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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati: dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est. dott.ssa Federica Girfatti Giudice dott.ssa Claudia Ummarino Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 379/2021 RG. avente ad oggetto la separazione giudiziale vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Ambrosio, giusta procura in atti C.F._1
-ricorrente-
e nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gilberto Napolitano, giusta procura in C.F._2 atti
-resistente-
Nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07.07.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.01.2021 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il sig. il giorno 06.10.1996 in San Giuseppe CP_1
IA (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 147, parte II, serie A, anno 1996), dalla cui unione nascevano le figlie nata a [...] il [...], e Per_1 nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni, ha rilevato che la stessa era fallita Persona_2
a causa di insanabili contrasti e del comportamento pregiudizievole del marito.
Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione giudiziale, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali, in particolare: assegnazione della abitazione di cui è proprietaria sita in San Giuseppe IA (NA) alla via Chiavarelli, nella quale vive con le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
restituzione da parte del resistente della somma di euro
29.200,00 risultata utile per il sostentamento delle figlie e non corrisposte a causa della sua detenzione in carcere;
restituzione della somma di euro 36.500,00 risultata utile per la difesa del marito durante la sua detenzione in carcere, nonché degli assegni familiari non versati dall'altro coniuge dal giorno 30/03/2016; il pagamento da parte del coniuge di tutte le CP_1 utenze domestiche del nucleo familiare della moglie e dei figli, nonché le spese mediche e scolastiche delle figlie.
In data 24.02.2022 si costituiva parte resistente che, pur non opponendosi alla separazione, contestava l'avverso dedotto e chiedeva: assegnare la casa sita in San Giuseppe IA alla via
Chiavarelli n.15 alla ricorrente, che vi abiterà con le figlie;
porre a carico del Sig. CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia non indipendente economicamente, Persona_2 un importo di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate relative alla figlia , da quelle mediche, non coperte dal Servizio sanitario Nazionale, a quelle Per_2 scolastiche;
assegnare, infine, la causa al Giudice Istruttore per la trattazione nel merito.
All'udienza presidenziale del giorno 15.03.2022, comparivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti introduttivi chiedendone l'accoglimento. Parte ricorrente chiedeva euro
700,00/800,00 complessivi a titolo di mantenimento per lei e le figlie. Il Giudice Delegato dal
Presidente del Tribunale si riservava.
A scioglimento della riserva, il GD autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava la figlia , Per_2 all'epoca minorenne, ad entrambi i coniugi con collazione della stessa presso la madre;
disciplinava il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
disponeva che il resistente versasse alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, assegno, vaglia o contanti, un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, e il Per_2
50% delle spese straordinarie.
Disponeva che il resistente versasse alla ricorrente per il mantenimento della stessa l'importo pari ad euro 200,00 mensili, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Designava il Giudice Istruttore per il prosieguo. Durante la fase istruttoria, con memoria integrativa del 29.06.2022, parte ricorrente si riportava all'atto introduttivo, chiedendo fosse determinato in euro 300,00 il contributo al mantenimento a favore della figlia , ancora studente, e in euro 500,00/600,00 il contributo al mantenimento a Per_2 favore della ricorrente, entrambi da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
chiedeva di essere ammessa alla prova testimoniale. Parte resistente si riportava alla comparsa, chiedeva il cambiamento termini temporali per la corrispondenza dell'assegno di mantenimento e la concessione dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
All'udienza del 12.09.2022 il GI rinviava all'udienza del 03.04.2023, concedendo i termini ex art. 183 VI c.p.c.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2023, parte ricorrente si riportava integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendone integrale accoglimento, impugnava e contestava tutto ex adverso prodotto ed eccepito. Chiedeva accogliersi le richieste istruttorie così come formulate nelle memorie ex art 183 VI comma n.2, alle quali si riportava integralmente e di rigettare le richieste istruttorie avanzate da controparte. In subordine, chiedeva di essere ammessa alla prova contraria.
Parte resistente si riportava ai propri scritti difensivi, impugnava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, con rigetto della domanda proposta da parte ricorrente. Chiedeva accogliersi le richieste istruttorie come formulate nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c., e di rigettare le richieste istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili e irrilevanti. In subordine, chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.04.2023 il GI si riservava.
A scioglimento della riserva, il GI ammetteva le richieste istruttorie delle parti come indicato in parte motiva, facultata parte resistente, che ne aveva fatto esplicita richiesta, alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi di controparte.
All'udienza del 15.04.2024, escussi i testi presenti, i difensori chiedevano rinvio in prosieguo prova;
il Presidente istruttore rinviava a successiva udienza in prosieguo prova e precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 07.07.2025 escussi i testi, il Presidente Istruttore autorizzava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni. Parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva termine per depositare documentazione attestante la situazione fisica della ricorrente. Parte resistente si opponeva alla ammissione della richiesta di controparte in quanto tardiva e si riportava ai propri scritti difensivi. Il Presidente Istruttore non autorizzava la richiesta produzione in quanto tardiva, e riservava la causa a sentenza concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto al contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente è bene precisare che, nel giudizio di separazione, l'obbligo di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole, seppur giustificato dal principio generale della solidarietà tra i coniugi ex art. 148 e 156 c.c., presuppone sempre l'assolvimento di due precisi oneri e cioè:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente circa la mancanza di adeguati risorse proprie, in ragione del tenore di vita pregresso, suffragante un concreto stato di necessità correlato alla propria condizione fisica.
Ritenuto che la determinazione dell'assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, è l'espressione di valori costituzionali contenuti nell'art. 29 Cost. e la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili, non estingue il vincolo coniugale, motivo per cui permane l'obbligo di assistenza materiale nel quale si concretizza l'assegno di mantenimento.
In tal senso in sede di separazione va valutata la adeguatezza o meno dei mezzi di cui dispone la moglie al fine di conseguire il tenore di vita tenuto durante la convivenza coniugale, con conseguente diritto, tenuto conto delle evidenziate disponibilità del coniuge, all'assegno di mantenimento (cfr.
Cass. 11870/2015). ritenuto per quanto attiene al quantum di mantenimento, secondo l'orientamento della Suprema Corte che va considerato:
• Tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;
• Durata del rapporto matrimoniale e il contributo morale e affettivo reso dalla moglie all'intera famiglia;
• Capacità lavorative del coniuge debole.
Nel caso che ci occupa risulta evidente una disparità economica;
parte ricorrente ha dichiarato di essere casalinga e non trovare lavoro, di vivere in un'abitazione di sua proprietà, donatale dai suoi genitori, sita in San Giuseppe IA (NA) alla via Chiavarelli n. 15, insieme alle figlie;
che la figlia ha trovato una sistemazione lavorativa part-time come commessa, mentre è ancora Per_1 Per_2 studente;
dichiarando altresì di essere aiutata economicamente dai suoi genitori. Adduce un peggioramento delle proprie condizioni di salute in seguito alla pandemia Covid, che non le consentirebbero di svolgere adeguatamente le faccende domestiche. Il resistente ha dichiarato di vivere da solo, pagando canone di locazione di euro 270,00 mensili;
di svolgere attività come autista con stipendio di euro 1.200,00 mensili, e che grazie alle trasferte di lavoro riesce a guadagnare euro
1.800,00 mensili, con spese di trasferta o benzina ricomprese nella busta paga. Dichiara altresì di versare dapprima 500,00 euro mensili alla ricorrente, ridotti in seguito ad euro 300,00 mensili, oltre varie spese straordinarie;
deduce inoltre situazione debitoria come da documentazione DE in atti.
Sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, risulta non contestato l'aiuto economico che la sig.ra ha ricevuto dalla famiglia del resistente, a causa dei suoi esigui introiti, così come ha Parte_1 riferito la sorella del sig. che talvolta provvedeva personalmente a fare le ricariche PostePay CP_1 per le figlie del fratello proprio perché lui era in carcere. Per il resto, i testi di parte resistente conferiscono de relato, anche in merito ad una eventuale attività lavorativa che starebbe svolgendo la sig.ra ragion per cui le circostanze di cui alla presunta autosufficienza della ricorrente Parte_1 sono rimaste prive di riscontro probatorio, trattandosi di dichiarazioni generiche.
Alla luce delle considerazioni di fatto sopra svolte, tenuto conto che la resistente ha 53 anni, che ha dedicato buona parte delle personali risorse ed energie alla realizzazione del progetto familiare, considerate le situazioni economiche delle parti caratterizzate da un non contenuto squilibrio, tenuto conto della condizione economica del resistente, ovvero rilevato che lo stesso svolge attività di trasportatore con reddito annuale netto medio di circa 19.000,00 euro, potendo contare, sottratti canone di locazione e le altre spese, su una retribuzione fissa netta di circa euro 1.600,00 mensili, mentre la ricorrente svolge lavori precari, appare congruo confermare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale e porre a carico del resistente il contributo al mantenimento a favore della sig.ra pari ad 200,00 mensili, da corrispondere alla stessa entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale evidenzia che il contributo al mantenimento dei figli ai sensi dell'art. 148 c.c. deve essere determinato in modo proporzionale alle risorse di cui gode ciascun genitore ed equitativo rispetto al concreto apporto di ciascuno, sia con i proventi del lavoro professionale che con il contributo diretto dell'accudimento domestico, considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritenuto che la figlia possa ritenersi Per_1 economicamente indipendente atteso che, dal mese di dicembre 2021, lavora regolarmente inquadrata come commessa part-time (cfr. dichiarazione della stessa ricorrente e estratto INPS prodotto dal resistente); rilevato che la figlia , maggiorenne, possa ritenersi economicamente Per_2 autosufficiente, e di svolgere lavoro come commessa in un supermercato, come emerge dalla deposizione testimoniale resa dalla stessa figlia;
questo Tribunale nulla determina a carico del sig. per il contributo al mantenimento delle figlie, entrambe maggiorenni ed CP_1 economicamente autonome, dando atto che parte resistente ha chiesto la revoca del contributo per detta figlia.
Nessuna statuizione viene resa in relazione alla domanda di assegnazione dell'abitazione sita in San
Giuseppe IA (NA) alla via Chiavarelli n.15 alla ricorrente, non trattandosi di casa coniugale.
Parte ricorrente ha dichiarato in sede presidenziale di aver lasciato la casa familiare e di essersi trasferita presso l'immobile di sua proprietà, donatole dai suoi genitori, nel quale vive con le figlie;
lo stesso pertanto resta nella disponibilità della sig.ra secondo il di lei titolo di Parte_1 legittimazione reale.
Quanto alle domande “restitutorie” formulate da parte ricorrente, il Tribunale osserva quanto segue.
La possibilità di un cumulo tra domanda di separazione personale e delle domande restitutorie
(connesse) potrebbe essere verificata alla luce dell'art. 40, terzo comma c.p.c.
Tale disposizione è intesa nel senso che è ammesso il simultaneus processus tra cause sottoposte a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, c.d. forte o per subordinazione, nei rapporti di accessorietà, garanzia, incidentalità, compensazione e riconvenzionale.
La giurisprudenza di legittimità predominante nel recente passato ha sempre avallato il convincimento della impostazione volta a negare che tale cumulo possa essere predicato nell'ipotesi in esame, in quanto la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è dall'art. 40 c.p.c. consentita solo nei casi di cui agli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., di talché le uniche domande, di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di divorzio e di separazione sono quelle di cui agli art. 4, 5 e 6 l. 898 del 1970 (per espressa specifica previsione), cioè le domande strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
Ebbene alla luce di tali considerazioni, questo Tribunale ritiene che non sia ravvisabile nesso di pregiudizialità ovvero rapporto di accessorietà ex art. 31 c.p.c. tra le domande restitutorie a quella principale di separazione personale. È invero opportuno ricordare, a riguardo, che il vincolo di accessorietà si connota in termini di rapporto di consequenzialità logico-giuridica per il quale la pretesa oggetto della domanda accessoria, pur essendo autonoma, trova il suo titolo e la ragione della sua esistenza nella pretesa che forma oggetto della domanda principale.
Si osserva che la caratteristica propria dell'accessorietà rispetto ad altre forme di connessione è costituita dalla partecipazione di fattispecie, ovvero dalla circostanza che il diritto fatto valere con la domanda accessoria nasce da una fattispecie complessa che comprende anche quella da cui sorge il diritto che forma oggetto della domanda principale.
Nel caso di specie, circa la domanda formulata da parte ricorrente di “restituzione” della somma risultata utile al sostentamento delle figlie, si parla impropriamente di restituzione, trattandosi, invece, di dedotto mancato adempimento all'onere contributivo, quindi fattispecie di competenza del giudice ordinario in quanto prospettante un adempimento obbligazionario.
Così come la richiesta di “restituzione” della somma di denaro impiegata per la difesa legale del sig. durante la sua detenzione in carcere atterrebbe ad un dedotto pagamento da parte della sig.ra CP_1
a favore del marito, completamente avulso dalla causa petendi del presente giudizio ed in Parte_1 ogni caso azionabile in altra sede giudiziaria, laddove esistesse un titolo per farlo azionare.
Infine, riguardo agli assegni familiari si parla impropriamente di restituzione, attenendo la stessa domanda ad una pretesa di pagamento legata ad una indennità previdenziale di cui si sarebbe indebitamente appropriato il sig. ed anche in questo caso, con assoluta carenza di apporto CP_1 probatorio anche rispetto al titolo giustificativo della pretesa stessa.
Pertanto, il Tribunale dichiara inammissibili le domande “restitutorie” formulate da parte ricorrente, tenuto conto che sono genericamente e confusamente articolate, in ogni caso non correlabili al presente petitum, in quanto attengono a dedotti adempimenti obbligazionari di competenza del giudice ordinario, non compatibili con il petitum delle presenti procedure trattate con rito speciale.
Tale inammissibilità viene statuita ai sensi dell'art. 40, comma 2 c.p.c. in quanto sollevata da parte convenuta in comparsa di costituzione, quindi alla prima replica utile.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 22.06.1972 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._1 CP_1
EL IT (NA) il 02.03.1970 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario il giorno 06.10.1996 in San Giuseppe IA (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 147, parte II, serie A, anno 1996);
2) Determina in euro 200,00 il contributo al mantenimento a favore della sig.ra a Parte_1 carico del sig. da corrispondere alla stessa mediante bonifico o PostePay, CP_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
3) Rigetta le ulteriori domande proposte da parte ricorrente;
4) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
5) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca