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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Foggia, III Sezione Civile, in persona del dott. Michele Palagano, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel procedimento di cui al numero 1425 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali e vertente tra Part
(c.f. ) quale titolare della i Costruzioni, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Maria Grazia Lattanzio e Raffaella Falcone che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
opposto – attore
e
( elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Pasquale Caso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente – convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.02.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensi e la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex all'art. 190 c.p.c. di gg. 20 + 20 per il deposito di note conclusive e repliche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In limine, si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 si omette l'integrale redazione dello svolgimento del processo. Il presente giudizio scaturisce dall'ordinanza del 15.12.2022, resa nell'ambito del sub-procedimento esecutivo immobiliare di cui al R.G.EE. MM. di questo Tribunale n. 608-2/2011, con la quale il
G.E. nella persona della dott.ssa Rignanese ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla opposizione depositata da e ha dichiarato altresì estinto il procedimento Controparte_1 esecutivo, concedendo il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
In ossequio alla predetta ordinanza, con citazione notificata il 15.02.2023 Parte_1 creditore procedente opposto, ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di merito di rigetto della opposizione e, quindi, l'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'insussistenza delle ragioni di credito opposte in compensazione dal con CP riconoscimento, pertanto, del proprio diritto di credito azionato, anche nella diversa misura accertata in giudizio. In via subordinata, in caso di accoglimento della proposta opposizione, previo Part accertamento delle rispettive poste creditorie, ha chiesto dichiararsi la i Costruzioni tenuta al pagamento unicamente della quota parte del credito come accertato in questa sede, restando l'altra quota a carico di chiedendo la condanna di al pagamento dei Controparte_2 CP compensi e delle spese di giudizio.
Più precisamente, ha contestato i crediti opposti in compensazione dal in _1 CP quanto non sussisterebbero i presupposti né per una compensazione legale né giudiziale, per non avere detti crediti il requisito indispensabile della certezza, liquidità ed esigibilità, né la transazione effettuata dal con il comune debitore da cui sarebbe derivato il controcredito in CP Per_1 compensazione, sarebbe ad egli opponibile.
Invero, con particolare riferimento alla somma di € 85.000.00 corrisposta da al CP Per_1 in conseguenza della transazione per scrittura privata, ne ha eccepito l'inopponibilità, in _1 qualità di debitore in solido, per non aver preso parte all'accordo transattivo, pur avendovene interesse, e per non aver potuto dichiarare di volersene profittare. Peraltro, a suo dire, la scrittura privata sarebbe priva di data certa e non vi sarebbe nemmeno prova dell'avvenuto pagamento delle somme poste in compensazione e della rispondenza delle stesse con la statuizione della sentenza di condanna in solido da cui avrebbe avuto origine la detta transazione, per poi concludere precisando di aver saldato il proprio debito con Per_1
Si è costituito chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, quindi, il Controparte_1 rigetto della domanda con cui ha chiesto accertarsi il proprio diritto a procedere in _1 executivis in via preliminare perché prescritto e in subordine perché estinto per compensazione con il maggior credito vantato dallo stesso contro il , con condanna al rimborso CP _1 delle spese processuali. Più precisamente, ha precisato che con sentenza n. 1012/11 il CP
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, lo aveva condannato al pagamento della somma di € 56.973,92, oltre interessi in favore della , e che in data 06.08.11 la medesima Controparte_3 ditta notificava atto di precetto e successivamente pignoramento per € 94.207,07, somma poi ridimensionata in seguito a opposizione ex art. 615 co. I c.p.c. proposta da , definita CP con sentenza n. 748/2015, a € 76.485,72. L'odierno convenuto ha, inoltre, dedotto che con sentenza 659/12 Di Noio, CP CP_2
e , erano stati condannati, in solido, al risarcimento di €
[...] Controparte_1
186,837,00, in favore di per complessivi € 241.659,54, oltre interessi, (di cui € CP_4
120.830.00 già corrisposti al dalla Milano Ass.ni, garante per il coobbligato in solido Per_1
). La medesima sentenza, fra l'altro, aveva condannato il e a Controparte_2 _1 CP_2 rivalere da quanto quest'ultimo avrebbe pagato a a motivo e Controparte_1 CP_4 Con in virtù della predetta sentenza. Ciò premesso, inesecuzione di detta sentenza nocenzio ha dedotto che avrebbe stipulato con il una transazione per scrittura privata e che in virtù di tale Per_1 transazione avrebbe maturato il credito portato in compensazione nei confronti del . _1
In sede di prima udienza questo Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2, c.p.c. e in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica, ha ribadito la propria richiesta di compensazione. CP Mentre , oltre a ribadire l'inopponibilità della transazione intervenuta tra e il _1 CP terzo creditore ha articolato le proprie richieste istruttorie. In particolare, nella memoria 183 Per_1
c. VI, 2° termine, ha chiesto acquisirsi il fascicolo della procedura esecutiva n.RG. 608/2011 e, qualora il Giudice lo avesse ritenuto necessario, disporsi CTU al fine dell'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite. Infine, in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica, ha attualizzato la somma pretesa in € 125.599,40. La causa, inizialmente riservata in decisione per l'udienza del 21.03.2024 è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 20.02.2025 al fine di consentire alla Cancelleria l'acquisizione del fascicolo della esecuzione immobiliare n. R.g. 608/2011.
Ciò premesso, in primo luogo è da rigettare l'eccezione di prescrizione effettuata da CP in relazione al credito portato da , non potendosi aderire alla tesi secondo cui, dichiarata _1
l'estinzione del processo esecutivo, sia ripreso a decorrere il termine di prescrizione decennale interrotto con la notifica del pignoramento del 2011, il quale quindi si sarebbe prescritto, atteso che l'estinzione risale al 15.12.2022, in quanto non può non riconoscersi effetto interruttivo agli atti di costituzione in giudizio spiegati da nei vari procedimenti di opposizione promossi da _1
. Tanto in considerazione dell'orientamento della Suprema Corte che con ordinanza CP
6952/2018 ha confermato il consolidato orientamento in base al quale con la costituzione del creditore procedente nel giudizio di opposizione tendente ad affermare il proprio diritto di procedere all'esecuzione, rientrando in tale fattispecie anche la mera richiesta di rigetto della opposizione, si realizza un'attività processuale rilevante ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cass.
19378/2014).
Quanto al motivo di opposizione concernente l'estinzione del credito vantato da Parte_1 per compensazione con un controcredito di , lo stesso è da accogliere, rigettando la CP domanda di parte attrice. Part Invero, quale titolare della i Costruzioni, nella procedura esecutiva n. Parte_1
608/2011 ha azionato il credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 1012/11 di condanna di al pagamento di una somma di danaro poi ridimensionata, Controparte_1 rispetto al precetto, ad euro 76.485,72.
Nel ricorso oppositivo, così come nella comparsa di costituzione con cui si è costituto nel presente giudizio di merito, ha assunto di essere creditore nei confronti di della CP _1 somma di € 105.304,46 che, attualizzata con l'aggiunta degli interessi legali al 30.11.2021, ammonterebbe a € 114.801,71, eccependo di portare in compensazione al credito azionato con la procedura esecutiva.
Gli innanzi detti importi che chiede di portare in compensazione deriverebbero in CP parte dalla statuizione della sentenza n. 659/12 del Tribunale di Foggia, passata in giudicato, di cui
€ 7.447,03 a titolo di risarcimento del danno e spese legali (al netto della quota già corrisposta dal coobbligato , € 1.783,22 quale quota parte a carico di delle spese di Controparte_2 _1
CTU Ing. nominata nel processo di cui alla detta sentenza ed € 1.783,22 quali spese di Per_2 registrazione della stessa sentenza. In parte, ovvero € 2.516,80, sono determinati dai costi sostenuti da a causa del mancato rilascio del certificato di conformità degli impianti elettici CP disposto a carico di con sentenza n. 1012/11 e le relative spese di registrazione della stessa _1
(pari a € 1.163,40). In parte ancora, per la somma di € 85.000,00 deriverebbero dalla transazione intercorsa tra e con cui è stata data esecuzione alla sentenza 659/12 che ha visto CP Per_1 condannare quale titolare della DI.BI. Costruzioni, e in Parte_1 CP_2 CP solido tra loro, al pagamento della somma di € 186.837,00 oltre interessi legali da calcolarsi anno per anno, dalla data dell'incidente a quella della decisione sulla somma previamente devalutata alla data dell'incidente (25/5/99) e quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
È incontestato, inoltre, che in esecuzione della innanzi detta sentenza n. 659/2012 del Tribunale di
Foggia, la condannata a manlevare per le somme da questo dovute a titolo CP_5 CP_2 di risarcimento in favore di ha già corrisposto la somma di € 120.830,00. Per_1
Altrettanto incontestato è che con sentenza n. 748/2015 il Tribunale di Foggia ha ridotto l'importo precettato da in € 76.485,72, e che con sentenza n. 659/2012 il Tribunale di Foggia ha _1 condannato e a rivalere di tutto quanto quest'ultimo avrebbe CP_2 _1 CP pagato a a motivo della medesima sentenza. CP_4
Non può trovare accoglimento la contestazione che muove alla richiesta compensazione _1 del maggior credito vantato da sulla scorta della eccezione di mancata partecipazione CP di all'accordo transattivo intercorso tra e _1 CP Per_1
Ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., invero, il legislatore ha dettato la regola per cui «la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne approfittare».
La norma, orbene, non fa altro che ricalcare il principio della relatività degli effetti del contratto e, pertanto, le conseguenze di una transazione non si riverberano sui condebitori che non lo vogliono.
Per questo motivo, il legislatore ha lasciato ai condebitori non transigenti l'opportunità di valutare i pro e i contro dell'accordo e di decidere, appunto, se profittare o meno della transazione, ferma restando, in difetto di tale opzione, la non estensione degli effetti di un contratto al quale si è estranei. Tale opportunità è però prevista solo nell'ipotesi in cui l'accordo transattivo intercorso tra uno solo dei condebitori solidali e il creditore abbia ad oggetto l'intera obbligazione e non quota parte della stessa.
La S.C., infatti, ha affermato che "Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto;
in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo” (Cass. S.U. 30174/2011) Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo a condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto"(Cass. S.U. 30174/2011).
Peraltro, la finalità di tutela del debitore coobbligato in solido escluso dalla transazione sottesa alla previsione dell'art. 1304 c.c. si giustifica al solo scopo di evitare che costui posse essere vincolato ad una transazione per lui gravosa. Nel caso di specie, la scrittura privata intercorsa tra il consorte transigente e il creditore ha evidentemente riguardato la quota parte di obbligazione spettante a senza in alcun CP modo gravare la posizione di , e tanto si evince dalla semplice lettura della stessa. _1
In essa è riportato che corrisponda parte del dovuto in via solidale nei confronti di CP Part
e con diritto di rivalsa nei confronti di giusta sentenza n. Per_1 Controparte_6
659/2012, onde opporre in compensazione interamente o parzialmente le somme versate con le somme pretese da nella procedura esecutiva immobiliare, ottenendo la rinuncia di _1 CP_4 agli atti, della procedura esecutiva n. 608/11, con integrale compensazione delle spese e competenze del detto giudizio esecutivo. Con la predetta scrittura si è impegnato a non intentare alcuna CP_4 azione di recupero nei confronti di per il recupero della restante somma ancora CP dovuta e non transatta fino al completamento della procedura esecutiva immobiliare 17/2013 già promossa in danno di , e che solo in caso di incapienza, anche solo parziale, avrebbe potuto _1 pretendere il residuo nei confronti di . Nella predetta scrittura si legge altresì che “la CP scrittura non contiene clausole di stile o vessatoria e non costituisce, nemmeno parzialmente, novazione del credito, né remissione ovvero transazione tra le sottoscritte parti e che la stessa non libera le parti dal vincolo solidale”.
Con riferimento poi alla censura mossa da circa la assenza di data certa della scrittura _1 privata si ritiene che non possa trovare accoglimento in quanto circostanza superabile sotto il profilo della sufficienza dei documenti atti ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 2704, primo comma, ultima parte c.c.: ovvero la data degli assegni circolari datati 27.02.2013, di cui il rilascia quietanza Per_1 al punto 2 della medesima scrittura, in essa richiamati provano l'avvenuta esecuzione della scrittura privata e la relativa data.
Inoltre, con riferimento alla censura mossa dal in ordine alla assenza dei requisiti della _1 certezza, liquidità ed esigibilità del credito che chiede di portare in compensazione, CP giova a tal proposito ricordare che poiché il diritto si definisce certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto, quando può essere facilmente provato, in altre parole, quando il creditore è in possesso di tutti gli elementi per dimostrarne l'esistenza (per esempio un contratto, una fattura, un documento di consegna della merce ecc.), mentre è liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico, o comunque determinabile anche mediante una mera operazione aritmetica, il credito portato in compensazione da , con CP esclusione della somma di € 2.516,00, soddisfa tali requisiti. Difatti, solo l'importo di € 2.516,00 non risulta idoneamente provato per avere il convenuto prodotto solo un mero preventivo di spesa.
Mentre con riferimento alla contestazione vertente sulla diversa somma, maggiore, liquidata a titolo di legali nella scrittura privata, in favore dell'avv. antistatario di Michele Mondelli CP_4 rispetto a quanto liquidato in sentenza, in realtà, detta censura è priva di pregio in quanto da un lato, il maggior valore può ritenersi giustificato dall'attività anche stragiudiziale operata dall'avv. Mondelli finalizzata all'accordo transattivo, dall'altro in ogni caso e richiamando i principi già espressi più sopra, la transazione anche in parte qua non è pregiudizievole nei confronti del
[...]
. _1
In disparte ogni considerazione sulla opponibilità o meno della intercorsa transazione ex art. 1304
c.c., occorre anche evidenziare che la pretesa compensazione, con particolare riferimento alla somma di € 85.000,00, trae in ogni caso origine dal diritto di rivalsa riconosciuto con la statuizione della sentenza n. 659/2012 di questo Tribunale che ha visto condannare il e in _1 CP_2 ogni caso, a rivalere per le somme che questi avrebbe pagato in favore di in CP Per_1 attuazione della innanzi detta sentenza, e per tale ragione si ritiene che l'importo di € 112.285,71 (risultante dalla decurtazione dell'importo di € 2.516,00 in quanto non provato) possano essere portati in compensazione con il minor credito vantato da nella procedura esecutiva n.RG.es _1
608/2011, con conseguente estinzione.
Mentre con riferimento alla richiesta formulata da di condannare, nell'ipotesi di _1 accoglimento della proposta opposizione, la Di.Bi. Costruzioni tenuta al pagamento unicamente della quota parte del credito come accertato in questa sede, restando l'altra quota a carico di questo giudice ritiene di non poterla accogliere in quanto costui è stato già tenuto CP_2 indenne dalla che ha già provveduto a liquidare la somma di € 120.830,00 in ragione CP_5 della condanna alla malleva disposta in suo favore con sentenza n. 659/2021.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del nuovo D.M. 55/2014 secondo i parametri vigenti dal 23.10.2022 ed in particolare, tenuto conto dello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 che si quantifica in virtù dell'importo del credito per cui si è agito in sede esecutiva, senza considerare la fase istruttoria per la quale non è stata svolta alcuna attività. La semplicità della questione trattata, inoltre, giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni ulteriore istanza, domanda e eccezione disattesa, così ha deciso:
- rigetta la domanda dell'attore e, per l'effetto, accoglie l'opposizione spiegata da riconoscendo il diritto alla compensazione del maggior credito vantato con il credito CP azionato nella procedura esecutiva 608/2011, con esclusione del solo importo di € 2.516,00;
- condanna quale titolare della DI.BI. Costruzioni, a rifondere a Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Foggia, 08/04/2025
IL GIUDICE
MICHELE PALAGANO
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Foggia, III Sezione Civile, in persona del dott. Michele Palagano, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel procedimento di cui al numero 1425 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali e vertente tra Part
(c.f. ) quale titolare della i Costruzioni, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Maria Grazia Lattanzio e Raffaella Falcone che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
opposto – attore
e
( elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Pasquale Caso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente – convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.02.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensi e la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex all'art. 190 c.p.c. di gg. 20 + 20 per il deposito di note conclusive e repliche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In limine, si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 si omette l'integrale redazione dello svolgimento del processo. Il presente giudizio scaturisce dall'ordinanza del 15.12.2022, resa nell'ambito del sub-procedimento esecutivo immobiliare di cui al R.G.EE. MM. di questo Tribunale n. 608-2/2011, con la quale il
G.E. nella persona della dott.ssa Rignanese ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla opposizione depositata da e ha dichiarato altresì estinto il procedimento Controparte_1 esecutivo, concedendo il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
In ossequio alla predetta ordinanza, con citazione notificata il 15.02.2023 Parte_1 creditore procedente opposto, ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di merito di rigetto della opposizione e, quindi, l'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'insussistenza delle ragioni di credito opposte in compensazione dal con CP riconoscimento, pertanto, del proprio diritto di credito azionato, anche nella diversa misura accertata in giudizio. In via subordinata, in caso di accoglimento della proposta opposizione, previo Part accertamento delle rispettive poste creditorie, ha chiesto dichiararsi la i Costruzioni tenuta al pagamento unicamente della quota parte del credito come accertato in questa sede, restando l'altra quota a carico di chiedendo la condanna di al pagamento dei Controparte_2 CP compensi e delle spese di giudizio.
Più precisamente, ha contestato i crediti opposti in compensazione dal in _1 CP quanto non sussisterebbero i presupposti né per una compensazione legale né giudiziale, per non avere detti crediti il requisito indispensabile della certezza, liquidità ed esigibilità, né la transazione effettuata dal con il comune debitore da cui sarebbe derivato il controcredito in CP Per_1 compensazione, sarebbe ad egli opponibile.
Invero, con particolare riferimento alla somma di € 85.000.00 corrisposta da al CP Per_1 in conseguenza della transazione per scrittura privata, ne ha eccepito l'inopponibilità, in _1 qualità di debitore in solido, per non aver preso parte all'accordo transattivo, pur avendovene interesse, e per non aver potuto dichiarare di volersene profittare. Peraltro, a suo dire, la scrittura privata sarebbe priva di data certa e non vi sarebbe nemmeno prova dell'avvenuto pagamento delle somme poste in compensazione e della rispondenza delle stesse con la statuizione della sentenza di condanna in solido da cui avrebbe avuto origine la detta transazione, per poi concludere precisando di aver saldato il proprio debito con Per_1
Si è costituito chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, quindi, il Controparte_1 rigetto della domanda con cui ha chiesto accertarsi il proprio diritto a procedere in _1 executivis in via preliminare perché prescritto e in subordine perché estinto per compensazione con il maggior credito vantato dallo stesso contro il , con condanna al rimborso CP _1 delle spese processuali. Più precisamente, ha precisato che con sentenza n. 1012/11 il CP
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, lo aveva condannato al pagamento della somma di € 56.973,92, oltre interessi in favore della , e che in data 06.08.11 la medesima Controparte_3 ditta notificava atto di precetto e successivamente pignoramento per € 94.207,07, somma poi ridimensionata in seguito a opposizione ex art. 615 co. I c.p.c. proposta da , definita CP con sentenza n. 748/2015, a € 76.485,72. L'odierno convenuto ha, inoltre, dedotto che con sentenza 659/12 Di Noio, CP CP_2
e , erano stati condannati, in solido, al risarcimento di €
[...] Controparte_1
186,837,00, in favore di per complessivi € 241.659,54, oltre interessi, (di cui € CP_4
120.830.00 già corrisposti al dalla Milano Ass.ni, garante per il coobbligato in solido Per_1
). La medesima sentenza, fra l'altro, aveva condannato il e a Controparte_2 _1 CP_2 rivalere da quanto quest'ultimo avrebbe pagato a a motivo e Controparte_1 CP_4 Con in virtù della predetta sentenza. Ciò premesso, inesecuzione di detta sentenza nocenzio ha dedotto che avrebbe stipulato con il una transazione per scrittura privata e che in virtù di tale Per_1 transazione avrebbe maturato il credito portato in compensazione nei confronti del . _1
In sede di prima udienza questo Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2, c.p.c. e in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica, ha ribadito la propria richiesta di compensazione. CP Mentre , oltre a ribadire l'inopponibilità della transazione intervenuta tra e il _1 CP terzo creditore ha articolato le proprie richieste istruttorie. In particolare, nella memoria 183 Per_1
c. VI, 2° termine, ha chiesto acquisirsi il fascicolo della procedura esecutiva n.RG. 608/2011 e, qualora il Giudice lo avesse ritenuto necessario, disporsi CTU al fine dell'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite. Infine, in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica, ha attualizzato la somma pretesa in € 125.599,40. La causa, inizialmente riservata in decisione per l'udienza del 21.03.2024 è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 20.02.2025 al fine di consentire alla Cancelleria l'acquisizione del fascicolo della esecuzione immobiliare n. R.g. 608/2011.
Ciò premesso, in primo luogo è da rigettare l'eccezione di prescrizione effettuata da CP in relazione al credito portato da , non potendosi aderire alla tesi secondo cui, dichiarata _1
l'estinzione del processo esecutivo, sia ripreso a decorrere il termine di prescrizione decennale interrotto con la notifica del pignoramento del 2011, il quale quindi si sarebbe prescritto, atteso che l'estinzione risale al 15.12.2022, in quanto non può non riconoscersi effetto interruttivo agli atti di costituzione in giudizio spiegati da nei vari procedimenti di opposizione promossi da _1
. Tanto in considerazione dell'orientamento della Suprema Corte che con ordinanza CP
6952/2018 ha confermato il consolidato orientamento in base al quale con la costituzione del creditore procedente nel giudizio di opposizione tendente ad affermare il proprio diritto di procedere all'esecuzione, rientrando in tale fattispecie anche la mera richiesta di rigetto della opposizione, si realizza un'attività processuale rilevante ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cass.
19378/2014).
Quanto al motivo di opposizione concernente l'estinzione del credito vantato da Parte_1 per compensazione con un controcredito di , lo stesso è da accogliere, rigettando la CP domanda di parte attrice. Part Invero, quale titolare della i Costruzioni, nella procedura esecutiva n. Parte_1
608/2011 ha azionato il credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 1012/11 di condanna di al pagamento di una somma di danaro poi ridimensionata, Controparte_1 rispetto al precetto, ad euro 76.485,72.
Nel ricorso oppositivo, così come nella comparsa di costituzione con cui si è costituto nel presente giudizio di merito, ha assunto di essere creditore nei confronti di della CP _1 somma di € 105.304,46 che, attualizzata con l'aggiunta degli interessi legali al 30.11.2021, ammonterebbe a € 114.801,71, eccependo di portare in compensazione al credito azionato con la procedura esecutiva.
Gli innanzi detti importi che chiede di portare in compensazione deriverebbero in CP parte dalla statuizione della sentenza n. 659/12 del Tribunale di Foggia, passata in giudicato, di cui
€ 7.447,03 a titolo di risarcimento del danno e spese legali (al netto della quota già corrisposta dal coobbligato , € 1.783,22 quale quota parte a carico di delle spese di Controparte_2 _1
CTU Ing. nominata nel processo di cui alla detta sentenza ed € 1.783,22 quali spese di Per_2 registrazione della stessa sentenza. In parte, ovvero € 2.516,80, sono determinati dai costi sostenuti da a causa del mancato rilascio del certificato di conformità degli impianti elettici CP disposto a carico di con sentenza n. 1012/11 e le relative spese di registrazione della stessa _1
(pari a € 1.163,40). In parte ancora, per la somma di € 85.000,00 deriverebbero dalla transazione intercorsa tra e con cui è stata data esecuzione alla sentenza 659/12 che ha visto CP Per_1 condannare quale titolare della DI.BI. Costruzioni, e in Parte_1 CP_2 CP solido tra loro, al pagamento della somma di € 186.837,00 oltre interessi legali da calcolarsi anno per anno, dalla data dell'incidente a quella della decisione sulla somma previamente devalutata alla data dell'incidente (25/5/99) e quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
È incontestato, inoltre, che in esecuzione della innanzi detta sentenza n. 659/2012 del Tribunale di
Foggia, la condannata a manlevare per le somme da questo dovute a titolo CP_5 CP_2 di risarcimento in favore di ha già corrisposto la somma di € 120.830,00. Per_1
Altrettanto incontestato è che con sentenza n. 748/2015 il Tribunale di Foggia ha ridotto l'importo precettato da in € 76.485,72, e che con sentenza n. 659/2012 il Tribunale di Foggia ha _1 condannato e a rivalere di tutto quanto quest'ultimo avrebbe CP_2 _1 CP pagato a a motivo della medesima sentenza. CP_4
Non può trovare accoglimento la contestazione che muove alla richiesta compensazione _1 del maggior credito vantato da sulla scorta della eccezione di mancata partecipazione CP di all'accordo transattivo intercorso tra e _1 CP Per_1
Ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., invero, il legislatore ha dettato la regola per cui «la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne approfittare».
La norma, orbene, non fa altro che ricalcare il principio della relatività degli effetti del contratto e, pertanto, le conseguenze di una transazione non si riverberano sui condebitori che non lo vogliono.
Per questo motivo, il legislatore ha lasciato ai condebitori non transigenti l'opportunità di valutare i pro e i contro dell'accordo e di decidere, appunto, se profittare o meno della transazione, ferma restando, in difetto di tale opzione, la non estensione degli effetti di un contratto al quale si è estranei. Tale opportunità è però prevista solo nell'ipotesi in cui l'accordo transattivo intercorso tra uno solo dei condebitori solidali e il creditore abbia ad oggetto l'intera obbligazione e non quota parte della stessa.
La S.C., infatti, ha affermato che "Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto;
in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo” (Cass. S.U. 30174/2011) Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo a condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto"(Cass. S.U. 30174/2011).
Peraltro, la finalità di tutela del debitore coobbligato in solido escluso dalla transazione sottesa alla previsione dell'art. 1304 c.c. si giustifica al solo scopo di evitare che costui posse essere vincolato ad una transazione per lui gravosa. Nel caso di specie, la scrittura privata intercorsa tra il consorte transigente e il creditore ha evidentemente riguardato la quota parte di obbligazione spettante a senza in alcun CP modo gravare la posizione di , e tanto si evince dalla semplice lettura della stessa. _1
In essa è riportato che corrisponda parte del dovuto in via solidale nei confronti di CP Part
e con diritto di rivalsa nei confronti di giusta sentenza n. Per_1 Controparte_6
659/2012, onde opporre in compensazione interamente o parzialmente le somme versate con le somme pretese da nella procedura esecutiva immobiliare, ottenendo la rinuncia di _1 CP_4 agli atti, della procedura esecutiva n. 608/11, con integrale compensazione delle spese e competenze del detto giudizio esecutivo. Con la predetta scrittura si è impegnato a non intentare alcuna CP_4 azione di recupero nei confronti di per il recupero della restante somma ancora CP dovuta e non transatta fino al completamento della procedura esecutiva immobiliare 17/2013 già promossa in danno di , e che solo in caso di incapienza, anche solo parziale, avrebbe potuto _1 pretendere il residuo nei confronti di . Nella predetta scrittura si legge altresì che “la CP scrittura non contiene clausole di stile o vessatoria e non costituisce, nemmeno parzialmente, novazione del credito, né remissione ovvero transazione tra le sottoscritte parti e che la stessa non libera le parti dal vincolo solidale”.
Con riferimento poi alla censura mossa da circa la assenza di data certa della scrittura _1 privata si ritiene che non possa trovare accoglimento in quanto circostanza superabile sotto il profilo della sufficienza dei documenti atti ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 2704, primo comma, ultima parte c.c.: ovvero la data degli assegni circolari datati 27.02.2013, di cui il rilascia quietanza Per_1 al punto 2 della medesima scrittura, in essa richiamati provano l'avvenuta esecuzione della scrittura privata e la relativa data.
Inoltre, con riferimento alla censura mossa dal in ordine alla assenza dei requisiti della _1 certezza, liquidità ed esigibilità del credito che chiede di portare in compensazione, CP giova a tal proposito ricordare che poiché il diritto si definisce certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto, quando può essere facilmente provato, in altre parole, quando il creditore è in possesso di tutti gli elementi per dimostrarne l'esistenza (per esempio un contratto, una fattura, un documento di consegna della merce ecc.), mentre è liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico, o comunque determinabile anche mediante una mera operazione aritmetica, il credito portato in compensazione da , con CP esclusione della somma di € 2.516,00, soddisfa tali requisiti. Difatti, solo l'importo di € 2.516,00 non risulta idoneamente provato per avere il convenuto prodotto solo un mero preventivo di spesa.
Mentre con riferimento alla contestazione vertente sulla diversa somma, maggiore, liquidata a titolo di legali nella scrittura privata, in favore dell'avv. antistatario di Michele Mondelli CP_4 rispetto a quanto liquidato in sentenza, in realtà, detta censura è priva di pregio in quanto da un lato, il maggior valore può ritenersi giustificato dall'attività anche stragiudiziale operata dall'avv. Mondelli finalizzata all'accordo transattivo, dall'altro in ogni caso e richiamando i principi già espressi più sopra, la transazione anche in parte qua non è pregiudizievole nei confronti del
[...]
. _1
In disparte ogni considerazione sulla opponibilità o meno della intercorsa transazione ex art. 1304
c.c., occorre anche evidenziare che la pretesa compensazione, con particolare riferimento alla somma di € 85.000,00, trae in ogni caso origine dal diritto di rivalsa riconosciuto con la statuizione della sentenza n. 659/2012 di questo Tribunale che ha visto condannare il e in _1 CP_2 ogni caso, a rivalere per le somme che questi avrebbe pagato in favore di in CP Per_1 attuazione della innanzi detta sentenza, e per tale ragione si ritiene che l'importo di € 112.285,71 (risultante dalla decurtazione dell'importo di € 2.516,00 in quanto non provato) possano essere portati in compensazione con il minor credito vantato da nella procedura esecutiva n.RG.es _1
608/2011, con conseguente estinzione.
Mentre con riferimento alla richiesta formulata da di condannare, nell'ipotesi di _1 accoglimento della proposta opposizione, la Di.Bi. Costruzioni tenuta al pagamento unicamente della quota parte del credito come accertato in questa sede, restando l'altra quota a carico di questo giudice ritiene di non poterla accogliere in quanto costui è stato già tenuto CP_2 indenne dalla che ha già provveduto a liquidare la somma di € 120.830,00 in ragione CP_5 della condanna alla malleva disposta in suo favore con sentenza n. 659/2021.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del nuovo D.M. 55/2014 secondo i parametri vigenti dal 23.10.2022 ed in particolare, tenuto conto dello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 che si quantifica in virtù dell'importo del credito per cui si è agito in sede esecutiva, senza considerare la fase istruttoria per la quale non è stata svolta alcuna attività. La semplicità della questione trattata, inoltre, giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni ulteriore istanza, domanda e eccezione disattesa, così ha deciso:
- rigetta la domanda dell'attore e, per l'effetto, accoglie l'opposizione spiegata da riconoscendo il diritto alla compensazione del maggior credito vantato con il credito CP azionato nella procedura esecutiva 608/2011, con esclusione del solo importo di € 2.516,00;
- condanna quale titolare della DI.BI. Costruzioni, a rifondere a Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Foggia, 08/04/2025
IL GIUDICE
MICHELE PALAGANO