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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/11/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2430/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to FOLLIERI MARIO, con elezione di Parte_1 domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to FINI MARIA GRAZIA, Controparte_1 con elezione di domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Cagnano Varano il Controparte_1
06/08/1994, che dall'unione coniugale nascevano le figlie , nata a [...] Persona_1
IO OT (FG) il 13.10.1995, e , nata a [...] Persona_2
OT (FG) il 23.04.2002; che il Tribunale di Foggia, con decreto n. 12263 del 13.11.2019, omologava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente 1 dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Con proprio decreto, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Si costituiva il resistente in data 11.07.2024, aderendo alla domanda sullo status ma contestando, per il resto, gli avversi assunti.
Con ordinanza del 12.09.2024, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti e formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 15.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio e depositavano scrittura privata sottoscritta personalmente con la quale aderivano alle condizioni di cui alla proposta conciliativa.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM rassegnava parere favorevole il 4.11.2025.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza del 12.09.2024.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella
2 procedura congiunta alle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata con l'ordinanza del 12.09.2024.
Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
Dette condizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole minore, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi di cui alla precitata scrittura.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Cagnano Varano il 06/08/1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1994, parte II, serie A, n. 31);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza del
12.09.2024, accettata dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
13/11/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2430/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to FOLLIERI MARIO, con elezione di Parte_1 domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to FINI MARIA GRAZIA, Controparte_1 con elezione di domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Cagnano Varano il Controparte_1
06/08/1994, che dall'unione coniugale nascevano le figlie , nata a [...] Persona_1
IO OT (FG) il 13.10.1995, e , nata a [...] Persona_2
OT (FG) il 23.04.2002; che il Tribunale di Foggia, con decreto n. 12263 del 13.11.2019, omologava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente 1 dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Con proprio decreto, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Si costituiva il resistente in data 11.07.2024, aderendo alla domanda sullo status ma contestando, per il resto, gli avversi assunti.
Con ordinanza del 12.09.2024, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti e formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 15.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio e depositavano scrittura privata sottoscritta personalmente con la quale aderivano alle condizioni di cui alla proposta conciliativa.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM rassegnava parere favorevole il 4.11.2025.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza del 12.09.2024.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella
2 procedura congiunta alle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata con l'ordinanza del 12.09.2024.
Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
Dette condizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole minore, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi di cui alla precitata scrittura.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Cagnano Varano il 06/08/1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1994, parte II, serie A, n. 31);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza del
12.09.2024, accettata dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
13/11/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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