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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 10 settembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3204/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per procura in atti dall'Avv. Marco Tavernese
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
E
1 , rappresentato e Controparte_2 difeso per procura in atti dall'Avv. Cristiana Giordano
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 6254/2024
CONCLUSIONI : Parte_1 annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare prescritte le pretese di controparte, con vittoria di spese del grado di appello e compensazione delle spese del primo grado
CONCLUSIONI SACCOTELLI:
(A) rigettare integralmente l'appello principale in quanto inammissibile e infondato;
(B) accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado che, qui di seguito ritrascritte:
(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 4.795,05 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché
l'ulteriore importo di Euro 323,28 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 5.118,33 (cinquemilacentodiciotto/33), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
2 (d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI : CP_3 confermare la sentenza oggi impugnata in relazione alla ritenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione previdenziale;
- in via subordinata e laddove siano ritenute in tutto o in parte fondate le ragioni di parte ricorrente, dichiarare l'obbligo contributivo a carico del e, Parte_1 per l'effetto, condannare il predetto a versare all' la contribuzione che Parte_1 CP_3 dovesse risultare dovuta comunque nel solo limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori e sanzioni aggiuntive come per legge, che saranno quantificati dall' , nei limiti della prescrizione ex lege; CP_2
- dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso infondata, ogni eventuale ulteriore domanda proposta nei confronti dell' . Controparte_4
Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti del Controparte_1 [...]
CP_
e dell' al fine di sentire dichiarare il proprio diritto al trattamento Parte_1 economico previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti al momento di esecuzione del lavoro svolto in ambito carcerario, e condannare il a Parte_1 corrispondergli € 4795,05 per differenze retributive (retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute), oltre € 323,28
a titolo di Tfr;
il tutto ≪con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa≫.
A tal fine, il allegava: CP_1 di essere stato recluso ininterrottamente dal gennaio 2011 presso vari istituti di pena e dal luglio 2020 presso la Casa di Reclusione di Parma;
di aver lavorato ininterrottamente
3 in favore dell'amministrazione penitenziaria fino al giugno 2020 ( busta paga in atti ) svolgendo - per il numero di ore indicato in ricorso - dal marzo al luglio 2011 mansioni di facchino, dal gennaio al luglio 2012 di piantone, dall'aprile al luglio 2014 di addetto alla spesa dei detenuti, dal febbraio all'aprile 2015 di inserviente di cucina, dal gennaio all'aprile 2017 di assistente alla persone e di addetto alla spesa dei detenuti;
di aver percepito nei suddetti periodi (sino al settembre 2017) compensi in misura inferiore a quelli previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento applicata dall'Amministrazione, pur tenendo conto della riduzione di 1/3 prevista ex lege per il lavoro carcerario;
di aver intimato il a corrispondergli le conseguenti differenze di Parte_1 retribuzione diretta e differita in virtù dei contratti collettivi applicabili ratione temporis
(v. diffida del 31-3-2022 e annessi avvisi di ricevimento nonché diffida del 22.12.2022).
Il resisteva eccependo la prescrizione quinquennale dei Parte_1 crediti rivendicati e contestava i conteggi quanto all'indennità per ferie non godute.
CP_ L' restava contumace.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda condannando il al pagamento in favore del ricorrente di complessivi € 5118,33 Parte_1 ma respingendo la domanda di regolarizzazione previdenziale, ravvisando nella situazione del lavoratore durante il rapporto il metus implicante la ratio della non decorrenza della prescrizione motivando nel merito:
≪Facendo applicazione alla fattispecie di detti principi e tenuto conto della prestazione lavorativa sino al giugno 2020 e delle diffide in atti – come da documentazione telematicamente depositata il 18 /1/2024 non contestata da parte del
– l'eccezione di prescrizione è infondata. Ciò detto si rileva che il Parte_1 Parte_1 non ha contestato le mansioni indicate in ricorso, né le ore lavorate come dedotte in ricorso con riferimento alle buste paga in atti;
l'unica contestazione ai conteggi di parte ricorrente attiene all'indennità per ferie non godute e si appalesa infondata atteso che dalle buste paga in atti risulta che il ricorrente non ha goduto di ferie né ha percepito
l'indennità sostitutiva. Non resta che addivenire all'accoglimento del ricorso e condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della Parte_1 complessiva somma di € 5118,33, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
4 Quanto ai contributi relativi al periodo cui afferiscono le rivendicate differenze retributive, in assenza di validi atti interruttivi provenienti dal ricorrente antecedenti alla CP_ notifica del ricorso introduttivo all' la domanda di regolarizzazione va rigettata per intervenuta prescrizione quinquennale. Ciò in applicazione del principio secondo il quale: “In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dal titolare del relativo diritto di credito e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro” (Cass. ord. 3661/2019).≫.
Il ha impugnato unicamente il capo della sentenza sulla Parte_1 prescrizione, riproponendo la relativa eccezione ma sulla scorta della sussistenza di distinti rapporti detentivi, a suo dire risultante da una “lista dei movimenti” del CP_1 della quale chiede l'ammissione in appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.
Il si è costituto replicando nel merito dei motivi di appello e proponendo CP_1
a sua volta appello incidentale avverso la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva.
CP_ L' si è costituto rimettendosi sostanzialmente alle determinazioni della Corte.
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
Appello principale.
L'appello principale è infondato.
Si rammenta che nel ricorso di primo grado il aveva chiaramente allegato CP_1 di avere lavorato ininterrottamente lavorato, con la seguente allegazione espressiva anche dell'unicità della detenzione (≪Durante detto complessivo periodo di reclusione≫):
(≪1. Il ricorrente è detenuto:
5 - dal mese di febbraio 2011 sino al mese di agosto 2012 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Taranto;
- dal mese di agosto 2012 sino al mese di maggio 2017 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Foggia;
- dal mese di maggio 2017 sino al mese di ottobre 2019 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Rimini;
- dal mese di ottobre 2019 sino al mese di luglio 2020 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Ravenna;
- dal mese di luglio 2020 sino alla data di redazione del presente ricorso presso
l'Istituto Casa di Reclusione di Parma.
2. Durante detto complessivo periodo di reclusione, e più nello specifico dal mese di marzo 2011 sino al mese di giugno 2020 (03 – buste paga del ricorrente), il ricorrente ha continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del Parte_1
ai sensi dell'art. 20 et ss. Della L. 354/1975 ≫…).
[...]
In primo grado il non ha specificamente contestato dette circostanze, e Parte_1 invero l'eccezione di prescrizione, alla luce dei sostegni giurisprudenziali invocati nella meoria ex art. 416 cpc, non muoveva dalla mancanza di unicità del rapporto detentivo bensì dalla ritenuta pluralità/interruzione delle prestazioni lavorative. In questo senso è fondata la replica del secondo cui ≪ il ha sollevato – CP_1 Parte_1 in primo grado – l'eccezione di prescrizione esclusivamente sul presupposto che i rapporti di lavoro fossero plurimi e distinti in considerazione degli intervalli di tempo non lavorati, ma non ha mai allegato alcuna cessazione dello stato detentivo≫.
Da ciò deriva che l'eccezione di prescrizione come configurata in secondo grado integra un motivo nuovo e dunque inammissibile per violazione del divieto di nova ai sensi degli artt. 345 e 437, secondo comma, cpc, da non confondersi con il diritto a nuove prove indispensabili ex art. 437, comma 2, seconda parte, cpc, che presuppongono ovviamente la medesimezza del thema. In questo senso, è fondata la replica del CP_1 secondo il quale ≪la lista dei movimenti prodotta, per la prima volta, in appello dal
è pacificamente tardiva e, quindi, inammissibile anche perché volta a Parte_1 comprovare circostanze mai allegate e dedotte nel precedente grado di giudizio
(l'espiazione della pena e la cessazione dello stato detentivo) ≫.
6 D'altra parte, come esattamente replica ancora il le asserite interruzioni CP_1 dedotte dal solo in appello, quali l'affidamento ai servizi sociali o le Parte_1 temporanee scarcerazioni, non costituiscono cause di cessazione del rapporto di lavoro, ma mere sospensioni all'interno di un unico rapporto che si instaura con il Parte_1
e non con il singolo istituto di pena.
[...]
Per il resto, la difesa del si infrange sull'insegnamento giurisprudenziale Parte_1 da ultimo impartito dalla Suprema Corte in materia di prescrizione del diritto di credito in costanza di rapporto di lavoro in ambito carcerario.
La S.C. ha messo in rilievo la stretta connessione del lavoro carcerario con la detenzione e con la funzione rieducativa della pena, e il metus che potrebbe affliggere il detenuto, stabilendo che in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della “chiamata al lavoro”, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus (Cass. Sez. L., 25/06/2024,
n. 17484). Vedi da ultimo Cassazione ordinanza n. 27240/24). Così la Cassazione:
9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata. È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost. n.
341 del 2006) che in sé è significativo di un 'metus'. Quest'ultimo, non si identifica necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, ma è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e che gli istituti di tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Il tutto in un contesto di assenza di libertà personale e di sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva sotto vigilanza altrui la cui finalità, però, è bene ricordare, non è quella di negare al detenuto di essere individuo con i bisogni destinati ad essere soddisfatti con il lavoro e con le tutele
7 costituzionalmente garantite che al lavoro accedono (v., anche, Cass. 26 aprile 2007, n.
9969). In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al 'metus' datoriale in relazione all'attività che aspira
a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. Penitenz. Come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018);
- non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte.
10. Il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di “metus” che si qualifica come tale anche ove in sé considerata, stante
l'assoluta specialità del lavoro carcerario. In particolare, questo si desume da plurimi elementi: a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile
e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro
(commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord.
Penitenz. Prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma «senza potere deliberativo»); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti – cfr. Cass. 17 agosto 2009,
n. 18309; Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito, Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico).
8 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018 il nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non
è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi
è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord.
Penitenz. Cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere.
13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.
14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso
o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per
l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
9 15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).
Per tali ragioni, l'appello principale del risulta dunque Parte_1 infondato.
Appello incidentale
Il impugna la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione CP_1 previdenziale, deducendo in sintesi: di aver interrotto il termine di prescrizione con le diffide del 31.3.2022 e del CP_ 22.12.2022 notificate sia al che all' (almeno la prima); Parte_1 che avendo egli lavorato sino al giugno 2020, nessuna prescrizione era maturata;
che comunque per effetto della normativa emergenziale per il Covid-19 il termine di prescrizione era stato sospeso dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e poi dal 31 dicembre 2020 al 30.6.2021 (v. pag. 20 appello incidentale).
Il motivo è parzialmente fondato.
Come rammenta la Cassazione, ≪Nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale (anche se, come nella specie, di natura privatistica) non può rinunciare alla «irricevibilità» dei contributi prescritti… ≫ (vedi tra le atrte Cass. Civ., sez. Lav.,
10 dicembre 2004, n. 23116).
10 Inoltre, secondo Cass., ord. 3661/2019, ≪quanto alla specifica questione della individuazione degli atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del credito contributivo, in coerenza con la struttura bilaterale dell'obbligazione contributiva e con la esclusiva legittimazione attiva dell' , si è affermato che in relazione al CP_3 disposto di cui all'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, l'effetto interruttivo della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 cod. civ., posti in essere dall' (titolare CP_3 del relativo diritto di credito), e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 7104 del 1992).
Non giovano dunque al lavoratore le intimazioni indirizzate al Ministero e allo CP_ stesso come giustamente ritenuto dal Tribunale.
Tuttavia, proprio per quanto evidenziato dalla giurisprudenza da ultimo evidenziata, CP_ rileva l'atto con cui l' ha, benché in appello, ha interrotto la prescrizione costituendosi in data 27.8.2015 e avanzando la relativa domanda, a mente dell'art. 2953 c.c. Tale effetto utile è reso possibile dall'associarsi di tale atto interruttivo alla sospensione legale dei termini di prescrizione dei contributi prevista dagli art. 11 d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, e 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020.
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
11 È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge
26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tenuto quindi presente che il credito in questione attiene al lavoro svolto dal mese di marzo 2011 sino al mese di giugno 2020, i contributi afferenti ai periodi interessati CP_ dall'interruzione della prescrizione effettuata dall' e dalle predette sospensioni legali dei termini di prescrizione non sono prescritti.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello incidentale va parzialmente accolto nei termini indicati in motivazione.
La reciproca soccombenza in appello tra e e la posizione Parte_1 CP_1
CP_ sostanzialmente acritica dell' e sostanzialmente adesiva rispetto ad una prognosi a sé favorevole, inducono a compensare integralmente le spese di lite del grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
rigetta l'appello principale.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna il a Parte_1
CP_ versare all' i contributi afferenti al rapporto di lavoro svolto in ambito carcerario dal nella misura spettante per effetto dell'interruzione della prescrizione effettuata CP_1
CP_ dall' con la costituzione in giudizio e delle sospensioni legali dei termini di prescrizione previste dagli art. 37 d.l. n. 18/2020, conv. dalla legge n. 27/2020 e 11, d.l.
31.12.2020, n. 183, conv. dalla l. 26.2.2021, n. 21 e succ. mod.
12 Compensa interamente le spese di lite del giudizio di appello tra tutte le parti, ferma la statuizione sulle spese di lite della sentenza di primo grado.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 10 settembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3204/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per procura in atti dall'Avv. Marco Tavernese
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
E
1 , rappresentato e Controparte_2 difeso per procura in atti dall'Avv. Cristiana Giordano
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 6254/2024
CONCLUSIONI : Parte_1 annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare prescritte le pretese di controparte, con vittoria di spese del grado di appello e compensazione delle spese del primo grado
CONCLUSIONI SACCOTELLI:
(A) rigettare integralmente l'appello principale in quanto inammissibile e infondato;
(B) accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado che, qui di seguito ritrascritte:
(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 4.795,05 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché
l'ulteriore importo di Euro 323,28 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 5.118,33 (cinquemilacentodiciotto/33), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
2 (d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI : CP_3 confermare la sentenza oggi impugnata in relazione alla ritenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione previdenziale;
- in via subordinata e laddove siano ritenute in tutto o in parte fondate le ragioni di parte ricorrente, dichiarare l'obbligo contributivo a carico del e, Parte_1 per l'effetto, condannare il predetto a versare all' la contribuzione che Parte_1 CP_3 dovesse risultare dovuta comunque nel solo limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori e sanzioni aggiuntive come per legge, che saranno quantificati dall' , nei limiti della prescrizione ex lege; CP_2
- dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso infondata, ogni eventuale ulteriore domanda proposta nei confronti dell' . Controparte_4
Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti del Controparte_1 [...]
CP_
e dell' al fine di sentire dichiarare il proprio diritto al trattamento Parte_1 economico previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti al momento di esecuzione del lavoro svolto in ambito carcerario, e condannare il a Parte_1 corrispondergli € 4795,05 per differenze retributive (retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute), oltre € 323,28
a titolo di Tfr;
il tutto ≪con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa≫.
A tal fine, il allegava: CP_1 di essere stato recluso ininterrottamente dal gennaio 2011 presso vari istituti di pena e dal luglio 2020 presso la Casa di Reclusione di Parma;
di aver lavorato ininterrottamente
3 in favore dell'amministrazione penitenziaria fino al giugno 2020 ( busta paga in atti ) svolgendo - per il numero di ore indicato in ricorso - dal marzo al luglio 2011 mansioni di facchino, dal gennaio al luglio 2012 di piantone, dall'aprile al luglio 2014 di addetto alla spesa dei detenuti, dal febbraio all'aprile 2015 di inserviente di cucina, dal gennaio all'aprile 2017 di assistente alla persone e di addetto alla spesa dei detenuti;
di aver percepito nei suddetti periodi (sino al settembre 2017) compensi in misura inferiore a quelli previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento applicata dall'Amministrazione, pur tenendo conto della riduzione di 1/3 prevista ex lege per il lavoro carcerario;
di aver intimato il a corrispondergli le conseguenti differenze di Parte_1 retribuzione diretta e differita in virtù dei contratti collettivi applicabili ratione temporis
(v. diffida del 31-3-2022 e annessi avvisi di ricevimento nonché diffida del 22.12.2022).
Il resisteva eccependo la prescrizione quinquennale dei Parte_1 crediti rivendicati e contestava i conteggi quanto all'indennità per ferie non godute.
CP_ L' restava contumace.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda condannando il al pagamento in favore del ricorrente di complessivi € 5118,33 Parte_1 ma respingendo la domanda di regolarizzazione previdenziale, ravvisando nella situazione del lavoratore durante il rapporto il metus implicante la ratio della non decorrenza della prescrizione motivando nel merito:
≪Facendo applicazione alla fattispecie di detti principi e tenuto conto della prestazione lavorativa sino al giugno 2020 e delle diffide in atti – come da documentazione telematicamente depositata il 18 /1/2024 non contestata da parte del
– l'eccezione di prescrizione è infondata. Ciò detto si rileva che il Parte_1 Parte_1 non ha contestato le mansioni indicate in ricorso, né le ore lavorate come dedotte in ricorso con riferimento alle buste paga in atti;
l'unica contestazione ai conteggi di parte ricorrente attiene all'indennità per ferie non godute e si appalesa infondata atteso che dalle buste paga in atti risulta che il ricorrente non ha goduto di ferie né ha percepito
l'indennità sostitutiva. Non resta che addivenire all'accoglimento del ricorso e condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della Parte_1 complessiva somma di € 5118,33, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
4 Quanto ai contributi relativi al periodo cui afferiscono le rivendicate differenze retributive, in assenza di validi atti interruttivi provenienti dal ricorrente antecedenti alla CP_ notifica del ricorso introduttivo all' la domanda di regolarizzazione va rigettata per intervenuta prescrizione quinquennale. Ciò in applicazione del principio secondo il quale: “In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dal titolare del relativo diritto di credito e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro” (Cass. ord. 3661/2019).≫.
Il ha impugnato unicamente il capo della sentenza sulla Parte_1 prescrizione, riproponendo la relativa eccezione ma sulla scorta della sussistenza di distinti rapporti detentivi, a suo dire risultante da una “lista dei movimenti” del CP_1 della quale chiede l'ammissione in appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.
Il si è costituto replicando nel merito dei motivi di appello e proponendo CP_1
a sua volta appello incidentale avverso la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva.
CP_ L' si è costituto rimettendosi sostanzialmente alle determinazioni della Corte.
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
Appello principale.
L'appello principale è infondato.
Si rammenta che nel ricorso di primo grado il aveva chiaramente allegato CP_1 di avere lavorato ininterrottamente lavorato, con la seguente allegazione espressiva anche dell'unicità della detenzione (≪Durante detto complessivo periodo di reclusione≫):
(≪1. Il ricorrente è detenuto:
5 - dal mese di febbraio 2011 sino al mese di agosto 2012 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Taranto;
- dal mese di agosto 2012 sino al mese di maggio 2017 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Foggia;
- dal mese di maggio 2017 sino al mese di ottobre 2019 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Rimini;
- dal mese di ottobre 2019 sino al mese di luglio 2020 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Ravenna;
- dal mese di luglio 2020 sino alla data di redazione del presente ricorso presso
l'Istituto Casa di Reclusione di Parma.
2. Durante detto complessivo periodo di reclusione, e più nello specifico dal mese di marzo 2011 sino al mese di giugno 2020 (03 – buste paga del ricorrente), il ricorrente ha continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del Parte_1
ai sensi dell'art. 20 et ss. Della L. 354/1975 ≫…).
[...]
In primo grado il non ha specificamente contestato dette circostanze, e Parte_1 invero l'eccezione di prescrizione, alla luce dei sostegni giurisprudenziali invocati nella meoria ex art. 416 cpc, non muoveva dalla mancanza di unicità del rapporto detentivo bensì dalla ritenuta pluralità/interruzione delle prestazioni lavorative. In questo senso è fondata la replica del secondo cui ≪ il ha sollevato – CP_1 Parte_1 in primo grado – l'eccezione di prescrizione esclusivamente sul presupposto che i rapporti di lavoro fossero plurimi e distinti in considerazione degli intervalli di tempo non lavorati, ma non ha mai allegato alcuna cessazione dello stato detentivo≫.
Da ciò deriva che l'eccezione di prescrizione come configurata in secondo grado integra un motivo nuovo e dunque inammissibile per violazione del divieto di nova ai sensi degli artt. 345 e 437, secondo comma, cpc, da non confondersi con il diritto a nuove prove indispensabili ex art. 437, comma 2, seconda parte, cpc, che presuppongono ovviamente la medesimezza del thema. In questo senso, è fondata la replica del CP_1 secondo il quale ≪la lista dei movimenti prodotta, per la prima volta, in appello dal
è pacificamente tardiva e, quindi, inammissibile anche perché volta a Parte_1 comprovare circostanze mai allegate e dedotte nel precedente grado di giudizio
(l'espiazione della pena e la cessazione dello stato detentivo) ≫.
6 D'altra parte, come esattamente replica ancora il le asserite interruzioni CP_1 dedotte dal solo in appello, quali l'affidamento ai servizi sociali o le Parte_1 temporanee scarcerazioni, non costituiscono cause di cessazione del rapporto di lavoro, ma mere sospensioni all'interno di un unico rapporto che si instaura con il Parte_1
e non con il singolo istituto di pena.
[...]
Per il resto, la difesa del si infrange sull'insegnamento giurisprudenziale Parte_1 da ultimo impartito dalla Suprema Corte in materia di prescrizione del diritto di credito in costanza di rapporto di lavoro in ambito carcerario.
La S.C. ha messo in rilievo la stretta connessione del lavoro carcerario con la detenzione e con la funzione rieducativa della pena, e il metus che potrebbe affliggere il detenuto, stabilendo che in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della “chiamata al lavoro”, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus (Cass. Sez. L., 25/06/2024,
n. 17484). Vedi da ultimo Cassazione ordinanza n. 27240/24). Così la Cassazione:
9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata. È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost. n.
341 del 2006) che in sé è significativo di un 'metus'. Quest'ultimo, non si identifica necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, ma è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e che gli istituti di tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Il tutto in un contesto di assenza di libertà personale e di sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva sotto vigilanza altrui la cui finalità, però, è bene ricordare, non è quella di negare al detenuto di essere individuo con i bisogni destinati ad essere soddisfatti con il lavoro e con le tutele
7 costituzionalmente garantite che al lavoro accedono (v., anche, Cass. 26 aprile 2007, n.
9969). In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al 'metus' datoriale in relazione all'attività che aspira
a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. Penitenz. Come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018);
- non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte.
10. Il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di “metus” che si qualifica come tale anche ove in sé considerata, stante
l'assoluta specialità del lavoro carcerario. In particolare, questo si desume da plurimi elementi: a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile
e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro
(commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord.
Penitenz. Prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma «senza potere deliberativo»); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti – cfr. Cass. 17 agosto 2009,
n. 18309; Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito, Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico).
8 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018 il nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non
è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi
è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord.
Penitenz. Cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere.
13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.
14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso
o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per
l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
9 15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).
Per tali ragioni, l'appello principale del risulta dunque Parte_1 infondato.
Appello incidentale
Il impugna la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione CP_1 previdenziale, deducendo in sintesi: di aver interrotto il termine di prescrizione con le diffide del 31.3.2022 e del CP_ 22.12.2022 notificate sia al che all' (almeno la prima); Parte_1 che avendo egli lavorato sino al giugno 2020, nessuna prescrizione era maturata;
che comunque per effetto della normativa emergenziale per il Covid-19 il termine di prescrizione era stato sospeso dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e poi dal 31 dicembre 2020 al 30.6.2021 (v. pag. 20 appello incidentale).
Il motivo è parzialmente fondato.
Come rammenta la Cassazione, ≪Nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale (anche se, come nella specie, di natura privatistica) non può rinunciare alla «irricevibilità» dei contributi prescritti… ≫ (vedi tra le atrte Cass. Civ., sez. Lav.,
10 dicembre 2004, n. 23116).
10 Inoltre, secondo Cass., ord. 3661/2019, ≪quanto alla specifica questione della individuazione degli atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del credito contributivo, in coerenza con la struttura bilaterale dell'obbligazione contributiva e con la esclusiva legittimazione attiva dell' , si è affermato che in relazione al CP_3 disposto di cui all'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, l'effetto interruttivo della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 cod. civ., posti in essere dall' (titolare CP_3 del relativo diritto di credito), e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 7104 del 1992).
Non giovano dunque al lavoratore le intimazioni indirizzate al Ministero e allo CP_ stesso come giustamente ritenuto dal Tribunale.
Tuttavia, proprio per quanto evidenziato dalla giurisprudenza da ultimo evidenziata, CP_ rileva l'atto con cui l' ha, benché in appello, ha interrotto la prescrizione costituendosi in data 27.8.2015 e avanzando la relativa domanda, a mente dell'art. 2953 c.c. Tale effetto utile è reso possibile dall'associarsi di tale atto interruttivo alla sospensione legale dei termini di prescrizione dei contributi prevista dagli art. 11 d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, e 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020.
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
11 È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge
26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tenuto quindi presente che il credito in questione attiene al lavoro svolto dal mese di marzo 2011 sino al mese di giugno 2020, i contributi afferenti ai periodi interessati CP_ dall'interruzione della prescrizione effettuata dall' e dalle predette sospensioni legali dei termini di prescrizione non sono prescritti.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello incidentale va parzialmente accolto nei termini indicati in motivazione.
La reciproca soccombenza in appello tra e e la posizione Parte_1 CP_1
CP_ sostanzialmente acritica dell' e sostanzialmente adesiva rispetto ad una prognosi a sé favorevole, inducono a compensare integralmente le spese di lite del grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
rigetta l'appello principale.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna il a Parte_1
CP_ versare all' i contributi afferenti al rapporto di lavoro svolto in ambito carcerario dal nella misura spettante per effetto dell'interruzione della prescrizione effettuata CP_1
CP_ dall' con la costituzione in giudizio e delle sospensioni legali dei termini di prescrizione previste dagli art. 37 d.l. n. 18/2020, conv. dalla legge n. 27/2020 e 11, d.l.
31.12.2020, n. 183, conv. dalla l. 26.2.2021, n. 21 e succ. mod.
12 Compensa interamente le spese di lite del giudizio di appello tra tutte le parti, ferma la statuizione sulle spese di lite della sentenza di primo grado.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
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