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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 581/2024 R.G., iniziata con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29/01/2024, da
, c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE N. 49 35121 PA- P.IVA_1
DOVA presso lo studio dell'Avv. BUGARO ROMOLO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- ATTORE - contro c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PELIZZA ANTONIO,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
- CONVENUTO - nonchè con sede in VE di CC (PD), Via Circonvallazio- Controparte_2
ne 12 P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renzo Mazzu- P.IVA_2
cato (C.F.: e Veronica Braga (C.F.: CodiceFiscale_4 [...]
) del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il loro Studio C.F._5
sito in VE di CC (PD) Via Ugo Valeri 5/4, fax per le comunicazioni (fax
049/6453702) e domicilio digitale PEC:
[...] [...]
Email_1 [...]
Email_2
e
(P.IVA: ) – p.e.c. estratto CP_3 P.IVA_3 Email_3 dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC). Contumace. - TERZI CHIAMATI -
Causa rimessa in decisione senza assumere alcun mezzo di prova, sulle se- guenti conclusioni di parte attrice: “nel merito, in via principale: per tutte le ragioni esposte e dedotte in narrativa, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della ditta Controparte_4 (P. IVA: , in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentan-
[...] P.IVA_4 te pro tempore IG. (C.F.: ), con sede in Padova, Via Controparte_1 C.F._2 Mortise n. 112/A e, per l'effetto, condannarsi la stessa al pagamento verso la società attrice
(C.f. e P. Iva ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, IG.ra , con sede legale in BA ER Parte_3 (PD), Viale delle ER n. 123, dell'importo pari a € 25.000; nel merito, ancora in via principale: per tutte le ragioni esposte e dedotte in narrativa, riget- tare la domanda riconvenzionale di condanna di pagamento per € 6.907,10 formulata dalla convenuta ditta individuale (P. IVA: ), in persona dell'omonimo Controparte_1 P.IVA_4 titolare e legale rappresentante pro tempore IG. (C.F.: Controparte_1 [...]
), con sede in Padova, Via Mortise n. 112/A e, per l'effetto, dichiarare non C.F._6 dovuto dalla società (C.f. e P. Iva Pt_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, IG.ra , con P.IVA_1 Parte_3 sede legale in BA ER (PD), Viale delle ER n. 123, per qualsivoglia titolo o ragione, il pagamento dell'importo pari a € 6.907,10, o di quello diverso che venisse accertato in cor- so di causa;
nel merito, sempre in via principale: per tutte le ragioni esposte e dedotte in narrativa, riget- tare la domanda riconvenzionale di condanna di pagamento per € 14.500,00 formulata dalla società con sede in VE di CC (PD), Via Circonvallazione 12, P.IVA Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare non dovuto dalla società P.IVA_2 Controparte_5 (C.f. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, IG.ra , con sede legale in BA ER (PD), Viale delle ER n. Parte_3 123, per qualsivoglia titolo o ragione, il pagamento dell'importo pari a € 14.500,00, o di quello diverso che venisse accertato in corso di causa;
nel merito, in via subordinata: per tutte le ragioni esposte e dedotte in narrativa, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della ditta individuale (P. IVA: Controparte_1
), in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore IG. P.IVA_4 (C.F.: ), con sede in Padova, Via Mortise n. 112/A e, Controparte_1 C.F._2 per l'effetto, condannarsi la stessa al pagamento verso la società attrice
[...] (C.f. e P. Iva , in persona del legale rappresentante Parte_4 P.IVA_1 pro tempore, IG.ra , con sede legale in BA ER (PD), Viale delle ER n. Parte_3 123, della somma che verrà ritenuta di giustizia;
- 2 - in ogni caso: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistente, anche solo parzialmente, qualsivoglia presunto credito in capo alla ditta indivi- duale (P. IVA: ), in persona dell'omonimo titolare e legale rap- Controparte_1 P.IVA_4 presentante pro tempore IG. (C.F.: ), con sede in Pa- Controparte_1 C.F._2 dova, Via Mortise n. 112/A e/o alla società con sede in VE di CC (PD), Controparte_2 Via Circonvallazione 12, P.IVA operare la compensazione tra tali denegati P.IVA_2 crediti ed il credito che in corso di causa, per tutte le ragioni esposte e dedotte in narrativa, venisse accertato in capo a (C.f. e P. Iva Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, IG.ra , con P.IVA_1 Parte_3 sede legale in BA ER (PD), Viale delle ER n. 123, e sin d'ora quantificato in €
25.000, ovvero con il diverso credito che venisse ritenuto di giustizia. In via istruttoria:
1. Richiesta di CTU;
2. Prove testimoniali così come articolate in atti. Si richiede l'integrale rigetto delle istanze istruttorie avversarie, ribadendo altresì l'inammissibilità ex art. 246 c.p.c. di tutti i testimoni indicati dalle controparti. Nella denega- ta ipotesi di loro ammissione, anche solo parziale, si richiede di essere ammessi alla prova contraria.
Con vittoria di spese e competenze.”
di parte convenuta: “nel merito, rigettare le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa ed in ogni caso respin- gere le domande nei confronti del convenuto;
in via subordinata, nel non creduto caso in cui venisse accertata l'esistenza di vizi di esecu- zione nell'immobile di cui è causa, condannare le società con sede in VE di CP_2 CC (PD), Via Circonvallazione 12 P.IVA e la con sede in Marano P.IVA_2 CP_3 Vicentino (VI) Via Santa Lucia 9 P.IVA , per quanto di competenza, al paga- P.IVA_3 mento in favore dell'attrice di quanto verrà riconosciuto in corso di causa e comunque a manlevare la ditta individuale di quanto accertato nei suoi confronti;
Controparte_1 in via riconvenzionale, condannare la società attrice Parte_2 al pagamento in favore della ditta individuale della somma di euro
[...] Controparte_1 6.907,10 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di saldo dei la- vori eseguiti. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale così come dedotto in atti”
e di parte terza chiamata “Nel merito, previo accertamento CP_2 che nessuna responsabilità può essere addebitata alla società con sede in Controparte_2 VE di CC (PD), Via Circonvallazione 12 (P.IVA ) per le opere eseguite nel P.IVA_2 cantiere di Roana (VI) Via Sculazzon n. 20, respingersi ogni eccezione e domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese diritti e onorari con ogni più ampia riserva sia nel merito che istruttoria;
In via riconvenzionale, condannare la società attrice Parte_2 al pagamento in favore della società con sede in VE di CC (PD),
[...] Controparte_2 Via Circonvallazione 12 P.IVA della somma di € 14.500,00 o di quella mag- P.IVA_2 giore o minore accertata in corso di causa, a titolo di saldo dei lavori eseguiti presso il can- tiere sito in Comune di Roana (VI) Via Sculazzon 20. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accertata la presenza di vizi riconducibili alle opere eseguite dalla terza chiamata, disporsi la compensazione, in tutto o in parte, tra il danno accertato in corso di causa e il credito vantato dalla società CP_2 con sede in VE di CC (PD), Via Circonvallazione n. 12 P.IVA pari
[...] P.IVA_2 ad € 14.500,00; In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi così come articolata in atti”
FATTO E DIRITTO.
- 3 - La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta e dalla terza chiamata co- stituita, sono anch'esse infondate e vanno dunque respinte.
Le pretese avanzate da nei confronti Parte_2
della ditta non sono accoglibili in quanto l'attrice non ha di- CP_1
mostrato l'inadempimento della convenuta;
conseguentemente, cadono le domande di manleva proposte da quest'ultima verso e CP_2 CP_3
Il saldo richiesto in via riconvenzionale dalla ditta nei confronti di CP_1
così come quello preteso sempre in via riconvenzionale, da Pt_2 CP_2
verso l'attore, non risultano provati né provabili.
[...]
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 01/8/2022, ha affidato alla ditta Parte_2
la posa in opera degli intonaci interni ed esterni nel cantiere di CP_1
Roana (Vi), alla via Sculazzon n.20 (vedasi doc.1 attoreo). Nell'accordo ve- niva pattuito un prezzo a misura e cioè €38,00 al mq. per l'intonaco esterno ed
€25 al mq. per l'intonaco interno. La misura di quanto effettivamente posato sarebbe stata effettuata a fine opera.
2) I lavori di cui è causa sono stati svolti a febbraio e marzo 2023 e non sono stati completati (circostanza pacifica).
3) A titolo di acconto sul prezzo per essi pattuito, sono stati versati dall'attore alla convenuta, complessivamente €22.000,00#, di cui €15.000,00#, il
06/02/2023 ed €7.000,00# il 24/02/2023 (vedasi doc.1 convenuta).
4) La ditta ha subappaltato la posa in opera degli intonaci interni a CP_1
e degli intonaci esterni a CP_3 CP_2
E', infatti, documentalmente provato che ha emesso nei confronti CP_3
della convenuta, tre fatture per il complessivo importo di €7.950,00#, a titolo di acconto per la posa in opera di intonaci interni presso il vs. cantiere di via
Sculazzon 20 Roana, che è proprio quello oggetto di causa e ciò è avvenuto
- 4 - nel periodo in cui i lavori in questione, sono stati svolti e cioè febbraio e mar- zo 2023 (vedasi doc.2 convenuta).
invece, il 15/3/2023, ha rilasciato alla ditta una quie- CP_2 CP_1 tanza di pagamento di €4.800,00#, indicando come causale la posa in opera di intonaci esterni presso il cantiere innanzi indicato (vedasi doc.3 convenuta).
Sul punto, lo scrivente rileva che sostiene di aver ricevuto inca- CP_2
rico per i predetti lavori, direttamente dall'attore ed offre di provare tale circo- stanza mediante prova testimoniale. Si ritiene però che tale prova sia inam- missibile ex artt. 2721 e segg. c.c.. e che la mail del 04/6/2023, non costituisca principio di prova scritta, atta a consentire eccezionalmente la prova per testi;
essa, infatti, oltrechè risalire ad un periodo successivo rispetto a quello in cui sono stati svolti i lavori di cui è causa, è indirizzata alla convenuta e non ad
(vedasi doc. 10 attoreo). CP_2
Ad avviso dello scrivente, anche il messaggio whatsapp mediante il quale e si sono scambiati i dati necessari ad emettere fattura CP_6 Pt_2
(vedasi doc. 3 terza chiamata), non può costituire principio di prova scritta idoneo a rendere ammissibile la prova per testi dell'asserita conclusione di un contratto di appalto tra l'attore e la terza chiamata. Esso, infatti, non è in alcun modo databile.
5) Le opere appaltate alla ditta sono state ultimate da altre imprese CP_1
non coinvolte nel presente giudizio (circostanza pacifica). Allo stato, è dun- que impossibile stabilire la quantità e la qualità dei lavori effettivamente svolti dalle imprese convenuta e terze chiamate;
l'attore sostiene che essi siano af- fetti da vizi e chiede per dimostrarlo, una ctu. Lo scrivente ritiene di non poter disporre consulenza tecnica d'ufficio in quanto le opere riconducibili alla ditta e/o ai suoi subappaltatori, non sono misurabili né valutabili e CP_1
dunque non se ne può stabilire il prezzo o gli eventuali costi per le riparazioni.
6) La ditta ha prodotto quattro fatture (vedasi docc.4 e 5 con- CP_1
venuta) di acquisto di materia prima consegnata nel cantiere di via Sculazzon,
- 5 - per il complessivo importo di €6.889,80# iva inclusa. contesta il fatto Pt_2
che tutto il materiale descritto nelle fatture anzidette, sia stato posato nel can- tiere di cui è causa. Alla luce di ciò, ad avviso dello scrivente, la convenuta non ha dimostrato il suo assunto né esso è dimostrabile per testi o tramite ctu, essendo stati modificati i luoghi di cui è causa.
7) La convenuta ha pagato alla ditta EdilRampazzo la fattura n.31 del
09/3/2023 per €4.453,00#, che reca come causale: “assistenza tecnica e consu- lenze commerciali presso il vostro cantiere in via Sculazzon 20, Roana Vicen- za” (vedasi doc.6 convenuta).
Ad avviso dello scrivente, la ditta non può includere il costo di tale CP_1
assistenza/consulenza nel prezzo pattuito con Controparte_7
per le opere in questione, non essendo esso previsto nel preventi-
[...]
vo del 01/8/2022 (vedasi doc.1 attoreo).
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno inte- ramente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta tutte le domande formulate dalle parti.
Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Padova il 18 febbraio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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