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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1058/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Faggella ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in San Fele, alla C.da Comunale
Pergola n. 30, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino - Roma, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 07.04.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale, viceversa, le veniva riconosciuto il domandato stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, a far data da gennaio 2024.
Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria depositata il 08.08.2024 si è costituito l' il quale ha CP_1
domandato il rigetto del ricorso, deducendo, nel merito, la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 18 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione sollevati, è stato disposto che il C.T.U. della precedente fase, dott.ssa esaminasse la documentazione Persona_2
sanitaria sopravvenuta e prodotta nel presente giudizio.
Il Consulente ha escluso, anche sulla base dei nuovi atti, la sussistenza del requisito sanitario legittimante la concessione del beneficio rivendicato.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione in atti.
Deve ritenersi sussistente, viceversa, il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992 a far data da gennaio 2024, come accertato dal CTU nella precedente fase.
2 3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Quanto alle spese di lite della fase ATP, in applicazione del verbale del 03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, (ivi compresa l'epoca della visita della commissione medica) comporta la liquidazione, stante la soccombenza parziale, dell'importo di euro
382,00 (764,00/2), oltre accessori di legge, a carico di e in favore del CP_1
procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 07.04.2024, ogni altra Parte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza da gennaio 2024;
c) in relazione al presente giudizio dichiara irripetibili le spese di lite;
d) in relazione alla fase di ATP, previa compensazione della metà, stante la soccombenza parziale, condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 382,00, oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 18 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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