Ordinanza cautelare 1 marzo 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/06/2025, n. 11504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11504 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procura in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale per il personale Militare, Comandante delle Forze Operative Sud, Ministero della Difesa- Persomil, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto Ministeriale MD GMIL REG2021 -OMISSIS- del 24.12.2021, adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 31 gennaio 2022, il sottufficiale dell’Esercito Italiano -OMISSIS-, ha impugnato il Decreto Ministeriale MD GMIL REG2021 -OMISSIS- del 24.12.2021, notificato il 05.1.2022, adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, con il quale è stata irrogata a suo carico, ai sensi dell’art. 1357 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi tre.
2. – Il fatto per il quale il militare è stato sanzionato è descritto come segue:
“Graduato dell'Esercito, impiegato nell'ambito dell'Operazione “Strade Sicure”, in data 17 maggio 2018, comandato di servizio di vigilanza presso il sito “Santuario della Madonna di Pompei” con turno 07:00/13:00, con l'incarico di conduttore di automezzi, violava le consegne in quanto, dopo essersi recato presso i servizi igienici, veniva sorpreso nel corso di una ispezione appoggiato a un muretto nei pressi di detti servizi, con l'arma in dotazione posizionata non a tracolla, ma a terra, al suo fianco (anche'essa appoggiata al muretto), mentre maneggiava il proprio telefono cellulare: con l'aggravante del grado rivestito e di avere commesso il fatto in qualità di Capo Servizio. Il Graduato, con tale comportamento, peraltro recidivo, ha disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare…”. Nel periodo di sospensione dall'impiego compete, ai sensi dell'articolo 920, comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 66/2010, la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà. Ai sensi dell'art. 858, commi 1 let. c) e 3 del predetto Codice, il medesimo subisce una corrispondente detrazione di anzianità…”.
3. – Il ricorrente premette che il procedimento disciplinare sarebbe scaturito dalla sentenza n. 13 del 4.3.2021, sebbene con essa il Tribunale penale Militare di Napoli lo avesse assolto dal reato di cui agli art. 120 c.p.m.p., 47 n. 2 c.p.m.p.
4. – Il ricorso consta dei motivi che seguono.
1) VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE E DISTORTA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1392 E 1393 D.LGS. 66/2010. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ E CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI. ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÀ- SVIAMENTO- INGIUSTIZIA MANIFESTA- CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA- ILLOGICITÀ- ABNORMITÀ CONTRADDITTORIETÀ- CARENZA DI MOTIVAZIONE- ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DIRITTO- DIFETTO DEL PRESUPPOSTO). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ.
La irrogata sanzione di stato a carico del ricorrente deriverebbe da procedimento attivato in violazione del principio di immediata contestazione, cui si riferisce l’art. 1398 del Codice dell’ordinamento militare.
Nel caso in esame infatti la condotta era stata rilevata nell’immediatezza dei fatti dall’ufficiale che aveva effettuato una ispezione programmata nel luogo in cui il ricorrente era impiegato nell’ambito di una operazione di vigilanza.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1357 D.LGS. 2010 N. 66 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. 241/90). ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÀ- SVIAMENTO-TRAVISAMENTO- CARENZA DI MOTIVAZIONE- IRRAGIONEVOLEZZAILLOGICITÀ- CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA- SPROPORZIONALITÀ-ABNORMITÀ- ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DIRITTO). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ.
Il mezzo contesta la sufficienza della motivazione della sanzione irrogata.
5. – L’Amministrazione si è costituita in giudizio, producendo documenti ma non depositando memorie.
6. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025.
7. – Il ricorso è infondato.
Nel caso in esame, il fatto posto a base del procedimento disciplinare risulta incontestato ed accertato dalla sentenza del Tribunale Militare di Napoli del 13 marzo 2021 in atti, citata negli atti procedimentali, che ha assolto l’imputato solo per la particolare tenuità del fatto stesso.
Tale fatto è incontestabilmente accaduto il 17 maggio 2018.
Esso –come diffusamente riportato anche nella suddetta sentenza- è stato rilevato dall’Ufficiale di turno nella sua immediatezza, ossia nella stessa data del 17 maggio 2018.
La sentenza penale di cui sopra è divenuta irrevocabile in data 20 aprile 2021.
Il procedimento disciplinare ha avuto inizio con atto di contestazione del 7 luglio 2021.
Dispone l’art. 1393 del d.lgs. n. 66\2010 che “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.”
Atteso che l’infrazione contestata nell’occasione al ricorrente era punibile con una sanzione di stato, a norma del secondo periodo del primo comma su riportato assume dirimente rilievo la data di irrevocabilità della sentenza.
Inoltre, in tema di ordinamento militare, ai fini della instaurazione o ripresa del procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge (T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, 03/10/2024, n. 17146), ciò che conta ai fini della sospensione di cui all'art. 1393, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 66/2010 è che i fatti, sebbene privi di rilievo penale, siano legati a quelli oggetto del procedimento penale, il quale potrebbe estendere il panorama conoscitivo - disciplinare della P.A. attraverso gli strumenti tipici del rito penale, a fronte di condotte non del tutto acclarate prima della sentenza penale definitiva (Cons. Stato, Sez. II, 04/04/2024, n. 3107).
Ne segue che il procedimento disciplinare, nel caso in esame, è iniziato tempestivamente.
9. – Neppure il vizio motivazionale addotto con il secondo motivo può essere rilevato, atteso che, al contrario di quanto addotto dal ricorrente, il provvedimento gravato ha dato esaurientemente conto del fatto contestato, anche in relazione alla sentenza penale su citata, ripetutamente menzionata nella motivazione, ben conosciuta dal sottufficiale, e che ha dato –per quanto detto sopra- completezza al corredo di circostanze sulle quali il procedimento disciplinare è stato instaurato (ad esempio, in relazione alle circostanze che hanno condotto alla mancata qualificazione di reato a favore dell’imputato).
10. – Il ricorso va dunque respinto.
Le spese, attese le ragioni dell’assoluzione in sede penale e la mancata produzione di memorie da parte dell’Amministrazione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.