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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 marzo
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1175/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, n.15/4/1975, rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Corsiero, presso il Parte_1
cui studio elett.te domicilia in Maddaloni (CE), via San Francesco d'Assisi n.118.
appellante
E
in persona del Controparte_1
Presidente p.t,rapp.to e difeso dall'avv. Ida De Benedictis, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps, in Napoli, alla via De Gasperi n.55.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 5/5/2024,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2257 del 21 novembre 2023, con Pt_1 cui il Tribunale di Santa Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le domande da lui proposte nei ricorsi riuniti Rg.n. 7560/2021 e n.2364/2022, consistenti entrambe nell'accertamento negativo della ripetibilità dell'indebito pari alla somma di euro 9.709,57, percepita a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da aprile a dicembre 2019, atteso che l'Inps aveva richiesto al la restituzione della Pt_1
suindicata somma dapprima con provvedimento del 15/11/2021 e successivamente con provvedimento del 23/2/2022.
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse fondato il rigetto delle sue domande sul mancato assolvimento, da parte sua, all'onere probatorio che gli incombeva ex art.2697c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione di cui sosteneva l'irripetibilità. In particolare il primo giudice aveva rilevato che, con sentenza del Tribunale di S. Maria C. V. n. 1368 / 2023 del 16 marzo 2023, era stata affermata la penale responsabilità di esso appellante in ordine al reato di cui all'art. 171 ter, c. 1, lett.
a), legge 633/1941e da tale sentenza di condanna era risultata l'omessa dichiarazione della variazione del reddito “a nero” asseritamente percepita a seguito dell'attività criminosa che aveva svolto.
3. Ha sostenuto che, tuttavia, dalla motivazione della sentenza penale emergeva la mancata prova dell'entità del reddito scaturente dall'attività di commercializzazione di
DVD privi del marchio SIAE, per cui non appariva in alcun modo provata la variazione reddituale asserita dall'Inps.
4. Ha evidenziato di aver proposto impugnazione avverso la citata sentenza penale relativamente al capo della sentenza che dichiarava la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 171 ter, c. 1, lett. a) legge 633/1941e comunque di aver sempre sostenuto la mancata percezione di redditi da tale attività .Dunque, in assenza di un chiaro accertamento della presenza di profitti ulteriori, l'omessa dichiarazione della variazione di reddito non poteva essere addotta quale motivo per ritenere insussistente il suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza.
5. Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento delle domande proposte nei ricorsi introduttivi del giudizio.
6.L'Inps si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
7.All'udienza di discussione odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha fondato il rigetto delle domande di accertamento negativo della ripetibilità dell'indebito costituito dalla somma di euro 9.709,57, percepita da a titolo di reddito Parte_1
di cittadinanza nel periodo da aprile a dicembre 2019, argomentazioni che non risultano intaccate dalle doglianze di parte appellante.
9. La disciplina della prestazione reddito di cittadinanza è dettata dal DL 28 gennaio
2019 n. 4 convertito in legge n.26/2019, che ha stabilito analiticamente i requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio cui è subordinata l'erogazione del beneficio , requisiti che devono essere cumulativamente presenti sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio .
L'art.7 del DL 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in legge n.26/2019 rubricato “sanzioni”
dispone che : “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito” ed ancora al comma 11 In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
10.Nel caso di specie la revoca, da parte dell'Inps, del beneficio percepito dal è Pt_1
scaturita dalla sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 1368 / 2023 del 16 marzo 2023, che ha accertato la responsabilità di del reato di cui al Parte_1
capo a) (artt. 81 cpv cp, - all'art. 171 ter, c. 1, lett. a), legge 633/1941, poiché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, non per uso personale, ma con finalità lucrative, duplicava e riproduceva in tutto o in parte, delle opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico e , segnatamente, riproduceva n. 838 dvd contenenti film privi di loghi o marchi del produttore, con copertine contraffatte e senza il marchio SIAE, utilizzando varie apparecchiature informatiche, ritrovate nella sua abitazione, e li deteneva al fine di porli in vendita o in noleggio (cfr. sentenza in atti depositata in data 19/09/2023) .
Ebbene, in sede penale, pur non essendo stati quantificati i profitti derivanti dall'attività illecita espletata dal ricorrente, veniva accertato che quest'ultimo svolgeva un'attività redditizia illecita (commercializzazione di dvd senza il marchio Siae) percependo, dunque, un reddito “a nero” nell'annualità 2019, essendo il reato commesso in data
10.12.2019.
11.Dunque l'odierno appellante nel presente giudizio di accertamento negativo della ripetibilità della somma da lui percepita a titolo di reddito di cittadinanza avrebbe dovuto fornire la prova che l'attività redditizia da lui posta in essere non avesse comportato il superamento, nel periodo oggetto di giudizio, del limite reddituale cui la legge subordina il riconoscimento della prestazione percepita .
12.Invero deve ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” ( Cass. Sez.lav. 11/2/2016 n. 2739, Cass.
Sez.un. n. 18046 del 2010).
13.Sicuramente il non può esimersi dall'onere probatorio che gli incombe solo in Pt_1
considerazione dell'indeterminatezza del reddito percepito, considerato che dalla sentenza penale risulta la percezione di profitti, anche se non la quantificazione degli stessi.
14.Inoltre l'odierno appellante ha genericamente riferito di aver proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1368 / 2023, ma non ha fornito elementi utili in ordine all'esito del giudizio di appello.
15.L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata .
16.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della causa ed ai sensi del DM n. 147 del 2022, come in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la pronuncia impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.983,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 3 marzo 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 marzo
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1175/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, n.15/4/1975, rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Corsiero, presso il Parte_1
cui studio elett.te domicilia in Maddaloni (CE), via San Francesco d'Assisi n.118.
appellante
E
in persona del Controparte_1
Presidente p.t,rapp.to e difeso dall'avv. Ida De Benedictis, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps, in Napoli, alla via De Gasperi n.55.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 5/5/2024,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2257 del 21 novembre 2023, con Pt_1 cui il Tribunale di Santa Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le domande da lui proposte nei ricorsi riuniti Rg.n. 7560/2021 e n.2364/2022, consistenti entrambe nell'accertamento negativo della ripetibilità dell'indebito pari alla somma di euro 9.709,57, percepita a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da aprile a dicembre 2019, atteso che l'Inps aveva richiesto al la restituzione della Pt_1
suindicata somma dapprima con provvedimento del 15/11/2021 e successivamente con provvedimento del 23/2/2022.
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse fondato il rigetto delle sue domande sul mancato assolvimento, da parte sua, all'onere probatorio che gli incombeva ex art.2697c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione di cui sosteneva l'irripetibilità. In particolare il primo giudice aveva rilevato che, con sentenza del Tribunale di S. Maria C. V. n. 1368 / 2023 del 16 marzo 2023, era stata affermata la penale responsabilità di esso appellante in ordine al reato di cui all'art. 171 ter, c. 1, lett.
a), legge 633/1941e da tale sentenza di condanna era risultata l'omessa dichiarazione della variazione del reddito “a nero” asseritamente percepita a seguito dell'attività criminosa che aveva svolto.
3. Ha sostenuto che, tuttavia, dalla motivazione della sentenza penale emergeva la mancata prova dell'entità del reddito scaturente dall'attività di commercializzazione di
DVD privi del marchio SIAE, per cui non appariva in alcun modo provata la variazione reddituale asserita dall'Inps.
4. Ha evidenziato di aver proposto impugnazione avverso la citata sentenza penale relativamente al capo della sentenza che dichiarava la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 171 ter, c. 1, lett. a) legge 633/1941e comunque di aver sempre sostenuto la mancata percezione di redditi da tale attività .Dunque, in assenza di un chiaro accertamento della presenza di profitti ulteriori, l'omessa dichiarazione della variazione di reddito non poteva essere addotta quale motivo per ritenere insussistente il suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza.
5. Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento delle domande proposte nei ricorsi introduttivi del giudizio.
6.L'Inps si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
7.All'udienza di discussione odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha fondato il rigetto delle domande di accertamento negativo della ripetibilità dell'indebito costituito dalla somma di euro 9.709,57, percepita da a titolo di reddito Parte_1
di cittadinanza nel periodo da aprile a dicembre 2019, argomentazioni che non risultano intaccate dalle doglianze di parte appellante.
9. La disciplina della prestazione reddito di cittadinanza è dettata dal DL 28 gennaio
2019 n. 4 convertito in legge n.26/2019, che ha stabilito analiticamente i requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio cui è subordinata l'erogazione del beneficio , requisiti che devono essere cumulativamente presenti sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio .
L'art.7 del DL 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in legge n.26/2019 rubricato “sanzioni”
dispone che : “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito” ed ancora al comma 11 In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
10.Nel caso di specie la revoca, da parte dell'Inps, del beneficio percepito dal è Pt_1
scaturita dalla sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n. 1368 / 2023 del 16 marzo 2023, che ha accertato la responsabilità di del reato di cui al Parte_1
capo a) (artt. 81 cpv cp, - all'art. 171 ter, c. 1, lett. a), legge 633/1941, poiché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, non per uso personale, ma con finalità lucrative, duplicava e riproduceva in tutto o in parte, delle opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico e , segnatamente, riproduceva n. 838 dvd contenenti film privi di loghi o marchi del produttore, con copertine contraffatte e senza il marchio SIAE, utilizzando varie apparecchiature informatiche, ritrovate nella sua abitazione, e li deteneva al fine di porli in vendita o in noleggio (cfr. sentenza in atti depositata in data 19/09/2023) .
Ebbene, in sede penale, pur non essendo stati quantificati i profitti derivanti dall'attività illecita espletata dal ricorrente, veniva accertato che quest'ultimo svolgeva un'attività redditizia illecita (commercializzazione di dvd senza il marchio Siae) percependo, dunque, un reddito “a nero” nell'annualità 2019, essendo il reato commesso in data
10.12.2019.
11.Dunque l'odierno appellante nel presente giudizio di accertamento negativo della ripetibilità della somma da lui percepita a titolo di reddito di cittadinanza avrebbe dovuto fornire la prova che l'attività redditizia da lui posta in essere non avesse comportato il superamento, nel periodo oggetto di giudizio, del limite reddituale cui la legge subordina il riconoscimento della prestazione percepita .
12.Invero deve ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” ( Cass. Sez.lav. 11/2/2016 n. 2739, Cass.
Sez.un. n. 18046 del 2010).
13.Sicuramente il non può esimersi dall'onere probatorio che gli incombe solo in Pt_1
considerazione dell'indeterminatezza del reddito percepito, considerato che dalla sentenza penale risulta la percezione di profitti, anche se non la quantificazione degli stessi.
14.Inoltre l'odierno appellante ha genericamente riferito di aver proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1368 / 2023, ma non ha fornito elementi utili in ordine all'esito del giudizio di appello.
15.L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata .
16.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della causa ed ai sensi del DM n. 147 del 2022, come in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la pronuncia impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.983,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 3 marzo 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente