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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell' 11.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n.r.g. 6071/2018
TRA
nata a [...] [...]; c.f.- ; Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Messina, Piazza Duomo 32/a presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Finocchiaro che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.- ; CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il Nucleo Legale Territoriale in Messina, Piazza della
Repubblica; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Pino e Giuseppa Velardi, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Chiedeva, inoltre, la condanna di al pagamento delle relative differenze CP_1
retributive e del risarcimento del danno dovuto in ragione della pretesa condotta illegittima del datore di lavoro.
Premetteva la ricorrente di essere stata assunta nel 1987 da Ferrovie dello Stato con la qualifica di Capo Gestione.
Successivamente l'Accordino transitava in con la qualifica di Specialista Tecnico CP_1
Commerciale e mansioni di contabilità.
Nel 2011 la ricorrente veniva assegnata a non meglio specificate attività di verifica presso uffici interni e nel 2012 veniva inserita nel gruppo territoriale di controllo addetto alle verifiche delle biglietterie, delle agenzie di viaggio e del personale di bordo.
A detta della Accordino la stessa operava in piena e totale autonomia programmando le attività di controllo contabile e provvedendo, sempre in autonomia, alla correzione delle anomalie e degli errori riscontrati dando disposizioni in merito ai soggetti controllati con potere di rappresentanza della società datrice di lavoro.
Secondo la prospettazione della ricorrente le suddette attività, svolte con potere di iniziativa, autonomia e responsabilità, comporterebbero l'inquadramento nella superiore qualifica di livello A – Impiagato Direttivo come da CCNL di categoria.
Precisava la Accordino che, nonostante le numerose istanze presentate non CP_1 procedeva al riconoscimento delle mansioni superiori anche se analogo riconoscimento veniva dato a colleghi della ricorrente che svolgevano le sue stesse mansioni.
Nel 2018, a seguito di formale diffida del legale della Accordino, proponeva il CP_1
passaggio al livello A con decorrenza immediata, senza riconoscimento di arretrati e sottoscrizione dell'accordo in sede protetta.
Tuttavia la ricorrente non riteneva satisfattive le proposte della società datrice e adiva le vie legali a tutela dei suoi diritti.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
quinquennale di ogni pretesa retributiva antecedente alla notifica del ricorso. Nel merito riteneva l'infondatezza delle domande della ricorrente in quanto le mansioni svolte rientrerebbero a pieno titolo nella declaratoria contrattuale del livello B già ricoperto dalla
Accordino.
Contestava, che la lavoratrice operasse in autonomia e indipendenza rispetto alle funzioni superiori dalle quali, viceversa, riceveva le direttive e alle quali doveva fare riferimento.
Contestava, altresì, che la ricorrente avesse il minimo potere di rappresentanza della società datrice di lavoro.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto del ricorso anche con riferimento alle domande di pagamento di pretese differenze retributive e risarcimento del danno.
In sede di conciliazione offriva alla ricorrente la qualifica richiesta con CP_1
decorrenza immediata precisando che la proposta non costituiva riconoscimento della qualifica superiore alla quale la ricorrente sarebbe giunta a seguito di specifico percorso formativo.
La rifiutava la proposta in quanto pretendeva, quantomeno, la decorrenza Parte_1
retroattiva al 2018 (data della prima proposta di livello superiore).
Ritenuta inconducente la prova per testi articolata dalla ricorrente e non ammessa, di conseguenza, quella contraria articolata da , la causa, di natura documentale, veniva CP_1
rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLA DOMANDA DELLA RICORRENTE
Con la domanda principale la chiede il riconoscimento della superiore qualifica di Parte_1
Impiegato direttivo livello A del CCNL di categoria.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata;
ha, altresì, l'onere di provare la prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. “caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali. (Cass. Civ. 5536/21 - Tribunale Novara
75/22).
Inoltre, sul piano del riparto dell'onere probatorio, non grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente. (Cass. Civ. 5536/21)
Applicando i superiori principi al caso di specie emerge l'evidente carenza sul piano probatorio della domanda svolta dalla ricorrente.
In primo luogo, occorre osservare come la non produca nessun documento a Parte_1
sostegno della propria pretesa.
Di conseguenza, non esiste nessun atto datoriale a seguito del quale la ricorrente possa vantare l'assegnazione alle pretese mansioni superiori.
Allo stato degli atti non risulta documentata nemmeno l'assegnazione formale alle attività di controllo effettivamente svolte dalla ricorrente.
Questi pretenderebbe di dimostrare che le mansioni svolte rientrerebbero nel superiore livello
A esclusivamente tramite la dedotta prova per testi.
Tuttavia, dall'esame dell'articolato, le circostanze dedotte non consentono in alcun modo di dimostrare il fatto che le mansioni pretesamente svolte rientrerebbero nel superiore profilo.
Secondo il CCNL di categoria rientrano nel livello B i lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso
l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, svolgono attività tecnico-sanitarie nell'ambito delle mansioni previste dalla vigente normativa per l'infermiere professionale e coadiuvano il medico sulla base di apposite istruzioni negli accertamenti clinico-strumentali, oppure svolgono le operazioni connesse all'esecuzione di esami radiologici, di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche, di igiene industriale e di riabilitazione, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nei settori marittimi dei Capi Servizio e dello Stato Maggiore delle Navi Traghetto.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Tra questi rientra lo Specialista Tecnico Amministrativo (profilo cui appartiene la ricorrente).
Si tratta di lavoratori che svolgono attività: amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento;
specialistiche tecnico- amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di collaborazione e coordinamento di particolari attività.
Leggendo la superiore declaratoria si rileva che i dipendenti rientrati in questo profilo godono già di maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali
e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi
e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Pertanto, la , nello svolgimento delle sue mansioni godeva già di ampi margini di Parte_1 autonomia operativa e discrezionalità derivanti dal suo elevato livello di conoscenza, professionalità e competenza con poteri di coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Detto ciò, occorre verificare se e in che termini l'attività descritta dalla ricorrente rivesta i connotati e le caratteristiche necessarie al fine di inquadrarle nel superiore livello A.
Secondo il CCNL appartengono a questa categoria i lavoratori che in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore.
Ebbene, posto che nessun supporto documentale offre la ricorrente a sostegno delle sue ragioni (atti, verbali, relazioni dai quali possa emergere lo svolgimento delle mansioni superiori) la prova per testi è per gran parte inconducente (accesso agli applicativi, accertamento da remoto di criticità e sopralluoghi, riconoscimento ai colleghi del livello superiore, direzione degli uffici controllati da parte di quadri, interessamento del dirigente al suo passaggio).
Gli altri capitoli di prova articolati non consentirebbero comunque di accertare il preteso svolgimento delle mansioni superiori col necessario grado di continuità e prevalenza rispetto alle mansioni di appartenenza in quanto, come già rilevato, il livello B della ricorrente possiede i caratteri della autonomia e della discrezionalità nello svolgimento delle mansioni con riconoscimento di un elevato grado di competenza e professionalità.
Dunque, difettando i necessari requisiti di prova e allegazione a carico di parte ricorrente, il ricorso deve ritenersi infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, in base al valore dichiarato nell'atto introduttivo, come da dispositivo.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
6071/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
quantificate in € 9.257,00 oltre spese generali, iva, cpa.
Così deciso in Messina l'11.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 18/12/2018 la sig.ra adiva questo Tribunale per ottenere il riconoscimento della superiore Parte_1 qualifica di livello A – Impiegato Direttivo a decorrere dal mese di novembre del 2012.