Articolo 32 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 31Articolo 33
Versione
6 maggio 1952
Art. 32.
(Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione)


L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non e' stato approvato nelle forme prescritte.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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