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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2098/2024 promossa da:
n persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Riva del Po Parte_1
(FE), Via Spisani n. 7 (C.F. e P.IV , rappresentata e difesa, giusta procura in allegato P.IV_1 telematico all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Davide Caleffi (C.F.
) del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del C.F._1 medesimo difensore, in Ferrara, Contrada della Rosa n. 18, con recapito per le comunicazioni e le notifiche di cancelleria: PEC Email_1
OPPONENTE
Contro
, nato il [...] a [...] (c.f. - Controparte_1 C.F._2
P.IV , con sede legale in Migliaro (FE), alla via Del Lavoro 25/3, rappresentato e P.IV_2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Iannotta (c.f. ), del Foro di C.F._3
Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 21, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi al seguente indirizzo pec:
Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di citazione debitamente notificato in data 21 ottobre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 389/2024, emesso dal Tribunale di Ferrara il 14 giugno
2024, eccependo la nullità della notifica, effettuata a mezzo Pec, stante l'omessa allegazione alla busta del file contenente il ricorso monitorio, con conseguente impossibilità per la parte ingiunta di avere puntuale cognizione dell'atto e del credito con esso azionato, contestuale compromissione delle garanzie di difesa e del contradditorio ed inefficacia dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 644 c.p.c. Nel merito, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria avversaria, sostenendone l'infondatezza e, comunque, la relativa assenza di prova. Ha concluso per la declaratoria di nullità del decreto opposto e la conseguente sua revoca.
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibile della Controparte_1 interposta opposizione in quanto tardiva, e rilevando, nel merito, come la mancata notifica del ricorso monitorio non possa aver determinato alcun vulnus alle garanzie difensive di parte opponente, essendole noto l'oggetto della controversia e data, comunque, la possibilità per la stessa di ottenere copia del ricorso per ingiunzione e dei relativi allegati tramite una semplice richiesta di visibilità. Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita mediante la sola produzione documentale delle parti, non avendo queste depositato memorie integrative né avanzato istanze istruttorie, è stata posta in decisione all'udienza cartolare in data 17 settembre 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusive scritte in sostituzione di udienza.
***********
L'opposizione, malgrado ammissibile, nel merito non è fondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
L'opponente ha documentalmente provato di aver ricevuto in notifica una copia del decreto ingiuntivo opposto senza il ricorso per ingiunzione (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
La notificazione della copia del decreto senza ricorso deve in effetti equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, quanto meno laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo, così, le garanzie della difesa e del contraddittorio, proprio come verificatosi nel caso di specie.
Invero, in mancanza della notifica del ricorso, il destinatario non ha avuto conoscenza né del petitum, né della causa petendi dell'azione intrapresa dall'opposto.
Pertanto, la notificazione del decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione è da qualificarsi come nulla. pagina 2 di 6 Ciò chiarito, in giurisprudenza si distinguono tre diverse ipotesi (cfr. fra le tante, Cass. civile, sezione 1,
14 febbraio 2014, n. 3552; Cass. civile, sezione 3, 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. civile, sezione 3, 07 ottobre 2013, n. 22806; Cass. civile, sezione 1, 13 giugno 2013, n. 14910; Cass. civile, sezione 1, 07 dicembre 2012, n. 22261; Cass. civile, sezione 1, 2 aprile 2010, n. 8126; Cass. civile, sezione 3, 28 agosto 2009, n. 18791; Cass. civile, sezione 3, 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. civile, sezione 3, 2 aprile
2009, n. 8011; Cass. civile, Sezioni Unite, 12 maggio 2005, n. 9938; Cass. civile, sezione 1, 17 maggio
2007, n. 11515; Cass. civile, sezione 3, 1° giugno 2004, n. 10495; Cass. civile, sez. lav., 01 settembre
2003, n. 12752):
1) notifica inesistente (ossia non effettuata) o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo e/o a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto), nel qual caso l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con uno dei seguenti rimedi: con la procedura prevista dal 1° e 2° comma dell'art. 188 disp. attuazione al c.p.c.; con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (come si evince dall'ultimo comma dell'art. 188 disp. attuazione c.p.c.); con l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.
2) nulla o irregolare, nel qual caso non trova applicazione l'art. 644 c.p.c., ma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto può comunque esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti.
3) tardiva, nel qual caso, se non sia ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto, con la conseguenza che, decorso detto termine, non può essere rilevata in alcun modo e ciò vale anche se la notifica tardiva sia nulla o irregolare.
Il ricorso e il decreto ingiuntivo costituiscono un unicum inscindibile, per cui l'irritualità della notificazione riguardante l'uno si estende inevitabilmente all'altro, precludendo all'atto, unitariamente considerato, di esplicare gli effetti cui per legge era preordinato;
pertanto, il decreto ingiuntivo, ancorché singolarmente notificato nella prescritta forma e nei termini stabiliti, non si sottrae alla declaratoria di inefficacia, stante la tassatività della disposizione che la prevede quale conseguenza necessaria della mancata o tardiva notificazione di copia autentica sia del ricorso che del decreto congiuntamente considerati. Né può avere valore sanante la costituzione dell'opponente, non trovando applicazione il comma 3 dell'art. 156 c.p.c. a mente del quale "la nullità non può mai essere pagina 3 di 6 pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato", proprio perché lo scopo conoscitivo si raggiunge soltanto con la notifica contestuale del decreto e dell'atto in cui le ragioni del decreto trovano la loro esternazione, vale a dire il ricorso stesso.
Nel caso di specie, trattandosi di notificazione nulla del decreto ingiuntivo opposto, pur non trovando applicazione l'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è stata fatta ritualmente valere dall'opponente con l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., atteso che la mancata allegazione del ricorso ha impedito all'opponente di proporre una tempestiva opposizione motivata.
Da qui l'infondatezza della eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla difesa di parte opposta.
Deve, pertanto, dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con conseguente relativa revoca.
Ad ogni buon conto, l'inefficacia (e conseguente revoca) del decreto ingiuntivo opposto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione non impedisce, in caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest'ultimo, la decisione da parte del Giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione;
ne deriva che, ove si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere- dovere, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. sul punto: Cass. civile, sezione 2, 16 gennaio 2013, n. 951; Cass. civile, sezione 3, 23 marzo 2007, n. 7206; Cass. civile, sezione 1, 28 settembre 2006, n. 21050; Cass. civile, sezione 3, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civile, sezione 2, 04 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio
1992, n. 287).
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sezione 1, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sezione 1, 3 febbraio 2006, n.
2421; Cass. civile, sezione 2, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sezione 3, 17 novembre 2003, n.
17371; Cass. civile, sezione 2, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sezione 1, 27 giugno 2000, n. 8718; pagina 4 di 6 Cass. civile, sezione 2, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417;
Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Nel caso di specie, il creditore opposto ha ottenuto il decreto ingiuntivo ponendo a fondamento della pretesa creditoria esclusivamente la fattura n. 19/2023 dell'11 maggio 2023 (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Orbene, è consolidato nell'ambito della giurisprudenza di merito e di legittimità, il principio secondo cui nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore.
Tuttavia, a fronte della puntuale allegazione da parte dell'odierno opposto della esistenza del rapporto contrattuale fra le parti, della esecuzione della prestazione professionale, consistita in lavori di
“demolizioni, rimozioni, scavi, sbancamenti, fondazione, recinzione e fognatura” presso il “cantiere di via Sfondrabò a Migliaro di Fiscaglia”, e della relativa corretta esecuzione, tanto da aver emesso e trasmesso a la fattura elettronica n. 19/2023 dell'importo di 35.000,00 € (poi Parte_1 azionata in via monitoria), parte opponente si è limitata ad una genericissima contestazione, con clausola di mero stile, asserendo “che l'atto così notificato non consente alcuna comprensione circa
l'esistenza del credito, né fornisce prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto. Pertanto,
l'opponente contesta l'esistenza del credito azionato del sig. Parte_1 Controparte_1 priva di fondamento e comunque non provata”.
Eppure, una volta proposta l'opposizione con conseguente relativo accesso agli atti del procedimento e piena conoscenza/conoscibilità delle deduzioni avversarie (quindi anche delle allegazioni di cui al ricorso monitorio: petitum e causa petendi), parte opponente avrebbe ben potuto assumere posizione e svolgere adeguata difesa (in prima udienza e/o con le memorie interlocutorie di cui all'art. 171 ter
c.p.c.) su quanto correttamente allegato dall'opposto. La contestazione di cui sopra, per l'appunto generica, è infatti relativa all'atto così come notificato (ovvero privo del ricorso monitorio), non invece agli atti del procedimento a contraddittorio pieno ed integrato.
Si rammenta sul punto che secondo Cass. sentenza n. 17889/2020 “la generica deduzione d'assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.” e non adempie, quindi all'onere dettato da tale disposizione. pagina 5 di 6 L'applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., a fronte di una contestazione del tutto generica, riferita peraltro (come sopra rilevato) alla sola fase iniziale del procedimento monitorio, neppure integrata nella successiva fase a contraddittorio pieno, porta a ritenere come ammesse le allegazioni assertive del creditore, relativamente sia all'an che al quantum debeatur, con conseguente accoglimento della relativa domanda.
Parte opponente deve, quindi, essere condannata al pagamento a favore dell'opposto della somma di euro 35.000,00, oltre agli interessi commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 a decorrere dalla data di messa in mora del 30 aprile 2024 (cfr. doc. 2 di parte convenuta opposta).
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo conformemente ai criteri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della domanda ed applicati i valori minimi in ragione sia della prossimità del valore della domanda al valore minimo dello scaglione di riferimento sia dell'attività processuale svolta, non particolarmente complessa né articolata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 389/2024 emesso da questo Tribunale in data 14 giugno
2024.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento a favore di della somma di 35.000,00, oltre agli interessi Controparte_1 commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 a decorrere dalla data di messa in mora del 30 aprile
2024.
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Parte_1 favore di le spese del presente giudizio liquidate per compensi professionali Controparte_1 di avvocato in complessivi 3809,00 euro, oltre iva e cpa e rimborso forfettario nella misura del
15%.
Ferrara, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2098/2024 promossa da:
n persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Riva del Po Parte_1
(FE), Via Spisani n. 7 (C.F. e P.IV , rappresentata e difesa, giusta procura in allegato P.IV_1 telematico all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Davide Caleffi (C.F.
) del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del C.F._1 medesimo difensore, in Ferrara, Contrada della Rosa n. 18, con recapito per le comunicazioni e le notifiche di cancelleria: PEC Email_1
OPPONENTE
Contro
, nato il [...] a [...] (c.f. - Controparte_1 C.F._2
P.IV , con sede legale in Migliaro (FE), alla via Del Lavoro 25/3, rappresentato e P.IV_2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Iannotta (c.f. ), del Foro di C.F._3
Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 21, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi al seguente indirizzo pec:
Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di citazione debitamente notificato in data 21 ottobre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 389/2024, emesso dal Tribunale di Ferrara il 14 giugno
2024, eccependo la nullità della notifica, effettuata a mezzo Pec, stante l'omessa allegazione alla busta del file contenente il ricorso monitorio, con conseguente impossibilità per la parte ingiunta di avere puntuale cognizione dell'atto e del credito con esso azionato, contestuale compromissione delle garanzie di difesa e del contradditorio ed inefficacia dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 644 c.p.c. Nel merito, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria avversaria, sostenendone l'infondatezza e, comunque, la relativa assenza di prova. Ha concluso per la declaratoria di nullità del decreto opposto e la conseguente sua revoca.
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibile della Controparte_1 interposta opposizione in quanto tardiva, e rilevando, nel merito, come la mancata notifica del ricorso monitorio non possa aver determinato alcun vulnus alle garanzie difensive di parte opponente, essendole noto l'oggetto della controversia e data, comunque, la possibilità per la stessa di ottenere copia del ricorso per ingiunzione e dei relativi allegati tramite una semplice richiesta di visibilità. Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita mediante la sola produzione documentale delle parti, non avendo queste depositato memorie integrative né avanzato istanze istruttorie, è stata posta in decisione all'udienza cartolare in data 17 settembre 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusive scritte in sostituzione di udienza.
***********
L'opposizione, malgrado ammissibile, nel merito non è fondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
L'opponente ha documentalmente provato di aver ricevuto in notifica una copia del decreto ingiuntivo opposto senza il ricorso per ingiunzione (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
La notificazione della copia del decreto senza ricorso deve in effetti equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, quanto meno laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo, così, le garanzie della difesa e del contraddittorio, proprio come verificatosi nel caso di specie.
Invero, in mancanza della notifica del ricorso, il destinatario non ha avuto conoscenza né del petitum, né della causa petendi dell'azione intrapresa dall'opposto.
Pertanto, la notificazione del decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione è da qualificarsi come nulla. pagina 2 di 6 Ciò chiarito, in giurisprudenza si distinguono tre diverse ipotesi (cfr. fra le tante, Cass. civile, sezione 1,
14 febbraio 2014, n. 3552; Cass. civile, sezione 3, 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. civile, sezione 3, 07 ottobre 2013, n. 22806; Cass. civile, sezione 1, 13 giugno 2013, n. 14910; Cass. civile, sezione 1, 07 dicembre 2012, n. 22261; Cass. civile, sezione 1, 2 aprile 2010, n. 8126; Cass. civile, sezione 3, 28 agosto 2009, n. 18791; Cass. civile, sezione 3, 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. civile, sezione 3, 2 aprile
2009, n. 8011; Cass. civile, Sezioni Unite, 12 maggio 2005, n. 9938; Cass. civile, sezione 1, 17 maggio
2007, n. 11515; Cass. civile, sezione 3, 1° giugno 2004, n. 10495; Cass. civile, sez. lav., 01 settembre
2003, n. 12752):
1) notifica inesistente (ossia non effettuata) o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo e/o a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto), nel qual caso l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con uno dei seguenti rimedi: con la procedura prevista dal 1° e 2° comma dell'art. 188 disp. attuazione al c.p.c.; con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (come si evince dall'ultimo comma dell'art. 188 disp. attuazione c.p.c.); con l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.
2) nulla o irregolare, nel qual caso non trova applicazione l'art. 644 c.p.c., ma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto può comunque esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti.
3) tardiva, nel qual caso, se non sia ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto, con la conseguenza che, decorso detto termine, non può essere rilevata in alcun modo e ciò vale anche se la notifica tardiva sia nulla o irregolare.
Il ricorso e il decreto ingiuntivo costituiscono un unicum inscindibile, per cui l'irritualità della notificazione riguardante l'uno si estende inevitabilmente all'altro, precludendo all'atto, unitariamente considerato, di esplicare gli effetti cui per legge era preordinato;
pertanto, il decreto ingiuntivo, ancorché singolarmente notificato nella prescritta forma e nei termini stabiliti, non si sottrae alla declaratoria di inefficacia, stante la tassatività della disposizione che la prevede quale conseguenza necessaria della mancata o tardiva notificazione di copia autentica sia del ricorso che del decreto congiuntamente considerati. Né può avere valore sanante la costituzione dell'opponente, non trovando applicazione il comma 3 dell'art. 156 c.p.c. a mente del quale "la nullità non può mai essere pagina 3 di 6 pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato", proprio perché lo scopo conoscitivo si raggiunge soltanto con la notifica contestuale del decreto e dell'atto in cui le ragioni del decreto trovano la loro esternazione, vale a dire il ricorso stesso.
Nel caso di specie, trattandosi di notificazione nulla del decreto ingiuntivo opposto, pur non trovando applicazione l'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è stata fatta ritualmente valere dall'opponente con l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., atteso che la mancata allegazione del ricorso ha impedito all'opponente di proporre una tempestiva opposizione motivata.
Da qui l'infondatezza della eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla difesa di parte opposta.
Deve, pertanto, dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con conseguente relativa revoca.
Ad ogni buon conto, l'inefficacia (e conseguente revoca) del decreto ingiuntivo opposto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione non impedisce, in caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest'ultimo, la decisione da parte del Giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione;
ne deriva che, ove si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere- dovere, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. sul punto: Cass. civile, sezione 2, 16 gennaio 2013, n. 951; Cass. civile, sezione 3, 23 marzo 2007, n. 7206; Cass. civile, sezione 1, 28 settembre 2006, n. 21050; Cass. civile, sezione 3, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civile, sezione 2, 04 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio
1992, n. 287).
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sezione 1, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sezione 1, 3 febbraio 2006, n.
2421; Cass. civile, sezione 2, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sezione 3, 17 novembre 2003, n.
17371; Cass. civile, sezione 2, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sezione 1, 27 giugno 2000, n. 8718; pagina 4 di 6 Cass. civile, sezione 2, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417;
Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Nel caso di specie, il creditore opposto ha ottenuto il decreto ingiuntivo ponendo a fondamento della pretesa creditoria esclusivamente la fattura n. 19/2023 dell'11 maggio 2023 (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Orbene, è consolidato nell'ambito della giurisprudenza di merito e di legittimità, il principio secondo cui nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore.
Tuttavia, a fronte della puntuale allegazione da parte dell'odierno opposto della esistenza del rapporto contrattuale fra le parti, della esecuzione della prestazione professionale, consistita in lavori di
“demolizioni, rimozioni, scavi, sbancamenti, fondazione, recinzione e fognatura” presso il “cantiere di via Sfondrabò a Migliaro di Fiscaglia”, e della relativa corretta esecuzione, tanto da aver emesso e trasmesso a la fattura elettronica n. 19/2023 dell'importo di 35.000,00 € (poi Parte_1 azionata in via monitoria), parte opponente si è limitata ad una genericissima contestazione, con clausola di mero stile, asserendo “che l'atto così notificato non consente alcuna comprensione circa
l'esistenza del credito, né fornisce prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto. Pertanto,
l'opponente contesta l'esistenza del credito azionato del sig. Parte_1 Controparte_1 priva di fondamento e comunque non provata”.
Eppure, una volta proposta l'opposizione con conseguente relativo accesso agli atti del procedimento e piena conoscenza/conoscibilità delle deduzioni avversarie (quindi anche delle allegazioni di cui al ricorso monitorio: petitum e causa petendi), parte opponente avrebbe ben potuto assumere posizione e svolgere adeguata difesa (in prima udienza e/o con le memorie interlocutorie di cui all'art. 171 ter
c.p.c.) su quanto correttamente allegato dall'opposto. La contestazione di cui sopra, per l'appunto generica, è infatti relativa all'atto così come notificato (ovvero privo del ricorso monitorio), non invece agli atti del procedimento a contraddittorio pieno ed integrato.
Si rammenta sul punto che secondo Cass. sentenza n. 17889/2020 “la generica deduzione d'assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.” e non adempie, quindi all'onere dettato da tale disposizione. pagina 5 di 6 L'applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., a fronte di una contestazione del tutto generica, riferita peraltro (come sopra rilevato) alla sola fase iniziale del procedimento monitorio, neppure integrata nella successiva fase a contraddittorio pieno, porta a ritenere come ammesse le allegazioni assertive del creditore, relativamente sia all'an che al quantum debeatur, con conseguente accoglimento della relativa domanda.
Parte opponente deve, quindi, essere condannata al pagamento a favore dell'opposto della somma di euro 35.000,00, oltre agli interessi commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 a decorrere dalla data di messa in mora del 30 aprile 2024 (cfr. doc. 2 di parte convenuta opposta).
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo conformemente ai criteri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della domanda ed applicati i valori minimi in ragione sia della prossimità del valore della domanda al valore minimo dello scaglione di riferimento sia dell'attività processuale svolta, non particolarmente complessa né articolata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 389/2024 emesso da questo Tribunale in data 14 giugno
2024.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento a favore di della somma di 35.000,00, oltre agli interessi Controparte_1 commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 a decorrere dalla data di messa in mora del 30 aprile
2024.
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Parte_1 favore di le spese del presente giudizio liquidate per compensi professionali Controparte_1 di avvocato in complessivi 3809,00 euro, oltre iva e cpa e rimborso forfettario nella misura del
15%.
Ferrara, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
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