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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MA GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 962/2022 depositato il 21/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari - Via Demetrio Marin 3 70123 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1393/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 28/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03140006987U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO
1.Con ricorso collettivo proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il sig. Ricorrente_1, in qualità di soggetto responsabile, e Ricorrente_2la società
, in qualità di responsabile solidale, veniva impugnato l'avviso di accertamento n.
M03140006987U emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all'anno d'imposta 2014, con il quale veniva accertata la debenza dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998, oltre interessi e sanzioni.
2.A seguito di accesso eseguito dall'Amministrazione finanziaria presso i locali del centro di trasmissione dati sito in Luogo_1 l'Ufficio constatava l'esercizio di attività di raccolta scommesse sportive “non autorizzate” mediante il bookmaker estero “Ricorrente_2”. Veniva in particolare rilevata anche la presenza di alcuni soggetti che mediante collegamento diretto al bookmaker, effettuavano scommesse e con relativa stampa delle ricevute di gioco.
3.Con il ricorso introduttivo, i contribuenti deducevano la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, insufficiente indicazione delle modalità di impugnazione e mancata traduzione dell'atto in lingua inglese nei confronti della società estera. Nel merito, eccepivano la carenza di legittimazione passiva,
l'insussistenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell'imposta, sostenendo che l'attività svolta dal centro di trasmissione dati fosse meramente ausiliaria e strumentale rispetto all'attività del bookmaker estero, unico soggetto titolare del rapporto di scommessa con il giocatore. Contestavano, inoltre, la compatibilità della normativa nazionale posta a fondamento dell'imposizione con i principi del diritto dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, richiamando la giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea. In subordine, deducevano la non debenza delle sanzioni.
4.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sostenendo la legittimità dell'atto impositivo e la riconducibilità dell'attività svolta dai ricorrenti alla gestione e raccolta di scommesse in violazione della normativa nazionale, con conseguente applicabilità dell'imposta unica e delle sanzioni irrogate.
5.Con sentenza n. 1393/2021, pronunciata il 5 luglio 2021 e depositata il 28 settembre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposta unica sulle scommesse e infondate le questioni di legittimità comunitaria e costituzionale sollevate dai ricorrenti. Il giudice di primo grado affermava che l'attività svolta dal centro di trasmissione dati non potesse qualificarsi come meramente ausiliaria, ma integrasse una partecipazione/gestione attiva alla raccolta delle scommesse, con conseguente legittimo assoggettamento all'imposta. Riteneva, altresì, corretta l'irrogazione delle sanzioni e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
6.Avverso tale sentenza hanno proposto appello collettivo Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2, deducendo l'erroneità della decisione impugnata sotto plurimi profili.
Gli appellanti hanno denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia su specifiche eccezioni di illegittimità dell'avviso di accertamento. Nel merito, hanno ribadito l'assenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta, la natura indiretta dell'imposta unica e la non riferibilità della soggettività passiva al centro di trasmissione dati, (CT breviter di seguito) nonché l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea.
Contestavano, inoltre, la debenza delle sanzioni per “obiettiva incertezza normativa” concludendo per la riforma della statuizione sulle spese di lite.
7.Si è costituita nel giudizio di secondo grado l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, depositando controdeduzioni con le quali chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'Ufficio eccepisce l'infondatezza delle doglianze proposte, sostenendo la correttezza dell'operato amministrativo e ribadendo che l'attività svolta dal CT, unitamente alla posizione della Ricorrente_2 quale operatore di riferimento, integri legittimamente i presupposti applicativi dell'imposta unica sulle scommesse. Contesta, infine, l'applicabilità della giurisprudenza unionale richiamata dagli appellanti e la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione delle sanzioni.
MOTIVAZIONE
8.La Corte, visti gli atti del fascicolo di cui è causa ed esaminate le censure svolte avverso la sentenza impugnata ritiene infondato l'appello che va quindi rigettato per i motivi di seguito esposti.
Si rappresenta preliminarmente che il giudice di prima istanza ha fatto buon governo delle regole in subiecta materia e questa Corte condivide anche il suo percorso logico-giuridico nonché fattuale, cui si rinvia sotto il profilo motivazionale per economia di scrittura.
9.Quanto alle specifiche doglianze svolte e loro infondatezza, si osserva quanto segue.
E' pacifico che nella fattispecie il contribuente sia soggetto passivo di imposta, come individuati dall'Ente impositore, ex art. 1/3 D.Lgs. 504/98 (e art. 1 L.220/2010), essendo stato acclarato che lo stesso è risultato l'effettivo gestore della raccolta di scommesse sportive. E tale soggettività passiva sussiste, al contrario di quanto asserito dagli appellanti, ogni qualvolta la “raccolta” delle scommesse avvenga “in assenza di concessione” o di inefficacia della concessione già rilasciata dai Monopoli di Stato. E l'attività illecita di raccolta di scommesse sportive risulta ineludibilmente da relativi processi verbali redatti dall'Ufficio Dogane e fidefacienti fino a querela di falso.
10.In punto di fatto, è stato acclarato che il centro raccolta facente capo al Ricorrente_1 poneva in essere a) l'accettazione delle scommesse;
b) la ricezione delle relative somme di denaro;
c) la consegna al giocatore della relativa documentazione in uno al pagamento delle vincite eventuali.
Sicché realizzandosi l'evento-presupposto per l'applicazione del tributo nel territorio italiano sussiste anche il requisito della territorialità essendo ininfluente la circostanza che l'attività venga svolta per conto di bookmakers aventi sede all'estero (cfr. C. Costituzionale n. 27/2018). 11.Fermo restando ut supra esposto, è ugualmente da rigettare la doglianza inerente l'omesso rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia UE, in quanto tale richiesta è inammissibile ex art. 158/Reg.Proced. UE come pure dedotto correttamente dal primo giudice le cui argomentazioni si appalesano assolutamente chiare e puntuali, tanto che nemmeno gli appellanti adombrano incertezze assolute circa il dictum della CTP sul punto.
12.Priva di pregio si appalesa anche la censura svolta per l'asserita violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in quanto l'atto impositivo sarebbe privo della “chiara indicazione” dell'autorità competente per il giudizio di impugnazione e l'indirizzo PEC dell'ufficio impositore.
La Corte osserva, come da granitico quanto monofilattico orientamento del Giudice Superiore
(anche a SS.UU.), che gli appellanti non soltanto hanno omesso di provare “concretamente” quale il pregiudizio subito in termini di lesione del diritto di difesa, ma hanno anche dimostrato di essere in totale possesso degli elementi conoscitivi e dei presupposti impositivi. Tanto da aver oltretutto svolto corpose circostanziate contestazioni anche di merito.
Tale censura va quindi, come le precedenti, dichiarata infondata in uno - (e per le stesse ragioni appena esposte) – a quella svolta per l'asserita omessa allegazione della traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese.
13.Inammissibile, in quanto del tutto infondata, si appalesa anche la evocata richiesta di sospensione del giudizio (con invio degli atti alla Corte di Giustizia UE ex art 267/TFUE) essendo del tutto pacifica la compatibilità delle norme italiane in subiecta materia con quelle statuite dal TFUE e già ben chiarito proprio dalla Corte di Giustizia UE anche di recente (cfr. causa-C 788/2018 CGUE).!
14.Gli appellanti, inoltre, sostengono essersi verificata nella fattispecie la palese violazione di cui all'art. 56 TFUE che statuisce la libertà di prestazioni di servizi e di parità di trattamento.
Senonché la tesi secondo cui gli intermediari dei concessionari nazionali godrebbero infatti di vantaggi in quanto non considerati soggetti passivi di imposta, per effetto della traslazione del tributo sulle quote/scommettitore, è totalmente da rigettarsi.
Nella fattispecie è vero il contrario. E cioè i bookmakers esteri e i centri italiani di raccolta (CT/Ricorrente_1) sono soggetti al vincolo solidale all'imposta unica – come accertato dall'Ufficio Doganale – in quanto si sono sottratti nei fatti alle norme regolatorie italiane di settore, e tanto verosimilmente al fine di poter usufruire dell'aliquota fiscale più vantaggiosa prevista all'estero, in uno alla omissione totale da parte del CT (Ricorrente_1) del versamento dell'imposta unica sulle scommesse.
Sul punto, peraltro, la Corte Costituzionale ebbe già a sottolineare la totale libertà del bookmaker di regolare il riparto dell'onere tributario con il coobbligato in solido (Corte Costituzionale n. 27/2018).
Va dunque rigettata tale censura. In uno a quella successivamente svolta per violazione dell'art. 401/DIR.CE/n.112/2006 in quanto secondo appellanti l'imposta sulle scommesse avrebbe natura di imposta simile all'IVA e quindi in contrasto con le norme comunitarie.
15.Senonchè la censura svolta è del tutto infondata in quanto la Corte di Giustizia UE si è già pronunciata in materia ed ha preso posizione in ordine a tale problematica ritenendo che al contrario dell'IVA l'applicazione della IUSS non è soggetta al principio della neutralità e nemmeno colpisce una prestazione di servizi.
Elementi questi ultimi sostanziali ed idonei ad escludere ineludibilmente qualsivoglia asserita assimilabilità della IUSS all'IVA (che è invece imposta armonizzata).
16.Da ultimo deve rigettarsi anche la subordinata richiesta di inapplicabilità delle sanzioni comunitarie.
Al riguardo la Corte rileva l'infondatezza dell'assunto dell'appellante secondo cui sarebbe, nella fattispecie, palese l'incertezza normativa circa il trattamento fiscale delle operazioni tutte contenute nell'atto impositivo.
La censura è priva di pregio e va rigettata alla luce della giurisprudenza nazionale e unionale
(già consolidatasi) sussistente ante provvedimenti addottati dall'ufficio nella fattispecie (e ut supra citati da questa Corte) sicché nemmeno può invocarsi l'art. 6 D.Lgs. 471/1997 ai fini della inapplicabilità delle sanzioni.
Assorbite ulteriori eccezioni.
17.La Corte rigetta integralmente l'appello e liquida le spese in base alla regola della soccombenza come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.500,00.
Bari, 10 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
MA RA NO IU
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MA GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 962/2022 depositato il 21/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari - Via Demetrio Marin 3 70123 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1393/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 28/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03140006987U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO
1.Con ricorso collettivo proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il sig. Ricorrente_1, in qualità di soggetto responsabile, e Ricorrente_2la società
, in qualità di responsabile solidale, veniva impugnato l'avviso di accertamento n.
M03140006987U emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all'anno d'imposta 2014, con il quale veniva accertata la debenza dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998, oltre interessi e sanzioni.
2.A seguito di accesso eseguito dall'Amministrazione finanziaria presso i locali del centro di trasmissione dati sito in Luogo_1 l'Ufficio constatava l'esercizio di attività di raccolta scommesse sportive “non autorizzate” mediante il bookmaker estero “Ricorrente_2”. Veniva in particolare rilevata anche la presenza di alcuni soggetti che mediante collegamento diretto al bookmaker, effettuavano scommesse e con relativa stampa delle ricevute di gioco.
3.Con il ricorso introduttivo, i contribuenti deducevano la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, insufficiente indicazione delle modalità di impugnazione e mancata traduzione dell'atto in lingua inglese nei confronti della società estera. Nel merito, eccepivano la carenza di legittimazione passiva,
l'insussistenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell'imposta, sostenendo che l'attività svolta dal centro di trasmissione dati fosse meramente ausiliaria e strumentale rispetto all'attività del bookmaker estero, unico soggetto titolare del rapporto di scommessa con il giocatore. Contestavano, inoltre, la compatibilità della normativa nazionale posta a fondamento dell'imposizione con i principi del diritto dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, richiamando la giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea. In subordine, deducevano la non debenza delle sanzioni.
4.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sostenendo la legittimità dell'atto impositivo e la riconducibilità dell'attività svolta dai ricorrenti alla gestione e raccolta di scommesse in violazione della normativa nazionale, con conseguente applicabilità dell'imposta unica e delle sanzioni irrogate.
5.Con sentenza n. 1393/2021, pronunciata il 5 luglio 2021 e depositata il 28 settembre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposta unica sulle scommesse e infondate le questioni di legittimità comunitaria e costituzionale sollevate dai ricorrenti. Il giudice di primo grado affermava che l'attività svolta dal centro di trasmissione dati non potesse qualificarsi come meramente ausiliaria, ma integrasse una partecipazione/gestione attiva alla raccolta delle scommesse, con conseguente legittimo assoggettamento all'imposta. Riteneva, altresì, corretta l'irrogazione delle sanzioni e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
6.Avverso tale sentenza hanno proposto appello collettivo Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2, deducendo l'erroneità della decisione impugnata sotto plurimi profili.
Gli appellanti hanno denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia su specifiche eccezioni di illegittimità dell'avviso di accertamento. Nel merito, hanno ribadito l'assenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta, la natura indiretta dell'imposta unica e la non riferibilità della soggettività passiva al centro di trasmissione dati, (CT breviter di seguito) nonché l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea.
Contestavano, inoltre, la debenza delle sanzioni per “obiettiva incertezza normativa” concludendo per la riforma della statuizione sulle spese di lite.
7.Si è costituita nel giudizio di secondo grado l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, depositando controdeduzioni con le quali chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'Ufficio eccepisce l'infondatezza delle doglianze proposte, sostenendo la correttezza dell'operato amministrativo e ribadendo che l'attività svolta dal CT, unitamente alla posizione della Ricorrente_2 quale operatore di riferimento, integri legittimamente i presupposti applicativi dell'imposta unica sulle scommesse. Contesta, infine, l'applicabilità della giurisprudenza unionale richiamata dagli appellanti e la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione delle sanzioni.
MOTIVAZIONE
8.La Corte, visti gli atti del fascicolo di cui è causa ed esaminate le censure svolte avverso la sentenza impugnata ritiene infondato l'appello che va quindi rigettato per i motivi di seguito esposti.
Si rappresenta preliminarmente che il giudice di prima istanza ha fatto buon governo delle regole in subiecta materia e questa Corte condivide anche il suo percorso logico-giuridico nonché fattuale, cui si rinvia sotto il profilo motivazionale per economia di scrittura.
9.Quanto alle specifiche doglianze svolte e loro infondatezza, si osserva quanto segue.
E' pacifico che nella fattispecie il contribuente sia soggetto passivo di imposta, come individuati dall'Ente impositore, ex art. 1/3 D.Lgs. 504/98 (e art. 1 L.220/2010), essendo stato acclarato che lo stesso è risultato l'effettivo gestore della raccolta di scommesse sportive. E tale soggettività passiva sussiste, al contrario di quanto asserito dagli appellanti, ogni qualvolta la “raccolta” delle scommesse avvenga “in assenza di concessione” o di inefficacia della concessione già rilasciata dai Monopoli di Stato. E l'attività illecita di raccolta di scommesse sportive risulta ineludibilmente da relativi processi verbali redatti dall'Ufficio Dogane e fidefacienti fino a querela di falso.
10.In punto di fatto, è stato acclarato che il centro raccolta facente capo al Ricorrente_1 poneva in essere a) l'accettazione delle scommesse;
b) la ricezione delle relative somme di denaro;
c) la consegna al giocatore della relativa documentazione in uno al pagamento delle vincite eventuali.
Sicché realizzandosi l'evento-presupposto per l'applicazione del tributo nel territorio italiano sussiste anche il requisito della territorialità essendo ininfluente la circostanza che l'attività venga svolta per conto di bookmakers aventi sede all'estero (cfr. C. Costituzionale n. 27/2018). 11.Fermo restando ut supra esposto, è ugualmente da rigettare la doglianza inerente l'omesso rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia UE, in quanto tale richiesta è inammissibile ex art. 158/Reg.Proced. UE come pure dedotto correttamente dal primo giudice le cui argomentazioni si appalesano assolutamente chiare e puntuali, tanto che nemmeno gli appellanti adombrano incertezze assolute circa il dictum della CTP sul punto.
12.Priva di pregio si appalesa anche la censura svolta per l'asserita violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in quanto l'atto impositivo sarebbe privo della “chiara indicazione” dell'autorità competente per il giudizio di impugnazione e l'indirizzo PEC dell'ufficio impositore.
La Corte osserva, come da granitico quanto monofilattico orientamento del Giudice Superiore
(anche a SS.UU.), che gli appellanti non soltanto hanno omesso di provare “concretamente” quale il pregiudizio subito in termini di lesione del diritto di difesa, ma hanno anche dimostrato di essere in totale possesso degli elementi conoscitivi e dei presupposti impositivi. Tanto da aver oltretutto svolto corpose circostanziate contestazioni anche di merito.
Tale censura va quindi, come le precedenti, dichiarata infondata in uno - (e per le stesse ragioni appena esposte) – a quella svolta per l'asserita omessa allegazione della traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese.
13.Inammissibile, in quanto del tutto infondata, si appalesa anche la evocata richiesta di sospensione del giudizio (con invio degli atti alla Corte di Giustizia UE ex art 267/TFUE) essendo del tutto pacifica la compatibilità delle norme italiane in subiecta materia con quelle statuite dal TFUE e già ben chiarito proprio dalla Corte di Giustizia UE anche di recente (cfr. causa-C 788/2018 CGUE).!
14.Gli appellanti, inoltre, sostengono essersi verificata nella fattispecie la palese violazione di cui all'art. 56 TFUE che statuisce la libertà di prestazioni di servizi e di parità di trattamento.
Senonché la tesi secondo cui gli intermediari dei concessionari nazionali godrebbero infatti di vantaggi in quanto non considerati soggetti passivi di imposta, per effetto della traslazione del tributo sulle quote/scommettitore, è totalmente da rigettarsi.
Nella fattispecie è vero il contrario. E cioè i bookmakers esteri e i centri italiani di raccolta (CT/Ricorrente_1) sono soggetti al vincolo solidale all'imposta unica – come accertato dall'Ufficio Doganale – in quanto si sono sottratti nei fatti alle norme regolatorie italiane di settore, e tanto verosimilmente al fine di poter usufruire dell'aliquota fiscale più vantaggiosa prevista all'estero, in uno alla omissione totale da parte del CT (Ricorrente_1) del versamento dell'imposta unica sulle scommesse.
Sul punto, peraltro, la Corte Costituzionale ebbe già a sottolineare la totale libertà del bookmaker di regolare il riparto dell'onere tributario con il coobbligato in solido (Corte Costituzionale n. 27/2018).
Va dunque rigettata tale censura. In uno a quella successivamente svolta per violazione dell'art. 401/DIR.CE/n.112/2006 in quanto secondo appellanti l'imposta sulle scommesse avrebbe natura di imposta simile all'IVA e quindi in contrasto con le norme comunitarie.
15.Senonchè la censura svolta è del tutto infondata in quanto la Corte di Giustizia UE si è già pronunciata in materia ed ha preso posizione in ordine a tale problematica ritenendo che al contrario dell'IVA l'applicazione della IUSS non è soggetta al principio della neutralità e nemmeno colpisce una prestazione di servizi.
Elementi questi ultimi sostanziali ed idonei ad escludere ineludibilmente qualsivoglia asserita assimilabilità della IUSS all'IVA (che è invece imposta armonizzata).
16.Da ultimo deve rigettarsi anche la subordinata richiesta di inapplicabilità delle sanzioni comunitarie.
Al riguardo la Corte rileva l'infondatezza dell'assunto dell'appellante secondo cui sarebbe, nella fattispecie, palese l'incertezza normativa circa il trattamento fiscale delle operazioni tutte contenute nell'atto impositivo.
La censura è priva di pregio e va rigettata alla luce della giurisprudenza nazionale e unionale
(già consolidatasi) sussistente ante provvedimenti addottati dall'ufficio nella fattispecie (e ut supra citati da questa Corte) sicché nemmeno può invocarsi l'art. 6 D.Lgs. 471/1997 ai fini della inapplicabilità delle sanzioni.
Assorbite ulteriori eccezioni.
17.La Corte rigetta integralmente l'appello e liquida le spese in base alla regola della soccombenza come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.500,00.
Bari, 10 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
MA RA NO IU