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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. rg n. 2113/2024
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 2.4.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza del 15.1.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di conSIlio per la deliberazione.
Alle ore 14.00, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2113/2024 R.G.
promossa da
, (C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Salvatore Di Pisa e dall'avv. Maria Albanese, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata a Palermo in via Tunisi n.11;
-PARTE ATTRICE -
contro
, (C.F. ), elettivamente domiciliato a Palermo Controparte_1 C.F._2
in via Autonomia Siciliana n.18, presso lo studio dell'avv. Salvatore Musotto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE CONVENUTA- e contro
P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, con sede in Palermo in via Roccazzo 77,
CONTUMACE- Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice : Parte_1
Come da atto introduttivo depositato in data 9.10.2024
Per la parte convenuta : Controparte_1
Come da note conclusive depositate in data 21.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento ritualmente notificato, la SI.ra agiva esecutivamente nei Parte_1 confronti dell'ex coniuge, SI. , al fine di ottenere il pagamento della complessiva Controparte_1 somma pari ad € 11.240,00, dovuta a titolo di mancato versamento degli assegni di mantenimento per i figli e per il coniuge, così come precisato nell'atto di precetto notificato il 9.10.2023.
Avverso tale atto di pignoramento l'odierno convenuto proponeva ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. (proc. r.g.n. 17/2024), eccependo che il medesimo avrebbe vantato, nei confronti della SI.ra un diritto alla compensazione integrale delle somme pretese, CP_1 derivante da crediti dovuti per il pagamento dei ratei di mutuo gravanti sull'immobile di proprietà comune, delle spese per oneri condominiali relative a tale ultimo medesimo immobile, nonché della parte dell'assegno unico I.N.P.S. non percepito.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 28.7.2024, sospendeva la procedura esecutiva in oggetto, assegnando alle parti termine fino al 10.10.2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2024 la SI.ra introduceva il presente Parte_1 giudizio, al fine di contestare il credito vantato dall'ex coniuge. In particolare, l'odierna attrice evidenziava che: con riferimento al credito invocato dal SI. a titolo di oneri condominiali CP_1
inerenti alla casa familiare, lo stesso sarebbe stato ineSIibile avendo la moglie abbandonato tale immobile a partire dal 9.3.2017 ed essendo il medesimo stato occupato dal solo ex marito;
parimenti ineSIibile sarebbe stato il credito preteso a titolo di quota del 50% dell'assegno unico, sia perché siffatto beneficio avrebbe potuto essere richiesto dal SI. che non vi ha CP_1
provveduto, sia perché, in ogni caso, vertendosi di importi impiegati per il sostentamento dei figli, questi sarebbero stati comunque irripetibili;
quanto poi al rimborso dei ratei del mutuo, simile credito avrebbe dovuto riconoscersi “soltanto per il periodo successivo alla separazione personale dei coniugi, e cioè dal 26/02/2020, data del provvedimento dii omologa emesso inter parte dallo intestato Tribunale”, con conseguente rideterminazione dello stesso in € 3.223,96; infine, relativamente alla compensabilità con i crediti vantati dall'attrice a titolo di mantenimento proprio e dei figli, siffatta istanza sarebbe stata inammissibile, costituendo tali somme dei crediti di natura alimentare. Per tali motivi, la SI.ra insisteva nella regolarità e legittimità dell'azione Pt_1
esecutiva incoata, chiedendo, in linea subordinata, la sola compensazione del credito dalla stessa preteso a titolo di mantenimento proprio con le somme invocate dal convenuto per pagamento dei ratei del mutuo in misura pari a € 3.223,96.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2024 si costituiva in giudizio il SI. il CP_1
quale, ribadendo quanto già argomentato in sede di ricorso, chiedeva, in via riconvenzionale, riconoscersi come dovuto dalla SI.ra il complessivo importo di € 12.239,53, quale somma Pt_1
derivante dalle rate del mutuo dal medesimo versate per l'immobile in comproprietà, dagli oneri condominiali relativi al medesimo bene, nonché per l'importo pari al 50% dell'assegno unico
I.N.P.S. In via subordinata, chiedeva disporsi la compensazione parziale, per l'intero credito dallo stesso invocato, con l'importo di € 3.300,00, dovuto dal SI. a titolo di contributo di CP_1
mantenimento personale in favore della SI.ra . A sostegno delle proprie argomentazioni, Pt_1
infine, produceva i piani di ammortamento del contratto di mutuo, le ricevute dei bonifici eseguiti e le relative distinte di pagamento (cfr. allegati di cui ai documenti nn. 2, 3, 6 e 7 alla comparsa di costituzione).
All'udienza del 11.12.2024, il Giudice istruttore, al fine di tentare la conciliazione tra le parti, rinviava all'udienza del 15.1.2025.
All'udienza di cui sopra, verificata l'impossibilità di conciliare le parti (presenti per la sola SI.ra
), il Giudice istruttore rinviava all'udienza odierna, ai fini della discussione e decisione ai Pt_1 sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sul merito dell'opposizione
Come visto in parte premessa, l'oggetto della presente opposizione attiene, essenzialmente, alla sussistenza o meno, nell'ipotesi in esame, di un rapporto di compensazione tra, da un lato, il credito vantato dalla SI.ra ed azionato in via esecutiva e, dall'altro lato, i controcrediti asseritamente Pt_1 vantati dal debitore esecutato e posti alla base dell'odierno giudizio.
Segnatamente, le pretese creditorie menzionate dall'opponente riguarderebbero il pagamento di complessivi € 11.240,00, dovuti dal SI. a titolo di contributo al mantenimento per l'ex CP_1
coniuge ed i figli a far data dal mese di marzo 2018 fino al mese di luglio 2023, in ottemperanza all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. emessa da codesto Tribunale in data
23.4.2018 nell'ambito giudizio di separazione giudiziale instaurato tra le parti.
Ai fini della verifica circa la fondatezza o meno dei motivi invocati, pare utile ripercorrere, seppur brevemente, la normativa operante nella fattispecie in oggetto.
Come visto poc'anzi, il credito oggetto di esecuzione trae origine dalla presunta mancata debenza, da parte del coniuge a ciò onerato, dell'assegno di mantenimento riconosciuto ai figli ed all'ex partner. Precisamente, simile strumento consiste in un sostegno economico a favore della parte economicamente più svantaggiata, la quale, in ipotesi di separazione, avrà quindi diritto a richiedere il mantenimento qualora ricorrano i presupposti indicati dall'art. 156 c.c., a tenore del quale “ha diritto al mantenimento (i) il coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione, (ii) qualora non disponga di 'adeguati redditi propri', o necessiti del mantenimento a causa della propria condizione economica svantaggiata, (iii) nei casi in cui l'altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento dell'assegno”.
In altri termini quindi, l'assegno di mantenimento determina, da una parte, l'insorgenza di un diritto di credito in capo al coniuge economicamente più debole e ai figli, cui corrisponde, dall'altra parte, un equivalente debito in capo all'altro coniuge obbligato, per effetto di un provvedimento del
Tribunale, alla prestazione impartita.
Posti tali primi principi, occorre a questo punto soffermarsi sulla natura del credito in esame –
l'assegno di mantenimento – verificando, in particolare, se allo stesso possa attribuirsi la qualità, invocata dall'attrice, di credito alimentare, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della compensazione pretesa dal convenuto.
In materia, giova in primo luogo rammentare che, in via generale, assolvendo i crediti alimentari ad una funzione tipicamente assistenziale (rientrando nella presente categoria tutte quelle prestazioni economiche e materiali dovute per legge ai soggetti che si trovino in stato di bisogno), ne consegue che, sul piano del loro trattamento giuridico, agli stessi siano riconosciuti una serie di privilegi, primo fra tutti la loro esclusione dell'operatività della compensazione legale di cui all'art. 447 c.c.
Ciò premesso, con specifico riferimento al tema – oggetto del nostro giudizio – dell'assegno di mantenimento, in più occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità ha chiarito come quest'ultimo, per la misura dovuta in favore dei figli, abbia ha sempre natura di credito alimentare, anche qualora la prole abbia raggiunto la maggiore età ma non abbia ancora conseguito l'indipendenza economica (cfr. ex multis Cass. civ., n. 13609/2016; conf. Cass. sent. n. 25166/2017, secondo cui “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile”).
Siffatto assunto importa dunque, quale prima e principale conseguenza, che l'assegno di mantenimento a beneficio dei figli determini la non operatività della compensazione dello stesso con crediti diversi invocati dal debitore, mirando tale mezzo, in ragione della funzione allo stesso attribuito, a garantire, per l'appunto, il sostentamento di quei soggetti “carenti di autonomia economica” e dunque non (ancora) economicamente in grado di provvedere al proprio fabbisogno quotidiano (cfr. ex pluribus Cass., civ., ordinanza n. 11689 del
14.5.2018).
Ad opposte conclusioni, invece, deve giungersi relativamente all'assegno di mantenimento destinato all'ex coniuge, derivando tale ultimo credito non già da uno stato di bisogno connesso al mancato raggiungimento di un'autonomia economia, bensì nel diritto del primo all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale. Come in più occasioni chiarito dai Giudici di legittimità, invero, l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge non può essere qualificato come credito alimentare, trovando la sua radice non nello stato di bisogno, non sempre presente, ma nel vincolo coniugale (cfr. Cass. civ. n. 9686/2020, secondo cui “L'assegno di mantenimento, a differenza di quello alimentare, non soddisfa un bisogno alimentare primario, ma ha una portata ed un perimetro ben più ampio, per i vincoli di natura solidaristica che legano i rapporti tra marito
e moglie”).
Limitatamente a tale ultima ipotesi, quindi, dovendosi escludere la natura di credito alimentare, ben appare possibile invocare l'applicabilità della compensazione legale, a condizione, tuttavia, che il coniuge obbligato al versamento dell'assegno vanti, a sua volta, un credito certo e non necessariamente liquido, ma di pronta liquidazione, nei confronti dell'ex coniuge beneficiario.
A tal proposito, infatti, deve rammentarsi che, conformemente a quanto precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata, con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore un controcredito certo, ossia definitivamente verificato giudizialmente o comunque non contestato, il quale non necessariamente presenti il requisito della liquidità, ma il cui importo possa comunque essere agevolmente accertato, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel corso del relativo giudizio di merito (cfr. Cass. civ.,
n. 9686/2020, cit.).
In tali termini ancora, dunque, la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243, secondo comma,
c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 23225/2016) e, nell'ambito del giudizio di opposizione, la momentanea illiquidità del controcredito ha il solo effetto di precludere al giudice la sospensione dell'esecuzione, in attesa del suo accertamento nella successiva fase del merito (cfr.
Cass. civ., n. 9686/2020 cit.; già in tal senso Cass. civ., n. 30232/2019).
Ebbene, così delineata, sotto il profilo giuridico, la tematica sottesa alle questioni avanzate dalle odierne parti in causa, è ora possibile procedere all'esame del caso in oggetto.
Orbene, esaminando le ragioni di controcredito pretese dal debitore formalmente convenuto, queste ultime avrebbero determinato l'operatività dell'istituto della compensazione secondo i seguenti importi:
- € 7.601,13, pari alla metà di € 15.202,26, per ratei di mutuo pagati da aprile 2018 a luglio 2021;
- € 1.214,00 per le spese condominiali ordinarie afferenti al periodo aprile 2018- febbraio 2020 relativamente all'immobile di Via Petrarca n. 24, Ficarazzi, costituente l'abitazione familiare;
- € 3.640,00 quale somma percepita dalla SI.ra a titolo di assegno UNICO INPS. Pt_1 Quanto alla prima cifra, vale a dire l'importo asseritamente dovuto per il pagamento delle rate del mutuo da aprile 2018 a luglio 2021, si rileva e osserva quanto segue. Sul punto, giova nuovamente richiamare gli insegnamenti offerti dalla Suprema Corte di legittimità, la quale ha statuito che, qualora il mutuo sia cointestato ad entrambi i coniugi ma pagato da uno solo di essi, non sono ripetibili le somme anticipate da uno solo dei coniugi. La ripetibilità, invero, potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione, e per le sole somme successivamente pagate, purché
l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia specificatamente imposto dal Giudice quale forma di contributo al mantenimento (cfr. ex multis Cass. civ., ordinanza 21.2.2023, n. 5385).
Ordunque, volendo applicare gli esposti principi al caso di specie, deve osservarsi come il decreto di omologa della separazione intercorsa tra le parti sia stato pubblicato in data 26.2.2020, sicché sarà soltanto da tale momento che dovranno farsi decorrere i relativi effetti, ivi compresa, quindi, la ripetibilità di quei ratei del mutuo eventualmente pagati, in assenza di uno specifico ordine in tal senso, da uno solo dei due coniugi coobbligati.
Con riferimento poi al credito asseritamene vantato dall'opposto in relazione al pagamento degli oneri condominiali, si rileva che dette spese ineriscono ad un immobile di proprietà comune, adibito a casa coniugale ed assegnato, giusta provvedimento di codesto Tribunale del 23.4.2018, alla SI.ra fino all'intervenuto decreto di omologa del 23.2.2020, in virtù del quale tale medesimo Pt_1
immobile è stato invece assegnata al SI. . CP_1
Ora, dalle produzioni offerte dal debitore esecutato non è dato evincersi, agevolmente, la natura delle spese sostenute e rivendicate, risultandovi unicamente, dalle stesse, la sola indicazione dell'ordinante (il SI. e del beneficiario del pagamento (Condominio via Petrarca 24 CP_1
Ficarazzi, cfr. documento 6 allegato alla comparsa di costituzione), nonché l'estratto contro contenente il saldo iniziale ed i versamenti effettuati a titolo di “rate condominiali” (cfr. documento
7 allegato alla comparsa di costituzione).
Cionondimeno, trattandosi, come precisato poc'anzi, di un immobile in comproprietà assegnato all'odierna attrice durante il biennio 2018-2020, paiono opportune le seguenti considerazioni.
Come più volte rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, l'obbligazione relativa alle spese condominiali, in quanto incombente sui comproprietari pro indiviso di un appartamento, ha carattere solidale, sia perché l'obbligazione stessa viene determinata in funzione della porzione reale dell'immobile, sia perché i comproprietari non possono essere considerati quali condomini singoli ma nel loro insieme, e, dunque, tutti obbligati, unitariamente e in modo indivisibile, verso il condominio (cfr. Cass., 4.2.2016, n.2195).
Conseguentemente, poiché l'obbligo di partecipare alle spese condominiali incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, ne discende che il diritto al rimborso "pro quota" delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune spetti al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri, in forza della previsione dell'art. 1110 cod. civ., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che per le spese volte alla conservazione, anche per quelle necessarie affinché “la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale” (cfr. Cass. civ., n. 12568/2002).
In applicazione dei predetti principi, pertanto, atteso che nella fattispecie in esame, come prima precisato, l'odierna attrice è stata riconosciuta assegnataria della casa coniugale dal 23.4.2018 al
23.2.2020, ne deriva che la stessa, in quanto formalmente utilizzatrice e titolare del diritto di abitare tale immobile, sia tenuta al versamento, nella misura del 50%, degli oneri condominiali afferenti al bene di proprietà comune.
Quanto infine all'ultima ragione creditoria pretesa dall'opponente, relativa al il mancato godimento dell'Assegno Unico previsto dall'I.N.P.S., giova evidenziare che simile beneficio, stante l'affidamento condiviso disposto con il provvedimento di separazione, sia stato richiesto dal debitore esecutato soltanto in data 17.1.2022, a distanza di quattro anni dall'emissione del decreto di omologa e nonostante il medesimo ben potesse usufruirne, per la rispettiva parte pari al 50%, fin dal 2018 (cfr. documento n. 10 allegato alla comparsa di costituzione).
In materia, deve rammentarsi come l'Assegno Unico Universale per i figli sia corrisposto dall'I.N.P.S, previa domanda anche successiva al sorgere del diritto a richiederlo, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sulla prole (padre, madre o tutore), a prescindere che si tratti di genitori conviventi o meno.
Orbene, come visto sopra, risulta dalla disamina delle produzioni offerte dalle parti che il SI.
[...] abbia formulato istanza ai fini del percepimento dell'Assegno in oggetto soltanto nel 2022, CP_1
con la conseguenza che, in assenza di elementi comprovanti la relativa richiesta per il periodo anteriore, il medesimo non abbia maturato, per tale arco temporale, alcuna posizione creditoria né nei confronti dell'Ente previdenziale, né nei confronti dell'ex coniuge per le somme da quest'ultimo ricevute.
Ne discende pertanto che, difettando un credito, in capo al debitore, riconducibile al mancato percepimento, da quest'ultimo, delle somme di cui all'Assegno Unico I.N.P.S. relativamente al periodo precedente al 2022, non risulta possibile, allo stato, ammettere la compensazione invocata, con conseguente rigetto della stessa limitatamente all'importo di € 3.640,00.
In definitiva quindi, alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'eccezione di compensazione invocata dal debitore deve essere parzialmente accolta, dovendosi escludere la natura di credito alimentare limitatamente alla somma di € 150,00 determinata da codesto Tribunale a titolo di assegno di mantenimento verso la SI.ra e come tale, pertanto, compensabile sia con Parte_1
gli importi versati dal SI. a titolo di ratei del mutuo per la casa coniugale, a far Controparte_1
data dal decreto di omologa, sia con le spese dovute per oneri condominiali e non contestati dalla creditrice, nella misura del 50 %.
Poste tali conclusioni, i rapporti dare/avere oggi sussistenti tra le odierne parti in causa debbono dunque essere rideterminati nella minor misura di € 7.940,00, quantificato sulla scorta dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto ai figli (pari a € 150,00 ciascuno), non versato dal SI. per il periodo intercorrente dal marzo 2018 al luglio 2023. Controparte_1
Quanto, invece, alla restante pretesa creditoria avanzata dalla SI.ra e pari ad € Parte_1
3.300,00 a titolo di assegno di mantenimento personale per il medesimo periodo di cui sopra, la stessa deve dichiararsi estinta per compensazione con il credito vantato dal SI. Controparte_1 per le ragioni sopra espresse, a sua volta rideterminato in € 3.223,96 per ratei di mutuo pagati da marzo 2020 a luglio 2021 (corrispondenti a n. 17 ratei da dividere al 50%) nonché in € 607,00 per oneri condominiali pagati dal 2018 al 2020 (nella misura del 50 % per n. 22 rate).
III. Sulle spese di lite
In ordine alla quantificazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della doglianza inerente alla misura del credito precettato, nonché delle considerazioni svolte al riguardo, si ritiene equo che le stesse siano parzialmente compensate, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia “5.200,00 – 26.000,01”, stante l'ammontare del credito contestato, in l'applicazione dei valori prossimi ai minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi:
- € 500,00 per la fase di studio della controversia;
- € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- € 1.800,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 1.800,00 da compensare nella misura del 50% e, dunque, per € 900,00, da rifondere a oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del Parte_1
compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Debbono, invece, dichiararsi irripetibili le spese nei confronti del terzo pignorato
[...]
non costituitosi nel presento procedimento. CP_2
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie in parte la presente opposizione proposta dal SI. avverso il Controparte_1
pignoramento presso terzi avviato dalla SI.ra . Parte_1
Dichiara, per l'effetto, che il credito spettante alla SI.ra , di cui all'atto di precetto Parte_1 del 9.10.2023, sia rideterminato in € 7.940,00, alla medesima dovuti a titolo mancato versamento dell'assegno di mantenimento per i figli, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente giudizio, parzialmente compensate nella misura del 50% e dunque liquidate in complessivi € 900,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Controparte_2 Dichiara irripetibili le spese irripetibili le spese di lite nei confronti di
Così deciso in Termini Imerese, in data 2.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi