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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7584/2024 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] l'[...], rapp.to e difeso Parte_1 dall' avv.to Ulderico Tornincasa;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Domenico CP_1
D'Angelo;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.10.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di esser stata dichiarata meritevole dell'indennità di accompagnamento, con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 CP_1 pagamento dei ratei di prestazione non percepiti ma che l' non aveva provveduto al CP_2 pagamento né al rigetto della domanda. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata nel decreto di omologa. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' documentando CP_1
l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/4 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dal fatto che il ricorso giudiziario è stato depositato pochi giorni dopo la scadenza del termine di 120 giorni dall'invio dell'ap70 nonché dal comportamento collaborativo dell che ha adempiuto CP_1 prima della celebrazione dell'udienza di discussione. Invero, dall'esame della documentazione in atti si rileva che il modello ap70 è stato inviato a mezzo pec in data 20.06.24, sicché il termine di 120 giorni sarebbe spirato in data 21.10.24. Il ricorso, poi, è stato depositato in data 23.10.24. Le spese di lite, pertanto, sono compensate per 1/4 e per la restante parte sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della CP_1 controversia, del carattere seriale del contenzioso, della celebrazione di una sola udienza e del comportamento processuale dell' che ha pagato prima dello svolgimento CP_2 dell'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 1/4 le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, CP_1 che liquida in complessivi euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] l'[...], rapp.to e difeso Parte_1 dall' avv.to Ulderico Tornincasa;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Domenico CP_1
D'Angelo;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.10.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di esser stata dichiarata meritevole dell'indennità di accompagnamento, con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 CP_1 pagamento dei ratei di prestazione non percepiti ma che l' non aveva provveduto al CP_2 pagamento né al rigetto della domanda. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata nel decreto di omologa. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' documentando CP_1
l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/4 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dal fatto che il ricorso giudiziario è stato depositato pochi giorni dopo la scadenza del termine di 120 giorni dall'invio dell'ap70 nonché dal comportamento collaborativo dell che ha adempiuto CP_1 prima della celebrazione dell'udienza di discussione. Invero, dall'esame della documentazione in atti si rileva che il modello ap70 è stato inviato a mezzo pec in data 20.06.24, sicché il termine di 120 giorni sarebbe spirato in data 21.10.24. Il ricorso, poi, è stato depositato in data 23.10.24. Le spese di lite, pertanto, sono compensate per 1/4 e per la restante parte sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della CP_1 controversia, del carattere seriale del contenzioso, della celebrazione di una sola udienza e del comportamento processuale dell' che ha pagato prima dello svolgimento CP_2 dell'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 1/4 le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, CP_1 che liquida in complessivi euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli