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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2289/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 28/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2289/2022 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. PERSICO MONICA, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
-contumace-
Avente ad oggetto: recesso ante tempus dal contratto a termine - differenze retributive dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi ai sensi degli artt. 429 c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea - avente ad oggetto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria per la illegittimità del recesso dal contratto a termine stipulato in data 5.6.2021 nonché al pagamento delle differenze retributive come analiticamente indicate in ricorso – è fondata e merita accoglimento
3. Dalla documentazione in atti risulta provata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché l'applicabilità del CCNL invocato
In specifico, dal modello C2 storico, nonché dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga depositate in atti si evince la natura a tempo determinato e pieno del rapporto di lavoro, la data di assunzione (5.06.2021), la proroga contrattuale (scadenza al 31.12.2021) nonché tutti i dati necessari alla verifica delle mansioni (assistente al montaggio), del livello contrattuale (I livello) e del CCNL applicato (Aziende Metalmeccaniche Piccola Industria), nonché della cessazione del rapporto in data 14.10.2021 antecedente alla scadenza naturale (cfr doc. n. 1, 2 e 3 all.ti al ricorso)
4. Ebbene, in via preliminare, occorre precisare che con l'odierna domanda parte ricorrente rivendica oltre al pagamento della retribuzione di ottobre 2021 e delle competenze di fine rapporto a titolo di 13^ mensilità, permessi retribuiti non fruiti e di TFR anche l'indennità risarcitoria, pari a due mensilità di retribuzione, in seguito alla anticipata cessazione del contratto a tempo determinato disposta, dalla datrice senza giustificazione e comunicazione.
5. Rispetto alle suddette differenze retributive occorre osservare che, come noto,
l'estinzione fisiologica dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della retribuzione
è l'adempimento della stessa da parte del soggetto obbligato, ossia del datore di lavoro, mediante il pagamento di quanto dovuto.
Di tale pagamento, per la regola generale di cui all'art. 2697 cc, deve dar prova il datore di lavoro. Invero, la prova principale dell'avvenuto pagamento rimane quella documentale che va fornita mediante specifiche quietanze aventi ad oggetto le somme erogate al lavoratore per la prestazione fornita. Dalla quietanza va distinto il prospetto paga che, ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente nel momento
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro in cui gli viene corrisposta la retribuzione.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che questo Giudice condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, la “normale documentazione liberatoria” con la quale il datore di lavoro prova l'avvenuta corresponsione della retribuzione, è proprio integrata dalla produzione “delle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente”
(Cass. n. 4512/1992 e Cass. n. 1484/1986).
5.1 Ciò posto, nel caso in esame, parte ricorrente ha fornito la prova della fonte dell'obbligazione ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la datrice di lavoro convenuta - rimasta contumace - non ha fornito, come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis , Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Sono pertanto dovute in favore del ricorrente le differenze retributive come rivendicate in ricorso a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2021 nonché a titolo di competenze di fine rapporto.
6. Quanto alla dedotta illegittimità del recesso ante tempus disposto dalla società convenuta il 14.10.2021 rispetto alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato fissata al
31.12.2021 si osserva che il legislatore tipizza il recesso dal contratto di lavoro munito di un termine finale, limitandone rigorosamente le modalità: la risoluzione anticipata del rapporto, per iniziativa di una delle due parti, è legittima solo se ricorre una giusta causa secondo la formula utilizzata dall'art. 2119 c.c. e, segnatamente, un comportamento, ascrivibile ad uno dei due contraenti, che configura un inadempimento contrattuale o comunque un fatto, entrambi di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario e non consentire, nemmeno provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
6.1 La Corte di Cassazione ha in particolare ribadito che “il recesso, trattandosi di contratto a termine, per essere legittimo deve essere adottato in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. atteso che l'art. 1 legge n. 604/1966, prevedendo l'ipotesi di giustificato motivo, riferisce espressamente tale ipotesi al contratto a tempo indeterminato” escludendo che “una provata situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro possa costituire una giusta causa di licenziamento” che “si configura solo quando il lavoratore ponga in essere un comportamento ... tale da incrinare in maniera irreversibile il rapporto di fiducia che lo lega al datore di lavoro”, avallando, sotto il profilo sanzionatorio la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di appello per la quale, attesa la illegittimità
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro del licenziamento, il lavoratore “ha diritto non alla reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 legge n. 300/1970, ma al risarcimento del danno da calcolarsi equitativamente sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate fino alla scadenza del termine” (cfr. Cass. n.
11692/2005).
La Cassazione ha ulteriormente chiarito che il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a termine, prima della scadenza, in due ipotesi: per giusta causa o per impossibilità sopravvenuta. Al di fuori di queste ipotesi il licenziamento è qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito. In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, state l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. in termini Cass. n. 4648 del 25 febbraio
2013).
6.2 In applicazione dei suddetti principi di diritto, il recesso dal rapporto di lavoro per cui è causa poiché è stato disposto dalla società in data 14.10.2021 antecedentemente alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato fissata al 31.12.2021 senza alcuna giustificazione, deve essere giudicato illegittimo con conseguente diritto del lavoratore a percepire l'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni che egli avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla scadenza.
7. Non appare revocabile in dubbio, quindi, che parte ricorrente abbia diritto alla corresponsione delle spettanze come rivendicate in ricorso per complessivi €5.914,24 (di cui €719,14 a titolo di TFR) ed in virtù dei conteggi dimessi in atti che hanno fatto corretta applicazione delle disposizioni del c.c.n.l. di categoria applicabile ratione temporis, relative al trattamento economico previsto per la qualifica di Livello I del CCNL Metalmeccanici
Piccola Industria, avuto riguardo anche alle buste paga allegate e, per l'effetto, la società convenuta deve essere condannata a corrispondere in suo favore il correlativo importo, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt.
429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (nel caso in questione dalle singole mensilità per la retribuzione mensile, dal giorno di cessazione del rapporto per il tfr e le ulteriori competenze di fine rapporto), la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sino al soddisfo.
8. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo in virtù delle tabelle di cui al DM
147/2022 in relazione alla natura ed al valore della causa (€5.200/€26.000) e con applicazione delle tariffe medie con riferimento alle fasi di studio e introduttiva ed applicazione delle tariffe minime per la fase decisionale (tenuto conto della limitata attività defensionale stante anche la contumacia della controparte) e con esclusione della fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda dichiara illegittimo il recesso ante tempus dal rapporto di lavoro a tempo determinato;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €5.914,24 per i titoli di cui in ricorso oltre accessori di legge come in motivazione;
3) condanna la società convenuta alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi €3.400,00 oltre spese generali nella misura del
15%, oltre Iva e Cpa come per legge
Così deciso in Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 28/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2289/2022 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. PERSICO MONICA, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
-contumace-
Avente ad oggetto: recesso ante tempus dal contratto a termine - differenze retributive dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi ai sensi degli artt. 429 c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea - avente ad oggetto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria per la illegittimità del recesso dal contratto a termine stipulato in data 5.6.2021 nonché al pagamento delle differenze retributive come analiticamente indicate in ricorso – è fondata e merita accoglimento
3. Dalla documentazione in atti risulta provata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché l'applicabilità del CCNL invocato
In specifico, dal modello C2 storico, nonché dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga depositate in atti si evince la natura a tempo determinato e pieno del rapporto di lavoro, la data di assunzione (5.06.2021), la proroga contrattuale (scadenza al 31.12.2021) nonché tutti i dati necessari alla verifica delle mansioni (assistente al montaggio), del livello contrattuale (I livello) e del CCNL applicato (Aziende Metalmeccaniche Piccola Industria), nonché della cessazione del rapporto in data 14.10.2021 antecedente alla scadenza naturale (cfr doc. n. 1, 2 e 3 all.ti al ricorso)
4. Ebbene, in via preliminare, occorre precisare che con l'odierna domanda parte ricorrente rivendica oltre al pagamento della retribuzione di ottobre 2021 e delle competenze di fine rapporto a titolo di 13^ mensilità, permessi retribuiti non fruiti e di TFR anche l'indennità risarcitoria, pari a due mensilità di retribuzione, in seguito alla anticipata cessazione del contratto a tempo determinato disposta, dalla datrice senza giustificazione e comunicazione.
5. Rispetto alle suddette differenze retributive occorre osservare che, come noto,
l'estinzione fisiologica dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della retribuzione
è l'adempimento della stessa da parte del soggetto obbligato, ossia del datore di lavoro, mediante il pagamento di quanto dovuto.
Di tale pagamento, per la regola generale di cui all'art. 2697 cc, deve dar prova il datore di lavoro. Invero, la prova principale dell'avvenuto pagamento rimane quella documentale che va fornita mediante specifiche quietanze aventi ad oggetto le somme erogate al lavoratore per la prestazione fornita. Dalla quietanza va distinto il prospetto paga che, ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente nel momento
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro in cui gli viene corrisposta la retribuzione.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che questo Giudice condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, la “normale documentazione liberatoria” con la quale il datore di lavoro prova l'avvenuta corresponsione della retribuzione, è proprio integrata dalla produzione “delle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente”
(Cass. n. 4512/1992 e Cass. n. 1484/1986).
5.1 Ciò posto, nel caso in esame, parte ricorrente ha fornito la prova della fonte dell'obbligazione ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la datrice di lavoro convenuta - rimasta contumace - non ha fornito, come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis , Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Sono pertanto dovute in favore del ricorrente le differenze retributive come rivendicate in ricorso a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2021 nonché a titolo di competenze di fine rapporto.
6. Quanto alla dedotta illegittimità del recesso ante tempus disposto dalla società convenuta il 14.10.2021 rispetto alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato fissata al
31.12.2021 si osserva che il legislatore tipizza il recesso dal contratto di lavoro munito di un termine finale, limitandone rigorosamente le modalità: la risoluzione anticipata del rapporto, per iniziativa di una delle due parti, è legittima solo se ricorre una giusta causa secondo la formula utilizzata dall'art. 2119 c.c. e, segnatamente, un comportamento, ascrivibile ad uno dei due contraenti, che configura un inadempimento contrattuale o comunque un fatto, entrambi di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario e non consentire, nemmeno provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
6.1 La Corte di Cassazione ha in particolare ribadito che “il recesso, trattandosi di contratto a termine, per essere legittimo deve essere adottato in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. atteso che l'art. 1 legge n. 604/1966, prevedendo l'ipotesi di giustificato motivo, riferisce espressamente tale ipotesi al contratto a tempo indeterminato” escludendo che “una provata situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro possa costituire una giusta causa di licenziamento” che “si configura solo quando il lavoratore ponga in essere un comportamento ... tale da incrinare in maniera irreversibile il rapporto di fiducia che lo lega al datore di lavoro”, avallando, sotto il profilo sanzionatorio la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di appello per la quale, attesa la illegittimità
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro del licenziamento, il lavoratore “ha diritto non alla reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 legge n. 300/1970, ma al risarcimento del danno da calcolarsi equitativamente sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate fino alla scadenza del termine” (cfr. Cass. n.
11692/2005).
La Cassazione ha ulteriormente chiarito che il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a termine, prima della scadenza, in due ipotesi: per giusta causa o per impossibilità sopravvenuta. Al di fuori di queste ipotesi il licenziamento è qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito. In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, state l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. in termini Cass. n. 4648 del 25 febbraio
2013).
6.2 In applicazione dei suddetti principi di diritto, il recesso dal rapporto di lavoro per cui è causa poiché è stato disposto dalla società in data 14.10.2021 antecedentemente alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato fissata al 31.12.2021 senza alcuna giustificazione, deve essere giudicato illegittimo con conseguente diritto del lavoratore a percepire l'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni che egli avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla scadenza.
7. Non appare revocabile in dubbio, quindi, che parte ricorrente abbia diritto alla corresponsione delle spettanze come rivendicate in ricorso per complessivi €5.914,24 (di cui €719,14 a titolo di TFR) ed in virtù dei conteggi dimessi in atti che hanno fatto corretta applicazione delle disposizioni del c.c.n.l. di categoria applicabile ratione temporis, relative al trattamento economico previsto per la qualifica di Livello I del CCNL Metalmeccanici
Piccola Industria, avuto riguardo anche alle buste paga allegate e, per l'effetto, la società convenuta deve essere condannata a corrispondere in suo favore il correlativo importo, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt.
429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (nel caso in questione dalle singole mensilità per la retribuzione mensile, dal giorno di cessazione del rapporto per il tfr e le ulteriori competenze di fine rapporto), la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sino al soddisfo.
8. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo in virtù delle tabelle di cui al DM
147/2022 in relazione alla natura ed al valore della causa (€5.200/€26.000) e con applicazione delle tariffe medie con riferimento alle fasi di studio e introduttiva ed applicazione delle tariffe minime per la fase decisionale (tenuto conto della limitata attività defensionale stante anche la contumacia della controparte) e con esclusione della fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda dichiara illegittimo il recesso ante tempus dal rapporto di lavoro a tempo determinato;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €5.914,24 per i titoli di cui in ricorso oltre accessori di legge come in motivazione;
3) condanna la società convenuta alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi €3.400,00 oltre spese generali nella misura del
15%, oltre Iva e Cpa come per legge
Così deciso in Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro