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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 819/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.819/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via San
Giuliano n.2 presso lo studio dell'avv. Tullio Scire', che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/12/1958 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa,
Via San Giuliano n.2 presso lo studio dell'avv. Tullio Scire', che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, a Siracusa il giorno 20/12/1988 (Atto
n. 637, Parte II, Serie A, Anno 1988); - che dalla loro unione sono nati due figli: (il 12/11/1989) e (il 6/09/1994), Persona_1 Persona_2
ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18/03/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 19/05/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 22/04/2025).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, a Parte_2
Siracusa il giorno 20/12/1988 (Atto n. 637, Parte II, Serie A, Anno 1988), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
3/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.819/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via San
Giuliano n.2 presso lo studio dell'avv. Tullio Scire', che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/12/1958 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa,
Via San Giuliano n.2 presso lo studio dell'avv. Tullio Scire', che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, a Siracusa il giorno 20/12/1988 (Atto
n. 637, Parte II, Serie A, Anno 1988); - che dalla loro unione sono nati due figli: (il 12/11/1989) e (il 6/09/1994), Persona_1 Persona_2
ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18/03/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 19/05/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 22/04/2025).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, a Parte_2
Siracusa il giorno 20/12/1988 (Atto n. 637, Parte II, Serie A, Anno 1988), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
3/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone