Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 17/12/2024 da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
X n. rappresentato ed assistito dall'avv. Ferdinando Amobrosiano con domicilio eletto presso il di lui studio in Trieste, Piazza Giotti n. 6,
e
( ) nato a [...] il [...], residente a [...] CodiceFiscale_2
Vigneti 175 rappresentato e assistito dall'avv. Alberto Kostoris con domicilio eletto presso il di lui studio in Trieste Via Zanetti n. 8 Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a
C O N D I Z I O N I
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trieste con rito religioso in data 14/9/2014, registrato al n. 126 P. 2 S. A 2014;
2. Confermare l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento abitativo e residenza presso l'abitazione della madre, allo stato in Trieste, alla Via San
Pio X n. 1.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: il padre Per_1
terrà con sé la minore a fine settimana alterni dal venerdì alla domenica sera, oltre, ogni settimana,
a due pomeriggi (martedì e giovedì) dalle ore 17 sino a dopo cena;
4.vacanze: si stabiliscono due settimane con ciascun genitore in periodo estivo, da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno, e di una settimana in periodo invernale, oltre alla settimana Natalizia;
5. festività: NATALE/CAPODANNO, una settimana con ciascun genitore ad anni alterni;
PASQUA, dal pomeriggio del Giovedì Santo sino alle 21 del giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera della
Pasqua al rientro a scuola con l'altro; tutte le altre festività ad anni alterni;
6. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le regole del protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Trieste ed il COA di Trieste in data 18/5/2015 che le parti dichiarano di conoscere e che comunque deve intendersi qui integralmente riportato;
7. Le decisioni di maggior interesse della figlia minore dovranno essere adottate da entrambi i genitori.
8. Tali decisioni comprendono le scelte relative alle prestazioni sanitarie, all'educazione, all'istruzione ed anche alle attività ricreative della minore, da operare nel preminente interesse della stessa, tenendo conto anche delle possibilità economiche dei genitori. Nello specifico, per quanto riguarda l'istruzione, risulta attualmente iscritta alla scuola secondaria inferiore Per_1
Stuparich e sta frequentando la classe seconda nel corrente anno scolastico 2024/2025. 9. Al termine della scuola secondaria inferiore, la scuola che frequenterà sarà decisa di Per_1
comune accordo tra i genitori.
10. In punto attività ricreative: svolge attività di pallacanestro presso Tigrotte asd;
Per_1
11. L'iscrizione di alla predetta attività sportiva è stata curata dalla madre e così sarà Per_1
per il corrente anno scolastico.
12.Qualsiasi altra attività extrascolastica di verrà decisa di comune accordo tra i Per_1
ricorrenti in relazione alle preferenze espresse dalla minore.
13. L'assegno Unico viene ripartito al 50% tra i coniugi;
14. Autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per ciascun genitore e per la minore;
15. Le spese della presente procedura restano a carico solidale delle parti.
16. nulla a titolo di mantenimento dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti;
Con successive note scritte in sostituzione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e la volontà di non volersi riconciliare.
E? stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra trascritte.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di aver celebrato matrimonio concordatario in Trieste in data 14/09/2014 registrato al n. 126
P. 2 S. A 2014 – Comune di Trieste;
b) che dall'unione è nata a [...] il 16/01/2012;
c) che con Decreto n. cronol. 843/2023 del 06/07/2023, RG n. 88/2023, il Tribunale di Trieste omologava la separazione consensuale dei coniugi;
d) che dall'udienza presidenziale di separazione dd. 14/6/2023, sono trascorsi i termini di legge previsti senza che vi sia stata mai alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza;
e) che entrambi sono economicamente autosufficienti;
2. I coniugi hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritenuto che le condizioni di divorzio in merito all'affidamento e al mantenimento della minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e non contrastano con gli interessi della stessa;
preso atto che coniugi ricorrenti dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro in quanto economicamente indipendenti
Il Giudice delegato, con ordinanza dd 27/03/2025 ha rimesso la causa al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di
Trieste in data 14/9/2014 registrato al n. 126 P. 2 S. A 2014 del Comune di Trieste alle condizioni concordate dai ricorrenti riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 27/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli