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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.09.2024 al n. 4493 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Giovanna Megna ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Airola (BN) alla via A. Moro n. 4;
RICORRENTE
CONTRO
Co
presso il tribunale di Nola
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024, la signora premesso di aver Parte_1
manifestato il desiderio di identificarsi con il genere maschile e di essersi comportata nelle relazioni sociali come un uomo, esponeva di avere intrapreso e concluso presso l'A.O.U. Federico II di Napoli
- ambulatorio di psicologia e psicopatologia clinica della disforia di genere - un percorso psicologico nonché di aver intrapreso da tempo un percorso endocrinologico con conseguente sviluppo dei caratteri maschili. Sulla scorta delle predette deduzioni e rappresentando il disagio di appartenere al genere femminile, la ricorrente adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere la autorizzazione al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile e all'accertamento della identità maschile della ricorrente e contestualmente ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto contenente la signora Parte_1 con l'assunzione del nome " " al posto di " . Per_1 Parte_1
All'udienza del 26.03.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione medica prodotta è emerso che la signora si è sottoposta: Parte_1
1) a percorso psicologico che ha condotto alla seguente diagnosi: “disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale, in fase post-transizione” (cfr. relazione psicoterapeutica del dott. e prodotta da parte ricorrente); 2) percorso endocrinologico Persona_2 presso UOC di endocrinologia dell'Università degli studi Federico II di Napoli, ambulatorio dell'incongruenza di genere sessuale, affermante genere maschile (cfr. certificazione medica versata in atti da parte ricorrente).
Dal compendio istruttorio è emersa la consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La ricorrente, ascoltata in sede di interrogatorio libero dal Giudice, si è presentata come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso del colloquio la ricorrente ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l'immagine esteriore del sesso maschile (aspetto, voce, comportamento). La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Invero, anche nei suoi rapporti sociali, in famiglia, nell'ambito dei rapporti di tipo amicale è pacificamente riconosciuta già l'identità maschile.
Alla stregua delle riferite risultanze processuali, ad avviso del Collegio, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa alla rettifica dello stato civile richiesta nonché quella concernente il prenome di in , come richiesto. Parte_1 Per_1
Occorre, difatti, osservare che l'art. 1 della l. 164/1982 prevede che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Il Tribunale ritiene, per le ragioni sopra delineate, che sussistano nel caso di specie i presupposti per dar luogo alla rettificazione non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri identitari attuali della ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione alla ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
Il prenome della signora deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, Pt_1 da in ” risultando quest'ultimo il nome con il quale da molto tempo ella è Parte_1 Per_1
conosciuta nel mondo esterno.
Quanto, invece, alla richiesta di autorizzazione al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile, si rappresenta che la Corte Costituzione, con la sentenza n. 143/2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto
«non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024).
Pertanto, questo collegio ritiene che non vi sia nulla da provvedere sulla domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto all'adeguamento dei caratteri sessuali fisici stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'identità maschile della parte ricorrente;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) di rettificare, nel certificato di nascita di l'attribuzione del sesso da femminile a maschile Parte_1
nonché di rettificare il prenome in esso indicato da a;
Parte_1 Per_1
c) nulla da provvedere sulle restanti domande;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott. Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.09.2024 al n. 4493 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Giovanna Megna ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Airola (BN) alla via A. Moro n. 4;
RICORRENTE
CONTRO
Co
presso il tribunale di Nola
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024, la signora premesso di aver Parte_1
manifestato il desiderio di identificarsi con il genere maschile e di essersi comportata nelle relazioni sociali come un uomo, esponeva di avere intrapreso e concluso presso l'A.O.U. Federico II di Napoli
- ambulatorio di psicologia e psicopatologia clinica della disforia di genere - un percorso psicologico nonché di aver intrapreso da tempo un percorso endocrinologico con conseguente sviluppo dei caratteri maschili. Sulla scorta delle predette deduzioni e rappresentando il disagio di appartenere al genere femminile, la ricorrente adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere la autorizzazione al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile e all'accertamento della identità maschile della ricorrente e contestualmente ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto contenente la signora Parte_1 con l'assunzione del nome " " al posto di " . Per_1 Parte_1
All'udienza del 26.03.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione medica prodotta è emerso che la signora si è sottoposta: Parte_1
1) a percorso psicologico che ha condotto alla seguente diagnosi: “disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale, in fase post-transizione” (cfr. relazione psicoterapeutica del dott. e prodotta da parte ricorrente); 2) percorso endocrinologico Persona_2 presso UOC di endocrinologia dell'Università degli studi Federico II di Napoli, ambulatorio dell'incongruenza di genere sessuale, affermante genere maschile (cfr. certificazione medica versata in atti da parte ricorrente).
Dal compendio istruttorio è emersa la consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La ricorrente, ascoltata in sede di interrogatorio libero dal Giudice, si è presentata come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso del colloquio la ricorrente ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l'immagine esteriore del sesso maschile (aspetto, voce, comportamento). La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Invero, anche nei suoi rapporti sociali, in famiglia, nell'ambito dei rapporti di tipo amicale è pacificamente riconosciuta già l'identità maschile.
Alla stregua delle riferite risultanze processuali, ad avviso del Collegio, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa alla rettifica dello stato civile richiesta nonché quella concernente il prenome di in , come richiesto. Parte_1 Per_1
Occorre, difatti, osservare che l'art. 1 della l. 164/1982 prevede che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Il Tribunale ritiene, per le ragioni sopra delineate, che sussistano nel caso di specie i presupposti per dar luogo alla rettificazione non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri identitari attuali della ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione alla ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
Il prenome della signora deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, Pt_1 da in ” risultando quest'ultimo il nome con il quale da molto tempo ella è Parte_1 Per_1
conosciuta nel mondo esterno.
Quanto, invece, alla richiesta di autorizzazione al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile, si rappresenta che la Corte Costituzione, con la sentenza n. 143/2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto
«non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024).
Pertanto, questo collegio ritiene che non vi sia nulla da provvedere sulla domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto all'adeguamento dei caratteri sessuali fisici stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'identità maschile della parte ricorrente;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) di rettificare, nel certificato di nascita di l'attribuzione del sesso da femminile a maschile Parte_1
nonché di rettificare il prenome in esso indicato da a;
Parte_1 Per_1
c) nulla da provvedere sulle restanti domande;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott. Vincenza Barbalucca)