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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1715/2025 R.V.G. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Mauro Candini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Luigi De Franco, n. 25, e (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Debora Chironi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Luigi De Franco, n. 25/A, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 31/3/2025, e Parte_1 [...]
, premesso di essere genitori non coniugati di nata il [...], CP_1 Per_1
e di , nato il [...], e che, essendo cessata la convivenza Persona_2 tra loro, è necessario provvedere alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori, hanno sottoposto al collegio le seguenti conclusioni: 1) i figli minorenni verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre nell'immobile sito in Luzzi (CS) alla C/da Pescara, n. 12;
2) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli minori ed per le questioni di ordinaria amministrazione, Per_2 Per_1 mentre le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, alla loro educazione ed alla loro salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ed Per_2
Per_1
3) gli istanti si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di ed con entrambi e di conservare Per_2 Per_1 buoni rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) gli orari di visita del genitore non collocatario saranno i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 22:00 ed a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 22:00, salvo diverse necessità ed eIGenze concordemente valutate dai genitori;
5) durante le festività (Natale, Pasqua, Capodanno, Epifania, i Per_3 minori trascorreranno ad anni alterni la vigilia della festività co e genitori (i piccoli saranno prelevati alle ore 8:00 del mattino e riaccompagnati presso l'altro genitore alle ore 8:00 del mattino successivo) salvo diversi accordi, necessità od eIGenze delle parti o dei minori, che di volta in volta saranno valutate ed affrontate congiuntamente dai genitori;
6) durante le vacanze estive i genitori avranno i minori con sé per una settimana a testa con cadenza alternata per l'intero mese di agosto;
7) il IG. preleverà dalla casa familiare, previo preavviso di Controparte_1 almeno 4 beni e suppellettili di sua proprietà;
8) il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli ed minorenni, la Per_2 Per_1 somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio, da versarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il 5 di ogni mese;
tale importo sarà Parte_1 rivalutato annualmente, secondo gli indici Istat;
9) entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie utili e necessarie per ed nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso ai fini della Per_2 Per_1 qua e ese ordinarie e di quelle straordinarie, si rimanda integralmente a quanto stabilito nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia” approvate dal CNF in data 29/11/2017;
10) la IG.ra non ha un autovettura di proprietà, mentre quella del Parte_1 IG. rimarrà nel suo uso e disponibilità; Controparte_1
Pagina 2 di 3 11) i IG.ri e prestano il consenso al rinnovo dei documenti dei CP_1 Pt_1 minori e all'iscrizione presso gli Istituti scolastici che saranno decisi concordemente. Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 473-bis.51, quinto comma, c.p.c. per l'acquisizione del relativo parere, ha espresso parere favorevole in data 5/4/2025. L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario e obbligo di mantenimento a suo carico dei figli può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse dei minori, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto ai quali sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Restano fermi gli ulteriori impegni assunti tra le parti. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, così provvede:
- i figli minori nata a [...], il [...], e Persona_4 [...]
Cosenza, il 16/1/2019, restan Persona_5 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1 mantenimento dei figli minori mediante il versamento, in favore di
[...]
, di un assegno di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di conIGlio del 18 giugno 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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