Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
Nell'ambito del procedimento di contestazione disciplinare, regolamentato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ove il lavoratore, pur dopo la scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, richieda un supplemento di difesa, anche se la stessa si sia già svolta con l'audizione personale o con la presentazione di giustificazioni scritte, l'obbligo del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia stata possibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge; conseguentemente, la presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell'ipotesi in cui entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell'addebito e la valutazione di questo presupposto va operata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che devono regolare l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.
Commentari • 7
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Leggi di più… - 4. Pubblicità del codice disciplinareStaiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2012
A mente del disposto ex art. 7, 1 comma, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisce l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione. Va ante omnia osservato, sulle orme, peraltro, di un autorevole ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, come, a mente del perspicuo disposto – art. 7, comma 1, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisca l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione (a pena di nullità insanabile della stessa: cfr., in tal senso, ex plurimis, fra le più risalenti, Cass. civ., n. 3522 del 1984; Cass. civ., n. …
Leggi di più… - 5. Licenziamento disciplinare ed audizione del lavoratore (Cass. n. 8845/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 13 giugno 2012
Su un piano generale, è da premettere che il datore ha l'onere di “sentire” il lavoratore a sua difesa (art. 7, comma 2, della L. 20 maggio 1970, n. 300). Questo “sentire” è l'aspetto d'un pur succinto “contraddittorio” che consenta al lavoratore, senza strumentali dilatazioni del tempo normativamente previsto, di esprimere compiutamente le proprie ragioni. Ciò è in genere effettuato attraverso giustificazioni scritte, nelle quali il diritto del lavoratore si esercita e si esaurisce. Nel rispondere alla contestazione (e pur con qualche difesa), il lavoratore può tuttavia chiedere di essere sentito personalmente. La richiesta, come necessità conseguente alla risposta scritta (e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2005, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI 00488 /05 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 13 GEN. 2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 21239/03 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.488 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI- Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Ud. 16/11/04 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERNANDO MUCCI, DOMENICO FABRIZIO MASTRANGELI, giusta delega in atti;
ricorrente contro persona del BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A., in legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato FERRICELLI ELGA, rappresentato e difeso 2004 dall'avvocato FELIZIANI PAOLO, giusta procura speciale 5122 -1- atto notar MARCO PIRONE di TERNI del 27/10/04, rep. 59601; ww resistente con procura avverso la sentenza n. 499/03 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 02/07/03 R.G.N. 1558/02 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/04 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato MASTRANGELI;
udito l'Avvocato FELIZIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. CANCELLIERE C1 Giovanni Cantelmo -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO US LI ha impugnato dinanzi al giudice del lavoro di Montepulciano il licenziamento disciplinare intimatogli dalla Banca Popolare di Spoleto chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. Il giudice adito ha accolto la domanda, con decisione che la Corte di Appello di Firenze ha riformato con la sentenza oggi denunciata, licenziamentoaffermando la legittimità del impugnato sulla base dei seguenti rilievi. 1) Non era ravvisabile una violazione delle regole dell'art.7 dello Statuto dei Lavoratori, in relazione al fatto che a seguito della contestazione disciplinare la Banca aveva irrogato la sanzione senza accogliere la richiesta, formulata dal LI con la presentazione delle proprie giustificazioni scritte, di essere ascoltato personalmente a sua difesa (audizione da disporre all'esito della guarigione dallo stato di malattia del dipendente) e di ottenere copia di tutta la documentazione su cui si fondavano le contestazioni. Ad avviso del giudice dell'appello, il lavoratore aveva già pienamente esercitato il suo diritto di difesa, prendendo specifica posizione sui singoli addebiti e fornendo su alcuni di essi delle spiegazioni che prescindevano dalla necessità di esaminare alcuna documentazione, e per le quali non sussisteva alcuna ragione di ascoltare di nuovo oralmente il dipendente. 2) Non era stato violato il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, in relazione all'epoca della verifica 3 ispettiva dell'aprile maggio 2001, perché i fatti addebitati erano venuti alla luce solo in epoca successiva, dopo una specifica indagine disposta dopo la denuncia di un cliente, iniziata nel febbraio 2002. 3) Secondo la Corte territoriale, indipendentemente da una specifica disamina di tutti i 12 capi di incolpazione (alcuni dei quali, secondo la stessa sentenza, avrebbero richiesto approfondimenti istruttori per una migliore definizione dei comportamenti addebitati e della loro rilevanza disciplinare) alcuni degli addebiti contestati giustificavano da soli, per la loro patente gravità, la sanzione addebitata. Il giudice dell'appello ha ritenuto provate le seguenti circostanze: -il LI si è fatto rilasciare da un cliente della filiale alla quale era addetto una delega per operare sul conto corrente di questi, realizzandosi così una situazione di conflitto di interessi, in contrasto con le disposizioni che regolano le modalità di esecuzione di operazioni bancarie in nome e per conto del personale dipendente e con le previsioni del contratto collettivo che vietano al personale di prestare a terzi la propria opera senza preventiva autorizzazione dell'azienda, o svolgere comunque attività contraria agli interessi di questa o incompatibili con i doveri di ufficio;
la delega non fu firmata sugli appositi moduli, ma rilasciata fuori dei locali della banca, e l'operazione non fu regolarizzata dal cliente né registrata sul sistema informativo della banca. Il cliente in questione (IN) aveva un conto 4 corrente «in continua sofferenza» e intratteneva un vorticoso giro di assegni con altro cliente (NI) e una società (Star Frutta 2 s.n.c.) che a quest'ultimo faceva capo;
-Nel periodo marzo/giugno 2001 il LI ha emesso sul conto corrente del IN 32 assegni di vario importo, per varie centinaia di milioni di lire, tutti aventi come beneficiario la Star Frutta 2 o lo NI;
-il LI ha emesso sul conto corrente del IN un assegno dell'importo di £.13.780.000 finito in protesto. Il medesimo dipendente si è fatto prestare da NI l'importo di £. 25.000.000 per il pagamento di lavori di ristrutturazione della propria abitazione. La sentenza ha ravvisato in tali comportamenti la violazione di fondamentali doveri derivanti dal rapporto contrattuale, tale da giustificare il recesso indipendentemente da un'esplicita previsione del codice disciplinare e da direttive aziendali. Avverso tale sentenza US LI propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria. La parte intimata si è costituita con il deposito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.0. Il primo complesso motivo, con la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'art.7 legge n.300/1970 e dell'art.1175 cod.civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, investe sotto vari profili la decisione 5 sulla questione della violazione delle regole del procedimento disciplinare.
1.1. Il primo aspetto attiene al mancato accoglimento della richiesta formulata dal lavoratore, con la presentazione delle proprie giustificazioni scritte, di essere sentito personalmente e di poter esaminare la documentazione in possesso della banca. La parte, dopo aver richiamato i precedenti giurisprudenziali in tema di obbligo del datore di lavoro di ascoltare a propria difesa il dipendente che ne abbia fatto espressa richiesta, riafferma che tale obbligo opera senza alcuna possibilità di opporreincondizionatamente, legittimamente un rifiuto quando la richiesta stessa sia stata formulata entro il termine di cinque giorni previsto dalla norma citata.
1.2. Si osserva inoltre che la Banca, procedendo direttamente al licenziamento, si è di fatto rifiutata di consentire l'accesso a documenti necessari per l'effettivo esercizio del diritto di difesa (documenti che il LI ha potuto ottenere solo nel corso di un ulteriore procedimento disciplinare promosso dalla Banca). In proposito, la parte analizza diversi documenti acquisiti per dimostrare che la richiesta di visione non era affatto pretestuosa, e che il mancato accesso a tali atti non ha consentito una difesa completa, esplicabile pienamente solo quando l'incolpato è in grado di portare a conoscenza ogni possibile elemento a proprio discarico. 6 ..... 1.3. Trattandosi di una contestazione disciplinare complessiva, non rileva - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale - che alcuni addebiti prescindano dalla necessità di esaminare ulteriori documenti e di riascoltare il LI.
1.4. Ugualmente privo di rilievo è il fatto che il dipendente si trovasse in malattia al momento della presentazione delle giustificazioni (la Banca avrebbe ben potuto attendere la cessazione dello stato di infermità per provvedere all'audizione del ricorrente, perché comunque il licenziamento era destinato a rimanere inefficace sino al termine della malattia). motivazione1.5. La della sentenza è illogica e contraddittoria per la confusione tra fase di indagine ispettiva e fase di difesa in sede disciplinare (ritenendosi erroneamente che l'audizione nella prima fase costituisca un surrogato di quella nella seconda fase) e per l'affermazione secondo cui su alcuni punti non vi era necessità di acquisizione documentale o di audizione orale (quando l'audizione sarebbe stata giustificata dalla necessità di approfondimento di uno solo dei 12 punti contestati); insufficiente nella parte in cui si omette di considerare da un lato che il licenziamento non è stato intimato per giusta causa (con conseguente possibilità di attendere la cessazione dello stato di malattia), dall'altro che la Banca ha tenuto un diverso atteggiamento formale nel corso della reiterazione della procedura di licenziamento. 7 1.6. Sotto un diverso aspetto, si osserva poi che l'esercizio del potere disciplinare richiedeva, per potere attribuire rilevanza alla condotta addebitata, l'adozione di una normativa secondaria al fine di consentire al dipendente di conoscere preventivamente i singoli comportamenti vietati e le conseguenti sanzioni. La Corte territoriale richiama la violazione di norme interne da parte del dipendente, che, per essere suscettibili di rilievo disciplinare avrebbero dovuto essere oggetto di pubblicazione in uno specifico codice, ai sensi dell'art.7 Stat. lav.
1.7. Si censura inoltre la statuizione sul rispetto del principio della immediatezza della contestazione, sul rilievo che tutti i fatti elencati nei primi dieci punti della lettera di contestazione erano già stati analizzati e valutati nel corso dell'indagine ispettiva espletata presso la filiale di Montepulciano nel periodo dall'aprile al luglio 2001, conclusasi senza alcun addebito nei confronti del ricorrente;
i fatti in questione erano stati quindi utilizzati per aprire un procedimento disciplinare ad oltre un anno di distanza dalla ispezione. 2. 1. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.2104 cod.civ., 3 legge n.604/1966, 2697 cod.civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Si deduce che la Corte di Appello è pervenuta alla decisione suila responsabilità disciplinare del LI senza alcuna indagine istruttoria, con affermazioni prive di logica e di concreto riscontro. 0 08 2.1.1. Si contesta in particolare a) la ricostruzione delle circostanze relative alla delega rilasciata al LI per operare su un conto corrente di un cliente della banca (IN)- sul rilievo che ciò avvenne su richiesta dello stesso IN- e ai rapporti tra i due;
b) il fatto che il LI sia mai stato protestato;
c) la valutazione dei rapporti tra LI e tale NI, destinatario di somme portate da assegni emessi sul conto corrente di IN.
2.1.2. Rilevato poi che la violazione di norme antiriciclaggio (oggetto di indagini ispettive) non può essere addebitata al dipendente come infrazione disciplinare, si richiamano una serie di documenti raccolti dall'attuale ricorrente dopo il secondo provvedimento disciplinare, consistenti - in un tabulato comprovante che il giorno 7 marzo 2001 LI a seguito delle verifiche di cassa fece tre operazioni di dotazione e annullamento blocchetti di assegni, e non una come contestato dalla banca;
- in un documento che, recando la firma del titolare della dipendenza della banca, dimostra l'infondatezza dell'addebito di cui al punto 7) della lettera di contestazione del 25 giugno 2002, relativo alla mancata segnalazione di operazioni di trasferimento fondi;
-in un elenco di assegni comprovante che il personale incaricato della visita ispettiva dell'aprile 2001 era perfettamente 9 a conoscenza della delega del LI ad operare sul conto del IN;
- in una copia di assegno da cui risulta che il giro di assegni con sistema di girate irregolari tra NI, TE e IN era a conoscenza della banca all'aprile 2001; - in un documento (con l'indicazione della provenienza dal direttore generale) da cui risulta che i più alti funzionari della banca erano a conoscenza dei problemi dell'agenzia di Montepulciano;
in un tabulato da cui risulta il contenuto degli accertamenti svolti in sede ispettiva. siaSulla base di questi elementi si sostiene l'intempestività dell'intero procedimento disciplinare (posto che i fatti erano a conoscenza dell'Istituto fin dal giugno 2001) sia l'oggettiva necessità di esaminare la documentazione richiesta dal lavoratore per esplicare la propria difesa.
3.0. La connessione logica tra tali questioni e alcuni dei rilievi svolti con il primo motivo richiede un esame congiunto dei due mezzi, dovendosi affrontare anzitutto il profilo di cui sopra, sub 1.1. 3.1. La censura è infondata. Va qui ribadito il principio, affermato da questa Corte con la sentenza 23 marzo 2002 n. 4187, secondo cui nell'ambito del procedimento di contestazione disciplinare, regolamentato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ove il lavoratore abbia presentato nel prescritto termine di cinque 10 giorni dalla contestazione dell'addebito le proprie giustificazioni scritte ed abbia contestualmente richiesto di essere sentito anche oralmente, il datore di lavoro è obbligato a dar seguito a tale richiesta solo allorquando la stessa risponda ad effettive esigenze di difesa non altrimenti tutelabili e non quando, invece, la richiesta appaia dettata da fini meramente dilatori o sia stata avanzata in modo equivoco, generico o immotivato ovvero emerga, anche in base alla condotta tenuta dal lavoratore, che la sua difesa si è già esercitata esaustivamente attraverso giustificazioni scritte non suscettibili, per la loro compiutezza, di essere completate o solo convalidate da nuove e significative circostanze, spettando comunque al giudice di merito - la cui valutazione al riguardo è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione - stabilire in concreto, attraverso un compiuto esame dei fatti di causa e dei comportamenti delle parti nonché in ragione dei principi di correttezza e buona fede, se nella singola fattispecie si sia o meno verificata una concreta violazione del diritto di difesa dell'incolpato. Premesso che nella specie non è in contestazione la tempestività della lettera di giustificazioni del LI, e quindi della relativa richiesta di audizione personale (questione nuova, sollevata per la prima volta dalla difesa della parte resistente in sede di discussione orale) si osserva che il problema posto all'esame di questa Corte non può essere risolto sulla base dell'orientamento giurisprudenziale, richiamato dal ricorrente, 11 con cui è stato affermato l'obbligo del datore di lavoro, prima di adottare il provvedimento disciplinare, di sentire oralmente il dipendente che abbia chiesto di esporre ulteriormente a voce le proprie ragioni, anche nel caso di presentazione di giustificazioni scritte. La portata delle garanzie apprestate dall'art.7 Stat.Lav., secondo cui «il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa» (secondo comma) e «in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa» (quinto comma) deve essere verificata alla luce dell'indirizzo espresso, con riguardo alla funzione del termine previsto da questa ultima disposizione, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26 aprile 1994 n. 3965, e ribadito con la più recente decisione n.6900 del 7 maggio 2003. Con tali pronunzie si è affermato che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive;
ciò in considerazione della ratio della normativa in esame, rivolta ad 12 impedire che la irrogazione della sanzione possa avvenire senza che l'incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione, sicché il termine previsto indica il tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le difese. In questa prospettiva, in cui acquista rilevanza decisiva la valutazione delle effettive esigenze di difesa, (realizzabili compiutamente anche prima della scadenza del detto termine) l'ulteriore attesa, prima della conclusione del procedimento disciplinare, di un tempo superiore a quello massimo indicato - al fine di consentire su richiesta del dipendente uno sviluppo delle difese già presentate con le giustificazioni scritte- può ritenersi imposta al datore di lavoro da una esigenza di rispetto sostanziale del diritto di difesa dell'incolpato, nel senso che la necessità di accogliere la richiesta di dilazione della conclusione dell'indagine disciplinare si prospetta, come rilevato da Cass. n.4187/2002, quando l'esigenza suddetta non possa essere soddisfatta altrimenti, in relazione alla incompiutezza- per motivi oggettivi, estranei alla volontà del lavoratore- delle giustificazioni già presentate. La ricostruzione del sistema di garanzie dell'art.7 Stat.Lav. fornita dalle citate pronunzie delle Sezioni Unite consente di risolvere, indipendentemente dalla questione della modalità temporale di applicazione della sanzione (in relazione alla necessità o meno del decorso del termine di cinque giorni) il 13 i diverso problema oggi in esame, che, sotto il profilo sostanziale della garanzia del contraddittorio tra datore di lavoro e dipendente, riguarda l'obbligo del primo di consentire -pur dopo la scadenza del termine suddetto- supplementi di difesa dell'incolpato, anche se la stessa si sia già svolta con l'audizione personale o con la presentazione di giustificazioni scritte. La risposta a questo quesito si fonda sul rilievo, già richiamato, della funzione della norma, finalizzata ad impedire che la sanzione venga applicata senza che il lavoratore abbia potuto fornire le prove e gli argomenti a propria discolpa (con conseguente possibilità di adottare il provvedimento disciplinare quando tale garanzia si sia comunque realizzata); dovendosi considerare, d'altro canto, che la legge non assegna alcun rilievo alla valutazione di queste difese da parte del datore di lavoro, perché il sindacato in ordine alla legittimità della sanzione resta in ogni caso affidato al controllo del giudice. Si deve quindi concludere, alla stregua del principio affermato dalla citata sentenza n.4187/2002, che nell'ipotesi in esame l'obbligo del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del dipendente di integrare le proprie giustificazioni sussiste solo quando la stessa risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia stata possibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge;
e la regola enunciata dai precedenti giurisprudenziali richiamati- che esclude la irrogazione della sanzione prima della scadenza del termine di cinque giorni, quando il lavoratore si sia riservato di integrare le 14 proprie giustificazioni- va precisata nel senso che la presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell'ipotesi in cui entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell'addebito. La valutazione di questo presupposto va operata, come ricordato ancora da Cass. 4187/2002 cit., alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che devono regolare l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.
3.2. La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi, e sfugge alle critiche formulate dalla parte ricorrente. In proposito, la Corte territoriale ha rilevato che nella propria lettera di giustificazioni alla contestazione di 12 addebiti il LI ha preso specifica posizione sui singoli capi di incolpazione fornendo le proprie difese;
che per alcuni addebiti di rilevante gravità le spiegazioni fornite prescindono del tutto dalla necessità di esaminare alcuna documentazione, non sussistendo poi, su tali punti, alcuna necessità per l'azienda di ascoltare di nuovo oralmente il dipendente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, va qui considerato l'apprezzamento espresso dal giudice dell'appello per i capi di incolpazione relativamente ai quali è stata accertata la responsabilità disciplinare del dipendente, non rilevando invece l'eventuale esigenza di ulteriori indagini su altri addebiti relativi a fatti non valutati ai fini dell'affermazione della legittimità del provvedimento adottato. 15 Il profilo di censura che attiene alla dedotta violazione del diritto di difesa derivante dall'impedimento all'accesso alla documentazione della banca non vale a confutare il giudizio espresso sul punto con la sentenza impugnata, posto che il ricorso non contiene alcuna indicazione idonea a consentire il controllo della decisività sia degli elementi indicati al punto 1.2., sia dei dati richiamati sub 2.1.2., ai fini della dimostrazione dell'assunto secondo cui la tempestiva conoscenza di tali documenti da parte dell'incolpato avrebbe consentito una più efficace e compiuta formulazione delle giustificazioni, idonea a smentire la ricostruzione della vicenda su cui si basa l'affermazione della responsabilità disciplinare. D'altro canto, l'apprezzamento in ordine al compiuto esercizio di difesa attraverso le giustificazioni scritte, tali da non richiedere ulteriori integrazioni, consente di prescindere da ogni valutazione in ordine ad eventuali finalità dilatorie della richiesta del lavoratore ( e quindi alla rilevanza dello stato di malattia da lui addotto per chiedere di essere sentito solo dopo la guarigione).
4. In ordine alla dedotta violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, la sentenza impugnata ha confutato l'assunto dell'attuale ricorrente (secondo cui i fatti considerati come fonte di responsabilità disciplinare erano già emersi nel corso di un'indagine ispettiva oltre un anno prima della contestazione) affermando che l'accertamento ispettivo del 2001 non riguardò affatto la posizione dei clienti 16 IN e NI, come il ruolo del LI nella gestione dei rapporti con costoro;
la relazione ispettiva del luglio dello stesso anno non contiene alcun rilievo in ordine alle condotte addebitate al LI, mentre i primi accertamenti in ordine ai fatti oggi in questione (con particolare riferimento alla gestione del conto corrente del IN) furono disposti solo a seguito di una lettera (pervenuta per conoscenza alla banca) inviata da un legale per conto dello NI nel 2002. Anche la censura di cui al punto 1.7. è infondata. L'apprezzamento di fatto espresso sul punto dal giudice dell'appello non viene censurato con la denuncia di specifici vizi di motivazione, posto che l'affermazione dell'estensione dell'oggetto della indagine ispettiva ai rapporti tra LI e gli altri soggetti ricordati non è sorretta dalla indicazione di alcun preciso elemento di fatto rilevante a tal fine ed acquisito al giudizio, il cui esame sia stato omesso o trascurato dalla Corte territoriale. In particolare, nessuna spiegazione viene fornita dal ricorrente sul nesso tra i suddetti rapporti e le anomalie di cambio degli assegni per cassa riscontrate in sede ispettiva;
né alcun elemento è stato fornito in ordine alla rilevanza probatoria, sotto questo aspetto, degli elementi indicati sub 2.1.2., e già esaminati per il precedente profilo di censura.
5. Ugualmente infondato appare l'assunto della violazione delle garanzie dell'art.7 Stat.Lav. derivante dalla mancata previsione nel codice disciplinare di specifiche infrazioni collegate alla violazione delle norme operative interne addebitata 17 al LI, e richiamate nella sentenza impugnata a sostegno della affermazione di responsabilità disciplinare. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. 21 novembre 2000 n.14997, 9 agosto 2001 n. 10997, 9 settembre 2003 n.13194) ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione;
con riferimento al rapporto dei dipendenti di istituti di credito, tale violazione è ravvisabile nell'ipotesi di inosservanza di regole di organizzazione aziendale che possono essere di rilevanza tale da rendere superflua l'indicazione nel codice disciplinare, configurando comportamenti lesivi dell'elemento fiduciario proprio di tali rapporti (cfr. Cass. 27 giugno 1998 n.6382, Cass. n.14997/2000 cit.) La sussistenza degli estremi di tale ipotesi è stata riscontrata dalla sentenza impugnata, che resiste quindi alla critica mossa.
6. Non possono poi trovare accoglimento le censure, svolte con il secondo motivo, che attengono all'accertamento dei fatti posti a giustificazione del licenziamento. Il giudice dell'appello ha ritenuto provata la realizzazione : dei comportamenti descritti in narrativa, sub 3), considerando in particolare l'inconsistenza e l'inverosimiglianza delle difese fornite dal LI. Questo giudizio di fatto viene criticato dal 18 ricorrente, che lamenta il mancato approfondimento degli aspetti relativi alle singole contestazioni e l'omessa valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente, ma non indica specifici elementi di fatto non esaminati, rilevanti ai fini di una diversa ricostruzione della vicenda;
così, non viene spiegata la rilevanza, a tal fine, del fatto che la delega ad operare sul conto corrente del IN sia stata rilasciata su richiesta del medesimo cliente, e non su iniziativa del IN, o delle circostanze relative all'incontro tra i due fuori dei locali della banca, come pure delle caratteristiche del rapporto con lo NI;
né viene fornito alcun argomento a sostegno della dedotta impossibilità per il dipendente di avere piena conoscenza del «vorticoso giro di assegni». Si deduce che il LI non è mai stato protestato;
ma la sentenza parla solo di un assegno emesso sul conto del IN finito in protesto. Posto che l'illecito disciplinare è stato ricondotto dal giudice dell'appello alla situazione di conflitto di interessi determinata dai rapporti con il IN (indipendentemente, quindi, dalla inosservanza delle norme antiriciclaggio a cui fa più volte riferimento il ricorso) si rileva che anche sotto il profilo, qui in esame, della prova della fondatezza dell'addebito, la parte non fornisce alcuna indicazione sulla specifica rilevanza dei dati già richiamati, elencati al punto 2.1.2., ai fini di una diversa valutazione del comportamento posto in essere dal LI.
7. Con il terzo motivo, denunciandosi i vizi di violazione dell'art.2106 cod.civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria 19 motivazione, si deduce che il giudice dell'appello ha omesso ogni valutazione in ordine alla proporzione tra gravità della infrazione e sanzione irrogata;
che per la giustificazione del licenziamento la perdita della fiducia del datore di lavoro non può ricollegarsi ad un suo apprezzamento meramente soggettivo, ma deve essere valutata in base alla oggettiva gravità dei fatti. La censura non ha fondamento. Contrariamente a quanto asserito, la sentenza impugnata ha valutato in concreto la gravità del comportamento del dipendente, ritenuta tale da integrare gli estremi del giustificato motivo di recesso;
con congrua motivazione sono indicate le ragioni poste a sostegno di tale convincimento, riferite all'espletamento di operazioni anomale in contrasto con i doveri di correttezza, affidabilità e trasparenza connessi alla natura del rapporto di lavoro. Proprio con riferimento all'attività dei dipendenti degli istituti di credito, la giurisprudenza di questa Corte afferma l'esigenza di valutare con particolare rigore l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario, rapporto che è più intenso nel settore bancario. Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in € 11,00- oltre € 2.000 (duemila) per onorari. 20 вы е ремний Così deciso in Roma il 16 novembre 2004 II Presidente Il Consigliere estensore Tabrizio Miami Canevari IL CANCELLIERE Depositato in Cancefferia 13 GEN. 2005 oggi, IL CANCELLIERE CANCELLIERE C1 Gloyanhi Cantelmo ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N° 533 21