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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5245/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 03/10/2023 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Angela Cacace (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in La Spezia;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, pronunciare sentenza di separazione giudiziale tra i Sigg. nata il [...] in [...].
) e nato il [...] in [...]: ) C.F._1 C.F._3 ordinandone l'annotazione all'ufficio dello Stato Civile del Comune competente, e disponendo che nessun coniuge corrisponderà alcunché all'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5245/2023 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data Parte_1
14/08/2004 contraeva matrimonio civile con presso il Comune di San Felice Controparte_1
Benaco (BS); che dall'unione non nascevano figli;
che dopo pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio la convivenza tra i coniugi diveniva gravosa per irrimediabili divergenze tra i coniugi;
che il Sig. dal 2009 lasciava quindi la casa coniugale andando a vivere in Germania;
che CP_1
da allora i coniugi vivevano separati essendo venuta meno ogni forma di affectio coniugalis; che gli stessi erano economicamente indipendenti e non era intenzione della ricorrente chiedere al Sig. alcun contributo economico per il proprio mantenimento. CP_1
Ricorrendone i presupposti, chiedeva quindi di pronunciare la separazione giudiziale tra le parti.
A causa del pensionamento del Giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva riassegnata e la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per la data del 16/07/2024 mediante trattazione scritta.
All'esito, il Giudice con ordinanza 127ter cod. proc. civ. del 16/09/2024 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/10/2024.
Con successivo provvedimento del 27/03/2025 il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, tratteneva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo la ricorrente nata in [...] e il resistente in Germania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale la residenza abituale dell'attore. Dagli atti emerge infatti che la ricorrente risiede in Caerano di San Marco (TV), alla Via Rive n. 17.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) vi) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
03/10/2023 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5245/2023 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Infatti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed il comportamento processuale del resistente, non costituitasi né mai comparso, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale. La crisi coniugale è ormai irreversibile da numerosi anni, avendo il resistente lasciato la casa coniugale ed essendosi trasferito in Germania dall'anno 2009.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
2. Spese di lite
Nulla deve essere pronunciato con riferimento alle spese, non sussistendo profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - Parte_1
COLOMBIA il 01/09/1978 e nato a [...] - GERMANIA il Controparte_1
17/12/1980, matrimonio contratto il 14/08/2004 e trascritto al n. 4, Parte I, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN FELICE DEL BENACO (BS) alle seguenti condizioni:
- nessun coniuge corrisponderà alcunché all'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5245/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5245/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 03/10/2023 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Angela Cacace (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in La Spezia;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, pronunciare sentenza di separazione giudiziale tra i Sigg. nata il [...] in [...].
) e nato il [...] in [...]: ) C.F._1 C.F._3 ordinandone l'annotazione all'ufficio dello Stato Civile del Comune competente, e disponendo che nessun coniuge corrisponderà alcunché all'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5245/2023 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data Parte_1
14/08/2004 contraeva matrimonio civile con presso il Comune di San Felice Controparte_1
Benaco (BS); che dall'unione non nascevano figli;
che dopo pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio la convivenza tra i coniugi diveniva gravosa per irrimediabili divergenze tra i coniugi;
che il Sig. dal 2009 lasciava quindi la casa coniugale andando a vivere in Germania;
che CP_1
da allora i coniugi vivevano separati essendo venuta meno ogni forma di affectio coniugalis; che gli stessi erano economicamente indipendenti e non era intenzione della ricorrente chiedere al Sig. alcun contributo economico per il proprio mantenimento. CP_1
Ricorrendone i presupposti, chiedeva quindi di pronunciare la separazione giudiziale tra le parti.
A causa del pensionamento del Giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva riassegnata e la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per la data del 16/07/2024 mediante trattazione scritta.
All'esito, il Giudice con ordinanza 127ter cod. proc. civ. del 16/09/2024 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/10/2024.
Con successivo provvedimento del 27/03/2025 il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, tratteneva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo la ricorrente nata in [...] e il resistente in Germania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale la residenza abituale dell'attore. Dagli atti emerge infatti che la ricorrente risiede in Caerano di San Marco (TV), alla Via Rive n. 17.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) vi) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
03/10/2023 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5245/2023 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Infatti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed il comportamento processuale del resistente, non costituitasi né mai comparso, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale. La crisi coniugale è ormai irreversibile da numerosi anni, avendo il resistente lasciato la casa coniugale ed essendosi trasferito in Germania dall'anno 2009.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
2. Spese di lite
Nulla deve essere pronunciato con riferimento alle spese, non sussistendo profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - Parte_1
COLOMBIA il 01/09/1978 e nato a [...] - GERMANIA il Controparte_1
17/12/1980, matrimonio contratto il 14/08/2004 e trascritto al n. 4, Parte I, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN FELICE DEL BENACO (BS) alle seguenti condizioni:
- nessun coniuge corrisponderà alcunché all'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5245/2023