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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 279/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere
dott. Virginia Zuppetta Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al n.279/2024 R.G.V.G., promossa da:
– (p. iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
presso i cui uffici, siti in alla Via Rubichi n.39, domicilia ope legis;
CP_1
-RECLAMANTE-
contro
– (cf: ) Controparte_2 P.IVA_2
in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Cosimo
Finiguerra, giusta mandato alle liti in atti;
-RECLAMATA-
NONCHÉ in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso, come da procura generali alle liti per Notar
da Roma, elettivamente domiciliato in al viale Marche n. 14 negli uffici della propria Per_1 CP_1
Avvocatura;
-RECLAMATO-
E
P.G.
-INTERVENTORE-
All'udienza del 26/9/2024, previo deposito di memorie da parte dei procuratori delle parti, nel termine loro concesso, ed acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 4.07.2023, Parte_1
presentava domanda di concordato semplificato per la prosecuzione dell'attività attraverso la continuità indiretta. La domanda veniva presentata all'esito dell'infruttuosa procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 17 e ss. d.lgs n.14/2019, a seguito del deposito della relazione finale dell'esperto, redatta il 5.05.2023, con la quale provvedeva a dare comunicazione, al debitore, al Giudice del procedimento relativo alle misure protettive e cautelari ed al Segretario
Generale della Camera di Commercio, della conclusione delle trattative, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del richiamato d.lgs.
Il Tribunale fissava, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti per l'omologa, nominando l'ausiliario ex art. 68 c.p.c. e, nei termini assegnati, l'esperto depositava il parere ex art. 25 sexies,
comma 3, d.lgs n.14/2019, mentre l'ausiliario il parere di cui al successivo quarto comma della medesima disposizione. Nel termine perentorio di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione presentavano opposizione: con Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in data 29.04.2024 e Controparte_4
, in data 24.04.2024.
[...]
All'udienza del 9.05.2024, all'esito della discussione nel contraddittorio delle parti, la società
insisteva per l'omologa, i creditori si riportavano ai relativi scritti.
Il Tribunale, dopo avere preso atto del parere positivo della Procura della Repubblica (nelle forme del silenzio assenso) e delle attestazioni positive dell'esperto e dell'ausiliario, in ordine al piano che prevedeva la continuità indiretta dell'attività d'impresa, nonché sulla sua fattibilità, riservava la decisione.
Cosicché, in composizione collegiale, verificata la sussistenza della qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggettivo dello stato di crisi, intesa come “insolvenza
difficilmente reversibile”, la propria competenza territoriale, nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato, con sentenza del 17 febbraio 2024, ha
omologato il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, rilevando la
convenienza del piano concordatario proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto la
valutazione di convenienza dell'istanza appare evidente e non necessita di particolari
approfondimenti, alla luce delle prospettazioni che sono state offerte dall'esperto prima e
dall'ausiliario successivamente. In effetti, l'apporto di finanza esterna, condizionato all'omologa del
concordato semplificato, costituisce la quasi totalità (98%) delle risorse destinate al pagamento dei
creditori, che verrebbero vanificate con l'apertura della Liquidazione Giudiziale.
Ha proposto reclamo, ex art.51 C.C.I.F, innanzi alla Corte di Appello di Lecce, l'
[...]
, in persona del direttore p.t.; in particolare, la reclamante ha Controparte_1
invocato – per le ragioni di seguito riportate – la riforma della sentenza impugnata, insistendo per la revoca dell'omologato concordato. Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio, in persona del presidente e l.r.p.t., CP_3
associandosi alla richiesta di di revoca della disposta omologa, nonché Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale Controparte_5
rapp.te. p.t., contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto del proposto reclamo, con vittoria delle spese del presente procedimento.
All'udienza del 26/9/2024 il Collegio, acquisito il parere del PG, ha riservato la decisione.
2. Con l'atto di reclamo, l' deduce “l'illegittimità del ricorso per concordato Controparte_1
semplificato, ex articolo 25-sexies del C.C.I.I., per mancanza dei requisiti richiesti ex lege”.
In particolare, rileva che il combinato disposto degli articoli 12 e 23 del C.C.I.I. consente il ricorso alla procedura di concordato semplificato, a condizione che la stessa si inserisca nell'ambito di un progetto di risanamento aziendale, condizione, questa, che non pare sussistere nel caso de quo dal
Pa momento che vrebbe da tempo previsto la cessione dell'azienda. CP_2
Evidenzia come, nella fattispecie, non viene contemplata la salvaguardia e la continuità
dell'attività aziendale, essendo prioritariamente prevista la cessione dell'azienda.
Si duole, inoltre, della “mancata presentazione della istanza di transazione fiscale” evidenziando comel'applicazione dell'istituto de quo, sia prevista unicamente in forma residuale, esclusivamente nel caso in cui siano stati attivati, infruttuosamente, gli strumenti - già previsti normativamente dal
D.L. 118/2021 prima, ora dal nuovo CCII – per addivenire a una concreta composizione negoziata della crisi con i creditori.
Deduce che, affinché possa riconoscersi il mancato buon esito di precedenti trattative intavolate o l'impraticabilità delle soluzioni espressamente previste, il creditore deve essere destinatario di una chiara proposta di soddisfacimento, che abbia i caratteri (in primis di legittimità) previsti dalla legge per avere rilevanza giuridica e che possa essere concretamente sottoposta al vaglio del destinatario.
E tanto non è avvenuto avendo riguardo alla peculiare natura di Ente Pubblico rivestita dal creditore
, per cui sarebbe stato necessario predisporre una proposta di ristrutturazione Controparte_1
dei debiti che prevedesse la transazione fiscale.
3. Dette doglianze sono infondate.
Il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021 è pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del CCII a seguito del d.lgs. n. 83 del 2022. Esso possiede alcune indubbie peculiarità
rispetto al concordato preventivo, a partire dalla modalità di accesso che non è consentito in via diretta, ma solo al termine del percorso di composizione negoziata.
Il concordato semplificato, possibile unicamente in caso di esito negativo delle trattative di composizione, resta annoverabile nell'alveo delle procedure concorsuali, e il ricorso a tale procedimento è consentito se l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o di insolvenza - quali il contratto, la convenzione di moratoria o l'accordo con i creditori - non sono possibili.
È stato concepito fin dalla legislazione dell'emergenza per evitare la liquidazione giudiziale dopo l'esperimento negativo delle trattative e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell'attività.
Non è in discussione che la regolamentazione presenti in questo senso talune specificità: per esempio la previa acquisizione da parte del tribunale della relazione finale dell'esperto e la richiesta a lui anche di un parere con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;
la individuazione di un ausiliario in luogo della figura del commissario giudiziale, e con compiti ridimensionati;
la funzionalizzazione al contesto solo liquidatorio;
la previsione di forme agevolative della definizione del procedimento, come la mancanza della fase di ammissione vera e propria, il non necessario rispetto di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari, la mancata previsione del voto dei creditori, la mancanza dell'attestatore e via seguitando.
Ed invero, tale tipo di Concordato, è definito dalla Legge come “semplificato” rispetto al concordato
liquidatorio disciplinato nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (artt. 47 e 84 comma 4),
poiché trattasi pacificamente di un “istituto residuale” (come detto, introdotto dall'art. 18 del DL
24.08.2021 n.118 ed ora trasfuso organicamente nell'art. 25 sexies CCII), che si caratterizza -nel merito- per la sua natura “premiale”, poiché offre all'imprenditore in crisi, una via per uscire dalla stessa “difficilmente reversibile”, mediante liquidazione del proprio patrimonio, spesso ridotto ed insufficiente a far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento, ex ante contratte, in quanto l'impianto del neo –istituto, non contempla la votazione dei creditori, ma offre :
a1)- una opportunità di stralcio dei debiti , onde premiare l'imprenditore che si è tempestivamente attivato al fine di risolvere la propria crisi d'impresa, senza riuscirvi, non per propria colpa o omissione,
ma perché le trattative seriamente intavolate sotto la regìa dell'Esperto e svoltesi secondo i principi di lealtà, piena correttezza e buona fede soggettiva ed oggettiva “non hanno avuto esito positivo”, mentre le soluzioni alternative individuate all'art. 23, comma 1 e 2 lett b) del CCII “ non sono praticabili “;
b1) -un incentivo esercitabile nei confronti dei creditori per indurli a partecipare attivamente alle trattative e definire la composizione con un accordo negoziale che garantirebbe loro un soddisfacimento maggiore rispetto all'ipotesi plastica del concordato semplificato, all'esito del quale potrebbe aver luogo uno stralcio pressoché totale dei loro crediti
Orbene secondo quanto riportato nel ricorso per l'omologa del concordato semplificato, la proposta avanzata dalla Società propone ai creditori un concordato che prevede la cessione dell'Azienda e l'apporto di finanza esterna, che consentiranno di garantire utili per ciascun creditore nel rispetto delle legittime cause di prelazione.
La proposta di concordato semplificato prevede:
a) il pagamento integrale delle spese di procedura con l'apporto di finanza esterna da parte della società proprietaria del capitale sociale della maggioranza delle società aderenti al CP_6
consorzio CP_2
b) il pagamento della percentuale del 7% a tutti i creditori del con l'apporto di finanza CP_7
esterna, sempre da parte di CP_6
c) l'acquisto, da parte di del ramo di azienda relativo alla valorizzazione delle CP_8
produzioni del settore calzaturiero e di sostegno alle imprese del medesimo comparto produttivo, al prezzo di euro 25.000,00, con contestuale impegno ad assumere almeno 10 dipendenti a suo tempo collocati nelle liste di mobilità dalla stessa CP_2
d) la formalizzazione dell'impegno della società condizionato all'omologa del CP_6
concordato semplificato, a fornire, nei tempi e con le modalità stabilite dal Tribunale, la finanza esterna necessaria a garantire il pagamento dei costi di procedura e della percentuale del 7% ai creditori del , calcolata sulle somme residue incapienti, all'esito della monetizzazione delle CP_7
poste presenti nell'attivo;
e) la formalizzazione dell'impegno della società sempre condizionato all'omologa Controparte_8
del concordato semplificato, ad acquistare il ramo di azienda e ad assumere almeno 10 dipendenti di in mobilità. CP_2
Orbene, è evidente che - all'esito della conclusione della fase della composizione negoziata della crisi, non è stato possibile utilizzare alcuno degli altri strumenti di regolazione della crisi, residuando perciò la domanda di accesso al concordato semplificato quale unico strumento utile per la sua composizione.
Vieppiù va rilevato – quanto già evidenziato dal Tribunale – che la L.n.111/2023 di delega fiscale prospetta per la composizione negoziata un intervento a favore di “un accordo sul pagamento
parziale o dilazionato dei tributi, anche locali”, senza dare nessuna indicazione con specifico riferimento al concordato semplificato.
Sennonché si può sostenere che “la deroga al principio di indisponibilità del credito tributario è da
rinvenire o in specifiche disposizioni aventi ad oggetto il trattamento dei debiti tributari, quali sono
quelle relative alla transazione fiscale…ovvero in disposizioni generali, cioè in relazione a tutti i
crediti e inerenti quindi anche a quelli tributari”.
Sul punto, l'art. 25 sexies d.lgs. n.14/2019 nulla dispone espressamente in ordine al degrado dei creditori prelatizi e, di conseguenza, appare condivisibile l'ipotesi che l'unico vincolo per l'omologazione sia che “la proposta non arrechi pregiudizio all'alternativa della liquidazione
giudiziale e assicuri una utilità a ciascun creditore”. Del resto, in sede di concordato, è possibile che i creditori prelatizi possano essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore alla prospettiva della liquidazione giudiziale.
A tal proposito il Collegio ha correttamente ritenuto che nel concordato semplificato si possa pervenire alla falcidia dei debiti tributari anche in assenza di una specifica regolamentazione, valendo il principio (generale) espresso dall'articolo 25 sexies citato, tale per cui l'unico limite è dato dal confronto con la prospettiva di soddisfacimento nella ipotesi di liquidazione giudiziale che nella fattispecie è ampiamente assicurata.
Pertanto, in virtù delle considerazioni sin qui svolte, va rigettato il reclamo de quo con conseguente conferma della sentenza reclamata.
4. Spese.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna dell'Agenzia reclamante e dell' alla rifusione delle CP_3
spese del presente giudizio, in favore della società reclamata, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima Civile,
1) rigetta il reclamo proposto da Controparte_1
– con conseguente conferma della sentenza in oggetto;
2) condanna la reclamante e l' , in solido, al pagamento, in favore della CP_3
, delle Controparte_5
spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 15
gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere
dott. Virginia Zuppetta Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al n.279/2024 R.G.V.G., promossa da:
– (p. iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
presso i cui uffici, siti in alla Via Rubichi n.39, domicilia ope legis;
CP_1
-RECLAMANTE-
contro
– (cf: ) Controparte_2 P.IVA_2
in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Cosimo
Finiguerra, giusta mandato alle liti in atti;
-RECLAMATA-
NONCHÉ in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso, come da procura generali alle liti per Notar
da Roma, elettivamente domiciliato in al viale Marche n. 14 negli uffici della propria Per_1 CP_1
Avvocatura;
-RECLAMATO-
E
P.G.
-INTERVENTORE-
All'udienza del 26/9/2024, previo deposito di memorie da parte dei procuratori delle parti, nel termine loro concesso, ed acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 4.07.2023, Parte_1
presentava domanda di concordato semplificato per la prosecuzione dell'attività attraverso la continuità indiretta. La domanda veniva presentata all'esito dell'infruttuosa procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 17 e ss. d.lgs n.14/2019, a seguito del deposito della relazione finale dell'esperto, redatta il 5.05.2023, con la quale provvedeva a dare comunicazione, al debitore, al Giudice del procedimento relativo alle misure protettive e cautelari ed al Segretario
Generale della Camera di Commercio, della conclusione delle trattative, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del richiamato d.lgs.
Il Tribunale fissava, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti per l'omologa, nominando l'ausiliario ex art. 68 c.p.c. e, nei termini assegnati, l'esperto depositava il parere ex art. 25 sexies,
comma 3, d.lgs n.14/2019, mentre l'ausiliario il parere di cui al successivo quarto comma della medesima disposizione. Nel termine perentorio di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione presentavano opposizione: con Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in data 29.04.2024 e Controparte_4
, in data 24.04.2024.
[...]
All'udienza del 9.05.2024, all'esito della discussione nel contraddittorio delle parti, la società
insisteva per l'omologa, i creditori si riportavano ai relativi scritti.
Il Tribunale, dopo avere preso atto del parere positivo della Procura della Repubblica (nelle forme del silenzio assenso) e delle attestazioni positive dell'esperto e dell'ausiliario, in ordine al piano che prevedeva la continuità indiretta dell'attività d'impresa, nonché sulla sua fattibilità, riservava la decisione.
Cosicché, in composizione collegiale, verificata la sussistenza della qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggettivo dello stato di crisi, intesa come “insolvenza
difficilmente reversibile”, la propria competenza territoriale, nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato, con sentenza del 17 febbraio 2024, ha
omologato il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, rilevando la
convenienza del piano concordatario proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto la
valutazione di convenienza dell'istanza appare evidente e non necessita di particolari
approfondimenti, alla luce delle prospettazioni che sono state offerte dall'esperto prima e
dall'ausiliario successivamente. In effetti, l'apporto di finanza esterna, condizionato all'omologa del
concordato semplificato, costituisce la quasi totalità (98%) delle risorse destinate al pagamento dei
creditori, che verrebbero vanificate con l'apertura della Liquidazione Giudiziale.
Ha proposto reclamo, ex art.51 C.C.I.F, innanzi alla Corte di Appello di Lecce, l'
[...]
, in persona del direttore p.t.; in particolare, la reclamante ha Controparte_1
invocato – per le ragioni di seguito riportate – la riforma della sentenza impugnata, insistendo per la revoca dell'omologato concordato. Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio, in persona del presidente e l.r.p.t., CP_3
associandosi alla richiesta di di revoca della disposta omologa, nonché Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale Controparte_5
rapp.te. p.t., contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto del proposto reclamo, con vittoria delle spese del presente procedimento.
All'udienza del 26/9/2024 il Collegio, acquisito il parere del PG, ha riservato la decisione.
2. Con l'atto di reclamo, l' deduce “l'illegittimità del ricorso per concordato Controparte_1
semplificato, ex articolo 25-sexies del C.C.I.I., per mancanza dei requisiti richiesti ex lege”.
In particolare, rileva che il combinato disposto degli articoli 12 e 23 del C.C.I.I. consente il ricorso alla procedura di concordato semplificato, a condizione che la stessa si inserisca nell'ambito di un progetto di risanamento aziendale, condizione, questa, che non pare sussistere nel caso de quo dal
Pa momento che vrebbe da tempo previsto la cessione dell'azienda. CP_2
Evidenzia come, nella fattispecie, non viene contemplata la salvaguardia e la continuità
dell'attività aziendale, essendo prioritariamente prevista la cessione dell'azienda.
Si duole, inoltre, della “mancata presentazione della istanza di transazione fiscale” evidenziando comel'applicazione dell'istituto de quo, sia prevista unicamente in forma residuale, esclusivamente nel caso in cui siano stati attivati, infruttuosamente, gli strumenti - già previsti normativamente dal
D.L. 118/2021 prima, ora dal nuovo CCII – per addivenire a una concreta composizione negoziata della crisi con i creditori.
Deduce che, affinché possa riconoscersi il mancato buon esito di precedenti trattative intavolate o l'impraticabilità delle soluzioni espressamente previste, il creditore deve essere destinatario di una chiara proposta di soddisfacimento, che abbia i caratteri (in primis di legittimità) previsti dalla legge per avere rilevanza giuridica e che possa essere concretamente sottoposta al vaglio del destinatario.
E tanto non è avvenuto avendo riguardo alla peculiare natura di Ente Pubblico rivestita dal creditore
, per cui sarebbe stato necessario predisporre una proposta di ristrutturazione Controparte_1
dei debiti che prevedesse la transazione fiscale.
3. Dette doglianze sono infondate.
Il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021 è pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del CCII a seguito del d.lgs. n. 83 del 2022. Esso possiede alcune indubbie peculiarità
rispetto al concordato preventivo, a partire dalla modalità di accesso che non è consentito in via diretta, ma solo al termine del percorso di composizione negoziata.
Il concordato semplificato, possibile unicamente in caso di esito negativo delle trattative di composizione, resta annoverabile nell'alveo delle procedure concorsuali, e il ricorso a tale procedimento è consentito se l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o di insolvenza - quali il contratto, la convenzione di moratoria o l'accordo con i creditori - non sono possibili.
È stato concepito fin dalla legislazione dell'emergenza per evitare la liquidazione giudiziale dopo l'esperimento negativo delle trattative e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell'attività.
Non è in discussione che la regolamentazione presenti in questo senso talune specificità: per esempio la previa acquisizione da parte del tribunale della relazione finale dell'esperto e la richiesta a lui anche di un parere con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;
la individuazione di un ausiliario in luogo della figura del commissario giudiziale, e con compiti ridimensionati;
la funzionalizzazione al contesto solo liquidatorio;
la previsione di forme agevolative della definizione del procedimento, come la mancanza della fase di ammissione vera e propria, il non necessario rispetto di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari, la mancata previsione del voto dei creditori, la mancanza dell'attestatore e via seguitando.
Ed invero, tale tipo di Concordato, è definito dalla Legge come “semplificato” rispetto al concordato
liquidatorio disciplinato nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (artt. 47 e 84 comma 4),
poiché trattasi pacificamente di un “istituto residuale” (come detto, introdotto dall'art. 18 del DL
24.08.2021 n.118 ed ora trasfuso organicamente nell'art. 25 sexies CCII), che si caratterizza -nel merito- per la sua natura “premiale”, poiché offre all'imprenditore in crisi, una via per uscire dalla stessa “difficilmente reversibile”, mediante liquidazione del proprio patrimonio, spesso ridotto ed insufficiente a far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento, ex ante contratte, in quanto l'impianto del neo –istituto, non contempla la votazione dei creditori, ma offre :
a1)- una opportunità di stralcio dei debiti , onde premiare l'imprenditore che si è tempestivamente attivato al fine di risolvere la propria crisi d'impresa, senza riuscirvi, non per propria colpa o omissione,
ma perché le trattative seriamente intavolate sotto la regìa dell'Esperto e svoltesi secondo i principi di lealtà, piena correttezza e buona fede soggettiva ed oggettiva “non hanno avuto esito positivo”, mentre le soluzioni alternative individuate all'art. 23, comma 1 e 2 lett b) del CCII “ non sono praticabili “;
b1) -un incentivo esercitabile nei confronti dei creditori per indurli a partecipare attivamente alle trattative e definire la composizione con un accordo negoziale che garantirebbe loro un soddisfacimento maggiore rispetto all'ipotesi plastica del concordato semplificato, all'esito del quale potrebbe aver luogo uno stralcio pressoché totale dei loro crediti
Orbene secondo quanto riportato nel ricorso per l'omologa del concordato semplificato, la proposta avanzata dalla Società propone ai creditori un concordato che prevede la cessione dell'Azienda e l'apporto di finanza esterna, che consentiranno di garantire utili per ciascun creditore nel rispetto delle legittime cause di prelazione.
La proposta di concordato semplificato prevede:
a) il pagamento integrale delle spese di procedura con l'apporto di finanza esterna da parte della società proprietaria del capitale sociale della maggioranza delle società aderenti al CP_6
consorzio CP_2
b) il pagamento della percentuale del 7% a tutti i creditori del con l'apporto di finanza CP_7
esterna, sempre da parte di CP_6
c) l'acquisto, da parte di del ramo di azienda relativo alla valorizzazione delle CP_8
produzioni del settore calzaturiero e di sostegno alle imprese del medesimo comparto produttivo, al prezzo di euro 25.000,00, con contestuale impegno ad assumere almeno 10 dipendenti a suo tempo collocati nelle liste di mobilità dalla stessa CP_2
d) la formalizzazione dell'impegno della società condizionato all'omologa del CP_6
concordato semplificato, a fornire, nei tempi e con le modalità stabilite dal Tribunale, la finanza esterna necessaria a garantire il pagamento dei costi di procedura e della percentuale del 7% ai creditori del , calcolata sulle somme residue incapienti, all'esito della monetizzazione delle CP_7
poste presenti nell'attivo;
e) la formalizzazione dell'impegno della società sempre condizionato all'omologa Controparte_8
del concordato semplificato, ad acquistare il ramo di azienda e ad assumere almeno 10 dipendenti di in mobilità. CP_2
Orbene, è evidente che - all'esito della conclusione della fase della composizione negoziata della crisi, non è stato possibile utilizzare alcuno degli altri strumenti di regolazione della crisi, residuando perciò la domanda di accesso al concordato semplificato quale unico strumento utile per la sua composizione.
Vieppiù va rilevato – quanto già evidenziato dal Tribunale – che la L.n.111/2023 di delega fiscale prospetta per la composizione negoziata un intervento a favore di “un accordo sul pagamento
parziale o dilazionato dei tributi, anche locali”, senza dare nessuna indicazione con specifico riferimento al concordato semplificato.
Sennonché si può sostenere che “la deroga al principio di indisponibilità del credito tributario è da
rinvenire o in specifiche disposizioni aventi ad oggetto il trattamento dei debiti tributari, quali sono
quelle relative alla transazione fiscale…ovvero in disposizioni generali, cioè in relazione a tutti i
crediti e inerenti quindi anche a quelli tributari”.
Sul punto, l'art. 25 sexies d.lgs. n.14/2019 nulla dispone espressamente in ordine al degrado dei creditori prelatizi e, di conseguenza, appare condivisibile l'ipotesi che l'unico vincolo per l'omologazione sia che “la proposta non arrechi pregiudizio all'alternativa della liquidazione
giudiziale e assicuri una utilità a ciascun creditore”. Del resto, in sede di concordato, è possibile che i creditori prelatizi possano essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore alla prospettiva della liquidazione giudiziale.
A tal proposito il Collegio ha correttamente ritenuto che nel concordato semplificato si possa pervenire alla falcidia dei debiti tributari anche in assenza di una specifica regolamentazione, valendo il principio (generale) espresso dall'articolo 25 sexies citato, tale per cui l'unico limite è dato dal confronto con la prospettiva di soddisfacimento nella ipotesi di liquidazione giudiziale che nella fattispecie è ampiamente assicurata.
Pertanto, in virtù delle considerazioni sin qui svolte, va rigettato il reclamo de quo con conseguente conferma della sentenza reclamata.
4. Spese.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna dell'Agenzia reclamante e dell' alla rifusione delle CP_3
spese del presente giudizio, in favore della società reclamata, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima Civile,
1) rigetta il reclamo proposto da Controparte_1
– con conseguente conferma della sentenza in oggetto;
2) condanna la reclamante e l' , in solido, al pagamento, in favore della CP_3
, delle Controparte_5
spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 15
gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele