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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/10/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA NA Presidente
ND Di AN IU
LA NI IU Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5478/2024 promossa da: nata a [...] il [...] rappresentata, difesa Parte_1
e domiciliata da/presso avv. DADEA ROSSELLA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato da/presso avv. MAGGI MILENA, in forza di procura speciale in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24/09/2025, ovvero:
“nel confermare la separazione dei coniugi e pronunciata Parte_1 Controparte_1 con Sentenza non definitiva n. 483/2025 pubblicata il 12.03.2025,
1) affidare il figlio minorenne in forma condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la madre, con la quale continuerà ad abitare a 60044 FA (AN), in Via Berti n. 18;
pagina 1 di 3 2) in ragione della collocazione del figlio presso la madre, disporre che la casa familiare sita a 60044 FA (AN), in Via Berti n. 18, venga assegnata alla Sig.ra unitamente ai mobili e Pt_1 agli arredi ivi contenuti;
3) disporre che il Sig. valutate le esigenze del minore e di entrambi i genitori, Controparte_1 avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio accordandosi direttamente con lui, fermo rimanendo che il padre potrà vedere e stare con a week-end alternati con la madre, dal sabato all'uscita di scuola Per_1 alla domenica alle ore 21.30;
4) disporre che il Sig. corrisponda, tramite bonifico bancario, sul conto corrente Controparte_1 intestato alla moglie Sig.ra entro il giorno 22 di ogni mese, una somma pari a € Parte_1
300,00, quale contributo per il mantenimento del figlio minorenne , rivalutabile annualmente Per_1 sulla base degli indici ISTAT, come per legge, oltre al 50 % delle sp ordinarie necessarie per il figlio, sulla base di quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona sottoscritto in data 20.07.2024;
5) disporre che l'Assegno Unico Universale Inps destinato al figlio venga versato e percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
6) disporre che il Sig. corrisponda, tramite bonifico bancario, sul conto corrente Controparte_1 intestato alla moglie Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento del coniuge economicamente più debole, una somma pari a € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, come per legge;
7) con integrale compensazione delle spese di lite”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso depositato in data 23/10/2024, la ricorrente Parte_1 premesso di essersi unita in matrimonio, il 28/08/2004, con e che dalla loro Controparte_1 unione è nato, in data 07/10/2008, il figlio , chiedeva che venisse pronunciata la Per_1 separazione dal coniuge alle condizioni ivi formulate (in particolare, collocamento prevalente del figlio presso di lei, con assegnazione della casa familiare;
frequentazione libera padre-figlio, attesa l'età di quest'ultimo; in ragione di una rilevante disparità reddituale tra le parti, obbligo a carico del resistente, quale genitore non collocatario, di contribuire al mantenimento di , versando ad ella ricorrente l'importo Per_1 mensile di Euro 500,00, oltre alla partecipazione al 75% delle spese straordinarie per il minore, nonché riconoscimento di un assegno di mantenimento sempre a carico del resistente e in suo favore per l'importo di Euro 300,00).
2. Costituitosi in giudizio, in data 27/12/2024, il resistente domandava, a sua volta, che fosse pronunciata la separazione dalla coniuge, ma con l'accoglimento di condizioni difformi (regolamentazione dei tempi di visita paterni;
previsione di una minore sua contribuzione al mantenimento del figlio, nella misura di Euro 350 mensili, in previsione di una riduzione imminente delle di lui entrate reddituali;
versamento alla moglie del richiesto assegno di mantenimento per il periodo massimo di 18 mesi, tempo ritenuto sufficiente per consentire alla stessa di rinvenire attività lavorativa a tempo pieno, attesa le sue capacità lavorative e le ridotte esigenze di assistenza al figlio in ragione della età di questi).
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero che è intervenuto nel procedimento.
4. Alla prima udienza di comparizione del 29/01/2025 dinanzi al giudice relatore, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'emissione della sentenza parziale sullo status.
pagina 2 di 3 Quindi, con sentenza n. 483 del 5/03/2025, il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e rimetteva, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
5. Nelle more, le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni di separazione e, all'udienza del 24/09/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, instavano a che la causa, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis 28 c.p.c., fosse trattenuta in decisione con accoglimento delle conclusioni congiunte.
Il IU relatore rimetteva, pertanto, la causa al collegio per la decisione.
6. Pubblicata in data 12/03/2025 la sentenza non definitiva sul vincolo, il procedimento perviene nuovamente a decisione per la pronuncia in ordine alle domande accessorie.
7. Le condizioni di separazione prospettate dalle parti sono conformi alla situazione economica delle stesse e corrispondenti alle esigenze del figlio. In particolare, la regolamentazione sufficientemente elastica del diritto di visita paterno è giustificata dall'età di , ormai diciassettenne. Per_2
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto del minore;
del resto, come appena detto, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale nonché materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La soluzione concordata della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali, così come del resto previsto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) omologa le condizioni della separazione dei coniugi, già dichiarata con sentenza parziale n. 483/2025, in epigrafe riportate;
b) compensa tra la parti le spese di lite
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio dell'1/X/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LA NI IA NA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA NA Presidente
ND Di AN IU
LA NI IU Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5478/2024 promossa da: nata a [...] il [...] rappresentata, difesa Parte_1
e domiciliata da/presso avv. DADEA ROSSELLA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato da/presso avv. MAGGI MILENA, in forza di procura speciale in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24/09/2025, ovvero:
“nel confermare la separazione dei coniugi e pronunciata Parte_1 Controparte_1 con Sentenza non definitiva n. 483/2025 pubblicata il 12.03.2025,
1) affidare il figlio minorenne in forma condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la madre, con la quale continuerà ad abitare a 60044 FA (AN), in Via Berti n. 18;
pagina 1 di 3 2) in ragione della collocazione del figlio presso la madre, disporre che la casa familiare sita a 60044 FA (AN), in Via Berti n. 18, venga assegnata alla Sig.ra unitamente ai mobili e Pt_1 agli arredi ivi contenuti;
3) disporre che il Sig. valutate le esigenze del minore e di entrambi i genitori, Controparte_1 avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio accordandosi direttamente con lui, fermo rimanendo che il padre potrà vedere e stare con a week-end alternati con la madre, dal sabato all'uscita di scuola Per_1 alla domenica alle ore 21.30;
4) disporre che il Sig. corrisponda, tramite bonifico bancario, sul conto corrente Controparte_1 intestato alla moglie Sig.ra entro il giorno 22 di ogni mese, una somma pari a € Parte_1
300,00, quale contributo per il mantenimento del figlio minorenne , rivalutabile annualmente Per_1 sulla base degli indici ISTAT, come per legge, oltre al 50 % delle sp ordinarie necessarie per il figlio, sulla base di quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona sottoscritto in data 20.07.2024;
5) disporre che l'Assegno Unico Universale Inps destinato al figlio venga versato e percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
6) disporre che il Sig. corrisponda, tramite bonifico bancario, sul conto corrente Controparte_1 intestato alla moglie Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento del coniuge economicamente più debole, una somma pari a € 200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, come per legge;
7) con integrale compensazione delle spese di lite”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso depositato in data 23/10/2024, la ricorrente Parte_1 premesso di essersi unita in matrimonio, il 28/08/2004, con e che dalla loro Controparte_1 unione è nato, in data 07/10/2008, il figlio , chiedeva che venisse pronunciata la Per_1 separazione dal coniuge alle condizioni ivi formulate (in particolare, collocamento prevalente del figlio presso di lei, con assegnazione della casa familiare;
frequentazione libera padre-figlio, attesa l'età di quest'ultimo; in ragione di una rilevante disparità reddituale tra le parti, obbligo a carico del resistente, quale genitore non collocatario, di contribuire al mantenimento di , versando ad ella ricorrente l'importo Per_1 mensile di Euro 500,00, oltre alla partecipazione al 75% delle spese straordinarie per il minore, nonché riconoscimento di un assegno di mantenimento sempre a carico del resistente e in suo favore per l'importo di Euro 300,00).
2. Costituitosi in giudizio, in data 27/12/2024, il resistente domandava, a sua volta, che fosse pronunciata la separazione dalla coniuge, ma con l'accoglimento di condizioni difformi (regolamentazione dei tempi di visita paterni;
previsione di una minore sua contribuzione al mantenimento del figlio, nella misura di Euro 350 mensili, in previsione di una riduzione imminente delle di lui entrate reddituali;
versamento alla moglie del richiesto assegno di mantenimento per il periodo massimo di 18 mesi, tempo ritenuto sufficiente per consentire alla stessa di rinvenire attività lavorativa a tempo pieno, attesa le sue capacità lavorative e le ridotte esigenze di assistenza al figlio in ragione della età di questi).
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero che è intervenuto nel procedimento.
4. Alla prima udienza di comparizione del 29/01/2025 dinanzi al giudice relatore, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'emissione della sentenza parziale sullo status.
pagina 2 di 3 Quindi, con sentenza n. 483 del 5/03/2025, il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e rimetteva, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
5. Nelle more, le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni di separazione e, all'udienza del 24/09/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, instavano a che la causa, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis 28 c.p.c., fosse trattenuta in decisione con accoglimento delle conclusioni congiunte.
Il IU relatore rimetteva, pertanto, la causa al collegio per la decisione.
6. Pubblicata in data 12/03/2025 la sentenza non definitiva sul vincolo, il procedimento perviene nuovamente a decisione per la pronuncia in ordine alle domande accessorie.
7. Le condizioni di separazione prospettate dalle parti sono conformi alla situazione economica delle stesse e corrispondenti alle esigenze del figlio. In particolare, la regolamentazione sufficientemente elastica del diritto di visita paterno è giustificata dall'età di , ormai diciassettenne. Per_2
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto del minore;
del resto, come appena detto, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale nonché materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La soluzione concordata della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali, così come del resto previsto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) omologa le condizioni della separazione dei coniugi, già dichiarata con sentenza parziale n. 483/2025, in epigrafe riportate;
b) compensa tra la parti le spese di lite
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio dell'1/X/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LA NI IA NA
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