Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 83
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per violazione art. 7 Statuto diritti contribuente

    Gli appellanti non hanno provato concretamente il pregiudizio subito in termini di lesione del diritto di difesa, avendo dimostrato di essere in possesso degli elementi conoscitivi e dei presupposti impositivi, tanto da aver svolto contestazioni di merito. La mancata traduzione in inglese è stata ritenuta infondata per le stesse ragioni.

  • Rigettato
    Insussistenza presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell'imposta

    È stato acclarato che il centro raccolta ha posto in essere l'accettazione delle scommesse, la ricezione delle somme di denaro e la consegna della documentazione al giocatore, realizzando l'evento-presupposto per l'applicazione del tributo nel territorio italiano. Sussiste il requisito della territorialità anche se l'attività è svolta per conto di bookmakers esteri.

  • Rigettato
    Incompatibilità normativa nazionale con diritto UE (libertà di stabilimento e prestazione servizi)

    La tesi secondo cui gli intermediari dei concessionari nazionali godrebbero di vantaggi in quanto non considerati soggetti passivi di imposta è da rigettare. I bookmakers esteri e i centri italiani di raccolta sono soggetti al vincolo solidale all'imposta unica in quanto si sono sottratti alle norme regolatorie italiane. La Corte Costituzionale ha sottolineato la libertà del bookmaker di regolare il riparto dell'onere tributario con il coobbligato in solido.

  • Rigettato
    Natura dell'imposta unica sulle scommesse (IUSS) e assimilabilità all'IVA

    La censura è infondata in quanto la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che, al contrario dell'IVA, l'applicazione della IUSS non è soggetta al principio della neutralità e non colpisce una prestazione di servizi, escludendo l'assimilabilità all'IVA.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    L'assunto dell'appellante sull'incertezza normativa è infondato alla luce della giurisprudenza nazionale e unionale consolidatasi ante provvedimenti adottati dall'ufficio, escludendo l'invocabilità dell'art. 6 D.Lgs. 471/1997 per l'inapplicabilità delle sanzioni.

  • Inammissibile
    Omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    La richiesta è inammissibile ai sensi dell'art. 158 del Regolamento di Procedura UE.

  • Inammissibile
    Richiesta di sospensione del giudizio e rinvio alla Corte di Giustizia UE

    La richiesta è inammissibile essendo pacifica la compatibilità delle norme italiane con il TFUE, come già chiarito dalla Corte di Giustizia UE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 83
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 83
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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