunale hanno invece evidenziato che, in realtà, proprio le caratteristiche del polipo asportato erano idonee al riconoscimento di un alto grado di rischio dell'evoluzione in senso maligno del quadro clinico del paziente, come del resto poi confermato anche dall'insorgenza di metastasi e formazioni neoplastiche a distanza di appena un anno dal primo intervento.
Tale ultima circostanza, quindi, vale a corroborare l'assunto sostenuto dai consulenti, secondo cui la tempestiva indicazione del referto dell'esame istologico e della conseguente programmazione di follow up più ravvicinati, avrebbe consentito di poter monitorare la stadiazione della patologia ed eventualmente scorgere per tempo l'insorgenza di nuove ed ulteriori formazioni.
Tale omissione, quindi, ha non soltanto condotto ad una diagnosi incompleta, ma, determinando il ritardo nell'esecuzione del follow up, anche ad una “evoluzione della severa displasia in adenocarcinoma stenosante del sigma, tardivamente trattato con chemioterapia citoriduttiva, stentig endoscopico, resezione del sigma, anastomosi colon-rettale, colostomia terminale” (cfr. p. 9 CTU), la quale, non essendo adeguatamente trattata, ha causato la morte del paziente.
Ciò posto, alla luce delle conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u., pienamente logiche e condivisibili nonché scientificamente argomentate, risulta dimostrata la responsabilità di entrambi i convenuti sia nell'an che nel nesso eziologico rispetto ai danni cagionati a . Persona_1
Quanto alla domanda risarcitoria, appare utile distinguere la trattazione tra i danni richiesti iure proprio da quelli richiesti iure haereditatis.
Giova preliminarmente ricordare la natura unitaria del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale e di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Corte Cost. n.
233/2003; SS.UU: n. 26972 e 26975/2008), per cui è fatto obbligo, al giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze negative derivanti dall'evento di danno, al fine di evitare duplicazioni e procedendo quindi ad un accertamento compiuto ed esaustivo del danno effettivamente patito.
11 Ora, in punto di danni iure haereditatis, parte attrice richiede tanto il cd. danno terminale, comprensivo del danno morale catastrofale (da lucida agonia) e del danno biologico terminale, per tale intendendosi la compromissione del bene salute nell'arco di tempo intercorrente tra la lesione e l'evento morte.
Quanto al primo, va disattesa la relativa domanda, non essendo stato fornito neppure un principio di prova in ordine alla sofferenza morale patita dal a cagione dell'omissione dei sanitari. Sul Per_1 punto, va rammentato che tale voce di danno si identifica nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevole avvertire l'ineluttabile approssimarsi della fine della propria vita ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni ed il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza stessa (cfr. Cass. civ., ord. n.
21837/2019).
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato né direttamente e né tramite circostanze gravi, precise e concordanti che, nel lasso di tempo intercorrente tra l'omessa indicazione del referto dell'esame istologico e il successivo decesso, il proprio dante causa abbia avvertito consapevolmente l'approssimarsi del proprio fine vita.
Deve invece essere riconosciuto il danno biologico terminale subito dal de cuius, consistente nel periodo di inabilità temporanea totale caratterizzato dal protrarsi dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra il danno e il decesso. Trattandosi di una compressione dell'integrità psicofisica della vittima, tale voce di danno è risarcibile soltanto ove vi sia registrato un apprezzabile
“deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio subito alla salute” (cfr. Cass. civ.,
n. 22451/2017). Inoltre, esso è trasmissibile per successione laddove la vittima non muoia immediatamente, ma sopravviva per un significativo lasso di tempo (cfr. Cass. civ., n. 18056/2019)
e la sua liquidazione va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi (cfr. Cass. civ., n. 4658/2024).
Nel caso di specie, si ritiene sussistente e provata sia la compromissione della qualità della vita, così come acclarato dai CCTTUU che hanno riconosciuto una significativa percentuale di invalidità, pari al 70% (cfr. p.
9-10 CTU), sia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra la data dell'effettiva diagnosi tumorale (luglio 2017) ed il decesso del paziente (13.12.2018).
Il danno in questione deve liquidarsi secondo le Tabelle milanesi del 2024.
Deve però osservarsi che, essendosi il danno protratto per oltre un anno, non può farsi riferimento alla tabella inerente al danno terminale se non per gli ultimi 100 giorni di vita, in quanto esso per sua natura non può avere una durata eccessiva, altrimenti trasformandosi in un danno temporaneo
12 ordinario: le menzionate tabelle hanno individuato un numero massimo di giorni (100), oltre il quale torna ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Ebbene, sicuramente si ha un primo periodo di invalidità al 75% per complessivi 92 giorni, corrispondente al lasso di tempo (dall'08.08.2017 al 07.11.2017) in cui il de cuius dell'attore si sottopose a n. 7 cicli di chemioterapia presso l'ospedale “Humanitas” di Milano.
A tale periodo deve aggiungersi quello di invalidità assoluta al 100% per complessivi 39 giorni, corrispondente al periodo (22.11.2017 al 13.12.2017) in cui il fu ricoverato presso Per_1
l'Ospedale di Varese ed ivi sottoposto ad intervento di “resezione del sigma e della cupola vescicate en bloc” complicato da “deiscenza dell'anastomosi intestinale.
Alla luce della documentazione sanitaria in atti occorre, quindi, riconoscere l'invalidità al 75% per il periodo di immobilizzazione forzata per cicli di chemioterapia, per un totale di 92 giorni e l'invalidità pari al 100% per il periodo di ricovero risultante documentalmente e causalmente riconducibile all'errore diagnostico denunciato in lite, per un totale di 39 giorni.
Ne deriva che, facendosi applicazione dei minimi tabellari (non avendo parte attrice dedotto specifiche allegazioni in relazione al grado di sofferenza patito dal de cuius in relazione a tali periodi) vanno liquidati in € 4.485,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta (€ 99,00 pro die) ed in €
7.935,00 a titolo di invalidità temporanea al 75% (€ 86,25 pro die), per un totale di € 12.420,00.
Per quanto riguarda, invece, il periodo finale dal 3.09.2018 al 13.12.2018 (100 giorni), deve farsi applicazione dell'apposita tabella dedicata al danno terminale.
In questo arco temporale vi è stato un drastico e progressivo peggioramento delle condizioni di salute del paziente sino all'exitus
Pertanto, alla luce della richiamata tabella, appare equo liquidare per i primi tre giorni la somma di €
30.000,00.
Per quanto riguarda i giorni successivi si perviene ad una liquidazione di € 62.544,00 fino al centesimo giorno.
Ne consegue che a parte attrice deve essere riconosciuto iure hereditatis il risarcimento del danno biologico temporaneo e terminale subito dal de cuius nella misura complessiva di € 104.964,00.
Quanto, invece, dalla richiesta risarcitoria iure proprio nella sua componente di danno da perdita del rapporto parentale, va osservato come, nonostante l'assenza di qualsivoglia supporto probatorio in ordine all'intensità del rapporto, alla convivenza nonché agli altri fattori che notoriamente incidono sulla liquidazione dello stesso, la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere che la morte del congiunto, tanto più quando appartenente alla cd. “famiglia originaria”, ossia quella composta dai genitori e dai fratelli, sia da sola sufficiente a far presumere, ex art. 2727 c.c., la sofferenza morale ai capo ai superstiti, a nulla rilevando né un eventuale rapporto di convivenza né che fossero distanti,
13 circostanze, queste ultime, al più rilevanti soltanto ai fini della determinazione del quantum debeatur
(cfr. Cass. civ., n. 22937/2022; ord. n. 4658/2024). In tal caso, grava sul convenuto l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo (così sempre Cass. n.
22937/2022). Parte Sul punto, il non ha fornito alcuna prova in tal senso, sicché si ritiene operante la presunzione di sussistenza del danno sulla scorta del vincolo parentale intercorso tra e l'odierno Persona_1 attore, suo figlio.
Ai fini della quantificazione deve farsi riferimento alle tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024, che stabiliscono importi minimi e massimi in base al rapporto di parentela tra il danneggiato ed il de cuius
e nell'ambito di questo range il risarcimento va determinato sulla base dei pochi parametri disponibili
(età della vittima e rapporto di filiazione con l'attore). Più precisamente, in base all'età della vittima al momento del decesso (69 anni) e di quella del figlio (31 anni), in assenza di ulteriori indicazioni circa un eventuale rapporto di convivenza e alla presenza di altri parenti superstiti, appare equo liquidare la somma di € 211.194,00.
Su tutte le somme sopra indicate spettano gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, senza rivalutazione monetaria essendo state utilizzate tabelle aggiornate. Parte Conclusivamente, quindi, il deve essere condannato al risarcimento, in favore dell'attore, della somma di € 104.964,00 per il danno biologico terminale acquisito iure haereditatis nonché dell'importo di € 211.194,00, per un totale complessivo pari ad € 316.158,00.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza derivante dal parziale rigetto della domanda di risarcimento del danno catastrofale proposta da parte attrice, devono essere compensate per un terzo ex art. 92 c. 2 c.p.c. e le parti convenute, in solido tra loro, devono rifondere in favore dell'attore risultato vittorioso, in solido tra loro, i restanti due terzi delle spese di lite, da liquidarsi ex D.M.
55/2014 in complessivi € 4.016,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta, esclusa la fase istruttoria e applicati i minimi tariffari in ragione della ridotta complessità della controversia;
somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Aragona.
Si compensano integralmente le residue spese di lite tra parte attrice e parte chiamata.
Non sono dovute spese afferenti alla procedura di ATP, non essendo il presente giudizio prosecuzione dello stesso. Quanto, invece, alle spese di mediazione, si richiama l'orientamento della Suprema
Corte, secondo cui “Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione
(si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda
14 ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass.
6901/1982)”, sicché le stesse sono da intendersi incluse nel compenso già indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
2. accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentate p.t., a corrispondere Controparte_1 all'attore la somma di € 316.158,00 a titolo di danno iure proprio e iure haereditatis, oltre ad interessi legali dal giorno della domanda e fino al soddisfo;
Parte
3. compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna il a rifondere in favore dell'attore i restanti due terzi delle spese di lite, liquidati in complessivi € Parte_1
4.016,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Aragona. Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte chiamata
Controparte_2
Reggio Calabria il 2.9.2025 il giudice
Francesco Campagna
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