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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 54062 / 2018 R.G. n. 54182 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 54062 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 cui è stata riunita quella iscritta al n.
54182 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, prestazione d'opera intellettuale
TRA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di erede, a Parte_1 C.F._1 seguito di riassunzione nel corso del giudizio, di (C.F. Persona_1
) elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulio Cesare, presso lo C.F._2 studio legale dell'Avv. Ferdinando Perri che la rappresentata e difende per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce all'atto di riassunzione e procura già rilasciata dalla stessa con atto di citazione all'opposizione, unitamente a Persona_1
OPPONNETE-convenuta in senso sostanziale
E
(P.IVA/C.F.: ), in persona in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministrazione unico e legale rappresentante pro tempore , e Parte_2 in persona dell'amministrazione unico e legale rappresentante pro Parte_3 tempore entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Augusto Parte_4
Aubry, 5, presso lo studio dell'avv. Torre Massimo dal quale sono rappresentate e difese
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. per procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA-attrice in senso sostanziale
CONCLUSIONI
Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 22 novembre
2024 nel quale “per parte opponente l'avv. FRANCESCO ZARRILLI, in sostituzione dell'avv. Perri Ferdinando” si e richiamato alle “conclusioni rassegnate a verbale del 15 febbraio 2024 e cioè” precisando “le conclusioni riportandosi alle conclusioni già rassegnate nella comparsa conclusionale e nei precedenti scritti difensivi”; per parte opposta
“l'avv. TORRE MASSIMO” ha precisato “le conclusioni riportandosi al verbale del 15 febbraio 2024 e a quelle già precisate con le note di trattazione scritta depositate in data 27 aprile 2023 per l'udienza del 17 maggio 2023”.
Va evidenziata la genericità del richiamo delle parti. Per questo il giudice ritiene doversi riferire ai rispettivi atti introduttivi, dovendo valere la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, in particolare, nella fattispecie, all'atto di citazione in opposizione e alla comparsa di costituzione e risposta (cfr.: Cass., sez. 3, sentenza n. 409 del 12/01/2006;Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; cfr.: anche Cass., sez. 3, sentenza n. 10027 del 09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983).
Occorre precisare che la stessa comparsa conclusionale di parte opponente riporta ritrascrivendole le conclusioni dell'atto di citazione con esclusione della sola richiesta del rigetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Anche le note sopra richiamata di parte opposta riportano le conclusioni della comparsa ad esclusione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per cui è opposizione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Già con ricorso per decreto ingiuntivo e tra Controparte_1 Parte_3
l'altro, hanno dedotto che e , a seguito del concordato Persona_1 Parte_1 cui sono stati ammessi le società e la nella qualità Parte_5 Parte_6 di soci hanno prestato delle garanzie personale per le due società; al fine di limitare il coinvolgimento dei soci oltre allo scopo di avviare un piano di rilancio delle aziende, hanno conferito congiuntamente in data 1 giugno 2027 alla ed alla l'incarico per CP_1 Pt_3
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. la predisposizione di un “Piano industriale a supporto della negoziazione con le Banche”
(di seguito “Piano”) oltre che per la gestione della “Trattativa con gli Istituti di credito al fine della identificazione di soluzioni negoziali funzionali al miglioramento della struttura debitoria delle società stesse” ; L'art. 2 dell'Incarico prevedeva le seguenti attività:
Obbligazione per conto dei soci: a) Analisi dell'impatto delle ipotesi di eventuali accordi di rinegoziazione con le banche sui piani di concordato sinora formulati e formulazione di possibili proposte migliorative per i restanti creditori concordatari;
b) Revisione del piano industriale a supporto della proposta con le Banche;
c) Incontri con gli istituti finanziari al fine di verificare la disponibilità alla revisione delle esposizioni dei garanti ed interventi a sostegno della continuità aziendale;
- l'art. 4 lett. b) dell'Incarico prevedeva una “retainer fee” fissa per le obbligazioni di mezzi sopraindicate pari ad € 50.000,00 di cui € 25.000,00 oltre oneri di legge in favore di ed € 25.000,00 in favore di da CP_1 Pt_3 corrispondersi come segue: 50% entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico; 50% alla conclusione dell'incarico; - in adempimento al mandato ricevuto le società prendevano immediatamente contatto con la Dott.ssa responsabile commerciale delle Persona_2
Società con cui, unitamente ad altri professionisti indicati dai Soci, fittamente lavoravano al fine di adempiere all'obbligazione di mezzi di cui all'incarico e stilare il piano industriale da sottoporre ai creditori;
- decorso il termine di 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell' , in data 27.07.2018 le Società rimettevano le fatture relative alla prima tranche Pt_7 di pagamento cui, tuttavia, non seguiva alcun pagamento;
- le Società, inoltre, procedevano ad effettuare diversi incontri con i rappresenti degli Istituti di credito coinvolti al fine di redigere un piano di rientro e rilancio aderente alle disponibilità delle parti coinvolte verificando la disponibilità di ogni singolo Istituto a procedere alla chiusura a “saldo e stralcio” delle esposizioni in essere, con la indicazione, di massima, della percentuale di rinuncia, attività questa propedeutica alla redazione del piano di risanamento di cui al punto successivo, dandone debita evidenza ai Soci;
- con email del 10.08.2017 le Società, nonostante il grave inadempimento da parte dei Soci, fidando nella loro buona fede, inviavano a questi ultimi copia del Piano “...redatto con il supporto di ...”, precisando Per_2 che “...a settembre riprenderemo le trattative con le banche anche a fronte dell'auspicato arrivo delle risorse finanziarie alle quali state lavorando”; - con email del 11.08.2017 le
Società inviavano ai Soci versione aggiornata del Piano con approfondimenti dal punto di vista fiscale;
- adempiuta l'obbligazione di mezzi di cui ai precedenti punti, senza che
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. alcuna contestazione venisse mossa da parte dei Soci e/o da terzi in nome e per conto dei
Soci, le Società, in data 08.09.2017, rimettevano le fatture a saldo”
A seguito della notifica dell'ingiunzione i destinatari hanno entrambi proposto opposizione alle due notifiche effettuate separatamente.
Riguardo al giudizio 54062 / 2018
e con atto di citazione ritualmente Persona_1 Parte_1 notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13440/2018 del
14.06.2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 13 giugno 2018, nel procedimento monitorio r.g. n. 37809/2018, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ € 61.000,00, oltre “interessi come da domanda” nonché le spese di procedura liquidate in “€ 1.630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., oltre successive occorrende”.
Riguardo al giudice 54182 / 2018
e con atto di citazione ritualmente Persona_1 Parte_1 notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13440/2018 del
14.06.2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 13 giugno 2018, nel procedimento monitorio r.g. n. 37809/2018, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ € 61.000,00, oltre “interessi come da domanda” nonché le spese di procedura liquidate in “€ 1.630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., oltre successive occorrende”.
Riguardo ad entrambe le opposizioni
A sostegno delle domande, pur non contestando l'incarico dedotto da e Controparte_1
, tra l'altro, hanno dedotto di non aver mai ricevuto alcun c.d. Piano o altra Parte_3 documentazione inerente l'incarico conferito, né che ci sono stati incontri;
che i ricorrenti nel procedimento ingiuntivo non hanno depositato alcuna “prova certa […] di aver realizzato quanto promesso e di essere stati adempienti al contratto e, allo stesso modo, non vi è prova alcuna che le predette società abbiano inviato o consegnato quanto contrattualmente promesso ai signori e ”; che “ e non Per_1 Parte_1 CP_1 Pt_3 hanno mai svolto alcuna attività per gli odierni attori”; che le parti contrarie in relazione alle fatture documenti 3 e 4 non “hanno depositato l'estratto autentico”; che “i docc. 5 e 6 allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento […] sono costituiti da mere fotocopia in carta semplice e, pertanto, non forniscono alcuna indicazione né riguardo alla loro
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provenienza né relativamente al loro oggetto, motivo per cui in nessun caso possono costituire prova scritta ex art. 634 c.p.c., ma a ben vedere nemmeno nell'attuale giudizio di cognizione piena. Inoltre, […] anche i docc. 7 e 8 allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, […] contengono delle tabelle che per assurdo potrebbero essere state redatte da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi momento”; i “documenti 12 e 13 allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, […] missive prive di data e senza alcuna prova di invio e di ricezione, […] un altro documento denominato 12 e 13, contenente ricevute di invio e ricezione di raccomandate che, da quanto si deduce dal ricorso per ingiunzione di pagamento, sarebbero la prova di invio e ricezione delle diffide di cui ai precedenti doc. 12
e doc. 13 ma, in realtà riferiscono al successivo doc. 14, diffida infatti inviata dall'avv.
Coletti, l'unica comunicazione realmente inviata dopo la stipula del contratto)”; la
“nullità/inammissibilità” del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 634
c.p.c. , “le scritture contabili siano corredate da apposito estratto autentico notarile”; ha osservato sulle obbligazione di mezzi e inadempimento ex art. 1218, e sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale o aquiliana, tuttavia senza chiedere il relativo risarcimento danni né nella narrativa dell'atto e nemmeno nelle conclusioni;
il coordinamento con “la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, in conseguenza della quale, il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria” ma e non hanno fornito alcuna prova in CP_1 Pt_3 ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni pattuite;
poi hanno osservato sul comportamento secondo correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ma “nel caso in esame, e – una volta sottoscritto il contratto con i signori e CP_1 Pt_3 Per_1 [...]
– si sono resi irreperibili e non hanno adempito all'obbligazione di mezzi”; che “tale Pt_1 comportamento di e induceva i signori e a rivolgersi ad CP_1 Pt_3 Per_1 Parte_1 altri professionisti e a ritenere che e volessero arrivare alla risoluzione CP_1 Pt_3 definitiva del Contratto e che il loro comportamento fosse a ciò interamente programmato, in spregio a quel principio di buona fede dianzi menzionato”; hanno dedotto anche sulla temerarietà della domanda degli opposti. In conclusione hanno domandato “in via preliminare, dichiarare nullo e/o inammissibile o comunque revocare il Decreto ingiuntivo n. 13440/2018 del 14.06.2018 - RG n. 37809/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, Giudice dott.ssa Valeria Belli per mancanza del requisito della prova scritta;
ed in
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ogni caso negare la provvisoria esecutività del decreto per tutti i motivi sopra esposto”
[ultimo periodo nella comparsa] “in via principale, nel merito, accertare l'inadempimento delle società e con riguardo al contratto del 30.05.2017, Controparte_1 Parte_3 nonché l'infondatezza ed insussistenza del credito vantato da controparte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che i signori e Persona_1 [...]
nulla devono alle società e in ogni caso, ai Parte_1 Controparte_1 Parte_3 fini della liquidazione delle spese processuali valutare il comportamento tenuto dalle parti attrici anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura di cui alle vigenti
Tariffe Forensi, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
Costituitesi e , in relazione ai due Controparte_1 Parte_3 procedimenti di opposizione, ha contestato tutto quanto eccepito e domandato da parte opponente, ed ha concluso domandando “ in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione […] (nella comparsa di costituzione e risposta) esclusa nelle note del 27 aprile
2023 “ […] rigettare integralmente le avverse domande in via principale e/o subordinata e, quindi, l'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto, non provata o come meglio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 13440/2018 del 14/6/2018, emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 37809/2018; - in via meramente subordinata, voglia il Tribunale, accertata e dichiarata l'esistenza dell'incarico professionale e l'esecuzione delle obbligazioni di mezzi in esso indicate da parte delle società opposte, così come indicati in espositiva e documentati nel giudizio monitorio e nel presente procedimento, per l'effetto condannare la SI.ra , in proprio e quale erede Parte_1 di a pagare alla ed alla in persona dei Persona_1 Controparte_1 Parte_3 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per le suddette causali, la somma di euro
61.000,00 ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di giudizio;
con gli interessi moratori previsti ex d.lgs n° 231/2002 dal giorno della domanda ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., voglia il Tribunale condannare la SI.ra , in proprio Parte_1
e quale erede di EP RU, al pagamento delle spese di giudizio con accessori fiscali e previdenziali ed al risarcimento del danno nei confronti della ed Controparte_1 alla per aver agito in questo giudizio con evidente mala fede o, quantomeno, Parte_3 colpa grave. Con vittoria di spese, con accessori previdenziali e fiscali di legge”.
Riguardo ad entrambe le opposizioni
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. È stata istruita la causa e prodotta documentazione.
Si rileva in rito che nel corso del giudizio ha riassunto la causa, a seguito Parte_1 di interruzione, nella sua qualità di erede di Persona_1
Inoltre codesto Tribunale, con provvedimento del 17 febbraio 2020, emesso dal precedente giudice, ha rigettato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Si rilevava altresì che la controversia è pervenuta a questo giudice da altro magistrato. Fatte precisare le conclusioni e discussa la causa il giudice, concesso lo scambio di sole note conclusive, ha deciso la causa, concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Occorre osservare al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.
A tal proposito l'opponente osserva in diritto su una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex art. 1218 senza tuttavia chiedere alcun danno.
Occorre, anche, ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo …non può considerarsi un'azione solo di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr: Cass. civ., sez. u., sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010). Con la conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente. (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr.:
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970; Cass., civ., sez. 3, sentenza n. 77 del
15/01/1969). Importa anche osservare che l'“onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 18399 del 19 agosto 2009). Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica (cfr.: Cass., sez. 3,
Sentenza n. 8213 del 04/04/2013).
Riguardo ad entrambe le opposizioni
Orbene risulta pacifico il rapporto negoziale sorto tra le parti, ovvero non contestato e quindi incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Tale contratto oltre ad essere non contestata risulta documentalmente provata tramite la scrittura privata del 1/6/2017 (doc. 1, fascicolo del monitorio;
doc. 2 e doc. 3, fascicolo dell'opposto, non disconosciuti) con invio altresì del contratto tramite e.mail a e , da parte Persona_2 Persona_1 Parte_1 di ( doc.1, , fascicolo citato, non disconosciuti). Tali e.mail con tali Parte_4 destinatari si evincono anche in altre e.mail laddove vi è la comunicazione verso gli opponenti. Anche conferma durante l'interrogatorio formale, reso Parte_1 all'udienza del 9/3/2022, l'accordo sottoscritto. A fronte della contestazione di Per_1
e , e hanno anche provato il
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_3 loro adempimento e i contatti avuti tra le parti attraverso anche i rapporti comunicativi che si evincono attraverso la seguente documentazione depositata dagli opposti e non disconosciuta con i documenti di corrispondenza, tramite e.mail, da 5 a 8 e doc. 9 piano di rilancio del fascicolo monitorio;
nonché le ulteriore corrispondenza, tramite e.mail, da doc.
1 a 24 del fascicolo dell'opposto) oltre al documento 25) copia “Protocollo Gruppo RU per lo sviluppo del Progetto ILE”; 26) copia lettera ai commissari giudiziali del 5/9/2017;
27) copia dichiarazione di garanzia della società Capital Growth Found alla Parte_5
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. s.p.a. ed alla (depositati con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., fascicolo Parte_5 citato).
In primo luogo, infatti, dall'esame della documentazione si evince, contrariamente a quanto sostenuto circa l'assunto che dopo la sottoscrizione del contratto le società opposte si sono disinteressate e che i contraenti dopo la sottoscrizione del contratto del 1/6/2017 non hanno avuto più contatti con queste. A tal proposito le dichiarazioni della parte Parte_1 che nega, sempre attraverso l'interrogatorio formale, di aver ricevuto il << “Piano” previsto al capo b), articolo 2 dell'accordo” non appaiono complessivamente utili, sebbene abbia confermato la sottoscrizione dell'accordo, in quanto si pongono in contrasto sia con la corrispondenza sia con le testimonianze. Anzitutto a dimostrazione che le società non si sono disinteressate e dei contratti tra le parti successivi all'accordo suddetto si pone il conferimento del relativo addendum al contratto di cui si tratta del 28 luglio 2027 (doc. 2, fascicolo dell'opposto) in cui si legge “facendo seguito ai nostri incontri presso la vostra sede con il presente addendum per integrare l'incarico corrente […]”. Ad ulteriore corroborazione delle circostanze allegate da e il doc.15 Controparte_1 Parte_3
(mail del 10/8/2017 a ), n. 16 (mail dell'11/8/2017 a Persona_1 Parte_1
con allegato “Piano”) e n. 17 (mail del 11/7/2017 da Persona_1 Parte_1
SI.ra a Dott. , da Persona_2 Persona_3 Parte_1 cui si ricavano, tra l'altro le comunicazioni informative e l'avvenuta consegna all'odierna opponente del “Piano d'impresa” a supporto dell'attività di negoziazione con le banche.
Documenti del fascicolo dell'opposto non disconosciuti. L'attività da questi svolta per l'elaborazione del suddetto “Piano” può desumersi dal doc. 14), costituito da n. 17 comunicazioni mail scambiate tra il Dott. il SI. e la Parte_4 CP_2
SI.ra ( responsabile amministrativo delle due società Persona_2 CP_2
come dichiarato anche dallo stesso quale testimone. legale rappresentante Per_1 Pt_4 della come risulta anche dalla procura rilasciata e dalle difese dell'opposto. Parte_3 figlia e collaboratrice degli opponenti come si deduce dalle difese di Controparte_3 parte opposta, non contestate Circostanze e qualità dedotte dall'opposta non contestate dagli opponenti).
Inoltre le comunicazioni con le banche (doc. 6 a doc. 11, fascicolo dell'opposto);
l'aggiornamento da parte di , legale rappresentante di Parte_2 [...]
come risulta pacifico anche dalle procure ad litem, qualità non contestata, dello CP_1
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. svolgimento di dette attività e.mail del 26 luglio 2027 e, in data, 1/8/2017 (doc. 12 e doc.
13, fascicolo citato) tramite le comunicazioni e.mail alle opponenti delle opzioni inerenti la situazione debitoria del gruppo scaturite dalla ricognizione presso le banche. Per_1
Ancora l'invio del Piano all'opponente ad in data 10/8/2017 (doc. 15) Persona_2
l'aggiornamento, in data 11/8/2017 (doc. 16). Invio, quest'ultimo, al quale è stato fornito riscontro proprio da in pari data (doc. 17). Inoltre, il suddetto piano è stato Persona_2 comunicato anche a funzionario amministrativo delle società del gruppo CP_2
(doc 18). Documenti depositati nel fascicolo citato. Tale piano appare anche essere Per_1 stato è stato recepito da anche nella trattativa del gruppo Persona_2 Controparte_4 per il tramite della TO & C. e della (e.mail inviaate dalla stessa a e Pt_3 Pt_4
per i rapporti con la IT Group (doc. 21), e per “discorso banche” Parte_2
(rispettivamente doc. 21 e 22, medesimo fascicolo). Questi sono già elementi indiziari precisi, gravi e concordanti che dimostrano le circostanze come dedotte da parte attrice sostanziale, rilevato, altresì, la mancanza di elementi di riscontro contrari e non avendo le parti convenute dimostrato di aver adempiuto, come loro onere, essendo stato eccepito l'inadempimento anche da parte degli attori. Pertanto a prescindere dalla generica contestazione dei documenti 3, 4, 5 6, 12 e 13 del fascicolo monitorio, da parte degli opponenti, la loro confutazione non appare essere dirimente per il rigetto della domanda dell'opposto. Oltre alla genericità appena detta, non avendo i convenuti disconosciuto la conformità delle copie agli originali né alla realtà dei fatti e delle cose in essa rappresentate, la domanda del creditorie è idoneamente provata dal resto della documentazione depositata anche nel fascicolo del procedimento ordinario instauratosi a seguito della opposizione.
Si aggiungano ad ulteriore supporto le testimonianze da cui emerge che la e la CP_1 per mezzo dei loro rispettivi legali rappresentanti, Dott. e Dott. Pt_3 Parte_2
contrariamente a quanto asserito dall'opponente, hanno adempiuto alle Pt_4 obbligazioni inerenti il contratto di cui si tratta, aventi comunque natura di mezzi e non di risultato come osservato anche dagli opponenti: responsabile CP_2 amministrativo di tutte e due le società degli opponenti, come da egli dichiarato, il quale, escusso all'udienza del 29/4/2021, ha confermato la redazione < > Pt_4 del <<business plan quinquennale per il rilancio delle aziende>> ed ha anche confermato di aver ricevuto il “progetto del piano industriale”, così come ha riconosciuto nel documento mostrategli (doc. 16). , il quale ha dichiarato di conoscere i Testimone_1
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
fatti di causa
perché è stato avvocato che ha < nella fase Per_1 preliminare al fallimento società e di altra società >>. Il teste ha confermato Parte_5 anche i fatti del capitolo 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., di parte attrice “vero che sulla base del piano di impresa elaborato dal Dott. della Parte_4 Parte_3 per le società del gruppo che vi si mostra come allegato al doc. 16 del
[...] Per_1 fascicolo di parte opposta, nel mese di settembre 2017 avete intavolato ed intrattenuto delle trattative con le societàdel gruppo e, segnatamente, per esse con la SI.ra Per_1 Per_2
il Dott. ed il Dott. , per un intervento
[...] Parte_4 Parte_2 della IT Group nella situazione debitoria del gruppo e che in tali occasioni Per_1 venne fornita al Dott. ed al Dott. copia dei Parte_4 Parte_2 documenti che vi si mostrano con i numeri 25), 26) e 27) del fascicolo di parte opposta”).
Ha inoltre specificato di ricordare < settembre del 2017>> e riconoscere < fatti di cui al capitolo>>. il quale dichiarando di conoscere i fatti di causa Testimone_2 per aver dato patrocinio alle società ha riferito di aver partecipato ad una riunione, Per_1 presso il suo studio, con << il dott. , la sig.ra la sig.ra Persona_4 Per_1 [...]
, il sig. > e che il “tema della riunione era quello Pt_1 Persona_5 Persona_1 di valutare il reperimento di sostegni finanziari per sopperire alla crisi delle società
Per di più, in quell'occasione gli fu detto di < Persona_1
. Parte_2
Tenuto conto del comportamento delle società opposte non si evince alcuna mancanza di diligenza secondo la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. nell'adempimento dell'obbligazione, e della correttezza ai sensi degli artt. 1175 integrata dalla buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.
Dunque complessivamente dal copioso materiale probatorio nonché dalle testimonianze risulta che la domanda attorea deve ritenersi fondata, avendo e Controparte_1 Parte_3 in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, fornito la prova del fondamento
[...] negoziale nonché dell'attività svolta, rilevata altresì l'assenza di riscontri contrari.
SInificativa anche la rinuncia ai propri testi da parte dell'opponente. Perciò al creditore deve essere riconosciuta la somma riportata nel decreto ingiuntivo.
Premesso ciò, la domanda di opposizione deve essere rigettata e parallelamente il decreto ingiuntivo avvalorato.
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Alla soccombenza dei convenuti in senso sostanziale consegue il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.,
Deve essere rigettata la richiesta di condanna ex art. art. 96, c.p.c., proposta dagli attori in senso sostanziale, non sussistendo gli elementi per potere ravvisare l'instaurazione della lite temeraria. In ogni caso non sussistono, infine, i presupposti per l'affermazione di una responsabilità processuale aggravata della parte opponente, proposta dall'opposta, atteso che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c. postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (vedi ex multis Cass. civile nn. 27383/05 e 21393/05), laddove la parte ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Nemmeno si ravvisano nella condotta della parte opposta i caratteri dell'abuso del diritto rectius del processo che soli possono giustificare una condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., considerato altresì che la rifusione delle spese di lite costituisce pronuncia di per sé satisfattiva degli interessi della parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da €
52.001 a € 260.000, secondo i valori medi relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale. Avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e nella qualità Parte_1 di erede di (opponente-attrice in senso sostanziale), nei confronti di Persona_1
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposti-attori in senso sostanziale)
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 13440/2018 del 14/06/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 13 giugno 2018, nel procedimento monitorio r.g. n. 37809/2018, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto:
- avvalora il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
e che liquida in complessivi € 16.218,45 (di cui per compensi CP_1 Parte_3
€ 14.103,00, per spese forfettarie -15%- € 2.115,45- D.M. 55/2014) oltre IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, 19/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 54062 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 cui è stata riunita quella iscritta al n.
54182 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, prestazione d'opera intellettuale
TRA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di erede, a Parte_1 C.F._1 seguito di riassunzione nel corso del giudizio, di (C.F. Persona_1
) elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulio Cesare, presso lo C.F._2 studio legale dell'Avv. Ferdinando Perri che la rappresentata e difende per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce all'atto di riassunzione e procura già rilasciata dalla stessa con atto di citazione all'opposizione, unitamente a Persona_1
OPPONNETE-convenuta in senso sostanziale
E
(P.IVA/C.F.: ), in persona in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministrazione unico e legale rappresentante pro tempore , e Parte_2 in persona dell'amministrazione unico e legale rappresentante pro Parte_3 tempore entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Augusto Parte_4
Aubry, 5, presso lo studio dell'avv. Torre Massimo dal quale sono rappresentate e difese
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. per procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA-attrice in senso sostanziale
CONCLUSIONI
Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 22 novembre
2024 nel quale “per parte opponente l'avv. FRANCESCO ZARRILLI, in sostituzione dell'avv. Perri Ferdinando” si e richiamato alle “conclusioni rassegnate a verbale del 15 febbraio 2024 e cioè” precisando “le conclusioni riportandosi alle conclusioni già rassegnate nella comparsa conclusionale e nei precedenti scritti difensivi”; per parte opposta
“l'avv. TORRE MASSIMO” ha precisato “le conclusioni riportandosi al verbale del 15 febbraio 2024 e a quelle già precisate con le note di trattazione scritta depositate in data 27 aprile 2023 per l'udienza del 17 maggio 2023”.
Va evidenziata la genericità del richiamo delle parti. Per questo il giudice ritiene doversi riferire ai rispettivi atti introduttivi, dovendo valere la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, in particolare, nella fattispecie, all'atto di citazione in opposizione e alla comparsa di costituzione e risposta (cfr.: Cass., sez. 3, sentenza n. 409 del 12/01/2006;Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; cfr.: anche Cass., sez. 3, sentenza n. 10027 del 09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983).
Occorre precisare che la stessa comparsa conclusionale di parte opponente riporta ritrascrivendole le conclusioni dell'atto di citazione con esclusione della sola richiesta del rigetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Anche le note sopra richiamata di parte opposta riportano le conclusioni della comparsa ad esclusione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per cui è opposizione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Già con ricorso per decreto ingiuntivo e tra Controparte_1 Parte_3
l'altro, hanno dedotto che e , a seguito del concordato Persona_1 Parte_1 cui sono stati ammessi le società e la nella qualità Parte_5 Parte_6 di soci hanno prestato delle garanzie personale per le due società; al fine di limitare il coinvolgimento dei soci oltre allo scopo di avviare un piano di rilancio delle aziende, hanno conferito congiuntamente in data 1 giugno 2027 alla ed alla l'incarico per CP_1 Pt_3
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. la predisposizione di un “Piano industriale a supporto della negoziazione con le Banche”
(di seguito “Piano”) oltre che per la gestione della “Trattativa con gli Istituti di credito al fine della identificazione di soluzioni negoziali funzionali al miglioramento della struttura debitoria delle società stesse” ; L'art. 2 dell'Incarico prevedeva le seguenti attività:
Obbligazione per conto dei soci: a) Analisi dell'impatto delle ipotesi di eventuali accordi di rinegoziazione con le banche sui piani di concordato sinora formulati e formulazione di possibili proposte migliorative per i restanti creditori concordatari;
b) Revisione del piano industriale a supporto della proposta con le Banche;
c) Incontri con gli istituti finanziari al fine di verificare la disponibilità alla revisione delle esposizioni dei garanti ed interventi a sostegno della continuità aziendale;
- l'art. 4 lett. b) dell'Incarico prevedeva una “retainer fee” fissa per le obbligazioni di mezzi sopraindicate pari ad € 50.000,00 di cui € 25.000,00 oltre oneri di legge in favore di ed € 25.000,00 in favore di da CP_1 Pt_3 corrispondersi come segue: 50% entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico; 50% alla conclusione dell'incarico; - in adempimento al mandato ricevuto le società prendevano immediatamente contatto con la Dott.ssa responsabile commerciale delle Persona_2
Società con cui, unitamente ad altri professionisti indicati dai Soci, fittamente lavoravano al fine di adempiere all'obbligazione di mezzi di cui all'incarico e stilare il piano industriale da sottoporre ai creditori;
- decorso il termine di 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell' , in data 27.07.2018 le Società rimettevano le fatture relative alla prima tranche Pt_7 di pagamento cui, tuttavia, non seguiva alcun pagamento;
- le Società, inoltre, procedevano ad effettuare diversi incontri con i rappresenti degli Istituti di credito coinvolti al fine di redigere un piano di rientro e rilancio aderente alle disponibilità delle parti coinvolte verificando la disponibilità di ogni singolo Istituto a procedere alla chiusura a “saldo e stralcio” delle esposizioni in essere, con la indicazione, di massima, della percentuale di rinuncia, attività questa propedeutica alla redazione del piano di risanamento di cui al punto successivo, dandone debita evidenza ai Soci;
- con email del 10.08.2017 le Società, nonostante il grave inadempimento da parte dei Soci, fidando nella loro buona fede, inviavano a questi ultimi copia del Piano “...redatto con il supporto di ...”, precisando Per_2 che “...a settembre riprenderemo le trattative con le banche anche a fronte dell'auspicato arrivo delle risorse finanziarie alle quali state lavorando”; - con email del 11.08.2017 le
Società inviavano ai Soci versione aggiornata del Piano con approfondimenti dal punto di vista fiscale;
- adempiuta l'obbligazione di mezzi di cui ai precedenti punti, senza che
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. alcuna contestazione venisse mossa da parte dei Soci e/o da terzi in nome e per conto dei
Soci, le Società, in data 08.09.2017, rimettevano le fatture a saldo”
A seguito della notifica dell'ingiunzione i destinatari hanno entrambi proposto opposizione alle due notifiche effettuate separatamente.
Riguardo al giudizio 54062 / 2018
e con atto di citazione ritualmente Persona_1 Parte_1 notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13440/2018 del
14.06.2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 13 giugno 2018, nel procedimento monitorio r.g. n. 37809/2018, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ € 61.000,00, oltre “interessi come da domanda” nonché le spese di procedura liquidate in “€ 1.630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., oltre successive occorrende”.
Riguardo al giudice 54182 / 2018
e con atto di citazione ritualmente Persona_1 Parte_1 notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13440/2018 del
14.06.2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 13 giugno 2018, nel procedimento monitorio r.g. n. 37809/2018, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ € 61.000,00, oltre “interessi come da domanda” nonché le spese di procedura liquidate in “€ 1.630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a., oltre successive occorrende”.
Riguardo ad entrambe le opposizioni
A sostegno delle domande, pur non contestando l'incarico dedotto da e Controparte_1
, tra l'altro, hanno dedotto di non aver mai ricevuto alcun c.d. Piano o altra Parte_3 documentazione inerente l'incarico conferito, né che ci sono stati incontri;
che i ricorrenti nel procedimento ingiuntivo non hanno depositato alcuna “prova certa […] di aver realizzato quanto promesso e di essere stati adempienti al contratto e, allo stesso modo, non vi è prova alcuna che le predette società abbiano inviato o consegnato quanto contrattualmente promesso ai signori e ”; che “ e non Per_1 Parte_1 CP_1 Pt_3 hanno mai svolto alcuna attività per gli odierni attori”; che le parti contrarie in relazione alle fatture documenti 3 e 4 non “hanno depositato l'estratto autentico”; che “i docc. 5 e 6 allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento […] sono costituiti da mere fotocopia in carta semplice e, pertanto, non forniscono alcuna indicazione né riguardo alla loro
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provenienza né relativamente al loro oggetto, motivo per cui in nessun caso possono costituire prova scritta ex art. 634 c.p.c., ma a ben vedere nemmeno nell'attuale giudizio di cognizione piena. Inoltre, […] anche i docc. 7 e 8 allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, […] contengono delle tabelle che per assurdo potrebbero essere state redatte da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi momento”; i “documenti 12 e 13 allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, […] missive prive di data e senza alcuna prova di invio e di ricezione, […] un altro documento denominato 12 e 13, contenente ricevute di invio e ricezione di raccomandate che, da quanto si deduce dal ricorso per ingiunzione di pagamento, sarebbero la prova di invio e ricezione delle diffide di cui ai precedenti doc. 12
e doc. 13 ma, in realtà riferiscono al successivo doc. 14, diffida infatti inviata dall'avv.
Coletti, l'unica comunicazione realmente inviata dopo la stipula del contratto)”; la
“nullità/inammissibilità” del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 634
c.p.c. , “le scritture contabili siano corredate da apposito estratto autentico notarile”; ha osservato sulle obbligazione di mezzi e inadempimento ex art. 1218, e sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale o aquiliana, tuttavia senza chiedere il relativo risarcimento danni né nella narrativa dell'atto e nemmeno nelle conclusioni;
il coordinamento con “la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, in conseguenza della quale, il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria” ma e non hanno fornito alcuna prova in CP_1 Pt_3 ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni pattuite;
poi hanno osservato sul comportamento secondo correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ma “nel caso in esame, e – una volta sottoscritto il contratto con i signori e CP_1 Pt_3 Per_1 [...]
– si sono resi irreperibili e non hanno adempito all'obbligazione di mezzi”; che “tale Pt_1 comportamento di e induceva i signori e a rivolgersi ad CP_1 Pt_3 Per_1 Parte_1 altri professionisti e a ritenere che e volessero arrivare alla risoluzione CP_1 Pt_3 definitiva del Contratto e che il loro comportamento fosse a ciò interamente programmato, in spregio a quel principio di buona fede dianzi menzionato”; hanno dedotto anche sulla temerarietà della domanda degli opposti. In conclusione hanno domandato “in via preliminare, dichiarare nullo e/o inammissibile o comunque revocare il Decreto ingiuntivo n. 13440/2018 del 14.06.2018 - RG n. 37809/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, Giudice dott.ssa Valeria Belli per mancanza del requisito della prova scritta;
ed in
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ogni caso negare la provvisoria esecutività del decreto per tutti i motivi sopra esposto”
[ultimo periodo nella comparsa] “in via principale, nel merito, accertare l'inadempimento delle società e con riguardo al contratto del 30.05.2017, Controparte_1 Parte_3 nonché l'infondatezza ed insussistenza del credito vantato da controparte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che i signori e Persona_1 [...]
nulla devono alle società e in ogni caso, ai Parte_1 Controparte_1 Parte_3 fini della liquidazione delle spese processuali valutare il comportamento tenuto dalle parti attrici anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura di cui alle vigenti
Tariffe Forensi, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
Costituitesi e , in relazione ai due Controparte_1 Parte_3 procedimenti di opposizione, ha contestato tutto quanto eccepito e domandato da parte opponente, ed ha concluso domandando “ in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione […] (nella comparsa di costituzione e risposta) esclusa nelle note del 27 aprile
2023 “ […] rigettare integralmente le avverse domande in via principale e/o subordinata e, quindi, l'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto, non provata o come meglio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 13440/2018 del 14/6/2018, emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 37809/2018; - in via meramente subordinata, voglia il Tribunale, accertata e dichiarata l'esistenza dell'incarico professionale e l'esecuzione delle obbligazioni di mezzi in esso indicate da parte delle società opposte, così come indicati in espositiva e documentati nel giudizio monitorio e nel presente procedimento, per l'effetto condannare la SI.ra , in proprio e quale erede Parte_1 di a pagare alla ed alla in persona dei Persona_1 Controparte_1 Parte_3 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per le suddette causali, la somma di euro
61.000,00 ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di giudizio;
con gli interessi moratori previsti ex d.lgs n° 231/2002 dal giorno della domanda ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., voglia il Tribunale condannare la SI.ra , in proprio Parte_1
e quale erede di EP RU, al pagamento delle spese di giudizio con accessori fiscali e previdenziali ed al risarcimento del danno nei confronti della ed Controparte_1 alla per aver agito in questo giudizio con evidente mala fede o, quantomeno, Parte_3 colpa grave. Con vittoria di spese, con accessori previdenziali e fiscali di legge”.
Riguardo ad entrambe le opposizioni
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. È stata istruita la causa e prodotta documentazione.
Si rileva in rito che nel corso del giudizio ha riassunto la causa, a seguito Parte_1 di interruzione, nella sua qualità di erede di Persona_1
Inoltre codesto Tribunale, con provvedimento del 17 febbraio 2020, emesso dal precedente giudice, ha rigettato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Si rilevava altresì che la controversia è pervenuta a questo giudice da altro magistrato. Fatte precisare le conclusioni e discussa la causa il giudice, concesso lo scambio di sole note conclusive, ha deciso la causa, concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Occorre osservare al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.
A tal proposito l'opponente osserva in diritto su una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex art. 1218 senza tuttavia chiedere alcun danno.
Occorre, anche, ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo …non può considerarsi un'azione solo di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr: Cass. civ., sez. u., sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010). Con la conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente. (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr.:
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970; Cass., civ., sez. 3, sentenza n. 77 del
15/01/1969). Importa anche osservare che l'“onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 18399 del 19 agosto 2009). Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica (cfr.: Cass., sez. 3,
Sentenza n. 8213 del 04/04/2013).
Riguardo ad entrambe le opposizioni
Orbene risulta pacifico il rapporto negoziale sorto tra le parti, ovvero non contestato e quindi incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Tale contratto oltre ad essere non contestata risulta documentalmente provata tramite la scrittura privata del 1/6/2017 (doc. 1, fascicolo del monitorio;
doc. 2 e doc. 3, fascicolo dell'opposto, non disconosciuti) con invio altresì del contratto tramite e.mail a e , da parte Persona_2 Persona_1 Parte_1 di ( doc.1, , fascicolo citato, non disconosciuti). Tali e.mail con tali Parte_4 destinatari si evincono anche in altre e.mail laddove vi è la comunicazione verso gli opponenti. Anche conferma durante l'interrogatorio formale, reso Parte_1 all'udienza del 9/3/2022, l'accordo sottoscritto. A fronte della contestazione di Per_1
e , e hanno anche provato il
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_3 loro adempimento e i contatti avuti tra le parti attraverso anche i rapporti comunicativi che si evincono attraverso la seguente documentazione depositata dagli opposti e non disconosciuta con i documenti di corrispondenza, tramite e.mail, da 5 a 8 e doc. 9 piano di rilancio del fascicolo monitorio;
nonché le ulteriore corrispondenza, tramite e.mail, da doc.
1 a 24 del fascicolo dell'opposto) oltre al documento 25) copia “Protocollo Gruppo RU per lo sviluppo del Progetto ILE”; 26) copia lettera ai commissari giudiziali del 5/9/2017;
27) copia dichiarazione di garanzia della società Capital Growth Found alla Parte_5
Pag. 8
Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. s.p.a. ed alla (depositati con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., fascicolo Parte_5 citato).
In primo luogo, infatti, dall'esame della documentazione si evince, contrariamente a quanto sostenuto circa l'assunto che dopo la sottoscrizione del contratto le società opposte si sono disinteressate e che i contraenti dopo la sottoscrizione del contratto del 1/6/2017 non hanno avuto più contatti con queste. A tal proposito le dichiarazioni della parte Parte_1 che nega, sempre attraverso l'interrogatorio formale, di aver ricevuto il << “Piano” previsto al capo b), articolo 2 dell'accordo” non appaiono complessivamente utili, sebbene abbia confermato la sottoscrizione dell'accordo, in quanto si pongono in contrasto sia con la corrispondenza sia con le testimonianze. Anzitutto a dimostrazione che le società non si sono disinteressate e dei contratti tra le parti successivi all'accordo suddetto si pone il conferimento del relativo addendum al contratto di cui si tratta del 28 luglio 2027 (doc. 2, fascicolo dell'opposto) in cui si legge “facendo seguito ai nostri incontri presso la vostra sede con il presente addendum per integrare l'incarico corrente […]”. Ad ulteriore corroborazione delle circostanze allegate da e il doc.15 Controparte_1 Parte_3
(mail del 10/8/2017 a ), n. 16 (mail dell'11/8/2017 a Persona_1 Parte_1
con allegato “Piano”) e n. 17 (mail del 11/7/2017 da Persona_1 Parte_1
SI.ra a Dott. , da Persona_2 Persona_3 Parte_1 cui si ricavano, tra l'altro le comunicazioni informative e l'avvenuta consegna all'odierna opponente del “Piano d'impresa” a supporto dell'attività di negoziazione con le banche.
Documenti del fascicolo dell'opposto non disconosciuti. L'attività da questi svolta per l'elaborazione del suddetto “Piano” può desumersi dal doc. 14), costituito da n. 17 comunicazioni mail scambiate tra il Dott. il SI. e la Parte_4 CP_2
SI.ra ( responsabile amministrativo delle due società Persona_2 CP_2
come dichiarato anche dallo stesso quale testimone. legale rappresentante Per_1 Pt_4 della come risulta anche dalla procura rilasciata e dalle difese dell'opposto. Parte_3 figlia e collaboratrice degli opponenti come si deduce dalle difese di Controparte_3 parte opposta, non contestate Circostanze e qualità dedotte dall'opposta non contestate dagli opponenti).
Inoltre le comunicazioni con le banche (doc. 6 a doc. 11, fascicolo dell'opposto);
l'aggiornamento da parte di , legale rappresentante di Parte_2 [...]
come risulta pacifico anche dalle procure ad litem, qualità non contestata, dello CP_1
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. svolgimento di dette attività e.mail del 26 luglio 2027 e, in data, 1/8/2017 (doc. 12 e doc.
13, fascicolo citato) tramite le comunicazioni e.mail alle opponenti delle opzioni inerenti la situazione debitoria del gruppo scaturite dalla ricognizione presso le banche. Per_1
Ancora l'invio del Piano all'opponente ad in data 10/8/2017 (doc. 15) Persona_2
l'aggiornamento, in data 11/8/2017 (doc. 16). Invio, quest'ultimo, al quale è stato fornito riscontro proprio da in pari data (doc. 17). Inoltre, il suddetto piano è stato Persona_2 comunicato anche a funzionario amministrativo delle società del gruppo CP_2
(doc 18). Documenti depositati nel fascicolo citato. Tale piano appare anche essere Per_1 stato è stato recepito da anche nella trattativa del gruppo Persona_2 Controparte_4 per il tramite della TO & C. e della (e.mail inviaate dalla stessa a e Pt_3 Pt_4
per i rapporti con la IT Group (doc. 21), e per “discorso banche” Parte_2
(rispettivamente doc. 21 e 22, medesimo fascicolo). Questi sono già elementi indiziari precisi, gravi e concordanti che dimostrano le circostanze come dedotte da parte attrice sostanziale, rilevato, altresì, la mancanza di elementi di riscontro contrari e non avendo le parti convenute dimostrato di aver adempiuto, come loro onere, essendo stato eccepito l'inadempimento anche da parte degli attori. Pertanto a prescindere dalla generica contestazione dei documenti 3, 4, 5 6, 12 e 13 del fascicolo monitorio, da parte degli opponenti, la loro confutazione non appare essere dirimente per il rigetto della domanda dell'opposto. Oltre alla genericità appena detta, non avendo i convenuti disconosciuto la conformità delle copie agli originali né alla realtà dei fatti e delle cose in essa rappresentate, la domanda del creditorie è idoneamente provata dal resto della documentazione depositata anche nel fascicolo del procedimento ordinario instauratosi a seguito della opposizione.
Si aggiungano ad ulteriore supporto le testimonianze da cui emerge che la e la CP_1 per mezzo dei loro rispettivi legali rappresentanti, Dott. e Dott. Pt_3 Parte_2
contrariamente a quanto asserito dall'opponente, hanno adempiuto alle Pt_4 obbligazioni inerenti il contratto di cui si tratta, aventi comunque natura di mezzi e non di risultato come osservato anche dagli opponenti: responsabile CP_2 amministrativo di tutte e due le società degli opponenti, come da egli dichiarato, il quale, escusso all'udienza del 29/4/2021, ha confermato la redazione < > Pt_4 del <<business plan quinquennale per il rilancio delle aziende>> ed ha anche confermato di aver ricevuto il “progetto del piano industriale”, così come ha riconosciuto nel documento mostrategli (doc. 16). , il quale ha dichiarato di conoscere i Testimone_1
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
fatti di causa
perché è stato avvocato che ha < nella fase Per_1 preliminare al fallimento società e di altra società >>. Il teste ha confermato Parte_5 anche i fatti del capitolo 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., di parte attrice “vero che sulla base del piano di impresa elaborato dal Dott. della Parte_4 Parte_3 per le società del gruppo che vi si mostra come allegato al doc. 16 del
[...] Per_1 fascicolo di parte opposta, nel mese di settembre 2017 avete intavolato ed intrattenuto delle trattative con le societàdel gruppo e, segnatamente, per esse con la SI.ra Per_1 Per_2
il Dott. ed il Dott. , per un intervento
[...] Parte_4 Parte_2 della IT Group nella situazione debitoria del gruppo e che in tali occasioni Per_1 venne fornita al Dott. ed al Dott. copia dei Parte_4 Parte_2 documenti che vi si mostrano con i numeri 25), 26) e 27) del fascicolo di parte opposta”).
Ha inoltre specificato di ricordare < settembre del 2017>> e riconoscere < fatti di cui al capitolo>>. il quale dichiarando di conoscere i fatti di causa Testimone_2 per aver dato patrocinio alle società ha riferito di aver partecipato ad una riunione, Per_1 presso il suo studio, con << il dott. , la sig.ra la sig.ra Persona_4 Per_1 [...]
, il sig. > e che il “tema della riunione era quello Pt_1 Persona_5 Persona_1 di valutare il reperimento di sostegni finanziari per sopperire alla crisi delle società
Per di più, in quell'occasione gli fu detto di < Persona_1
. Parte_2
Tenuto conto del comportamento delle società opposte non si evince alcuna mancanza di diligenza secondo la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. nell'adempimento dell'obbligazione, e della correttezza ai sensi degli artt. 1175 integrata dalla buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.
Dunque complessivamente dal copioso materiale probatorio nonché dalle testimonianze risulta che la domanda attorea deve ritenersi fondata, avendo e Controparte_1 Parte_3 in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, fornito la prova del fondamento
[...] negoziale nonché dell'attività svolta, rilevata altresì l'assenza di riscontri contrari.
SInificativa anche la rinuncia ai propri testi da parte dell'opponente. Perciò al creditore deve essere riconosciuta la somma riportata nel decreto ingiuntivo.
Premesso ciò, la domanda di opposizione deve essere rigettata e parallelamente il decreto ingiuntivo avvalorato.
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Alla soccombenza dei convenuti in senso sostanziale consegue il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.,
Deve essere rigettata la richiesta di condanna ex art. art. 96, c.p.c., proposta dagli attori in senso sostanziale, non sussistendo gli elementi per potere ravvisare l'instaurazione della lite temeraria. In ogni caso non sussistono, infine, i presupposti per l'affermazione di una responsabilità processuale aggravata della parte opponente, proposta dall'opposta, atteso che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c. postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (vedi ex multis Cass. civile nn. 27383/05 e 21393/05), laddove la parte ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Nemmeno si ravvisano nella condotta della parte opposta i caratteri dell'abuso del diritto rectius del processo che soli possono giustificare una condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., considerato altresì che la rifusione delle spese di lite costituisce pronuncia di per sé satisfattiva degli interessi della parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da €
52.001 a € 260.000, secondo i valori medi relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale. Avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e nella qualità Parte_1 di erede di (opponente-attrice in senso sostanziale), nei confronti di Persona_1
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposti-attori in senso sostanziale)
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 13440/2018 del 14/06/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 13 giugno 2018, nel procedimento monitorio r.g. n. 37809/2018, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto:
- avvalora il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
e che liquida in complessivi € 16.218,45 (di cui per compensi CP_1 Parte_3
€ 14.103,00, per spese forfettarie -15%- € 2.115,45- D.M. 55/2014) oltre IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, 19/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. 54062 / 2018 e n. 54182 / 2018 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.