TRIB
Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8/24 RGL promossa da
, c.f. , residente a Vernazza, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto a Biella in via G. De Marchi 4/A presso lo studio dell'avv.
Giovanni Rinaldi, (PEC che con gli Email_1
avv.ti Walter Miceli (PEC , Fabio Ganci Email_2
( e Nicola Zampieri (PEC Email_3
la rappresenta e difende per Email_4
procura depositata in via telematica col ricorso ricorrente contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa
Anna Manfredi (PEC convenuto Email_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla Parte_1 percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Per l'effetto, Controparte_1
condannare il al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 4.017,33 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Per il : “Respingere il ricorso, in ogni caso con vittoria di spese, CP_1 competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.2.2024 la docente , premesso di Parte_1
aver svolto negli aa.ss. 2018/19, 2020/21, 2021/22 supplenze per complessivi
680 giorni, ha chiesto il pagamento della retribuzione professionale docenti
(r.p.d.), invocando il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il resiste, senza eccepire la prescrizione (l'eccezione sarebbe stata CP_1 peraltro preclusa perché l'amministrazione si è costituita tardivamente) e senza contestare che la r.p.d. non sia stata pagata alla ricorrente.
Non vi sono questioni sulla competenza del Tribunale: il dà atto che CP_1
la ricorrente è tuttora in servizio nel relativo circondario.
La ricorrente ha precisato nell'udienza odierna che la domanda investe tutti e tre gli aa.ss. (ancorché alle pagg.
1-2 del ricorso si faccia riferimento al solo a.s. 2021/22; il conteggio sulla cui base vengono assunte le conclusioni, esposto alla pag. 8 del ricorso, menziona anche gli aa.ss. 2018/19, 2020/21 e
2021/22). Nell'udienza odierna la ricorrente ha anche precisato che, quanto all'a.s. 2018/19, viene domandata solamente la parte maturata dopo il
20.2.2018.
2. La questione è stata affrontata e risolta in senso favorevole alla tesi della ricorrente dalla Corte di Cassazione (Cass., 27.7.2018 n. 20015), che ha statuito (si cita dalla motivazione):
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive' ed aggiungendo, al comma 3, che 'la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...'; “Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio';
“Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art.
81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
“Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive';
“La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
“In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, EL ER;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), 'non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione' (EL ER Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
“L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
“Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato
e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, 'che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito' ed ha disatteso la tesi del
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe CP_1
Parte incompatibile con la percezione della;
“Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
“Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
“Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese'...”.
Il principio risulta ribadito dalla Corte di Cassazione con altre pronunce successive sino alla recente Cass., ord.
7.5.2024 n. 12309.
I giudici di merito si sono orientati prevalentemente nel medesimo senso (si vedano p.e. Trib. Foggia, 25.11.2021 nn. 4230 e 4231, che in modo condivisibile escludono che la sentenza della CGUE induca a rivedere CP_3 la conclusione, e, all'interno del distretto, Trib. Savona, 5.10.2021 n. 143, ivi con ulteriori richiami di giurisprudenza), e anche questo ufficio si è pronunciato nel medesimo senso (Trib. Spezia, 3.12.2021 n. 301 e altre conformi).
3. Alle pronunce sopra indicate, che questo giudice condivide, si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, va aggiunto, il fatto di inserirsi in una strategia didattica impostata da un altro docente non sembra costituire una sufficiente differenziazione fra il lavoro del supplente breve e quello del sostituito.
Per vero, nulla esclude che anche il supplente breve possa arrecare un contributo personale all'impostazione della strategia didattica;
ma, in ogni caso, questo elemento è riconducibile alla stessa temporaneità dell'incarico, e cioè a un elemento che non può essere utilizzato per differenziare il trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello dei lavoratori comparabili a tempo indeterminato.
Va comunque aggiunto al riguardo che negli aa.ss. di riferimento sulla base dello stato matricolare in atti la ricorrente risulta aver prestato servizio, in modo continuativo, pressoché per tutto l'anno scolastico (e fino al termine delle attività didattiche della scuola dell'infanzia).
D'altra parte, la r.p.d. ha l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, e questi obiettivi sono correlati all'attività di insegnamento in sé considerata, che si deve ritenere identica sia per i supplenti brevi, sia per i docenti di ruolo e i supplenti annuali.
4. La domanda, quindi, si accoglie, oltre accessori di legge nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94. Per la quantificazione, in assenza di contestazione, si recepisce il conteggio della parte che appare congruo.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tariffa lavoro, scaglione di valore corrispondente alla somma attribuita, assenza di istruttoria, massima riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della procedura), con distrazione a favore del difensore antistatario.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara che negli aa.ss. per cui è causa aveva diritto a Parte_1
percepire la Retribuzione Professionale Docenti, parametrata alle ore di lavoro effettivamente prestate, per i periodi di supplenza scolastica per cui è causa, condanna conseguentemente il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a pagare a la somma Parte_1 di € 4017,33 oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore, dalla scadenza, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_1
49,00 per esborsi, € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Giovanni Rinaldi, Fabio
Ganci, Walter Miceli e Nicola Zampieri.
La Spezia, 27.5.2024
Il giudice
Marco Viani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8/24 RGL promossa da
, c.f. , residente a Vernazza, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto a Biella in via G. De Marchi 4/A presso lo studio dell'avv.
Giovanni Rinaldi, (PEC che con gli Email_1
avv.ti Walter Miceli (PEC , Fabio Ganci Email_2
( e Nicola Zampieri (PEC Email_3
la rappresenta e difende per Email_4
procura depositata in via telematica col ricorso ricorrente contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa
Anna Manfredi (PEC convenuto Email_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla Parte_1 percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Per l'effetto, Controparte_1
condannare il al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 4.017,33 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Per il : “Respingere il ricorso, in ogni caso con vittoria di spese, CP_1 competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.2.2024 la docente , premesso di Parte_1
aver svolto negli aa.ss. 2018/19, 2020/21, 2021/22 supplenze per complessivi
680 giorni, ha chiesto il pagamento della retribuzione professionale docenti
(r.p.d.), invocando il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il resiste, senza eccepire la prescrizione (l'eccezione sarebbe stata CP_1 peraltro preclusa perché l'amministrazione si è costituita tardivamente) e senza contestare che la r.p.d. non sia stata pagata alla ricorrente.
Non vi sono questioni sulla competenza del Tribunale: il dà atto che CP_1
la ricorrente è tuttora in servizio nel relativo circondario.
La ricorrente ha precisato nell'udienza odierna che la domanda investe tutti e tre gli aa.ss. (ancorché alle pagg.
1-2 del ricorso si faccia riferimento al solo a.s. 2021/22; il conteggio sulla cui base vengono assunte le conclusioni, esposto alla pag. 8 del ricorso, menziona anche gli aa.ss. 2018/19, 2020/21 e
2021/22). Nell'udienza odierna la ricorrente ha anche precisato che, quanto all'a.s. 2018/19, viene domandata solamente la parte maturata dopo il
20.2.2018.
2. La questione è stata affrontata e risolta in senso favorevole alla tesi della ricorrente dalla Corte di Cassazione (Cass., 27.7.2018 n. 20015), che ha statuito (si cita dalla motivazione):
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive' ed aggiungendo, al comma 3, che 'la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...'; “Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio';
“Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art.
81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
“Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive';
“La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
“In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, EL ER;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), 'non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione' (EL ER Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
“L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
“Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato
e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, 'che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito' ed ha disatteso la tesi del
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe CP_1
Parte incompatibile con la percezione della;
“Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
“Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
“Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese'...”.
Il principio risulta ribadito dalla Corte di Cassazione con altre pronunce successive sino alla recente Cass., ord.
7.5.2024 n. 12309.
I giudici di merito si sono orientati prevalentemente nel medesimo senso (si vedano p.e. Trib. Foggia, 25.11.2021 nn. 4230 e 4231, che in modo condivisibile escludono che la sentenza della CGUE induca a rivedere CP_3 la conclusione, e, all'interno del distretto, Trib. Savona, 5.10.2021 n. 143, ivi con ulteriori richiami di giurisprudenza), e anche questo ufficio si è pronunciato nel medesimo senso (Trib. Spezia, 3.12.2021 n. 301 e altre conformi).
3. Alle pronunce sopra indicate, che questo giudice condivide, si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, va aggiunto, il fatto di inserirsi in una strategia didattica impostata da un altro docente non sembra costituire una sufficiente differenziazione fra il lavoro del supplente breve e quello del sostituito.
Per vero, nulla esclude che anche il supplente breve possa arrecare un contributo personale all'impostazione della strategia didattica;
ma, in ogni caso, questo elemento è riconducibile alla stessa temporaneità dell'incarico, e cioè a un elemento che non può essere utilizzato per differenziare il trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello dei lavoratori comparabili a tempo indeterminato.
Va comunque aggiunto al riguardo che negli aa.ss. di riferimento sulla base dello stato matricolare in atti la ricorrente risulta aver prestato servizio, in modo continuativo, pressoché per tutto l'anno scolastico (e fino al termine delle attività didattiche della scuola dell'infanzia).
D'altra parte, la r.p.d. ha l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, e questi obiettivi sono correlati all'attività di insegnamento in sé considerata, che si deve ritenere identica sia per i supplenti brevi, sia per i docenti di ruolo e i supplenti annuali.
4. La domanda, quindi, si accoglie, oltre accessori di legge nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94. Per la quantificazione, in assenza di contestazione, si recepisce il conteggio della parte che appare congruo.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tariffa lavoro, scaglione di valore corrispondente alla somma attribuita, assenza di istruttoria, massima riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della procedura), con distrazione a favore del difensore antistatario.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara che negli aa.ss. per cui è causa aveva diritto a Parte_1
percepire la Retribuzione Professionale Docenti, parametrata alle ore di lavoro effettivamente prestate, per i periodi di supplenza scolastica per cui è causa, condanna conseguentemente il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a pagare a la somma Parte_1 di € 4017,33 oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore, dalla scadenza, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_1
49,00 per esborsi, € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Giovanni Rinaldi, Fabio
Ganci, Walter Miceli e Nicola Zampieri.
La Spezia, 27.5.2024
Il giudice
Marco Viani