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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 31/10/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2599/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3 assistiti dall'avv. GIAMPIERI CRISTIAN;
elettivamente domiciliato in VIA I° LUGLIO N. 4, RECANATI, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. GRILLO GIUSEPPE;
elettivamente domiciliato in v.le Giulio Cesare 2, Roma, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 26.9.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata e quindi da respingersi l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
, tutti fideiussori della avverso il decreto ingiuntivo Parte_3 Parte_4
pagina 1 di 5 provvisoriamente esecutivo n. 718/2024 reso dal Tribunale di Macerata il 30.09.2024 e notificato il 25.10.2024, per euro 340.578,96 quale residuo dovuto in forza di prestiti chirografari accesi presso BA CH, poi Intesa San Paolo, e da questa ceduti all'ingiungente in CP_1 giudizio a mezzo della mandataria . Controparte_2
2 – Fornita di prova la legittimazione attiva della ingiungente, contestata dagli opponenti in relazione alla cessione del 10.12.21 in favore di pubblicata in G.U. n. 148 del CP_1
14.12.2021. La contestazione attiene in modo particolare alla (carenza della) prova della cessione dei rapporti in esame e del relativo onere probatorio.
2.1 - Nella disparità dei diversi orientamenti giurisprudenziali (il primo che ritiene sufficiente la pubblicazione in G.U. dalla quale individuare i crediti ceduti attraverso la descrizione generale delle caratteristiche di questi: Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente
Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110, da ultimo Cass. n. 4277/2023; il secondo che richiede la prova del contenuto del contratto di cessione che quindi deve essere oggetto di produzione in giudizio, salva dichiarazione del cedente: Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268; Cass. civ. Sez. I Ord., 29/02/2024, n. 5478; ritiene questo giudice valorizzare anche presuntivamente ogni elemento probatorio in suo possesso, ivi inclusa la notificazione della cessione ad opera del cessionario (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord.,
22/06/2023, n. 17944; Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260).
2.2 - Nel caso di specie parte opposta ha prodotto in giudizio l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione rilasciata dal soggetto cedente Intesa San
Paolo relativa ai rapporti in esame, che sono stati specificamente indicati (all. n. 7 alla comparsa di costituzione): in esatti termini dirimenti, Cass. Civ., ord. n. 10200/2021. In particolare, quanto prodotto in giudizio, sottoscritto dalla cedente ed autenticato dal notaio, contiene la titolarità del credito ed indica: 1) il numero di NDG;
2) la denominazione della sofferenza;
3) l'individuazione del rapporto oggetto di cessione;
4) l'individuazione della operazione di cessione di cui all' avviso pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana.
Elementi che rendono la prova della cessione, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Peraltro, va ricordato che la comunicazione al ceduto della intervenuta cessione ha l'unico fine di evitare al debitore di adempiere nelle mani del non più creditore: nel caso in cui l'originario creditore dichiari la cessione -come nella specie- non può residuare dubbio alcuno.
pagina 2 di 5 3 - Infondata anche la contestazione circa la mancata iscrizione di nell'elenco di CP_2 cui all'art. 106 TUB, e quindi della impossibilità per quella di non agire per il recupero delle somme.
Va sul punto fatto riferimento a Cass. ord. 7243/2024 secondo cui “... dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
In sostanza, lo è titolare di potere di rappresentanza processuale e l'art. Parte_5
106 TUB non ha carattere imperativo ma solo di norma di condotta operante in diversa sfera riconducibile al potere di vigilanza esercitato dalla BA d'Italia sugli Istituti di credito e
Intermediari finanziari, senza alcun rilievo sul piano civile.
Alla luce del contenuto della procura rilasciata in favore di , la mancata Controparte_2 iscrizione di quest'ultimo all'albo ex art. 106 TUB neppure comporta una violazione amministrativa o penale, essenziale essendo invece la iscrizione nel detto albo del Master
Servicer.
4 - Infondata anche l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust. Come noto, la questione origina dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della BA
d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli a1tt. 14
e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. l lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la BA d'Italia ha censurato le clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi"), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: "qualora le obbligazioni da garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e di deroga all'art. 1957 c.c.. (art. 6: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
pagina 3 di 5 dall'art. 1975 cod. civ., che si intende derogato"), in quanto -ove applicate in modo uniforme- finirebbero per addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Ciò posto, la prova privilegiata dell'intesa illecita accordata al provvedimento n. 55/2005 va limitata alle sole circostanze in cui la garanzia sia stata prestata nel periodo d'indagine, compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005.
Al contrario, per le fideiussioni concluse in un periodo diverso (nella specie, 18 ottobre
2010) è onere della parte fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell'intesa limitativa della concorrenza ed anche della stipula di contratti di fideiussione omnibus conformi a quell'accordo anticoncorrenziale (Cass. ord. N.30383 del 25.11.2024): in altre parole, quello che conta è non tanto la riproduzione delle clausole, ma invece l'accordo cui tutti (o molti) istituti di credito -ed in particolare quello garantito- si sono conformati per limitare la concorrenza tra di loro.
4.1 - Il principio di carattere generale appena sopra esposto è stato limitato da diverse successive decisioni: Cass. sez. un. 41994/21 limita la nullità alle sole clausole senza estensione all'intero contratto che nel resto rimane valido tra le parti, salva la prova della interdipendenza con tutte le altre clausole e che l'intero contratto non sarebbe stato altrimenti concluso: e nel caso specifico gli opponenti non hanno neppure dedotto che non avrebbero concluso la fideiussione de qua se priva delle clausole indicate come nulle;
men che meno hanno fornito la detta prova in relazione alla mutuante.
4.2 - Sull'onere della prova della intesa anticoncorrenziale, parte opponente non solo non ha neppure dedotto che BA CH facesse parte dell'intesa illecita, ma si è limitata a segnalare la presenza in una serie di lettere di fideiussione, redatte in un lasso temporale piuttosto ampio (dal 2002 al 2013) da un non limitato numero di istituti di credito, delle tre clausole contestate, senza però allegare né in alcun modo provare l'esistenza al tempo della sottoscrizione della fideiussione (ottobre 2010, mentre l'accertamento di NK è del 2005) di un accordo limitativo della concorrenza a cui quella fideiussione desse attuazione. Quanto allegato può al più assurgere al rango di indizio, da solo insufficiente al fine invocato dagli opponenti.
pagina 4 di 5 4.2 – In ogni caso ed oltre le già illustrate carenze probatorie idonee a respingere le tesi di parte opponente, questo Giudice intende dare seguito all'orientamento maggioritario della
Suprema Corte secondo cui il provvedimento della BA d'Italia n.55/2005 si applica esclusivamente alla fideiussione omnibus conforme al modello Abi, e non, come nel caso che ci occupa, alla fideiussione specifica (ex multis, Cass. n.10689/2024; Cass. N.18079/2024; Cass.
N.657/2025)
5 - Non può quindi che dichiararsi la piena validità ed efficacia della garanzia fideiussoria prestata dagli opponenti in forza della quale l'ingiungente ha agito in via monitoria.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge l'opposizione proposta da , , avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 718/2024 r.g. 1941/2024, che per l'effetto dichiara esecutorio;
condanna
, , , in solido tra loro, a sostenere le spese del giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
e liquida quelle in favore di in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre CP_1 cap, iva e spese vive documentate
Macerata, 31 ottobre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2599/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3 assistiti dall'avv. GIAMPIERI CRISTIAN;
elettivamente domiciliato in VIA I° LUGLIO N. 4, RECANATI, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. GRILLO GIUSEPPE;
elettivamente domiciliato in v.le Giulio Cesare 2, Roma, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 26.9.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata e quindi da respingersi l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
, tutti fideiussori della avverso il decreto ingiuntivo Parte_3 Parte_4
pagina 1 di 5 provvisoriamente esecutivo n. 718/2024 reso dal Tribunale di Macerata il 30.09.2024 e notificato il 25.10.2024, per euro 340.578,96 quale residuo dovuto in forza di prestiti chirografari accesi presso BA CH, poi Intesa San Paolo, e da questa ceduti all'ingiungente in CP_1 giudizio a mezzo della mandataria . Controparte_2
2 – Fornita di prova la legittimazione attiva della ingiungente, contestata dagli opponenti in relazione alla cessione del 10.12.21 in favore di pubblicata in G.U. n. 148 del CP_1
14.12.2021. La contestazione attiene in modo particolare alla (carenza della) prova della cessione dei rapporti in esame e del relativo onere probatorio.
2.1 - Nella disparità dei diversi orientamenti giurisprudenziali (il primo che ritiene sufficiente la pubblicazione in G.U. dalla quale individuare i crediti ceduti attraverso la descrizione generale delle caratteristiche di questi: Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente
Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110, da ultimo Cass. n. 4277/2023; il secondo che richiede la prova del contenuto del contratto di cessione che quindi deve essere oggetto di produzione in giudizio, salva dichiarazione del cedente: Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268; Cass. civ. Sez. I Ord., 29/02/2024, n. 5478; ritiene questo giudice valorizzare anche presuntivamente ogni elemento probatorio in suo possesso, ivi inclusa la notificazione della cessione ad opera del cessionario (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord.,
22/06/2023, n. 17944; Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260).
2.2 - Nel caso di specie parte opposta ha prodotto in giudizio l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione rilasciata dal soggetto cedente Intesa San
Paolo relativa ai rapporti in esame, che sono stati specificamente indicati (all. n. 7 alla comparsa di costituzione): in esatti termini dirimenti, Cass. Civ., ord. n. 10200/2021. In particolare, quanto prodotto in giudizio, sottoscritto dalla cedente ed autenticato dal notaio, contiene la titolarità del credito ed indica: 1) il numero di NDG;
2) la denominazione della sofferenza;
3) l'individuazione del rapporto oggetto di cessione;
4) l'individuazione della operazione di cessione di cui all' avviso pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana.
Elementi che rendono la prova della cessione, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Peraltro, va ricordato che la comunicazione al ceduto della intervenuta cessione ha l'unico fine di evitare al debitore di adempiere nelle mani del non più creditore: nel caso in cui l'originario creditore dichiari la cessione -come nella specie- non può residuare dubbio alcuno.
pagina 2 di 5 3 - Infondata anche la contestazione circa la mancata iscrizione di nell'elenco di CP_2 cui all'art. 106 TUB, e quindi della impossibilità per quella di non agire per il recupero delle somme.
Va sul punto fatto riferimento a Cass. ord. 7243/2024 secondo cui “... dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
In sostanza, lo è titolare di potere di rappresentanza processuale e l'art. Parte_5
106 TUB non ha carattere imperativo ma solo di norma di condotta operante in diversa sfera riconducibile al potere di vigilanza esercitato dalla BA d'Italia sugli Istituti di credito e
Intermediari finanziari, senza alcun rilievo sul piano civile.
Alla luce del contenuto della procura rilasciata in favore di , la mancata Controparte_2 iscrizione di quest'ultimo all'albo ex art. 106 TUB neppure comporta una violazione amministrativa o penale, essenziale essendo invece la iscrizione nel detto albo del Master
Servicer.
4 - Infondata anche l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust. Come noto, la questione origina dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della BA
d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli a1tt. 14
e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. l lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la BA d'Italia ha censurato le clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi"), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: "qualora le obbligazioni da garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e di deroga all'art. 1957 c.c.. (art. 6: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
pagina 3 di 5 dall'art. 1975 cod. civ., che si intende derogato"), in quanto -ove applicate in modo uniforme- finirebbero per addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Ciò posto, la prova privilegiata dell'intesa illecita accordata al provvedimento n. 55/2005 va limitata alle sole circostanze in cui la garanzia sia stata prestata nel periodo d'indagine, compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005.
Al contrario, per le fideiussioni concluse in un periodo diverso (nella specie, 18 ottobre
2010) è onere della parte fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell'intesa limitativa della concorrenza ed anche della stipula di contratti di fideiussione omnibus conformi a quell'accordo anticoncorrenziale (Cass. ord. N.30383 del 25.11.2024): in altre parole, quello che conta è non tanto la riproduzione delle clausole, ma invece l'accordo cui tutti (o molti) istituti di credito -ed in particolare quello garantito- si sono conformati per limitare la concorrenza tra di loro.
4.1 - Il principio di carattere generale appena sopra esposto è stato limitato da diverse successive decisioni: Cass. sez. un. 41994/21 limita la nullità alle sole clausole senza estensione all'intero contratto che nel resto rimane valido tra le parti, salva la prova della interdipendenza con tutte le altre clausole e che l'intero contratto non sarebbe stato altrimenti concluso: e nel caso specifico gli opponenti non hanno neppure dedotto che non avrebbero concluso la fideiussione de qua se priva delle clausole indicate come nulle;
men che meno hanno fornito la detta prova in relazione alla mutuante.
4.2 - Sull'onere della prova della intesa anticoncorrenziale, parte opponente non solo non ha neppure dedotto che BA CH facesse parte dell'intesa illecita, ma si è limitata a segnalare la presenza in una serie di lettere di fideiussione, redatte in un lasso temporale piuttosto ampio (dal 2002 al 2013) da un non limitato numero di istituti di credito, delle tre clausole contestate, senza però allegare né in alcun modo provare l'esistenza al tempo della sottoscrizione della fideiussione (ottobre 2010, mentre l'accertamento di NK è del 2005) di un accordo limitativo della concorrenza a cui quella fideiussione desse attuazione. Quanto allegato può al più assurgere al rango di indizio, da solo insufficiente al fine invocato dagli opponenti.
pagina 4 di 5 4.2 – In ogni caso ed oltre le già illustrate carenze probatorie idonee a respingere le tesi di parte opponente, questo Giudice intende dare seguito all'orientamento maggioritario della
Suprema Corte secondo cui il provvedimento della BA d'Italia n.55/2005 si applica esclusivamente alla fideiussione omnibus conforme al modello Abi, e non, come nel caso che ci occupa, alla fideiussione specifica (ex multis, Cass. n.10689/2024; Cass. N.18079/2024; Cass.
N.657/2025)
5 - Non può quindi che dichiararsi la piena validità ed efficacia della garanzia fideiussoria prestata dagli opponenti in forza della quale l'ingiungente ha agito in via monitoria.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge l'opposizione proposta da , , avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 718/2024 r.g. 1941/2024, che per l'effetto dichiara esecutorio;
condanna
, , , in solido tra loro, a sostenere le spese del giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
e liquida quelle in favore di in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre CP_1 cap, iva e spese vive documentate
Macerata, 31 ottobre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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