Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2005, n. 488
CASS
Sentenza 13 gennaio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ambito del procedimento di contestazione disciplinare, regolamentato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ove il lavoratore, pur dopo la scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, richieda un supplemento di difesa, anche se la stessa si sia già svolta con l'audizione personale o con la presentazione di giustificazioni scritte, l'obbligo del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia stata possibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge; conseguentemente, la presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell'ipotesi in cui entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell'addebito e la valutazione di questo presupposto va operata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che devono regolare l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Procedimento disciplinare
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Marco Moleri Scheda sintetica Tra le conseguenze derivanti dall'esistenza del contratto di lavoro subordinato è previsto il diritto del datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di comportamenti del lavoratore che costituiscano inosservanza degli obblighi contrattuali. Il potere disciplinare del datore di lavoro ha lo scopo di tutelare l'organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, si fonda sul principio di subordinazione del prestatore di lavoro e si traduce nella comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore inadempiente. La sanzione …

     Leggi di più…

  • 2Licenziamento disciplinare
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

  • 3La tutela del licenziamento Jobs Act
    Mauro Di Fresco · https://www.studiocataldi.it/ · 1 maggio 2015

    Prof. Mauro Di Fresco In attuazione della Legge 10.12.2014 n. 183, il Governo dovrà emanare un Decreto Legislativo che disciplini la tutela del rapporto di lavoro subordinato pubblico e privato a tempo indeterminato. Intanto, in previsione di ciò, è stato reso noto lo schema preliminare del D.Lgs. che consta di 12 articoli. Riguardo la comparazione della nuova procedura di licenziamento e delle sue tutele in rapporto all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (d'ora in poi St. lav. cioè della legge 20.05.1970 n. 300 come modificato dalla riforma Fornero), ci interessa esaminare pochi ma complessi articoli. Vorrei precisare che la normativa è di difficile lettura e che, quindi, le deduzioni …

     Leggi di più…

  • 4Pubblicità del codice disciplinare
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2012

    A mente del disposto ex art. 7, 1 comma, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisce l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione. Va ante omnia osservato, sulle orme, peraltro, di un autorevole ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, come, a mente del perspicuo disposto – art. 7, comma 1, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisca l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione (a pena di nullità insanabile della stessa: cfr., in tal senso, ex plurimis, fra le più risalenti, Cass. civ., n. 3522 del 1984; Cass. civ., n. …

     Leggi di più…

  • 5Licenziamento disciplinare ed audizione del lavoratore (Cass. n. 8845/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 13 giugno 2012

    Su un piano generale, è da premettere che il datore ha l'onere di “sentire” il lavoratore a sua difesa (art. 7, comma 2, della L. 20 maggio 1970, n. 300). Questo “sentire” è l'aspetto d'un pur succinto “contraddittorio” che consenta al lavoratore, senza strumentali dilatazioni del tempo normativamente previsto, di esprimere compiutamente le proprie ragioni. Ciò è in genere effettuato attraverso giustificazioni scritte, nelle quali il diritto del lavoratore si esercita e si esaurisce. Nel rispondere alla contestazione (e pur con qualche difesa), il lavoratore può tuttavia chiedere di essere sentito personalmente. La richiesta, come necessità conseguente alla risposta scritta (e …

     Leggi di più…
Mostra tutto (7)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2005, n. 488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 488
Data del deposito : 13 gennaio 2005

Testo completo