Articolo 5 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 novembre 1988
Art. 5. (Trasferimento dei capitali di copertura) 1. I capitali di copertura relativi alle posizioni dei singoli dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti, gestioni e servizi soppressi, optanti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 4, sono trasferiti, con effetto dalla data dii entrata in vigore della presente legge, alla speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell' articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 . Dalla stessa data l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni previste dai preesistenti fondi con le modalita' di cui al citato articolo 75.
Nota all'art. 5, comma 1:
Si trascrive l'intero testo dell'art. 75 del D. P. R. n.
761/1979 (per il titolo vedere nota all'art. 2, comma 4):
Art. 75 (Operazione per la posizione assicurativa in atto).
- Al personale comple tato nell'art. 74 secondo comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per il manteni mento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambto dell'assicurazione generale obbli gatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unita' sanitarie locali.
La facolta' di opzionedi cui al precedente comma puo' essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
In favore del personale di cui ai precedenti commi e' costituita presso l'IMPS una gestione speciale ad esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti a carico dell'assicuratore generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei presistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.
Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza e' trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall' art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'IMPS a norma dei precedenti commi e' assicurato, per le pregresse posizioni presidenziali relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale fine saranno utilizzate le disponibilita' finanziarie di cui all' art. 77, quinto comma , ovvero sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
Ai fini dell'applicazione dell' art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' dovuta esclusivamente sulla pensione a carico della'assicurazione generale obbligatoria restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all' art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364 .
Entrata in vigore il 29 novembre 1988
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